Università degli Studi di
Pisa
Facoltà di Giurisprudenza
anno Accademico 1999-2000
Mario Montorzi
SCHEMI
DELLE LEZIONI
DI STORIA
DEL DIRITTO
MEDIEVALE
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Sommario
1. Innanzitutto un problema di
nome :
1. consideriamo in primo luogo il
problema rappresentato dalla passata denominazione
1.2. A. Levi,
Teoria generale del diritto, rist. an. sec. ed., Padova 1967, 44
1.3. Thomas Green, Lectures on the principles of political obligation, London
- New York 1924
1.4. A. Levi,
Teoria generale del diritto, rist. an. sec. ed., Padova 1967, 93, § 48.
1.5. Storia del
Diritto Italiano
1.6. Storia del
Diritto medievale e moderno
1.7. Tucidide La
guerra del Peloponneso ® ISTORIAI ® i(stori/ai
1.8. Ma cosa
significa in definitiva «i(storei=n»:
rappresentare o ricostruire?
1.9. Ezra Pound, Pisan Cantos,
LXXX :
1. Il ‘dove’ : l’Italia. Ma cosa
significa «Italia»?
1. Il ‘quando’ : il
Medioevo : cosa significa ‘Medioevo’
G. Falco,
Albori d’Europa Roma 1947, 21-2
B. Croce, Teoria
e storia della storiografia, Bari 1943, 99
B. Croce, Teoria
e storia della storiografia, Bari 1943, 103
Medioevo come ‘Media tempestas’
In prima approssimazione : ‘Medioevo’ è il periodo
successivo alla caduta di un impero
2. La “crisi” dell’impero romano
1.13. Cod. Theod. I, Qui a
praeb. tiron., 11, 18
1. La vera koinh/ fu quella militare
1.15. Itinerarium
Aetheriaee, XLVII, 3 sg.(ed H. Pétré, Parigi 1948, pp. 260-62)
1. L’idea di decadenza nel mondo
romano
1.16. Santo Mazzarino, La fine del mondo antico, Milano 1995, pp. 20-7 passim
1.23. Codex repetitae praelectionis 534
1.24. Novellae ( fino
al 565 )
1. L’Italia : Territori a diritto
giustinianeo
3. Il concetto di diritto
volgare : Vulgarismus
1.26. E.
Cortese, Il diritto nella storia medievale, I, L’alto medioevo, Roma
1995, 98
1. Consultatio veteris cuiusdam
iurisconsulti
1. Primo sec. d.C. : D.1.3.32.
§.1 ( Iulianus, libro lxxxiiij digestorum ).
1. Dig. 1.3.35, Hermogenianus, Lib. I
iuris epitomarum
1. Cod. 8.52[53].2 ( 319 d. C., Imp. Constantinus ad Proculum ).
5. Dal fatto alla rationabilitas.
1.28. Brie, Die Lehre vom Gewonheitsrecht, 1889
1. La c.d. “opinio iuris ac
necessitatis”: si tratta di un “Müssen”, ovvero di un “Sollen”?
1. Probabilitas: un concetto
canonistico come strumento giudiziale
1. Agostino d’Ippona ( † 430 ), De Baptismo
contra donatistas, IV, 5 e III, 6, PL, XLIII, 143 e 157
1. Breviarium Alarici
( 506 ): interpretatio ad Librum V, tit. xiii ( ed. Haenel,
150 )
1. Isidoro da Siviglia ( †
636 ), Liber etymologiarum
1. anno 787, capitulare ( ca. I,
nr. 95., c. 10 )
1. Codex diplomaticus cavensis, vol.
V, nr. 828 (Anno 1030)
1. Petri exceptiones legum romanarum,
IV, 4 ( C. G. Mor, Scritti giuridici preirneriani, I, 172-3 )
1. Papias ( sec. xi ),
Elementarium, v. « Consuetudo »
1. Ivo di Chartres ( fine sec.
XI ), Epistolae, e 79 ( Migne,
PL, CXLII )
1.30. Bobbio, La
consuetudine come fatto normativo, Milano 1942, 85
1. Sui rapporti tra costume e
consuetudine: i dubbi già formulati da Georg Friedrich Puchta
6. La normazione degli Imperatori
bizantini
1. 740 d. C. Leone III l’Isaurico )Eklogh\ tw=n no/mwn
7. La Chiesa come fonte di norme
giuridiche
Concordato con la Francia
1105
Concordatocon l’Inghilterra
1107
Bonizone, vesc. Di Sutri e di Piacenza
10. Legislazione romano-barbarica
1. La legislazione romano-barbarica
come fenomeno generale
1.43. Lex
Wisigothorum recesvindina
11. L’àmbito di esperienza del diritto
germanico
1. La caratteristica di fondo
dell’espansione Longobarda in Italia
1.48. Cosa ha
significato la civiltà longobarda nella storia d’Italia?
Una opzione politico-militare
nelle origini mitiche della monarchia longobarda
Pauli Diaconi ( † 799 ) Historia Langobardorum, I,
14
[MGH, Script. rer. germ.,
Script. Rer. germ. in usum Schol., Bd. 48]
1.49. Cornelio
Tacito ( † 120 d. C. ca. ), Germania, 7
1.51. Cornelio
Tacito ( † 120 d. C. ca. ), Germania, 20, 3
Jacob
Grimm, Deutsche
Rechts-Altertümer, Leipzig 1899, I, 642 s.
1.54. « Ad
internitionem pugnare »: il metodo dello sterminio. L'oro dei barbari ed
il valore d'uso
1. In àmbito franco. Dal re di sangue
al sovrano di potere: la caduta del potere merovingico
1.55. Stilemi
normativi: alle origini dei capitolari. Dal
ductus al praeceptum
Abbandono e superamento del
Geblütsrecht
1.57. Sulla via
della terzietà istituzionale
ca 91 de scribis di Liutprando
Schiaparelli, Codice diplomatico longobardo
Note a margine della lettura del documento
Alle origini di alcune delle
grandi contraddizioni della Storia d’Italia?
Già da allora un’Italia
spaccata in due?
1. I modi dell’insediamento dei
Longobardi: suoi presupposti
1.59. Legislazione
edittale dei re Longobardi ( 643‑755 )
L'editto di Rothari: un esempio
di normazione « non territoriale »?
Il testo del c. 205 di Rothari e la posizione del Leicht
1.60. Quale fosse
il “modo” della normazione tipico della tradizione longobarda: la Cawarfida
1.61. Il
Gairethinx : un luogo comune della storiografia giuridica ?
In realtà: l'evento
primordiale della vicenda di una struttura istituzionale
1. L’aprirsi dei sovrani Longobardi
alla tradizione culturale latina
1.63. Tracce di
cultura latina nell’editto di Rotari
I possibili modelli formali provenienti dal diritto militare
1.64. Il prologo
di Roth. cita la Nov. VII di Giustiniano
Roth. ( † 652 ), c.
386, Epilogo ( ed. Padelletti,
178 )
Expositio
ad Roth. 12. §. 2 ( ed. Padelletti, 43 nt. )
Expositio
ad Roth., 146, §. 5 ( ed. Padelletti, 68, nt. )
Liutpr., c. 77 ( ed. Padelletti, 231 )
1.65. Istituti
del diritto longobardo
O. Capitani, Storia dell’Italia medievale, Bari 1986, 95
Astuti, Le fonti. Età romano.
barbarica, Padova 1968, 186s.
MGH, Legum sectio V. Formulae,
Chartae senonicae, nr. 21, Notitia sacramentalis, 194
MGH, Legum sectio V. Formulae,
Formulae imperiales, nr. 31, 310
Besta, La
persistenza del diritto volgare, 18;
Volterra,
Istituzioni di Diritto Privato Romano, Roma 1988, 475-6;
Aulo Gellio, Noctes Atticae. 16. 10. 8
1.66. La caduta
del regno longobardo
Capitula e capitularia; i
capitula legibus addenda
Guido Astuti,
Le Fonti. Età Romano. Barbarica, Padova 1968, 168
12. La personalità del diritto
1.68. Il caso del
Comes Gothorum sotto Teoderico ( 454 ca. -526 ):
Cornelio Tacito ( † 120
d. C. ca. ), Germania, 7
Cornelio Tacito ( † 120
d. C. ca. ), » 11
Roth. ( † 652 ), c.
386 ( ed. Padelletti,
178 )
1.69. Presenze
romanistiche nell’editto di Rotari
1. Uno schema di riferimento per la
curtis
1.71. Momenti
istituzionali del feudo
1.72. Il rapporto
di soggezione feudale come schema complessivo di sudditanza politica
1. L’oscuramento originario delle
fonti giustinianee
G. Astuti, Le fonti. Età
romano barbarica, Padova 1968, 310‑1
1.75. Le
Istituzioni di Giustiniano
1. La situazione nel secolo xi
1.77. A cosa
serve il diritto romano?
1.78. L’utilizzazione
del Diritto Romano
1. Caratteristiche della scuola di
Bologna
1. Piacentino e il sermo de legibus.
21. Crisi del metodo glossatorio
1. Il consilium sapientis iudiciale
1.80. Forme e
tecniche di scrittura abbreviata
1. Pietro Abelardo ( †
1142 ) Sic et non
Metodo dialettico e
caratteristiche strutturali del Decretum Gratiani
Il proemio del Decretum
Gratiani
Dante Alighieri,
Par., X. 103-5
La gl. fas est al proemio del
Decretum Gratiani
Maccarrone, Studi su Innocenzo III
1. Decretales extravagantes : Quinque compilationes
antiquae
1.82. Breviarium extravagantium
1. Raccolte successive non ufficiali
1.89. Extravagantes Johannis XXII
23. Il diritto delle città: gli
statuti, le leggi, gli ordinamenti
1. Rinascita cittadina dopo l’anno
1000
1. Le fonti giuridiche di un simile
sistema
1.91. Magistrature
comunali, la 1a fase : il comune consolare ed i brevia
1.92. Corpus
delle norme cittadine :
1. Magistrature comunali, la seconda
fase : il periodo podestarile del comune cittadino
1. Caratteristiche formali della
normazione statutaria
1.94. I ceti
organizzano le città : gli studi
1.95. I ceti
organizzano le città : le corporazioni
1.96. I ceti
organizzano le città : il comune del popolo
1.97. Dentro il
comune del popolo
1.99. Il Comune
cittadino : ideali di governo
1. Signoria : una semplificazione
schematica
1. Il giurista di Diritto Comune: un
tecnico dell'organizzazione sociale
1.100. Tipologie funzionariali
24. Predicare normativamente la prassi
25. Dopo Bartolo da Sassoferrato
1.101. Il signore ed il governo della Pubblica Amministrazione
28. Gli ordinamenti monarchici
1.105. Gli Statuti delle città meridionali
1.109. Ritus magnae regiae curiae
1.110. Ritus magnae curiae vicariae
1.111. Ritus regiae camera summariae
29. L’evoluzione degli strumenti del
giurista
1. Il tÒpoj della
debolezza della memoria umana
1.112. Il tÒpoj negativo dei multi libri
1.113. Pratiche mnemoniche nello studio del diritto
1.114. Il tÒpoj dell’alfabeto mentale
1.115. Il “libro mentale” : alle origini dell’idea di codice
questa
è una materia che ha recentemente cambiato nome
prima
era Storia del Diritto Italiano
dietro la quaestio nominis si cela in realtà – come
sempre in questi casi – una questione di metodo ( anzi, per meglio dire, un nodo di problemi).
Storia del Diritto Italiano
Þ Storia
Þ Storia
del Diritto
Þ Storia
del Diritto Italiano
la passata denominazione adombra in realtà una
progressione di problemi non solo definitori in senso stretto e scolastico, ma
anche concettuali in senso più ampio ( problemi di
valori )
il diritto è – detto in prima approssimazione, e senza
alcuna pretesa definitoria – soprattutto un sistema di relazioni sociali
ordinato e regolato secondo norme positive o fattuali
ubi societas ibi ius
«Fu pur detto che la
società, meglio che inter homines, è in interiore homine: e fu detto bene, in questo senso che
la società, se non ha per sua condizione sufficiente e nemmen necessaria la
materiale coesistenza di più soggetti, consiste essenzialmente nella reale o
presunta consapevolezza dei legami necessari o volontari, che si stabiliscono inter homines, consapevolezza che evidentemente è un fatto di coscienza,
che, cioè, si attua in interiore homine. Ma perché possa sorgere nella coscienza individuale tale
consapevolezza dei vincoli che legano il soggetto agli altri soggetti, cioè di
quei rapporti che determinano un’interdipendenza di contegni complementari, il
presupposto realistico della pluralità dei soggetti è indubbiamente necessario
… ».
«This was the good
which the ideal pñliw, as conceived by
the Greek philosophers, secured for the true polÛthw, the man who, entering into
the idea of the pñliw, was equally
qualified rxein kaÜ rxesyai. No doubt in the actual Greek pñliw there was some tendency in this
direction, some tendency to rationalise and moralise the citizen. Without the real
tendency the ideal possibility would not have suggested itself. And in more
primitive form of society, so far as they were based on family or tribal
relations, we can see that the same tendency must have been at work, just as in
modern life the consciousness of his position as member or head of a family, wherever
it exists, necessarily does something to moralise a man».
modelli giuridici abitualmente adottati per descrivere
il nesso sociale : contrattualismo
la società come complessiva transazione sociale
Ma la storia può avere una funzione morale e istruttiva ?
Può, in altri termini, dimostrare, spiegare, chiarire alcunché ?
Per fortuna no
aveva ragione l'Eugenio Montale di Satura, in
una sua poesia intitolata appunto La
storia :
La storia non si snoda
come una catena
di anelli ininterrotta
…
La storia non giustifica
e non deplora,
la storia non è intrinseca
perché è fuori
La storia non somministra
carezze o colpi di frusta.
La storia non è magistra
di niente che ci riguardi
la storia serve soltanto a proiettare fasci di
critica e di intelligenza sul mondo che circonda l'osservatore
La storia serve ad aiutarci a
capire, ma non a spiegare
caso
mai è – aggiungerei che lo è fortunatamente – « magistra soltanto dei
cattivi scolari »
Jean-Baptiste
Massillon [1] « Entrano in contestazione con Dio, interrogano,
domandano dei conti. Si potrebbero chiamare dei problematici, delle menti
inquiete che ad ogni istante interrompono i maestri per porre loro domande e
sollevare problemi. Chi sono e donde vengono? ».
in sé la storia è per fortuna inutile
la storia “utile” è quella delle ideologie
totalitarie
la storia serve soltanto a creare problemi, a
generare dubbi, ad esercitare la critica ad individuare
la differenza
si cercherà di individuare i ruoli, i modi, le forme
per cui l’esperienza giuridica nel suo complesso è entrata nelle varie epoche a
dirimere ed organizzare le relazioni sociali
non si farà del pandettismo –
i « dogmi » non interessano
si cercherà di fare il meno
possibile della histoire évenementielle
Storia come sentimento dell’alterità
“48. EQU1VOCITÀ
DEL TERMINE «DIRITTO ».
— Fu osservato
centinaia di volte che il termine « diritto » è un termine equivoco. Perché,
con lo stesso, si designano termini disparatissimi; e cioè non soltanto una
scienza, o meglio un complesso di scienze, ed un ordinamento; ma, nell’àmbito
di un ordinamento, il vocabolo «diritto» può indicare, sia la legge, o norma,
sia la pretesa soggettiva, o facoltà. Ciò è vero non pure per il latino o le
lingue neo-latine (ius, diritto, droit, derecho), ma altresì per il tedesco (Recht). Gl'Inglesi, invece, usano la parola «diritto »
(right) soltanto nel
senso di «diritto soggettivo», mentre, per designare il diritto oggettivo, o
norma, adoperano la parola, imprecisa, ma comprensiva, «legge» (law).
Come si è già chiarito precedentemente, l’espressione
«ordinamento giuridico », quando
se ne intenda bene il significato qual è vagliato dalla critica, designa il
concetto del diritto nella sua piena connotazione, cioè nella totalità delle
sue note, vale a dire come sistema di
rapporti qualificati dalle norme che li regolano. E cioè, non soltanto come
sistema di norme (diritto oggettivo), od invece come insieme di facoltà e di
pretese (diritto soggettivo), ma come complesso delle prime e delle seconde,
nonché dei comportamenti complementari a queste ultime”.
perché soltanto “italiano” ?
soltanto il diritto di provenienza statale ?
e che cosa è lo “Stato” ?
Þcrisi dello Stato
Þuna crisi concettuale, in primo luogo
I(stori/a-ÖWid = vedere, indagare
[introduzione di MOSES I. FINLEY, traduzione a cura di FRANCO
FERRARI, bibliografia e note di GIOVANNA DAVERIO ROCCHI, volume primo, (libri I - II), I 985 RCS Rizzoli
Libri S.p.A., Milano ISBN 88-17-16550-6, prima edizione: dicembre 1985 terza
edizione: maggio 1993 ; vol. I. p. 106 ss.]:
I. 21. «Tuttavia,
chi, basandosi sulle testimonianze che ho dato, intende in tal modo gli
avvenimenti da me esposti e non presta maggior fede alle celebrazioni che i
poeti hanno fatto di quegli stessi avvenimenti, abbellendoli, o alle
narrazioni dei logografi, aventi come scopo più il diletto dell’udito che la
verità, avvenimenti non provabili e per la maggior parte, per effetto del tempo
trascorso, passati a far parte del mito in modo da non meritare attendibilità;
chi infine crede che tali avvenimenti sono stati investigati sulla base degli
indizi più sicuri, in modo sufficiente, data la loro antichità — costui non
dovrebbe sbagliare. [2] E questa guerra, sebbene gli uomini considerino più importante
sempre quella guerra presente a cui partecipano, mentre, una volta finita,
ammirano soprattutto gli avvenimenti passati, a giudicare sulla base dei fatti
stessi si vedrà che è stata maggiore di quelle del passato.26
I. 22. E
quanto ai discorsi che tennero gli uni e gli altri sia in procinto di far la
guerra che durante, tenere a mente le parole precise di quei discorsi era
difficile tanto per me, nel caso in cui le avessi udite personalmente, quanto
per quelli che me le riferivano da qualche altro posto; ma, a seconda di quanto
ciascuno a mio parere avrebbe potuto dire nel modo più adatto nelle diverse
situazioni successive, così si parlerà nella mia opera, ché io mi terrò il più
possibile vicino al pensiero generale dei discorsi effettivamente pronunciati.
[2] I fatti concreti degli avvenimenti di guerra non ho considerato
opportuno raccontarli informandomi dal primo che capitava, né come pareva a
me, ma ho raccontato quelli a cui io stesso fui presente e su ciascuno dei
quali mi informai dagli altri con la maggior esattezza possibile[2].[3]
Difficile era la ricerca, perché quelli che avevano partecipato ai fatti non
dicevano tutti le stesse cose sugli stessi avvenimenti, ma parlavano a seconda
del loro ricordo o della loro simpatia per una delle due parti. [4] La mancanza
del favoloso in questi fatti li farà apparire, forse, meno piacevoli
all’ascolto, ma se quelli che vorranno investigare la realtà degli avvenimenti
passati e di quelli futuri (i quali, secondo il carattere dell’uomo, saranno uguali
o simili a questi), considereranno utile la mia opera, tanto basta. Essa è un
possesso che vale per l’eternità più che un pezzo di bravura, da essere
ascoltato momentaneamente».
|
«Parmi che tutti gli istorici abbino, non
eccettuando alcuno, errato in questo, che hanno lasciato di scrivere molte
cose che a tempo loro erano note, presupponendole come note; donde nasce che
nelle istorie de' Romani, de' Greci e di tutti gli altri, si desidera oggi la
notizia in molti capi; verbigratia, delle autorità e diversità de' magistrati,
degli ordini del governo, de' modi della milizia, della grandezza delle città
e molte cose simili, che a' tempi di chi scrisse erano notissime, e però
pretermesse da loro. Ma se avessono considerato che con la lunghezza del
tempo si spengono le città, e si perdono le memorie delle cose, e che non per
altro sono scritte le istorie che per conservarle in perpetuo, sarebono stati
più diligenti a scriverle in modo, che così avessi tutte le cose innanzi agli
occhi chi nasce in una età lontana, come coloro che sono stati presenti, che
è proprio el fine della istoria». |
Con GUICCIARDINI si affaccia l'idea di una
necessaria indagine su ciò che era scontato e sempre identico a sé stesso
nell'epoca osservata [il dato istituzionale e giuridico, per l'appunto],
ma diverso, separato e distinto rispetto alle conoscenze
del successivo osservatore |
Questo è poi lo spazio
naturale di mediazione cognitiva
dello storico, segnatamente dello storico del diritto : il frutto di una
RICOGNIZIONE congiuntamente culturae e di mentaLità, in una parola e
segnatamente, un'indagine assai prossima a quella linguistica, che indaga congiuntamente sui segni che connotano le
cose e sui valori che le denotano ; Sui segni che le situano all'interno
della percezione sensoriale dei soggetti, e sui valori culturali che – dentro
quell'universo percettivo medesimo – le pongono poi in reciproca e
differenziata gerarchia di adesione soggettiva
Un poeta ce lo dice in forma icastica :
«… remember that I
have remembered … »
lo storico fa qualcosa del genere : il suo è, infatti, sempre e necessariamente
un meta-discorso : perché egli parla del già parlato, dice del già detto,
ricorda (ancóra) il già (a suo tempo, da altri) ricordato : non solo i fatti, dunque, i res gesta visibili in sé e necessariamente –, per l'appunto
— «MIRABILI», ma anche le cose
apparentemente non visibili, perché all'epoca per sé note e scontate, le cose del diritto e dell'istituzione
politica, le proiezioni comportamentali cioè del clima di opinione dominante,
del sistema di preconcetti e valori comunemente accettati e indiscussi.
Questo oggetto d'indagine, poi, in definitiva occupa
anche gran parte delle cure dello storico del diritto
B. Croce :
negli anni ’40 di questo secolo ha posto il problema della possibilità di
parlare di una storia d’Italia in assenza di uno stato nazionale, e cioè prima
del 1861 : quale Italia senza uno Stato nazionale ?
In gran parte, al centro-nord, una terra di città, segnatamente di città-stato
«16. [1]
Nullas Germanorum populis urbes habitari satis notum est, ne pati quidem inter
se iunctas sedes. Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus
placuit[sed contra : Caes., De bello gall., IV, 19[3]; VI, 10[4]; VI, 23[5]]. Vicos locant non in nostrum morem conexis
et cohaerentibus aedificiis: suam quisque domum spatio circumdat, sive adversus
casus ignis remedium sive inscientia aedificandi.[2] Ne caementorum quidem
apud illos aut tegularum usus: materia ad omnia utuntur informi et citra
speciem aut delectationem. Quaedam loca diligentius illinunt terra ita pura ac
splendente, ut picturam ac liniamenta colorum imitetur. [3] Solent et
subterraneos specus aperire eosque multo insuper fimo onerant, suffugium
hiemi<s> et receptaculum frugibus, quia rigorem frigorum eius modi loci
molliunt, et si quando hostis advenit, aperta populatur, abdita autem et
defossa aut ignorantur aut eo ipso fallunt, quod quaerenda sunt».
16. [1] È noto
che i popoli germanici non abitano alcuna città e non sopportano nemmeno case
riunite fra loro. Vivono in dimore isolate e sparse qua e là, a seconda che una
fonte o una pianura o un bosco li ha attirati. Fondano villaggi non di edifizi
insieme connessi, all’uso nostro: ciascuno lascia uno spazio libero intorno
alla propria casa, o contro il pericolo d’incendio o per imperizia del
costruire. [2] Non adoperano neppure pietre squadrate né tegole: per tutto si
servono di legname greggio, senza preoccuparsi di renderne piacevole l’aspetto.
Rivestono però accuratamente certe parti di una terra così fine e lucida, da
imitare la pittura e i disegni colorati. [3] Son soliti anche scavare dei
sotterranei, e li caricano al di sopra di abbondante letame, per rifugio contro
l’inverno e per depositarvi le biade, perché in tal modo mitigano il rigore del
freddo; inoltre, se mai viene un nemico, saccheggia le località in vista, ma
ciò che è nascosto sotto terra o rimane ignorato, o sfugge per il fatto stesso
che bisogna farne ricerca [trad.
it. da : Tacito, Storie.
Dialogo degli oratori. Germania. Agricola, a cura di Azelia Arici, prima
edizione: Torino 1959, seconda edizione rifatta: Torino 1970; "Classici
latini - Collezione fondata da Augusto Rostagni, diretta da Italo Lana
(Classici UTET)"].
Francesco GUICCIARDINI, Opere, a cura, di Vittorio De Caprariis, Riccardo
Ricciardi Editore, Milano Napoli, 1953, pp. 340-1;
("La Letteratura Italiana, Storia e
testi, Direttori, Raffaele Mattioli - Pietro Pancrazi, Alfredo Schiaffini, vol.
30)
___________
FRANCESCO GUICCIARDINI; Intorno ai Discorsi
del Machiavelli, Cap. XII
[Di
quanta importanza sia tenere conto della religione, e come la Italia, per
esserne mancata mediante la Chiesa romana, è rovinata.]
Non si può dire tanto male della Corte romana
che non meriti se ne dica di più, perché è una infamia, uno esempio di tutti e’
vitupèri ed obbrobri del mondo. Ed anche credo sia vero che la grandezza della
Chiesa, cioè la autorità che gli ha data la religione sia stata causa che
Italia non sia caduta in una monarchia; perché da un canto ha avuto tanto
credito che ha potuto farsi capo, e convocare quando è bisognato principi esterni
contro a chi era per opprimere Italia, da altro essendo spogliata di arme proprie,
non ha avuto tante forze che abbia potuto stabilire dominio temporale, altro che
quello che volontariamente gli è stato dato da altri. Ma non so già se el non
venire in una monarchia sia stata felicità o infelicità di questa provincia,
perché se sotto una republica questo poteva essere glorioso al nome di Italia
e felicità a quella città che dominassi, era all’altre tutte calamità, perché
oppresse dalla ombra di quella, non avevano facultà di pervenire a grandezza
alcuna, essendo el costume delle republiche non participare e’ frutti della
sua libertà ed imperio a altri che a’ suoi cittadini propri.
E se bene la Italia divisa in molti domini
abbia in vari tempi patito molte calamità che forse in uno dominio solo non
[ar]ebbe patito, benché le inundazione de’ barbari furono più a tempo dello
imperio romano che altrimenti, nondimeno in tutti questi tempi ha avuto al
riscontro tante città fonde che non arebbe avuto sotto una republica che io
reputo che una monarchia gli sarebbe stata più infelice che felice.’ Questa
ragione non milita in uno regno el quale è più commune a tutti e’ sudditi; e però veggiamo la Francia e molte altre provincie
viversi felici sotto uno re; pure, o sia per qualche fato di Italia, o per la
complessione degli uomini temperata in modo che hanno ingegno e forze, non è
mai questa provincia stata facile a ridursi sotto uno imperio, eziandio quando
non ci era la Chiesa; anzi, sempre naturalmente ha appetito la libertà, né
credo ci sia memoria di altro imperio che l’abbia posseduta tutta, che de’
romani, e’ quali la soggiogarono con grande virtù e grande violenzia; e come
si spense la republica e mancò la virtù degli imperadori, perderono facilmente
lo imperio di Italia. Però se la Chiesa romana sì e opposta alle monarchie, io
non concorro facilmente essere
.stata infelicità di questa provincia, poi che l’ha conservata in quello modo
di vivere che è più secondo la antiquissima consuetudine cd inclinazione sua.
i. Il
giudizio del Machiavelli era in puntuale contrasto: «la Italia è stata sotto
più principi e signori, dai quali è nata tanta disunione e tanta debolezza, che
la si è condotta a essere stata preda, non solamente de' barbari potenti, ma di
qualunque l’assalta», Discorsi: i,
sa.
«VIII.
La città
considerata come principio ideale delle istorie italiane.[6]
I.
In un
paragone tra l’economia rurale delle Isole Britanniche e dell’Insubria inserto
in questi fogli sul cadere dello scorso anno, abbiamo dimostrato come l’alta
cultura (high farming), essendo una precipua forma della moderna industria, una
delle più grandi applicazioni del capitale, del calcolo, della scienza, ed
effetto in gran parte d’un consumo artificialmente provocato dall'incremento
delle popolazioni urbane, non si può spiegare se non per l’azione delle città
sulle campagne.
Ed ora,
per quanto l’angustia dello spazio il consente, vorremmo ampliare questo vero
fino al punto di dire che la città sia l’unico principio per cui possano i
trenta secoli delle istorie italiane ridursi a esposizione evidente e continua.
Senza questo filo ideale, la memoria si smarrisce nel labirinto delle conquiste,
delle fazioni, delle guerre civili e nell’assidua composizione e scomposizione
degli stati; la. ragione non può veder lume in una rapida alternativa di
potenza. e debolezza, di virtù e corruttela, di senno e imbecillità,
d’eleganza e barbarie, d’opulenza e desolazione; e l’animo ricade contristato e
oppresso dal sentimento d’una tetra fatalità.
Fin dai primordii la, città è altra cosa in Italia da
ciò ch’ella è nell’oriente o nel settentrione. L’imperio romano
comincia, entro una città; è il governo d’una città dilatato a comprendere
tutte le nazioni che circondano il Mediterraneo. La fede popolare derivò la
città di Roma dalla città d’Alba; Alba da Lavinio, Lavinio dalla lontana
Troia.; le generazioni dei popoli apparvero alla loro mente generazioni di
città.. Non così nascono, nè così si rappresentano alle menti dei popoli, i
regni di Ciro, di Gemscid, d’Attila., di Maometto, di Cinghiz-Khan, di
Timur-Leng. Figli di tribù pastoreccie, vissuti sotto le tende, i
conquistatori dell’Asia solo dopo le vittorie si fondano una sede di gloria e
di voluttà in Babilonia, in Bagdad, in Delhi; le quali, come nota. Herder,
altro non sono che grandi accampamenti murati, ove l’orda conquistatrice
raccoglie le prede della guerra e i tributi della pace».
Dove rinvenire un filo conduttore unitario ?
Nella lingua ? Un’area linguistica : ma
fino a che punto unitaria ?
Una lingua letteraria ( Dante Alighieri )
come primo esperimento di unità.
« Il
periodo nasce nell’atto della nostra visione storica, è la nostra visione
storica stessa ; … non solo è legittimo il periodizzamento, ma ha così
poco bisogno di giustificazione, che è impossibile concepire storia, cioè
problema nato nella nostra coscienza, se non come svolgimento conchiuso, come periodo.
…
Per
chi guardi più a fondo, non vi può essere dubbio : medioevo è la formazione
dell’Europa su base cristiana e romana »
« Pensare
la storia è certamente periodizzarla, perché il pensiero è organismo,
dialettica, dramma, e, come tale, ha i suoi periodi, il suo principio, il suo
mezzo e la sua fine, e tutte le altre pause ideali che un dramma comporta e richiede ».
Croce
« identifica la storia con l’atto stesso del pensiero, che è sempre filosofia
e storia insieme »
Lehmann,
Vom
Mittelalter und von der lateinischen Philologie des Mittelalters, in « Quellen und Untersuchungen
zur lateinischen Philologie des Mittelalters » V/1, 11ss
G. Falco, La
polemica sul Medioevo, nuova ediz. a cura di F. Tessitore, Napoli 197, 37
nel 1469, Giovanni
Andrea, Vescovo di Aleria,
nell’elogio di Niccolò di Cusa
( † 1464 ; filosofo e matematico tedesco, Cardinale e Vescovo di
Brixen/Bressanone ) racconta di lui :
« [il Cusano] historias idem omnes non prisca
modo sed mediae tempestatis tum
veteres, tum recentiores usque ad nostra tempora retinebat »
il Cusano ricordava la storia non solo antica, ma
anche dell’età intermedia, sia quella più vecchia, sia anche quella più
recente.
la consapevolezza che attorno al V secolo si verificò
un vero e proprio trapasso di valori dal sistema antico ad un nuovo modo di
organizzazione sociale e di consapevolezza culturale cominciò a maturare con il
Rinascimento
crisi di carattere culturale,
perché in primo luogo crisi di carattere politico ed istituzionale : già,
ma che cos’è un’istituzione politica ?
il sacco di Roma nel 410 d. C. ad opera di Alarico, re dei Visigoti, che prima
assedia la città riducendola alla fame, poi impone un pesante riscatto di oro,
preziosi, ostaggi.
Nel 409 S. Girolamo, in una
sua epistola scrive ( Epist, CXXIII, P. L., XXII, 399 ) :
« chi potrà
crederlo ? quali storici narreranno questi fatti in stile adeguato ?
Roma nel suo stesso territorio non si batte per gloria, ma per
sopravvivere ; ma, che dico ? neppure si batte, anzi, a prezzo d’oro
e di tutte le suppellettili compra la sua stessa esistenza … che cosa si
salverà, se roma cade ? »
San Girolamo,
Praefatio Comm. in Ezech., I, P. L., XXV, 15
« Vero
clarissimum terrarum omnium lumen extinctum est, immo romani imperii truncatum
caput est »
Davvero è stato spento il più chiaro lume dell’universo :
anzi, è stato decapitato l’Impero romano
Anche Sant’Agostino, nel De civitate Dei, ed Orosio, nell’Adversus Paganos, si pongono analoghi, drammatici interrogativi
sullo sfaldarsi dell’Impero
l’idea di Roma
comincia a diventare anche un modello di potere
i c.d. “barbari” erano in realtà dei milites
foederati
sistema di coscrizione legato alla proprietà fondiaria
® AURUM TIRONICUM
“la via principale per l’imbarbarimento dell’esercito” ( Gabba )
® rapporto stretto tra terra e milizia
® pagando una tassa di leva ( aurum tironicum ) era possibile evadere l’obbligo militare
“3. Federati — I federati non costituivano
forze organiche dell’esercito romano e perciò la Notitia Dignitatum non li
elenca tra i corpi di questo. In conformità di un antico uso, per il quale la
prima difesa delle zone di frontiera era affidata a popoli e tribù non romani,
risiedenti al di là del limes, anche
nel tardo impero si proseguì nella politica rivolta a stringere mediante patti
d’alleanza queste popolazioni allo stato romano. I reparti militari, che in virtù di tali accordi esse davano, non
erano però incorporati nell’esercito, restavano autonomi, erano comandati dai
propri re e principi ed impiegati al fianco dell’esercito imperiale. Dal lato
strettamente formale il tema dei federati non appartiene alla storia delle istituzioni
militari, ma a quella dei rapporti internazionali. Tuttavia dal lato
sostanziale, i federati costituivano una parte delle forze armate a difesa
dell’impero … l’ampliarsi ed il diffondersi dell’impiego di barbari federati è
stato caratteristico dei mutamenti avvenuti nell’impero alla fine del IV secolo
ed agli inizi del V.
Anche dopo l’estensione della cittadinanza romana a
tutti i sudditi dell’impero sopravvissero distretti, abitati da popoli e tribù
stranieri, barbari o gentiles, come
li chiamavano i romani, che non avevano ricevuto un ordinamento di tipo
municipale ed erano governati dai loro principi e re secondo il loro diritto ed
usi nazionali. Politicamente essi erano sottoposti all’impero mediante un foedus, che aveva le stesse
caratteristiche giuridiche e politiche dei foedera
iniqua di un tempo e cioè implicava un’alleanza perenne con l’obbligo del
federati di fornire aiuti militari a Roma. Dal lato formale questi federati non
acquistavano la condizione giuridica dei dediticii
e conseguentemente quella che lo stato romano dava ad essi, o con il
conferimento della cittadinanza o con la restituzione della sovranità o con
l’incorporazione come sudditi nell’impero. Essi restavano peregrini, vincolati a Roma dalle clausole del trattato, in cambio
della protezione ad essi accordata dall’impero, e più tardi dagli aiuti in
danaro od in natura, rivolti ad assicurare l’approvvigionamento”.
cfr. un esempio, che pare anzi
accennare qasi, ad un vero e proprio cambiamento di rotta nella condotta imperiale
nei confronti dei popoli barbari limitrofi, in
Ammiano Marcellino, Le Storie, A cura di Antonio Selem, Milano
1994, «I Classici greci e latini TEA»,Volume
secondo, 724, XXV, 6, 10, Iovianus (363,)
[10] Hos autem Saracenos ideo patiebamur infestos,
quod salaria muneraque plurima a Iuliano, ad similitudinem praeteriti
temporis, accipere vetiti, questique apud eum, solum audierant, imperatorem
bellicosum et vigilantem ferrum habere, non aurum
[10] Questi Saraceni ci erano ostili perché era stato
vietato loro da Giuliano di ricevere moltissime indennità e doni, come era
avvenuto nel passato. Allorché s’erano lagnati con lui, Giuliano s’era limitato
a rispondere che un imperatore guerriero e vigile ha il ferro, non l’oro.
cfr.
che applica ai contribuenti il
modello delle tenute imperiali, che erano esenti da prestazioni militari De tiron., 7. 13= C. Iust. 12.44.2 “Imppp.Gratianu Valentinianus et Thaeodosius
AAA. Eutropio pp. Quisquis mancipium iuris alieni in tirocinio militiae
scribi curaverit, convictus ac proditus auri libram aerario nostro cogatur inferre,
mancipio scilicet domino, si factum ignoraverit, reddendo” D. id. Ma,. Tyro
metropoli. pp. Beryto Antonio et Syagrio_conss. [a. 382]”). Adaeratio nel caso di senatori (Cod. Theod. 13, eod.).
® conseguente reclutamento di elementi
barbarici ® milites
foederati
Lo scenario linguistico dell’impero, soprattutto ad
oriente, era quello del multilinguismo
su un medesimo territorio
“POPOLI E LINGUE. Tutti gli imperi hanno governato
popoli diversi. Sotto questo aspetto l’impero bizantino non ha fatto eccezione.
Se la popolazione che lo costituiva si fosse bene amalgamata, se si fosse
unita nell’accettazione della civiltà dominante dell’Impero — allora non
sarebbe stato necessario dedicare un capitolo a questo argomento. Accadde
invece che ancor prima dell’inizio del periodo bizantino le varie nazioni poste
sotto l’autorità di Roma tendessero a rifuggirla per separarsene, asserendo
così la loro individualità: invero, il grande edificio di Roma cominciò a
mostrare le sue prime crepe verso la fine del secondo secolo d.C. L’insorgenza
della religione cristiana, lungi dal comporre questa frattura introducendo una
sorta di fedeltà universale, non fece che accentuarla. Dobbiamo pertanto
cominciare con una domanda: chi erano i ‘bizantini’? Per provarci a rispondere
dovremo intraprendere un rapido viaggio nell’Impero, badando nel nostro procedere
sia alle popolazioni delle varie province sia alle lingue parlate. Per questo
viaggio ho scelto gli anni intorno al 560,
poco dopo che l’imperatore Giustiniano aveva riconquistato ampi territori
in Italia e nell’Africa del Nord — ma parecchi decenni prima dei grandi
mutamenti etnografici che dovevano accompagnare il disintegrarsi dell’assetto
tipico dello Stato bizantino nel primo periodo”.
Mango, p. 26 riferisce una significativa testimonianza
La pellegrina Egeria, testimone alle funzioni di
Pasqua in Gerusalemme intorno al 400, ha questo da dire:
|
“Capitulum XLVII … et quoniam in ea provincia pars populi et
Graece et Syriste novit, pars etiam alia per se Graece, aliqua etiam pars
tantum Syriste, itaque quoniam episcopus, licet Syriste noverit, tamen semper
Graece loquitur et nunquam Syriste: itaque ergo stat semper presbyter, qui
episcopo Graece dicente Syriste interpretatur, ut omnes audiant [ut omnes audiant]
quae exponuntur. 4. lectiones etiam, quaecumque in ecclesia leguntur, quia
necesse est Graece legi, semper stat, qui Syriste interpretatur propter populum,
ut semper discant. sane quicumque hic Latini sunt, id est qui nec Syriste nec
Graece noverunt, ne contristentur, et ipsis exponitur eis, quia sunt alii fratres
et sorores Graecolatini, qui Latine exponunt eis”. |
“Cap. 47 … visto che in quel paese parte della
popolazione conosce sia il greco sia il siriaco, parte solo il greco, altra
parte solo il siriaco, e dato inoltre che il vescovo, quantunque edotto in
siriaco, parla sempre greco e mai siriaco, c’è sempre accosto a lui un prete
sì che quando il vescovo parla greco possa tradurre le sue osservazioni in siriaco
e ognuno possa capirle. Il medesimo avviene per le letture che si svolgono
in chiesa; poiché devono essere lette in greco, c’è sempre qualcuno a tradurle
in siriaco per il beneficio del popolo, che possa riceverne istruzione.
Quanto ai Latini che ivi si trovano — quelli cioè che non conoscono né greco né
siriaco — c e un’interpretazione anche per loro, per non
dispiacergli; vi sono infatti fratelli e sorelle esperti sia in greco sia in
latino che danno spiegazioni in latino”. |
In
definitiva, possiamo notare a margine di questa serie di notizie di varia
origine e provenienza, l’unica vera area di koinh/ latina – o, quanto meno, quella più diffusa – parrebbe essere stata
quella militare, nel cui àmbito persone di differenziata estrazione linguistica
divennero partecipi d'una medesima struttura ordinamentale, omofona su un
territorio quasi sempre polifono, perché percorso e dominato da dialetti e
lingue territoriali
“… la
crisi della potenza romana fu temuta e, si direbbe, diagnosticata fin dal secondo
secolo a.C., insomma fin dai tempi delle grandi conquiste mediterranee. Allo
stato attuale delle nostre conoscenze, possiamo dire che l’idea di decadenza si
diffuse in Italia in seguito alla crisi agraria che tenne dietro a quelle conquiste.
Segni e
conseguenze della crisi, tra il secondo secolo a.C. e i primi decenni del
seguente: la proletarizzazione dei contadini romani; la contrazione dei terreni
coltivati da piccoli proprietari;’[7]
la presenza di mano d’opera «importata e barbara» in regioni agricole come
l’Etruria; [8]
la nuova legislazione agraria e la connessa aspirazione di contadini italici
alla cittadinanza romana.
L’antica
idea etrusca dei «secoli» — estesi ciascuno all’incirca quanto la vita di un
uomo, anzi più ancora — fornì uno schema alla coscienza di un crepuscolo di
certi valori tradizionali. Già intorno, al 100 a.C. (secondo alcuni studiosi,
addirittura verso il 200 a.C.) fu scritta in Etruria una pagina dei libri
«Vegoici», su cui grava la previsione di una colpevole decadenza:
Quando Giove
si attribuì la terra di Etruria, volle che campi e terreni fossero segnati da
pietre di confine... Ma per l’avidità dell’ottavo secolo, prossimo a venire ed
ultimo,3 gli uomini, con trista colpa, violeranno quelle pietre, toccandole e rimuovendole.
Però chi le avrà toccate, e allargato il proprio terreno e ridotto l’altrui,
per questo delitto sarà punito dagli dèi. Se ciò avverrà per colpa dei servi,
essi avranno più duri padroni. Se per colpa dei padroni, la stirpe del
colpevole sarà distrutta, tutta la sua gente morrà, saranno colpiti da mali e
ferite, e debilitati nelle membra. Per tempeste e turbini la terra andrà a
male; i suoi prodotti colpiti da pioggia e grandine, esausti per la canicola, distrutti
dalla ruggine. E molti dissensi in mezzo al popolo. Sappiate che ciò avverrà se
tali delitti saranno commessi.
Questo
testo etrusco, pervenuto a noi attraverso la traduzione in un latino popolare,
dava così, d’intorno al 100 a.C., una voce sacra — quella della «ninfa» Vegoia
— all’idea del tramonto della «nazione» etrusca; gli Etruschi ritenevano che
alla loro nazione (o, come essi dicevano, al loro «nome») fossero assegnati «in
tutto Otto secoli» (ge/nh,
nella formulazione greca di Plutarco); e il testo vegoico dichiarava che
l’ultimo degli Otto secoli, già vicino, avrebbe chiuso la storia etrusca in
mezzo alla rovina dell’agricoltura, per colpa dei «delitti» di padroni o di
servi (i «servi» etruschi erano giuridicamente capaci di possesso).
L’idea
di una decadenza della terra, i cui prodotti non rendono più, era diffusa,
seppur in altro senso, in altre regioni d’Italia. Lucrezio, vissuto in età ciceroniana,
ci presenta il contadino dei suoi tempi, addolorato per la resistenza sorda
che la terra oppone. Ma il lamento del contadino diventa, per Lucrezio,
un’amara constatazione della decadenza come fatto materialisticamente
determinato:
Ecco che
già il nostro tempo decadde (fracta est aetas). La terra, stanca, crea a
stento piccoli animali — essa che creò tutte le generazioni umane, e partorì corpi
giganteschi di fiere. —Inoltre, le bionde messi e le liete vigne essa stessa,
un tempo, creò spontaneamente pei mortali; diede dolci frutta e pascoli lieti;
ed ora, invece, a stento crescono, con le nostre fatiche. Noi v’impieghiamo
buoi e contadini e aratro; ma i campi appena ci compensano; tanto sono avari e
richiedono lavoro. E già, scuotendo il capo, il vecchio aratore sospira di
frequente; lamenta la sua fatica vana, e confronta il tempo d’oggi coi tempi
che furono; loda spesso le fortune del suo genitore. Triste, il piantatore di
una vigna invecchiata e languente accusa l’azione del tempo e riversa la colpa
sulla nostra epoca; protesta che gli uomini di prima, pieni di pietà,
trovavano facilissima vita in angusti campi, sebbene molto più piccolo fosse
il loro appezzamento di terra. Non si accorge, con questi suoi lamenti, che
tutte le cose lentamente marciscono, avviandosi verso il sepolcro, spossate
dal lungo cammino del tempo (spatio aetatis
defessa vetusto).[9]
Non già che Lucrezio neghi il progresso
(l’experientia mentis pedetemptim progredientis, com’egli diceva: «esperienza
dello spirito in marcia verso il progresso»); ma la decadenza è per lui un
fatto di natura, che riguarda appunto la natura e non già la «mente» degli
uomini. Il divenire conduce a quella che gli uomini chiamano morte: è un
vecchio concetto d’Empedocle, fors’anche di Leucippo (un altro filosofo greco
del quinto secolo), che si copra, nell’epicureo Lucrezio, di sofferta amarezza.
Ma i
fatti umani cercano sempre una misura umana:
L’idea
di decadenza non può ridursi all’esaurimento del suolo. Non diceva lo stesso
Lucrezio che gli uomini, sospinti dal falso terrore della morte, versano nelle
guerre civili il sangue fraterno? e che odiano e temono sinanco la tavola dei consanguinei?
Anche a lui il suo tempo appariva dominato «dall’amore di ricchezza e dal
cieco desiderio di onori, che inducono i miseri mortali a trasgredire i confini
del diritto, e spesso a farsi complici e ministri di colpe, cercando notte e
giorno di emergere, con enorme fatica, sino ai fastigi della potenza». Il suo
determinismo naturalistico si accompagnava alla coscienza di vivere «in tempi
infelici per Roma», patriae tempore iniquo. Questo dramma umano, che l’epicureo Lucrezio riduceva al
terrore falso della morte, era anche un dramma storico; pur esso una conseguenza
delle grandi conquiste mediterranee; ed appariva, agli occhi dei
contemporanei, annuncio di una decadenza non già cosmica (come la crisi
dell’agricoltura secondo Lucrezio) ma politica e umana.
Questa
spiegazione politica e umana ne dava, tra i contemporanei di Lucrezio,
Cicerone; ma già un secolo prima una attenta considerazione del dramma aveva agitato
la coscienza di pensatori e politici, nell’àmbito del circolo degli Scipioni. Anche
qui, una caratteristica del problema «decadenza di Roma»: l’imperium supernazionale
dei Romani era, secoli e secoli prima della sua caduta, oggetto di ansia da
parte degli uomini che avevano contribuito alla sua definitiva affermazione.
Già nel secondo secolo a.C.:
Cornelio
Scipione Nasica Corculum, il console del 155 a.C., si rese famoso per la sua
tesi anticatoniana, secondo cui bisognava lasciare in piedi Cartagine, giacché
l’esistenza di quest’ultima era necessaria per evitare una decadenza dello
stato romano. Ma lo stesso conquistatore di Cartagine, Cornelio Scipione Emiliano,
fu preso dall’oscuro presentimento di una morte, vicina o lontana, di Roma.
Polibio, il grande storico del circolo degli Scipioni, si trovava allora, nel
146 a.C., vicino a lui, e colse quell’attimo di tristezza nel condottiero. «Mi
prese la destra,» egli racconta, «e mi disse: “Polibio, si, ciò è bello; ma,
non so come, io ho timore e presentimento che un altro abbia a dare per la nostra
patria la stessa notizia” (che ora si dà per Cartagine).». Polibio, greco, Roma
non era la patria; ma si era innamorato della città signora con la gioia
fervente di chi sa di assistere ad una vicenda mirabile e grandiosa. Con questo
animo, egli, storico «pragmatico», analizzò le cause della futura «rovina» di
Roma. ([10])
È anche
troppo evidente che su tutte le cose impende rovina (fqora/) e cambiamento: la necessità di natura basta a darci
una tale convinzione. Or due sono i modi in cui ogni tipo di stato suole
perire: un modo è la rovina che viene dall’esterno; l’altro, viceversa, è la
crisi interna (e)n autoi=j);
difficile a prevedersi il primo, determinato dall’interno il secondo... Quando
infatti una comunità ha superato molti e gravi pericoli, ed è arrivata a
indiscussa potenza e signoria, accadon fatti nuovi: la felicità pone in essa
sua sede, e la vita si volge al lusso, gli uomini si fanno ambiziosi di
raggiungere le magistrature e le altre distinzioni. Quando si andrà innanzi in
questo senso, l’aspirazione alle magistrature, o la protesta di coloro che si
vedono respinti, darà origine alla decadenza (th=j epi\ to\ xei=ron mhetabolh=j); la superbia e il lusso
faranno il resto. Le masse popolari daranno il loro nome alla crisi: esse si
sentiranno offese da coloro che vogliono accumulare ricchezza; da altri,
ambiziosi di magistrature, saranno gonfiate e adulate con modi demagogici. Ci
sarà, allora, la ribellione delle masse: eccitate, piene di speranze, non
vorranno più continuare ad obbedire, né restare nei limiti del diritto fissato
dagli ottimati; vorranno avere tutto il potere, o il massimo di potere. Dopo di
che la costituzione avrà il nome più bello che ci sia: democrazia e libertà; di
fatto, invece, sarà la peggiore possibile, vale a dire dominio della massa (o)xlokrati/a).
La
futura fqora/ dello
stato romano sembrava, dunque, allo storico, certa; le sue cause, precisamente
prevedibili per ciò che riguarda i contrasti di classe all’interno. Per ciò che
riguarda le «cause dall’esterno» (quelle che saranno, 5-6 secoli dopo di lui,
«le migrazioni dei popoli»), egli non osava fare apertamente delle previsioni.
Ma in realtà, anche su questo punto Polibio aveva molto da dire. Non limitava
il suo sguardo a Roma: la potenza dell’imperium
di Roma e, tanto più, la fine prevedibile s’inquadravano nella sua visione
degli stati di alta cultura dell’Oriente: così di quelli che erano finiti assai
prima come di quegli altri che nel suo tempo cadevano sotto i colpi di
lontanissimi barbaxi. Polibio diceva che l’impero dei Romani era infinitamente
superiore a tutti gli antichi imperi universali:
Fu un
tempo grande l’impero dei Persiani...; (gli Spartani) tennero a stento per
dodici anni l’egemonia sui Greci..; i Macedoni, abbattuti i Persiani,
aggiunsero al loro dominio l’impero d’Asia; nondimeno, tutti costoro, sebbene
apparissero signori di larghissime regioni e di grande potenza, lasciarono la
maggior parte del mondo fuori del loro dominio. Non così, però, i Romani:
questi non hanno sottomesso soltanto alcune parti del mondo, ma il mondo quasi
tutto; e cosi hanno lasciato il loro impero invincibile a quelli che oggi
vivono, insuperabile per quelli che verranno.
Polibio
conosceva assai bene gli stati che l’espansione macedone aveva creato in Asia:
era amico personale del re seleucide Demetrio I. Alla sua intelligenza di storico,
quello stato seleucidico in piena decadenza, esteso un tempo dalla Siria fino
all’Iran orientale, avrebbe potuto suggerire una confusa immagine di quella che
fu poi, in realtà, la grande crisi del mondo antico: pezzo a pezzo, si era
smembrato: si era separato da esso lo stato greco di Battriana, consolidatosi
nel 206 a.C. sotto il re Eutidemo; infine i popoli cavalieri nomadi,
provenienti dall’Asia centrale, nel 130 a.C. avevano sconvolto e «barbarizzato»
la Battriana greca, vitale avamposto del mondo ellenistico. «Barbarizzato»: il
termine era usato, appunto, da Polibio, Egli rifletteva su questi nuovi
avvenimenti del 130 a.C., che colpirono un mondo lontanissimo dall’impero
romano nello spazio, ma espressivo, come l’impero romano, della cultura antica
classica. Le invasioni barbariche nel mondo antico sì annunziavano, così,
nell’iran orientale, sei secoli prima della formazione dei regni
romano-barbarici in Occidente. Polibio intese, almeno in parte, la terribile
lezione; ed in un suo passo tormentato e significativo,’ pose in bocca ad
Eutidemo — il creatore della potenza battriana — un ragionato annuncio della
«migrazione di popoli» negli stati di alta cultura.
A me
Eutidemo spetta il titolo e il decoro di re (indipendente dallo stato seleucidico).
Se Antioco non è d’accordo, nè io nè lui siamo sicuri del potere. [Vale a dire:
la barbarizzazione minaccia così il mio stato come il suo.] Ci sono, infatti,
moltitudini non poche di nomadi, ed entrambi — Antioco ed io — corriamo pericolo
di fronte all’irrompere di essi: se dovremo sostenerne l’impeto, il paese
sarà, senza dubbio alcuno, barbarizzato. Questo disse Eutidemo..: Ed Antioco
(III il grande) capì l’importanza delle ragioni suddette, e si piegò alla proposta
di Eutidemo.
Possiamo
ormai riassumere. Nelle Storie di Polibio, si trovano già i due motivi che
sempre dominarono nell’interpretazione della fine del mondo antico, sino ad oggi:
da una i parte, la spiegazione «interna», che già Polibio applica alla
struttura costituzionale dell’impero romano, deducendone la futura rovina dalla
impossibilità di superare i contrasti di classe; dall’altra, la spiegazione
«esterna», che Polibio applica alla «barbarizzazione» dello stato
greco-battriano, in cui una grande compagine di cultura classica, commista all’iranica,
è stata sommersa dall’ondata di nomadi iranici sospinti a loro volta
dall’ondata unna, chiusi nella loro cavalleresca armatura di ferro, attratti
verso lo Stato battriano come poi (5-6 secoli dopo) i Goti verso l’impero di
Roma.
Tra le
due opposte interpretazioni della crisi antica — interpretazione
«dall’interno» e interpretazione «dall’esterno»— sì muove dunque, nel pensiero
di Polibio la riflessione sulla grandezza e decadenza di Roma. …”.
compilatore: Gregorio, orientale
data: 292 luogo: Nicomedia
ordine e criterio di compilazione: 15
libri come il Dig. dei giureconsulti
compilatore: Theodosio II
data: 438 scopo: scientifico e pratico modello: ordine e criterio di compilazione: 16 libri in titoli, in ordine cronologico
compilatore: Ermogeniano, autore di un'Epitome
iuris
data: 293-4 modello: il
cod. Gregoriano ordine e criterio di compilazione: 15 libri organizzati come il Dig. dei giureconsulti
fonti:
bibliografia:
riassume
in latino 122 Novellae
riporta
per esteso 134 Novellae ( le greche sono tradotte in latino )
Þ
calano in Italia
gli Ostrogoti con Theoderico, della stirpe degli Amali, cresciuto in qualità
d’ostaggio alla corte romana d’Oriente, nominato nel 488 Magister Militum e
Patrizio d’Italia
529 d. C. Codex
533 d. C. Digesto
13 agosto 554 d. C. Pragmatica sanctio :
promulgazione della compilazione giustinianea per partes Italiae : emanata
« pro petitione Vigilii » ordina che le costituzioni giustinianee
vengano osservate anche « per partes Italiae »
in tutto l’occidente romanizzato solo l’Italia
diventa terra di diritto giustinianeo
perdono
la loro centralità
regrediscono
come centro economico
restano
sede della cattedrale ( scuola e cancelleria )
Þ
154 capitoli,
tolti tutti da fonti romane, leges ( Codex Theodosianus ; Codex
Gregorianus ; Codex Hermogenianus ; alcune novelle
post-teodosiane ) e iura ( soprattutto frammenti tratte dalle Pauli
Sententiae )
Þ
raccolta di
Diritto Romano adattata ad un ordinamento barbarico e vincolante sia per i
romani, sia per i barbari
Þ
tradizionalmente
attribuita la re ostrogoto Theoderico ( 426 ca. - † 526 )
Þ
poi attribuita
al regno visigotico della Gallia per opera di Theoderico II ( 435-66 )
Þ
« … che
l’Editto andasse osservato da Barbari e Romani è chiaramente espresso nel
prologo e nell’epilogo … Piuttosto si può qui ricordare l’intuizione del
Gaudenzi e del Besta, acutamente precisata dal Vismara che, ferma restando la
territorialità dell’Edictum, questo vada collocato come un ius speciale di
fronte al diritto romano inteso come ius commune » E. Cortese, Il diritto nella storia medievale,
I, L’alto medioevo, Roma 1995, 79 nt. 54 ;
Þ
E. Cortese, Il diritto nella storia
medievale, I, L’alto medioevo, Roma 1995, 81 ss. : sussistono dubbi pesanti
sulla origine extra-italiana dell’Edictum :
Þ
a ) il cap.
111 in particolare contiene il divieto di seppellire i morti nella città di
Roma ;
Þ
b ) vi sono tracce sicure della sopravvivenza
di capitoli dell’Edictum nella prassi italiana dell’alto Medio Evo
Þ
c ) opta per la paternità del Theoderico re dei
Goti, facendola rientrare nel quadro dell’attività normativa di quei re barbari
che, sentendosi milites foederati dei
Romani, emanarono norme per stabilire un rapporto di convivenza tra Romani e
Barbari, soprattutto al fine di favorire una integrazioni di questi ultimi
nella civilitas romana.
Þ
la lunga guerra
(535-53) fra re ostrogoti e Bisanzio con il generale Belisario infligge all’Italia
un colpo mortale
Þ
spopolamento
urbano
Þ
le razzie
prostrano l’agricoltura
Þ
i Bizantini
ristabiliscono il loro dominio e Giustiniano, con la Prammatica sanctio
( 554 ), estende il vigore del Corpus iuris civilis all’Italia, che diviene l’unica terra di diritto
giustinianeo in Occidente ;
Þ
il paese è
diviso in province, dipendenti dalla Prefettura, che ha sede in Ravenna ;
Þ
ripristino del
latifondo e del colonato già aboliti da Totila in funzione antisenatoria ;
Þ
importanti
funzioni pubbliche sono affidate ai vescovi ( incipienti profili istituzionali nella storia della chiesa
Þ
ubiquità ed
articolazione capillare sul territorio ;
Þ
poteri
potestativi collettivi che progressivamente si consolidano sui prelati
ecclesiastici ;
Þ
esercizio di
funzioni pastorali, quindi esercizio di poteri potestativi collettivi, cioè di
guida sulle Comunità ;
Þ
esercizio della
funzione educativa e di istruzione nelle scuole annesse alle cattedrali ;
Þ
ma i Bizantini
sono ben presto sopraffatti dai Longobardi ;
Þ
la presenza
bizantina in Italia finisce per concentrarsi soprattutto in Romagna ;
Il
Paese è diviso in Province, dipendenti dalla Prefettura, che ha sede in
Ravenna.
« dopo la rottura dell’unità effimera
ridata all’Italia dalla conquista bizantina, la penisola offrì l’esempio di un
territorio diviso fra un potere ( bizantino ) che cercava di
perpetuare, sia pure con modifiche e alterazioni, un modello di cui sentiva
legittimo erede, ed un altro potere ( quello militare germanico )
che, nell’impossibilità di fornire modelli alternativi di organizzazione
statale, finì, anche per l’influenza determinante del condizionamento
spirituale-culturale della Chiesa romana, con l’assumere, insieme con la
terminologia istituzionale, anche tutte le ambiguità e le ambivalenze con
quella terminologia connesse, in relazione alla situazione di fatto che si
sarebbe determinata nella penisola »[11].
« Limitiamoci
dunque a cogliere la quintessenza del ‘volgare’ nei momenti di contraddizione
con il diritto ‘ufficiale’, ossia quando nel circuito della storia
l’opposizione del positivo al negativo produce in maggiore abbondanza l’energia
vitale. Nell’istituto della proprietà che si carica pericolosamente di una
iurisdictio, nel privato che usurpa il diritto d’innestarsi sul pubblico, nel
dilagare delle tante forme larvatamente o schiettamente feudali del patrocinium
– cose tutte colpite a ripetizione da inutili anatemi – si coglie, lo si voglia
o non, il vero potenziale storico della cosiddetta volgarizzazione del diritto ».
Þ
raccolta di
massime giuridiche attribuite al giurista Paolo
Þ
in realtà
redatta da anonimi compilatori
Þ
del III sec.
Þ
se ne conosce
circa la sesta parte attraverso citazioni successive
Þ
scoperti nel
1821 dal Cardinale Mai
Þ
occidentali
Þ
opera di un
privato
Þ
del IV sec.
Þ
si tratta di
scolii e glossemi tratti da scritti dei grandi giuristi imperiali ( Papiniano, Paolo e Ulpiano ), e con massime tirate
da costituzioni imperiali
Þ
preziosa
documentazione del Diritto Romano pregiustinianeo
Þ
opera
istituzionale, forse proveniente da un’epitome delle istituzioni di Gaio
Þ
epitome
aggiornata delle Istituzioni di Gaio
Þ
molto utilizzata
dai Visigoti, forse anche elaborata e prodotta dai Visigoti stessi
Þ
del V sec.
Þ
compendio in 2
libri dei primi tre libri delle Istituzioni di Gaio
Þ
compare nella
Lex romana Wisigothorhum
Þ
« modesto
nelle pretese » ( Astuti ),
opera « modestissima » ( Burdese ),
è aderente al testo gaiano, salvo a discostarsene in alcuni punti, per tenere
conto delle innovazioni introdotte dalle successive leggi barbariche ;
Þ
probabilmente
composta da qualche maestro delle scuole di diritto della Gallia ( Astuti )
Þ
Liber Gai, 1. 6.
3-4 : Sull’emancipazione del filius familias : questi diviene sui
iuris per tre successive emancipazioni, in cui si simula la vendita contro prezzo
del figlio ad un terzo fiduciario ;
Þ
apparentemente
una memoria antiquaria di una cerimonia arcaica ; ma poi [Cortese] si scopre che un simile
paradigma viene seguìto dai Longobardi per l’emancipazione dei servi
( Rhot. 224 )
Þ
Liber Gai, 1. 3.
1 : le Ist. di Gaio, 1. 55-3, vietano l’uccisione sine causa del servo da
parte del dominus, e stabiliscono che ormai non « licet supra modum et
sine causa in servos suos saevire », invocando i principi di una
costituzione di Antonino, per cui « qui sine causa servum suum occiderit
non minus teneri iubetur, quam qui alienum servum occiderit » ; il
Liber gai, al luogo indicato, stabilisce
a)
che il dominus
non ha più il diritto di uccidere il servo, ameno che ciò non avvenga
casualmente a séguito di una punizione corporale ;
b)
che, nel caso il
servo commetta un delitto capitale, non deve essere punito dal dominus, ma sia
affidato per la punizione « iis iudicibus, quibus publici officii potestas
commissa est » ;
Ä quadro ambientale che ne esce delineato è ‘fortemente
compatibile’ con l’ambiente istituzionale e magistratuale dei regni
romano-barbarici
Þ
il titolo è di Cuiacio
Þ
collezione di
pareri che un ignoto giurista fornisce ad un avvocato
Þ
configura a
volte situazioni astratte
Quasi un preliminare introduttivo: la consuetudine è
norma o fonte?
p. 424 in particolare: « comunemente, nel
linguaggio giuridico, con “consuetudine” s'intende il fenomeno per cui gli
appartenenti ad un determinato ordinamento si attengono a certi comportamenti
indipendentemente dall'esistenza di norme formali che li contemplino e li
regolino. Intorno a questo fenomeno … si è discusso e si discute moltissimo,
anzitutto per cercare di precisare i caratteri propri della “consuetudine
giuridica” rispetto alle altre forme consuetudinarie di condotta religiosa e
sociale; ma pure per stabilire se la
consuetudine sia “norma” essa stessa o sia “fonte di norma”, per fissare
la sua posizione rispetto alle altre forme di produzione normativa, per
individuare il suo fondamento e la sua forza, per chiarire il meccanismo della
sua creazione, e così via ».
A prima vista e con notevole
approssimazione, dunque, può forse già parlarsi anche nell’alto Medioevo
dell’esistenza di un Diritto Comune ;
il fatto stesso che la consuetudine venga coordinata in un quadro normativo che
la differenzia dalla mera abitudine pare postulare l’esistenza di un superiore sistema di riferimento argomentativo ed
autoritativo che si offre al giurista ed al pratico per qualificare ed
interpretare i casi concreti e le fattispecie che possono venire proposte alla
sua analisi professionale : il Diritto Romano è insomma già percepito come
elemento costitutivo di un quadro in cui gli iura propria riescono ad affermare
la loro esistenza differenziandosi reciprocamente e, per ciò stesso soltanto,
fondando nella lex romana[12] la ragione della loro coordinata unità.
Nella connotazione che s’è appena tentato di darne, il
Diritto Comune è essenzialmente uno strumento di interpretazione del mondo
posto in mano del giurista per essere applicato al normale commercio della vita
di relazione.
In questa prospettiva, si è poi arrivati a toccare un
punto particolare: vale a dire, l’immediata incidenza ontologica del Diritto
Comune. S’era infatti visto come, per un giurista di Diritto Comune, ogni
giudizio di carattere giuridico fosse tale da avere necessariamente anche un
immediato radicamento di fatto, che corrispondeva cioè ad un giudizio di verità
non solo sulla razionalità giuridica delle situazioni, ma anche sulla materiale
situazione di fatto, sulla consistenza di fatto della realtà delle cose.
Ogni giudizio del giurista di Diritto Comune non aveva
esclusivamente carattere logico-razionale: esso, oltre che contenuto critico,
aveva anche contenuto storico.
Agli occhi dell'uomo comune, egli emanava non tanto
una regola di giustizia, una regola assiologico-normativa, ma una regola
( rectius “un giudizio” )
di verità sulla consistenza delle cose.
Eravamo quindi arrivati a toccare questa sfera di
incidenza del diritto sulla realtà di fatto per mettere in evidenza come molto
spesso anche le stesse fonti normative fossero, a loro volta, percepite come
fatti normativi ( cioè fatti produttivi di norme ).
Il binomio stesso ius commune - ius proprium mette in
evidenza come il nesso strutturale che garantiva l’unità complessiva del
sistema si fondasse su una realtà di fatto che era, per l’appunto, quella del
ius proprium.
Il fatto normativo[13] di gran lunga più importante nell’esperienza
del Diritto Comune è senza dubbio la consuetudine.
Quando ci imbattiamo in quella realtà di fatto che è
la consuetudine, in effetti incontriamo un problema che noi, come giuristi
moderni, siamo abituati ad affrontare sotto il profilo critico-teorico: un
problema che per il momento possiamo prendere in esame sotto un simile punto di
vista, e che poi affronteremo direttamente sui testi latini.
Si tratta della incidenza normativa della reiterazione
collettiva di un atto.
l’esempio del passo ceduto ad una donna sulla
soglia ;
il caso diverso ed alternativo del protocollo
e dell’etichetta di corte;
« La consuetudine, per
dirla con una espressione di G. Jellinek, opera attraverso “la forza
normativa dei fatti”. La sua forza organizzativa e regolativa è basata
sulla circostanza che essa esprime l'equilibrio delle forze esistenti all'interno
del gruppo … La consuetudine riflette sempre l'equilibrio finale delle
forze ».
« … la dottrina moderna
parla di una “forza normativa dei fatti”. Ma, a ben guardare, in queste
situazioni non sono comportamento individuale o il singolo fatto posto in
essere e neppure la loro ripetizione che hanno di per sé carattere normativo.
La loro rilevanza sul piano del diritto, cioè la loro idoneità a produrre
effetti “giuridici”, non dipende da una sorta di vis che questi comportamenti
avrebbero in sé, ma dal loro realizzarsi con
l'assenso della comunità: un assenso che stabilmente li assiste e da cui
essi traggono efficacia nell'àmbito dell'ordinamento giuridico. E quando
diciamo “assenso della comunità” non intendiamo riferirci necessariamente ad
un'eventuale “volontà collettiva”, il cosiddetto consensus omnium, che il più
delle volte può essere un'altra astrazione, e neppure ad un principio
maggioritario puramente aritmetico, bensì all'assenso di quelle forze
sociali prevalenti che, abbiamo detto, elevano quei “modi di vivere” a modulo
dei comportamenti di un'intera collettività, imponendoli all'osservanza di
tutti »;
importante quindi, nella formazione della
consuetudine, è l'atteggiamento della comunità
nella approvazione o nella riprovazione di alcuni determinati
comportamenti;
pertanto la “normatività” –
meglio, la “giuridicità” – non può considerarsi una qualità intrinseca ai
singoli comportamenti, ma deve collegarsi all'intero “contesto” storico in cui si realizzano appunto tali comportamenti
in questione.
p. 435 in particolare « Non è senza significato …
che una serie di dottrine moderne abbiano visto il momento saliente delle
“formazioni consuetudinarie” – e qui il discorso vale soprattutto per le
“situazioni normative” – non tanto nei comportamenti individuali e nella
valutazione sociale, quanto piuttosto nella
loro dichiarazione in forma precettiva ad opera di “giudici” o comunque di
“esperti” ».
il criterio discretivo è
quello della presenza o meno di un ordinamento giuridico/istituzione politica
di cui i soggetti considerati possano dirsi membri
l'unico gruppo il cui
ordinamento dipende anche oggi nella sua massima parte dalla consuetudine è la
famiglia[14]
« … la dogmatica
post-classica inclina ad ammettere una ‘manifestazione di volontà tacita’
esonerata dall'esigenza della tipicità e rimessa alla istanza soggettiva della
consapevolezza individuale ( animus ).
la consuetudine in età tarda sarebbe una specie di lex tacita. Infatti quale
tacita civium conventio viene in
certo modo ( velut ) intesa
la consuetudine da Hermog. D. 1. 3. 35[15]: un no/moj a)\grafoj, parallelo al no/moj
e)\ggrafoj. Si tratta qui, come nel
dogma del pactum tacitum, di finzioni dirette a render ragione di un'efficacia
normativa che ha il suo fondamento nella complessiva struttura dell'ordine
giuridico o, quanto al pactum tacitum, nella valutazione sociale e
giuridica del rapporto in questione ».
« Inveterata consuetudo
pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur moribus
constitutum. Nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod
iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus
probavit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam
declaret an rebus ipsis et factis? quare rectissime etiam illud receptum est,
ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu per
desuetudinem abrogentur »
« Non è senza motivo che
viene mantenuta ed osservata la consuetudine di antica data. Infatti, giacché
l'efficacia vincolante delle leggi nei nostri confronti si fonda sul fatto che
esse sono state introdotte per volere popolare, per lo stesso motivo ed a
ragione anche ciò che il popolo ha approvato senza l'emanazione di alcun
provvedimento scritto avrà efficacia vincolante nei confronti di tutti noi: che
cosa importa, infatti, se il popolo dichiara la sua volontà con comportamenti
concludenti anziché con comportamenti formalizzati ? Con fondatissimo motivo è
stato quindi anche accolto il principio per cui le leggi vengono abrogate non
solo per voto del legislatore, ma anche per consenso tacito, attraverso la
desuetudine ».
Sed et ea, quae longa
consuetudine comprobata[16] sunt, ac per annos
plurimos observata, velut tacita civium conventio non minus quam ea quae
scripta sunt iura servantur.
Ma anche quei diritti che
sono stati comprovati da un lunga consuetudine e hanno avuto osservanza negli
anni, hanno vigo
re come se fossero il
prodotto di un patto tacito tra i cittadini, non meno di quelli che sono stati
messi per iscritto.
« consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum
non usque adeo sui valitura momento, ut aut ratione vincat, aut lege ».
« L'autorità della
consuetudine e dell'uso di antica data non sono privi di autorità, ma non sono
tuttavia destinati a valere fino al punto di prevalere sulla ragione, o sulla
legge ».
la regola del precedente prescinde dalla necessità
della ripetizione dei comportamenti;
essa vale normalmente nel caso della consuetudine che
si afferma per il comportamento di organi forniti di potestà di imperio per soggetti-istituzione ( es. : riserva
di eccezionalità per i donativi in itinere o l’ospitalità concessa
all’Imperatore in viaggio con la sua corte );
forse mette conto ricordare la posizione sul concetto
di abitudine di
« l'abitudine è la
credenza nelle leggi », cioè è il frutto della credenza nella necessaria ripetizione dei fenomeni e degli avvenimenti
dove il punto è proprio quello della necessitas: se
essa coinvolga solo la realtà fenomenica o anche quella comportamentale: è un
discrimine serio, su cui vale la pena di riflettere. Gran parte delle dottrine
prima sul diritto di natura, poi – in età più moderna e recente – sul Giusnaturalismo,
hanno a che fare con tale ordine di problemi.
Non vale per la consuetudine “popolare” a base
territoriale – per intendersi, quella che si ricostruisce secondo lo schema
classico di Salvio Giuliano, accolto nel testo giustinianeo.
Dagli storici è tradizionalmente accettata la
scolastica definizione della dottrina storica più risalente, secondo una
posizione già della dottrina tedesca dello scorso secolo:
L'elemento obbiettivo: inveterata consuetudo, vetustas temporis.
L'elemento subbiettivo: la convinzione di obbedire ad
una norma effettiva
Un problema di ordine
teorico: opinio, quindi credenza, convinzione, non volontà popolare;
il concetto non ha mancato di suscitare perplessità
nei giuristi più avvisati;
ad es. in Kelsen, per cui radicare
un requisito della consuetudine nell’opinione
significa incorrere in una contraddizione; infatti,
secondo la dottrina tradizionale, si ritiene che l’opinio
necessitatis sia un elemento essenziale della fattispecie consuetudinaria,
cioè che gli atti su cui si fonda la consuetudine debbano essere necessariamente
eseguiti ( “Müssen” ), nella convinzione che essi devono essere
eseguiti in primo luogo per un fatto di obbedienza ad un imperativo soggettivo
( nel senso del verbo “Sollen” ).
Quest’opinione presuppone però un atto individuale o
collettivo di volontà, il cui senso soggettivo è il dover essere ( “Sollen” )
interpretato come norma oggettivamente valida, come diritto consuetudinario[17].
Si può sintetizzare il problema con un dilemma: la
consuetudine è un Müssen od un Sollen?
« ratio et veritas
consuetudini praeponenda est …itaque veritate manifestata cedat consuetudo
veritati ».
« la ragione e la verità
debbono essere preferite alla consuetudine … perciò una volta che la verità si
sia manifestata, la consuetudine deve le cedere il passo ».
« Longa consuetudo, quae utilitatibus publicis
non impedit, pro lege servabitur »[18].
« La consuetudine di antica data, che non sia di
ostacolo alla pubblica utilità, dovrà essere osservata come se fosse una
legge ».
« Consuetudo autem est ius quoddam moribus
institutum, quo pro lege suscipitur, cum deficit lex nec differt scriptura an
ratione consistat, quando et legem ratio commendet. porro si ratione lex
consistat, lex erit omne iam quod ratione constiterit, dumtaxat quod religioni
congruat, quod disciplinae conveniat, quod saluti proficiat. Vocata autem
consuetudo, quia in communi usu est » ( ed. Lindsay, vol. I ).
« La consuetudine, poi, è una forma di diritto
che si fonda sui mores, e fa poca differenza, se essa consista di elementi
materiali di scrittura ovvero sia soltanto un fatto puramente razionale ;
si considererà legge tutto ciò che consisterà di elementi nazionali, purché sia
congruo alla religione, sia conveniente all'obbedienza
( disciplina ), giovi alla salvezza. La si chiama consuetudine perché
essa è in communi usu »
« nulla consuetudo
superponatur legi »[19].
che nessuna consuetudine sia preferita alla legge
la definizione isidoriana è poi ripresa e divulgata in
Patris nostri Basilii[21] sermonum ad beatum
Amphilocum de spiritu sancto, ca. xxix.
Rubrica 39 dei sermoni ad
Anfiloco del nostro beato padre Basilio.
« Deficit me dies, si singulas ecclesiae
consuetudines explicatum aggrediar. Quid plura? Ipsam confessionem fidei,
credendi in Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, quis nobis scripto
insinuavit, nisi quod Baptismatis traditionem consequenter fidei pietas
imitatur et, ut baptizamur, ita et credimus?
« Non mi basterebbe il giorno, se mi mettessi ad
analizzare e spiegare le consuetudini una per una. Ma basti ciò. C’è persino
chi ci ha tramandato per iscritto la stessa confessione di fede – cioè di
credere nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo – ed il senso di una simile
fatto risiede essenzialmente in ciò, che la devozione del credente imita in
maniera conseguente la tradizione del battesimo, sicché si può dire noi oggi
crediamo conformemente ai contenuti di fede che già hanno ispirato il nostro
battesimo? »
Quae diebus festis scriptura
stantes nos orare praecepit, pro festis autem non sic? Ergo si tot non scripto
tradita usus ecclesiae pie accepta mystica observatione custodit, non absurdum,
immo apostolicum arbitror, etiam non scriptas traditiones firmiter tenere.
‘Laudo enim, inquit Apostolus, vos, quod in omnibus memores mei estis et, sicut
tradidi vobis, traditiones tenetis’[22].
« E non ci è stato trasmesso per iscritto anche
il precetto di pregare nei giorni festivi stando nel tempio
( ‘stantes’ ), a differenza che nei giorni non festivi? Quindi, se
l’uso della Chiesa mantiene in vigore tanti insegnamenti trasmessi in forma non
scritta ed accettati per devozione e adesione mistica, ritengo non sia
un’assurdità, ma piuttosto principio conforme all’insegnamento apostolico,
mantenere l’osservanza anche delle tradizioni non scritte. ‘Vi lodo – disse
infatti l’Apostolo – giacché in tutto vi ricordate di me e, come io vi
tramandai i miei insegnamenti, così voi li mantenete nelle vostre
tradizioni’ ».
Et illud ‘tenetis traditiones, quas accepistis sive
per sermonem, sive per epistolam’.
« E tenete poi presente quel detto ‘mantenete in
uso le tradizioni che vi sono state trasmesse, sia con le parole, sia anche con
lo scritto’ ».
Igitur, licet ‘in ore duorum vel trium testium stet
omne verbum’[23], diversis niti exemplis maluimus, quibus ecclesiasticae
consetudinis observantiam a maioribus ductam pro lege tenendam persuasibilius
eruditis clarescat’.
« Quindi, anche se ‘ogni questione si risolve
sulla parola di due o tre testimoni’, abbiamo preferito servirci di diversi
esempi, da cui risulti evidente in maniera adeguata e convincente come
l’osservanza della consuetudine ecclesiastica indotta dagli antichi sia da
mantenere come se si trattasse di una legge ».
Nel 1030 una donazione si compie « secundum lex
et consuetudo nostrae romanorum
( ! ) », e il donante dichiara: « pro hoc donum
confirmandum iusta legem et consuetudo nostrae romanorum launegilt a te recepimus ».
« consuetudo iuris nescia, errore nata, recedat,
iustitia vero in omnibus iudiciis vigorem habeat, quia consuetudo multotiens
veritati repugnat, … ipse dominus dixit ‘ego sum via et veritas et iustitia’,
non dixit ‘ego sum consuetudo’: quicquid enim iustitiae veritatique repugnat,
non est consuetudo sed desuetudo ».
« Si tragga indietro la consuetudine ignara del
diritto, nata nell'errore, ed abbia invece vigore in tutti i giudizi la
giustizia, giacché molte volte la consuetudine ripugna alla verità, … Dio
stesso disse ‘io sono la via, la verità, la giustizia’, non disse dunque ‘io
sono la consuetudine’: infatti tutto ciò che ripugna alla giustizia ed alla verità
non è consuetudine, ma desuetudine ».
« si quid inutile, ruptum, equitative contrarium
in legibus reperitur, nostris pedibus subcalcamus »
« se nelle leggi si trova qualcosa di inutile,
contorto o contrario all'aequitas, mettiamolo pure sotto i nostri piedi »
Il giudice ha il dovere di « proferre sententiam
secundum leges vel secundum patrie probabilem consuetudinem, hoc est que bonis
moribus contraria non sit. Ea enim, ut in Digestis legitur, longi temporis usu
approbata non habet minorem auctoritatem quam lex scripta ».
Il motivo della probabilitas – proveniente
dall'àmbito ecclesiastico, costantemente richiamato dagli autori in tema di
consuetudo —, fa poi assumere all’istituto un carattere tendenzialmente
« normativo ».
Tra i lessicografi, Papias cita la definizione di
consuetudo data già da Isidoro e, inoltre, dà il seguente centone
« consuetudo plurimorum institutio; ritus vero ad
iustitiam pendet, quasi rectum ».
« De tenenda autem consuetudine, quae legi non
obstitit, plurima sanctorum patrum extat auctoritas ».
Un referente per la consuetudine: l'ordinamento
giuridico e l'istituzione politica
[Parlando in tema di gerarchia delle fonti, in
particolare di rapporti tra legge e consuetudine nei moderni ordinamenti
statali, ricorda e precisa] « È però per lo più sfuggito che, essendo un
singolo ordinamento, considerato nella sua puntualità storica, il prodotto di
una sedimentazione giuridica di norme appartenenti ad ordinamenti precedenti,
ora esauriti ed assorbiti nell'ordinamento storicamente più forte, la
gerarchia, qui menzionata, tra le fonti rispecchia molto spesso una gerarchia
di ordinamenti, o meglio un conflitto di ordinamenti
ora risolto in una gerarchia delle fonti. … La legge, come norma
generale ed astratta imposta da una volontà dominante, è la fonte
caratteristica di un ordinamento in cui la disparità dei soggetti e delle
azioni da regolare richiede una normazione duttile e facilmente adattabile alle
circostanze; la norma consuetudinaria, fondata unicamente sull'autorità della
tradizione, è invece propria di ordinamenti limitati nel numero dei membri e
soprattutto omogenei nella qualità dei soggetti e delle azioni, di ordinamenti
in cui la compagine sociale è formata e conservata dalla partecipazione di
tutti alla ripetizione uniforme e costante degli atti fondamentali ».
Il territorio: il “livello zero” di un'istituzione politica
Il concetto di probabilitas serve dunque a
dimensionare il rapporto tra istituzione politica e consuetudine.
L’idea dell’esistenza necessaria di una razionalità
esterna alla consuetudine, nata in àmbito ecclesiastico già sulla scorta di
alcuni spunti agostiniani, infatti, prende poi vigore e si estende con
riferimento alla presenza di enti istituzionali, sia ecclesiastici, sia anche
profani.
E diviene strumento di intervento e di affermazione
dell’autorità giudiziale, nonché di espansione dell’uso e dell’autorità del ius
civile. I manuali per giudici cominciano ad inserire e subordinare la fonte
consuetudinaria al sistema dei valori del Diritto Romano. Ne sono prova ad
esempio il dettato del Liber tubingensis e delle Exceptiones legum romanarum
Petri, preoccupato soprattutto sin al suo prologo di affermare l’auctoritas
delle leges romanae.
e qui, invece che di una presenza istituzionale,
metterebbe conto parlare piuttosto di un nascente interesse professionale e di
ceto – quello dei giudici —, che va progressivamente affermandosi e che sta
tentando di diffondere e di imporre l’uso del Diritto Romano come strumento
tecnico professionale di risoluzione delle controversie.
Dietro il concetto di lex romana,
molto spesso, sta il nascente ceto dei giuristi ( doctores e pratici del
diritto ), nonché l’affermazione di un concreto interesse istituzionale.
Consuetudine e prassi contrattuale
« Unica fonte riconosciuta come legittima
regolatrice di tali ‘situazioni’ [scil. hominiciae] era la consuetudine,
frammentata nei più disparati usi locali; e ciò nel senso non tanto che la
consuetudine contribuiva a determinare il contenuto dell'obbligo
( obbligazione a un fare o un dare determinabile con il ricorso agli usus
loci, in piena consonanza con il ius commune ), quanto che essa era
l'autentica creatrice di una figura della vita giuridica medievale i cui
contorni risultavano difficilmente o punto inquadrabili negli istituti e negli
schemi predisposti dalla normativa giustinianea ( Tavilla, cit.,
b180 ) ».
[il problema era quello di inquadrare la categoria
dell'homo alterius entro gli schemi di una categoria volontaria ( ? )
di soggetto con menomazione di status potestativo: ed in realtà i problemi più
grossi provenivano appunto dalla necessità di coordinare tale volontarietà –
più programmatica, che effettiva – alla riscontrata nella prassi realità del
vincolo che in tal modo si costituiva; il tema della consuetudine è d'obbligo,
ma fin troppo scontato, forse. E se si recuperasse il concetto di stylus? Di
stile contrattuale, in una parola, da intendersi come canonizzazione tipologica
d'uso di formule contrattuali normalmente e tralatiziamente seguite nella
prassi contrattuale dei ceti; è forse da giocarsi su questo versante
interpretativo la carta dei ceti, visti come strutture sociali che inducono usi
reiterati nei comportamenti socialmente rispettati: automatismi di efficacia ed
osservanza giuridica che non incidono tanto – come si sarebbe portati a pensare
con una sensibilità ormai decisamente retro – sul sistema ( la gerarchia
delle fonti ) —, quanto sull'effettività dei comportamenti e delle condotte
contrattuali tenuti dai soggetti stessi];
Cfr. ad es. le riflessioni sull’argomento di Georg Friedrich
Puchta[25]
« Hier kann die Frage
beantwortet werden, ob bey der Sitte ebenfalls diese Entstehung durch Gewöhnung
vorkommt, und zwar soll dieß sogleich an einem Beispiele geschehen..
« Allo stesso modo, può trovare qui risposta la
questione se, anche nel caso del costume, questa fase originaria si sviluppi
attraverso la consuetudine; e simile risposta si trova necessariamente solo
attraverso un esempio.
Man kann sich die Entstehung des
Rechtssatzes: daß bey der Hausmiethe ein gewisser Termin für Aufkündigung der
Hausmiethe, z. B. vierteljährliche Aufkündigung, ein naturale negotii ist, in
einer Stadt folgendermaßen denken. Die Einwohner schließen ihre Miethcontrakte
gewönlich auf diese Aufkündigung; bald braucht man bey der Vertragschließung
nur die Hinweisung auf die gewöhnliche Aufkündigungszeit, und endlich versteht
sich dieses stillschweigend von selbst, so daß es nun in der gemeinsamen Ueberzeugung
als ein naturale der Hausmiethe gilt.
È nel modo seguente che in una città può avvenire che
si creda che l'origine del principio giuridico, per cui un determinato termine
per la disdetta di un affitto di casa – ad esempio la disdetta trimestrale —,
sia un naturale negotii: gli abitanti stipulano i loro contratti di affitto
prevedendo abitualmente questa disdetta, quindi dapprima c'è bisogno nella
stipula del contratto soltanto del riferimento al termine abituale di disdetta,
e si finisce per sottintenderlo tacitamente di per sé. Cosicché quel principio,
da ultimo, vale nell'opinione comune come un naturale del contratto di locazione
di una casa.
Hier scheint es nun allerdings,
als ob die Gewöhnung, die Wiederholung jener Handlung den Rechtssatz hervorgebracht
hätte der einzelne Mensch nämlich kann durch seine Handlungen eine Gewönung
empfangen, d. h. die öftere Wiederholung kann ihm zu einer Bestimmung seines
einzelnen Willens werden, und dadurch eine Gewohnheit erzeugt werden, die nur
die ( bewußtlose ) Ueberzeugung des Einzelnen als solchen zur Grundlage
und Quelle hat. Undenkbar aber ist es, daß durch Wiederholung bloß einzelner
Handlungen, denen nichts gemeinsames zu Grunde liegt, eine gemeinsame Ueberzeugung
erst entstehe, so wie undenkbar ist, daß das Volk durch die Einzelnen, der Leib
durch seine Glieder gemacht werde. [precisa ulteriormente in nt. : Handlungen
des Einzelnen können eine Gewonheit des Einzelnen hervorbringen. Eine Sitte des
Volks könnte auf demselben Wege nur durch Handlungen des Volks entstehen
] »
Qui appare altrimenti come se la consuetudine – la
ripetizione di quella particolare condotta – avesse introdotto il principio
giuridico. Il singolo individuo stesso può accogliere una consuetudine
attraverso le sue azioni, cioè la ripetizione frequente di tali azioni può
trasformarsi per lui in una determinazione della sua specifica volontà ed in
tal modo può prodursi una consuetudine, che assume come fondamento e fonte
soltanto la ( inconsapevole ) convinzione del singolo. È tuttavia
impensabile che una convinzione comune prenda in un primo tempo corpo
attraverso la ripetizione di atti meramente individuali, al cui fondamento non
si pone niente di comune; allo stesso modo in cui è impensabile, che il popolo sia costituito dai singoli individui ed il
corpo dai singoli membri [precisa ulteriormente in nt. : Gli atti dei
singoli possono determinare un consuetudine dei singoli. Un costume del popolo,
allo stesso modo, potrebbe costituirsi soltanto attraverso gli atti del
popolo] ».
« Wenn wir von dem Beweise eines Gewohnheitsrechts in praktischer
Beziehung reden, so denken wir dabey an einen Rechtsstreit, worin eine Partey
jenes Recht für sich geltend macht; wir fragen, wie der Richter zur Überzeugung
von demselben gelange. Eine befriedigende Antwort auf diese Frage ist aber nur
möglich, wenn wir zuvor die allgemeinere Frage untersuchen, wie überhaupt
( ohne Rücksicht auf einen Richter ) die Erkenntnis von dem Daseyn
und Inhalt eines Gewohnheitsrechts entstehe[26].
Denken wir zunächst an die
Mitglieder derjenigen Genossenschaft, in welcher das Gewohnheitsrecht enstanden
ist, und fortdauernd lebt und wirkt ( § 7. 8 ), so beantwortet sich
die Frage von selbst; ihre Erkenntnis ist eine
unmittelbare, da das Wesen
jenes Rechts eben auf dem gemeinsamen Rechtsbewußtseyn dieser Mitglieder
beruht. Insofern kann man sagen, daß jedes Gewohnheitsrecht auf Notorietät
beruht[27]. Man wende nicht ein, daß dieses
zu viel beweise, indem nun niemals über ein Gewohnheitsrecht gestritten und
Beweis verlangt werden könne. Allles kommt darauf an, für wen und in welchem
Kreise Etwas notorisch ist. Nichts ist notorischer in jedem Volk, als seine
gesammte Sprache; und doch wird der Fremde, der ein Land betritt, von dieser
Sprache vielleicht kein Wort verstehen. Eben so ist es mit dem Gewohnheitsrecht
für Diejenigen, die außer dem Kreise jenes gemeinsamen Rechtsbewußtseyn stehen,
und deren Erkenntniß des Gewohnheitsrechts daher nur eine mittelbare oder
künstliche seyn kann. … Auch innerhalb des Volks, in welchem das Gewohnheitsrecht
besteht, Müssen wir die Wissenden oder die Kundigen von denjenigen unterscheiden,
die an dem gemeinsamen Rechtsbewußtseyn nicht wirklichen Antheil nehmen, deren
Rechtsverhältnisse aber nicht minder unter dem Gewohnheitsrecht stehen. Ja die
Anzahl dieser Kundigen wird sehr verschieden seyn können je nach dem Inhalt der
einzelnen Rechtsregeln, und je nach der Sinnesart und Bildungststufe des Volks;
für eigentliche Juristen sind solche des Gewohnheitsrechts Kundige in keinem
Fall zu halten ».
« Se noi parliamo della prova di
un diritto consuetudinario in riferimento alla pratica, allora pensiamo in tal
caso ad un conflitto giuridico, in cui una parte si avvale di quel diritto, e
ci chiediamo allora come il giudice possa arrivare ad una convinzione propria
in ordine ad essa. Dare una risposta soddisfacente a tale questione è però
possibile soltanto se noi indaghiamo preliminarmente la questione più generale,
come venga soprattutto in essere ( senza considerare l'ipotesi di un
giudice ) la conoscenza dell'esistenza e del contenuto di una consuetudine.
Pensiamo dapprima ai membri di quella tal
corporazione, in cui è sorto il diritto consuetudinario, e continua a vivere e
ad avere efficacia, in tal modo la questione trova di per sé stessa una
riposta: la loro conoscenza è immediata,
giacché l'essenza di quel diritto riposa appunto sulla consapevolezza comune di
tutti quei membri. Per questo si può dire che quel diritto consuetudinario si
fonda sulla notorietà. Non si obietta che ciò prova fin troppo, perché non si
può mai sollevar conflitto o pretender prova in ordine a un diritto consuetudinario.
Tutto dipende dal punto per chi e per quale cerchia qualcosa è notorio. Niente
è notorio per ogni popolo quanto la sua lingua comune, e lo straniero che
giunge in paese potrà anche non capire alcuna parola di tale lingua. Lo stesso
capita con il diritto consuetudinario per coloro che si trovano al di fuori
della cerchia di quella comune consapevolezza giuridica, e la cui conoscenza
del diritto consuetudinario può essere solo mediata e artificiale … Anche
all'interno del popolo, in cui vige il diritto consuetudinario, dobbiamo
distinguere i consapevoli e gli esperti da coloro che non partecipano in
effetti della comune consapevolezza giuridica, ma i cui rapporti giuridici
ricadono non di meno nel campo del diritto consuetudinario stesso. E la cifra
complessiva di tali esperti può essere molto differenziata, a seconda del
contenuto delle singole regole giuridiche, o a seconda della mentalità e del
livello di educazione del popolo, ma in nessun caso si possono considerare tali
esperti del diritto consuetudinario come giuristi in senso proprio ».
la
dottrina più antica aveva privilegiato come funzione primaria la normazione
legislativa a cura dello Stato: al popolo era consentito soltanto di rimettersi
e adeguarsi a quella fonte di norme; poi le dottrine sul Volksgeist hanno
divaricato e capovolto la maniera di impostare il problema:
« Neben ihr [der
Gesetzgebung] dauert aber jene erste Quelle, das nationale Rechtsgefühl mit
seiner unmittelbaren Verwicklichung im Gewohnheitsrecht, als völlig
gleichberechtigt fort, und letzteres ist nicht etwa eine unvolkommene, bloß
tolerierte Art der Rechtsbildung, sondern es ist die eigentlich naturgemäße,
normale »;
« Accanto alla legislazione permane tuttavia –
come ad essa completamente equiparata —, quella primitiva fonte, il sentimento nazionale del diritto, con la
sua immediata realizzazione in diritto consuetudinario,
e in definitiva esso non rappresenta un genere incompleto, soltanto tollerato,
ma costituisce bensì in senso proprio il modo normale e naturale di produzione
del diritto ».
Per R. von Jhering il passaggio alla forma scritta di normazione
per via legislativa rappresenta comunque un « gigantesco progresso » ( « ungeheurer
Fortschritt » ): il diritto consuetudinario è la variante, la
« condizione » ( « Zustand » ) attuale di quella
primitiva situazione di sentimento ( « Gefühl » ) popolare
del diritto, in cui si manifesta quella primitiva ( apparente )
completezza;
Opinio necessitatis sarebbe dunque ( p. 31 ) il
« Rechtsgefühl oder rechtliche Ueberzeugung » ( il sentimento
del diritto o la convinzione giuridica ) che ‘vive’ nel petto del soggetto
giuridico.
Il vero, grande progresso del diritto si sarebbe in
realtà realizzato con la rottura dell'immanenza quasi organica del sentimento
giuridico nell'esistenza fisica stessa del soggetto giuridico: la Sitte aveva
una sua ingombrante, squilibrata ( sostanzialmente incompleta sotto il
profilo dell'efficacia normativa ) immanenza biologica nella vita naturale
dell'uomo.
Il tutto si sostanziava nel vero e proprio caos di un
graduale, ma indistinto ed incerto differenziarsi del diritto dalla morale: il
diritto – il precetto giuridico soprattutto – deve differenziarsi dal
sentimento di un mèro comando ( « Gebot » ): in una
condizione del genere,
« Jene Gleichmäßigkeit, die
wir oben als eine der Cardinaleigenschaften des Rechts eingestellt haben, ist
hier also noch nicht gewonnen; es fehlt dem Recht noch die Festigkeit und
Härte, die sein Wesen ausmacht und es von der Moral unterscheidet. Dieser
Zustand der Flüßigkeit, in dem es sich befindet, ist der Zustand der Identität
des Rechts und der Moral unter dem Namen der Sitte dem Recht gegenüber zu
stellen » ( p. 32 ).
« Quella simmetria, che noi abbiamo stabilito
sopra essere una delle proprietà cardinali del diritto, in questo caso non è
ancora un dato acquisito: manca al diritto ancora la saldezza e la stabilità,
che discerne e distingue la sua essenza da quella della morale. Questo stato di
fluidità, in cui esso si trova, è la condizione di identità del diritto e della
morale, che va, a fronte del diritto, sotto il nome il nome di costume ».
[Mi sembra si debba guardare a pagine come queste di
Jhering, per cogliere i motivi originari di certe problematiche di Kelsen,
quando questi si pone la questione se il precetto consuetudinario sia da
identificarsi con un Müssen, ovvero con un Sollen[28]].
Tutto il quadro è daltronde governato da una costante
nota di indeterminatezza:
« … Unbestimmtheit ist das
unverteilgbare Muttermal der meisten concreten Gewohn-heitsrechte »
( p. 34 ).
« … la indeterminatezza è la voglia inestirpabile
della maggior parte dei diritti consuetudinari esistenti in concreto ».
Il sentimento giuridico era una realtà complessiva,
totalizzante e generale, uno specchio in cui tutto si rifletteva, era
« l'immediatezza dell'impressione totale » ( p. 36 ).
« Wie aber jetzt? Der
Spiegel ist in Stücke zerschlagen, und aus den Splittern und Stücken sind die
Schmalen Paragraphen eines Gesetzes oder Gesetzbuche geworden. In ihnen hat der
concrete Fall sich abzuspiegeln; erst in diesem Paragraph von dieser Seite,
dann in jenem von jener Seite. Also vollständige Zerstückelung statt der
Einheit » ( p. 36 ).
« E ora poi? Lo specchio è frantumato, ed i pezzi
ed i frammenti son diventati gli esili paragrafi di una legge o di un codice.
Il fatto concreto si deve rispecchiare in essi, prima in un paragrafo da una
arte, poi in quell'altro dall'altra. Insomma, una completa frantumazione al
posto dell'unità ».
È la legge che affranca il sentimento nazionale dal
sentimento giuridico: la tendenza del diritto alla obbiettività ed alla
autosufficienza logica mira in realtà a rompere la signoria del sentimento in
campo giuridico:
« Wie das selbstständige
Leben des Kindes erst durch Trennung von der Mutter begründet wird, so auch das
des Rechts erst durch die Ablösung von derm nationalen Rechtsgefühl, in dem es
seinen Ursprung fand. Diese Ablösung aber geschieht durch das Gesetz »
( p. 37 ).
« Allo stesso modo in cui la vita autosufficiente
del bimbo si fonda sulla separazione dalla madre, così anche quella del diritto
trovò origine nella sua liberazione dal sentimento nazionale del diritto. E
tale liberazione avviene attraverso la legislazione ».
Da “cosa di sentimento” ( oggetto di
morale ), il diritto diviene con la legge oggetto razionale di conoscenza:
diviene obbiettivamente valutabile, misurabile e conoscibile.
La fonte consuetudinaria e la scientia legalis come
sistema di fonti
La consuetudine è ora una fonte sistemata all’interno
del quadro normativo e, in qualche misura, congelata all’interno di essa.
Il giurista ha fatto i conti con essa,
addomesticandola e mettendola sotto controllo.
Non ch’essa cessi di produrre norme, ma si attua la
tendenza a sistemarne il modo di funzionamento, a coordinarla alla legislazione
statutaria: ad applicare schemi dialettici e razionali al funzionamento di
essi. Il tema è da riconsiderare non più sotto il punto di vista normativo
( un parametro forse impostosi con Tommaso d’Aquino in connessione con il
problema della mutabilitas legum ), ma secondo l’ottica di una
qualificazione giuridica delle cose.
Nella sua connotazione materiale, la consuetudo non è
la norma emanante dal fatto, ( o, come dice oggi Ernst Wolf, la norma che
non emana dall’atto concreto di un organo ) ma la qualità della cosa; non
un possibile predicato normativo d’essa, ma un suo concreto modo di essere, che
si evidenzia per l’acquisizione – per così dire – di un habitus giuridico, a
sua volta frutto della reiterazione di certi ben determinati e qualificati
actus.
All'atto pratico, ancora un fatto normativo, che vale
come risorsa estrema nel giudizio: una sorta di cautela di chiusura all'interno
del quadro normativo
Piuttosto
che una « fonte », un'« occasione » normativa
La consuetudine, in un certo senso, è tempo, tempo
reiterato nell’atto, che può invocarsi come fonte ( ? rectius: occasione ) di regole di comportamento sociale
disponibile in quella fase che è ancora preliminare all'introduzione dell'istituzione
politica[29].
In questa sua dimensione pre-istituzionale la
consuetudine occupa del resto uno spazio ed una funzione consolidativi del
campo dell'esperienza giuridica esistente.
E la dottrina della legislazione si pone in conflitto
con essa non soltanto per affermare un contrasto fra organi di emanazione
normativa ( da una parte il populus, dall’altra il princeps ), ma
anche per contrapporre al valore della reiterazione quello della mutabilitas
la legislazione è il mutamento,
la consuetudo è la stabilità delle cose.
Sono i valori dell’universo del diritto feudale: la
stabilità dei rapporti di gerarchia sociale.
Rapporto biunivoco fra qualità giuridiche del
territorio e qualità personali.
Nei confronti della consuetudine – intesa come fonte
normativa – nutro diffidenza: sospetto talvolta ch'essa sia stata ben altro da
quello che gli autori anche moderni ( penso a quelli di età romantica in
particolare ) poi dicono nella loro sbrigativa e schematica sistemazione
di quadro scolastico.
Il quadro delineato dalla dottrina tradizionale con il
suo inquadramento sistematico e pandettistico è indubbiamente rigoroso e
documentato ( ad es. in S. Brie,
Die Lehre vom Gewonheitsrecht, 1889, o, ancor meglio, in Puchta o nello stesso Savigny ), ma finisce per parlare
della consuetudine come istituto di diritti scritto e si muove prevalentemente
sul filo del Gelehrtenrecht.
Che dietro d'essa sia poi il Volksgeist, come
vorrebbero le suggestioni della Romantik, proprio non lo credo, e penso nemmeno
più vi creda nessuno.
La storiografia dovrebbe ormai fare definitivamente
giustizia dei sociologismi che si celano dietro simili impostazioni che altri
( Popper, ad es. ) definirebbe olistiche.
La consuetudine, in realtà, è considerata
anacronisticamente [30] una fonte normativa, quando invece essenzialmente
essa è un fatto:
a ) una
concrezione della res dedotta in giudizio: il fatto
costitutivo di una exceptio, ovvero produttivo di una presunzione
semplice di legittimità, militante a favore di un comportamento invocato a sua
volta come conforme a consuetudine
b ) ovvero
una sistemazione scritta di detti precettivi raccolti in sede giudiziale
( laudamenta ) o istituzionale ( statutarii )
e, all'atto della loro scrittura, passati al filtro della rielaborazione
comunque tecnica e dótta di un giurista culto;
b ) ovvero
ancora il documento attraverso il filtro dell'attività notarile ( quindi
sedimentata, prima ancora che negli specifici contratti, nella griglia dei
formulari [31] che costituiscono lo strumento di lavoro dei
Notai, e nella prassi contrattuale )
dello stabilizzarsi nella prassi di uno standard tipizzato di regole contrattuali
collegate alla diffusione locale di pratiche commerciali ed agrarie altrettanto
tipiche.
Ma
quello che nel fatto consuetudine non si può eliminare è comunque il filtro
dell'interprete giuridico: è il sistema di parole scritte
Comunque sia, quando in Diritto Comune si parla di
consuetudine, ci si imbatte in un fatto che è stato dedotto di fronte agli
occhi dell'interprete attraverso un'operazione tecnica di ricostruzione,
sistemazione ed interpretazione storico-giuridica frutto di una cultura di
diritto dotto: quanto di più artificiale e tecnico possa esservi, quindi,
sul mercato delle risorse giuridico-giudiziarie
144 capitoli
1/3 diritto penale
matrimonio
successione
enfiteusi
Alla stessa epoca sembrano appartenere tre leggi speciali
sulla Lex Rhodia de iactu ( D. 14. 2 )
del sec. IV
compilazione di una privato
codifica consuetudini agrarie dei villaggi dei
contadini liberi
codice militare
Pro/xeiroj NÒmoj ( = manuale legum )
)Epanagogh/ tw=n no/mwn
( =
repetitio legum ) edizione rifatta ed ampliata Pro/xeiroj NÒmoj
Ärappresentano un ritorno verso la legislazione
giustinianea
Leone
il saggio pubblica : ta\ Basilika /:i c.d. “Basilici” )
Ä =
res imperatoriae
in 60 libri
codice completo che raccoglie tutto il materiale
legislativo delle quattro parti della compilazione giustinianea
editto del 313 d.C. : la Chiesa collegium licitum
teoria dell’ordinamento giuridico
la ratio peccati
canone ® Ka/non® bastone diritto ® regula Ê
principio, misura
Þ
bibliografia :
Herbert
OPPEL, Ka/nwn
in: Philologus, Suppl. Band, 30, 4 (1937) — L. WENGER, Canon in den römischen Rechtsquellen und in
den Papyri in : Sitzungsbericht
der kais. Akademie der Wissenschaften
in Wien phil. - hist. Klasse, 220
(1942), 2. Abh. — Id., Ueber Canon und
Regula in den röm. Rechtsquellen, ZSS
KA, 32 (1943), 495 ss.; A.M. STICKLER, S.D.B., Historia Juris Canonici Latini : Institutiones Academicae I,
Historia Fontium, Roma 19853
Þ
tradizione
ecclesiastica
canone biblico à complesso dei libri
della rivelazione
canone liturgico à complesso dei rituali
sacri
Þ
tradizione
giuridica à
regola emanata in sede conciliare
Tutte
private
a)
Prisca : V-VI
secolo : traduzione scorretta di canoni di concili orientali
b)
Dionisiana : VI secolo :
ne è autore un monaco – che si definisce « Dionyisius exiguus »
( il piccolo Dionigi ) – il quale in Roma redige una nuova versione
più corretta della traduzione dei canoni della Prisca
c)
ps. Isidoriana o Hispana : inizi VII secolo :
attribuita ricorrentemente a Isidoro di Siviglia
*
ma Isidoro non
ne è autore ;
*
si aggiungono
canoni di concili gallici ed iberici ;
d)
Collectio Anselmo dedicata :
secolo IX
*
incorpora
frammenti della ps. Isidoriana
e)
Reginone di
Prüm, Liber de synodalibus causis :
secolo IX
*
è un manuale
d’udienza e procedurale per i Vescovi e gli auditori dei loro tribunali
f)
Decretum Burcardi : secolo XI
*
Burcardo vescovo
di Worms
*
amico dell’Imp.
Enrico II
*
quadro ampio ed
articolato dell’assetto della Chiesa
*
“una Chiesa
imperiale di stampo costantiniano” ( Cortese )
g)
Collectio britannica
*
composta a Roma
sotto Urbano II PP ( 1088-99 )
*
raccoglie anche
frammenti del Digesto
Þ
compilati ad uso
dei confessori
Þ
penitenze
pubbliche stabilite dalle norme canoniche e dalla consuetudine ecclesiastica,
in relazione alle colpe commesse
Þ
si basavano sul
concetto – in uso presso i popoli barbarici – di composizione della pena e
riscatto conseguente della colpa
Þ
visione “tariffaria” della colpa à la colpa privata vista come lesione della comunità
a)
IV secolo :
gruppo celtico dei penitenziali : Irlanda ;
b)
VII
secolo : gruppo anglosassone ; Teodoro di Canterbory
c)
VIII
secolo : il Venerabile Beda ; Egberto di York ;
Þ
X secolo :
la penitenza perde il carattere di riparazione sociale à diventa
invece espiazione individuale
Dopo
vennero le Summae confessorum, primi trattati di teologia
morale.
Vengono
definiti i regalia
vittoria
pontificia
Purismo
rigorista
Esclusiva
sottomissione dei vescovi al papa
Libera
scelta ed esenzione die vescovi
Una
complessiva giuridicizzazione anticonsuetudinaria del sistema dei rapporti
politici ed istituzionali
Þ
prerogative del
Pontefice rispetto all’Imperatore ed ai Vescovi
Þ sec. XI Liber de vita
christiana
Þ
fine sec. XI
Þ
fu discepolo di
Lanfranco di Pavia, arcivescovo di Canterbury, formatosi alla scuola di Pavia,
che contribuì alla diffusione del ius
civile in terra inglese
Þ
rimeditazione di
Gregorio VII
Þ
l’unum studium in cui debbono convenire regnum et sacerdotium
Divisa in tre parti, di cui le
prime due costituiscono un’unica sezione che contiene in ordine cronologico 655
Decretali Pontificie (da Clemente ad Urbano 11), tratte per lo più dalla
pseudo-Isidoriana e da altre collezioni ignote .
La Seconda parte contiene canoni
conciliari (789 frammenti da concili orientali, africani, gallicani, ispanici),
ancóra tratti per lo più dallo Pseudo-Isidoro
Tra i canoni conciliari si inseriscono delle «Sententiae Graecorum Doctorum » . provenienti da scrittori
ecclesiastici
Emerge temperato lo spirito
della riforma gregoriana
Nella terza parte (la c.d. collectio B), si ha la breviatio del Decretum Ivonis (contiene 861 testi) ‘in 29 tit.
La Tripartita ebbe considerevole influsso soprattutto oltralpe.
3760
capp. in 17 parti:
I.
De ‘fide, de Baptismate et
confirmatione: De Euchariatia. De Ecclesia et de rebus ecclesiastici»
II.
De diebus festis et de ieiuniis; de Scripturis canonicis,
consuetudinibus, conciliis.
III.
De primatu Ecclesiae Romanae,
de primatibus, metropolitis, episcopis.
IV.
De clericis inferioribus. De
regularibus utriusque sexus
V.
De coniugiis, de virginibus et viduis, de raptoribus, de peccatis
contra matrimonium
VI.
De incesta copulatione, et fornicatione
VII. De homicidiis
variis.
VIII.
De incantatoribus aliisque
superstitionis formis. .
IX.
De
mendacio et periurio; de accusationibus, defensionibus, falsis testibus
X.
De raptoribus, furibus, usurariis, venatoribus, contentiosis,
ebrietatibus, furiosis, iudaeis.
XI.
De excommunicatone iusta
et iniusta.
XII. De poenitentia
XIII.
De officiis laicorum et
causis eorum.
XVII sententiae SS. Patrum de fide, spe et
charitate; de novissimis.
Fonti : Decretum Burchardi (ca. 1600 frammenti)
ed una collezione ignota,
simile alla ‘Britannica’, donde
trasse varie decretali e testi romani giustinianei; inoltre le Decretali Pseudo-isidoriane. Testi dei
padri della Chiesa di teologia morale dogmatica.; inoltre testi storici dal Libro Pontificale a da altre opere storiche, oltre che testi di diritto
romano e carolino.
Composizione senza ordine e
metodo, senza alcuna elaborazione interna. Elenco asistematico non privo di ripetizioni
e di errori
Ed.: P.L., 161, 67 ss.
Prologo, cui seguono otto libri:
I.
De fide, de baptismate,
confirmatione, encharistia
II.
De ecelesiis earumque bonis,
de libris ab Ecclesia receptis, de legibus, de diebus festis, de ieiunio et elemosyna
III.
De clericis variorum graduum
IV.
De primatu Ecclesiae Romanae
deque organisatione ecclesiastica, potestate et privilegiis variorum graduum
hierarchiae
V.
De iure poenali et
processuali clericorum et laicorum
VI.
De matrimonio
VII. De Separatione et reconciliatione coniugum et de
aliquibua impedimentis.
VIII.
De criminibus ecclesiasticis.
La Panormia è un estratto metodico del Decretum di Ivo.
Ebbe
grandissima diffusione ed influenza e fu molto usata soprattutto perché breve,
pratica ed utile. Fu una sorta di prontuario sommario del diritto canonico.
Ed.: P.L., 161, 1041 ss
La compilazione di tutte queste
opere avvenne tra il 1093 ed il 1095
il concetto e l’idea di “barbaro” merita una messa a punto
i milites
foederati[32]
E. Cortese, Il
diritto nella storia medievale, I, L’alto medioevo, Roma 1995, pag. 51,
definisce giustamente “triviale” ed “oleografica” l’immagine tradizionale delle
invasioni barbariche ;
Þ
legge fatta
compilare nel 506 da Alarico II re dei visigoti ( per cui fu detta anche
Breviarium Alaricianum )
Þ
Lex romana Visigothorum ( Visi-Goti, West-Gothen ):
« si tratta di un’ampia raccolta di leges e iura,
diretta ad offrire i testi più importanti per le esigenze comuni della pratica
giuridica, col proposito enfaticamente proclamato di correggere le iniquità,
ambiguità e oscurità ricorrenti nelle leges e nell’antiquum ius, e di rendere
più agevole l’intelligenza dei testi mediante un’apposita interpretatio. La
compilazione consta di cinque parti: le prime due comprendono le leges, cioè un
largo compendio di costituzioni estratte dal Codice Teodosiano ( che
rappresentano circa un sesto dell’intero codice ), e di novelle
post-teodosiane, appartenenti a Teodosio II e Valentiniano III, Marciano e
Severo ( dal 437 al 463 ); le tre parti seguenti riuniscono invece
iura, e precisamente, nell’ordine, il c.d. Liber Gai, parziale epitome in due
libri delle Istituzioni di Gaio, e l’ampio compendio delle Sententiae di
Paolo…; e infine 22 costituzioni del codice Gregoriano e 2 del Codice Ermogeniano
( collocate fra gli iura, anziché fra le leges, causa il carattere privato
dei due codici ), seguite da un breve frammento estratto dal primo dei Libri responsorum di Papiniano » ( G. Astuti, Lezioni di
storia del diritto italiano. Le fonti. Età romano-barbarica, Padova 1968,
31 ).
Þ
E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, I, L’alto medioevo, Roma 1995,
66, ne parla come di una compilazione destinata per la sua rozzezza a fare
« una figura ben meschina nel confronto con la ricca collezione visigotica
di norme oltretutto conservate nel testo originale ».
Þ E. Cortese,
Il diritto nella storia medievale, I, L’alto medioevo, Roma 1995,
63 : « la romanità era ‘il
mondo’ : si manifestava, si, nell’ente politico sovranazionale costituito
dall’Impero. Ma era, al contempo, si
direbbe quasi, una forma d’intelletto. Del mondo tutti erano necessariamente
sudditi, anche se poi si trovavano a esser sudditi di qualche organismo
politico minore. I regni erano il particolare, erano forme politiche concrete,
territorialmente circoscritte, l’Impero
la forma universale, un po’ astratta, che tutto racchiudeva. Appunto il mondo ».
Þ
lege
romano-barbarica emanata attorno al 517 volta a precisare la disciplina dei
sudditi a legge romana viventi nel regno barbarico attorno al bacino del Rodano
Þ
si componeva di
leges ( Codice Teodosiano ed alcune novelle post-teodosiane ) e di
iura ( Liber Gai, Pauli sententiae, Codex gregorianus, Codex
Hermogenianus ), oltre che di una interpretatio ( per tutti i testi,
ad eccezione del Liber Gai )
Þ
del re
Recesvindo, del 654 : abroga la Lex Romana Wisigothorum ( Breviarium
alaricianum )
Þ
unica lex : valida cioè sia per i Romani, sia per
i Barbari
Lex,
mores, consuetudo: un insieme di valori e di realtà normative che troviamo
compresenti sul territorio italiano all’indomani della caduta dell’Impero
Romano d’Occidente; un mélange politico normativo che ben presto si fa più
complicato e si articola in tentativi di organizzazione istituzionale, a
séguito dell’instaurarsi su quel territorio dei meccanismi di aggregazione
sociale e civile scaturiti dall’enorme e complesso rimescolamento di etníe
conseguente alle invasioni delle popolazioni di stirpe germanica.
Muovendo
dalla Pannonia, per sfuggire al prepotere degli Avari, i Longobardi, guidati
dal re Alboino ( † 572 ), dilagano rapidamente nella pianura padana.
Solo
Pavia resiste sino al 572; dopo la conquista, Pavia diventa la capitale del
Regno;
i Longobardi dilagano poi con i propri duchi
verso il Centro e verso il Sud.
Alboino
è assassinato per una congiura ordita dalla moglie Rosmunda.
gli succede Clefi ( † 570 ), duca di
Bergamo, fiero oppositore delle popolazioni latine.
i duchi evitano di eleggergli un successore,
organizzandosi in una struttura di potere caratterizzata da una forte autonomia
delle signorie territoriali che nel frattempo essi hanno realizzato.
L’opzione
istituzionale della scelta monarchica – da leggersi, secondo un suggerimento
che fu già di Paolo Diacono, come attiva fin dalle lontane origini mitiche
delle migrazioni dei Longobardi dalle terre del Nord[33] –
era stata del resto sollecitata dalla contrapposizione militare con le altre
popolazioni scandinave.
Solo
la pressione congiunta di Franchi e Bizantini costringe i Longobardi a darsi
una più efficiente struttura istituzionale ed a costituirsi in regno.
Viene
quindi eletto re Autari ( re dal 584 al 590 ), sposo di Teodolinda,
figlia del Duca di Baviera, col quale i Longobardi, tributari del re franco,
stabiliscono buoni rapporti.
Autari
( re dal 584 al 590 ) stabilisce il demanio, dominio personale del
re, costituito dalla metà di ciascun ducato.
Agilulfo
( re dal 591 al 615 ) sposa Teodolinda, rimasta vedova, fa pace coi
Franchi, e conclude una tregua con i Bizantini.
Teodolinda,
cattolica, ottiene la conversione della corte e di gran parte della popolazione
al cattolicesimo; ha un ruolo centrale in tale processo la figura del Pontefice
Gregorio Magno ( † 604 );
Rotari
( re dal 636 al 652 ) dà al suo popolo la prima legislazione organica,
con il suo editto del 643.
in
Pannonia i Longobardi si alleano agli Avari ( popolo di stirpe mongola,
unno‑tatara ) per combattere i Gepidi:
« [anno 566] … committitur ergo proelium
[cum Gepidis]. Pugnatum est totis viribus. Langobardi victores effecti sunt, tanta in
Gepidos ira saevientes, ut eos ad internitionem usque delerent atque ex copiosa
multitudine vix nuntius superesset … Tunc
Langobardi tantam adepti sunt praedam, ut iam ad amplissimas pervenirent divitias ».
« nel 566 si attaccò infine guerra con i
Gepidi. Si combatté con tutte le forze: i Longobardi risultarono vincitori ed
incrudelirono tanto contro i Gepidi, da portarli quasi allo sterminio, tanto
che di una moltitudine numerosa sopravvisse a stento un ambasciatore … Allora i
Longobardi hanno ottenuto tanta preda da accumulare amplissime ricchezze ».
« Post cuius mortem [scil.
Cleph, ucciso nel 575] Langobardi per annos decem regem non habentes, sub
ducibus fuerunt. Unusquisque enim ducum suam civitatem obtinebat. … His diebus multi
nobilium Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt. Reliqui vero per hospites
divisi, ut terciam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii
efficiunt. Per hos Langobardorum duces, septimo anno ab adventu Alboin et
totius gentis, spoliatis ecclesiis, sacerdotibus interfectis, civitatibus
subrutis populisque, qui more segetum excreverant, extinctis, exceptis his regionibus
quas Alboin ceperat, Italia ex maxima parte capta et a Langobardis subiugata
est. ».
« Dopo la morte di Clefi, i Longobardi
rimasero sotto il dominio dei duchi, perché non avevano un re. Ed ognuno dei
duchi era a capo della propria città. … In quei giorni molti nobili romani
furono uccisi per cupidigia delle loro ricchezze; i sopravvissuti furono poi
divisi tra gli invasori e fu loro imposto di pagare loro la terza parte dei
loro raccolti. Per opera di questi duchi, nel settimo anno dalla venuta di
Alboino e di tutta la sua gente, spogliate le chiese, uccisi i sacerdoti,
distrutte le città e sterminate le popolazioni – che erano cresciute come messi
—, gran parte dell'Italia – ad eccezione delle regioni che già erano state
occupate da Alboino … »
« Mortuis interea Ibor et Aione
ducibus, qui Langobardos a Scadinavia eduxerant et usque ad haec tempora rexerant, nolentes iam ultra
Langobardi esse sub ducibus, regem sibi ad ceterarum instar gentium
statuerunt »;
« Morti intanto Ibor e Aio,
i capi che li avevano condotti fuori della Scandinavia e li avevano governati
fino a quei tempi, i Langobardi, non volendo più essere retti da condottieri
militari, decisero di darsi un re al modo delle altre genti ».
« …
per Paolo – nota giustamente Lidia Capo – l’elezione del primo re ha carattere
politico, ed è motivata dalla raggiunta coscienza della possibilità e del
bisogno di confrontarsi con gli altri popoli »[35].
« Reges ex nobilitate, duces ex virtute
sumunt. Nec regibus infinita ac libera potestas, et duces exemplo potius quam
imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciem agant, admiratione praesunt ».
« Nella scelta dei re guardano alla
nobiltà del sangue, in quella dei comandanti al valore. I re non hanno potere
illimitato o arbitrario; quanto ai comandanti, più che con il dare ordini, si
fanno obbedire con l’esempio e con l’ammirazione che destano, se sono audaci,
se attirano gli sguardi, se negli scontri si battono in prima fila ».
Il
punto è poi quello della « regibus [non] infinita ac libera
potestas » evidenziato da Tacito: un archetipo per la teoria dei limiti
del potere politico?
Ed
anche quello della affermazione del principio per cui « duces exemplo
potius quam imperio … admiratione praesunt ».
Sembrerebbero
due archetipi di modelli di comportamento politico carichi di significato e di
avvenire.
Con
il termine si intendono due diversi modelli di gruppi organizzati di parentela[36],
consistenti in particolare
1 )
nella cerchia dei parenti di sangue di una determinata persona, sia per parte
maschile, sia per parte femminile;
2 )
nell'unione di sangue degli agnati provenienti da una stessa radice paterna.
« Heredes tamen succes-soresque sui,
cuique liberi et nullum testamentum. Si liberi non sunt, proximus gradus in
possessione fratres, patrui, avunculi ».
« Eredi e successori sono per ciascuno i
figli. Se poi manca la prole succedono in primo luogo i fratelli, e gli zii,
sia per parte di padre, sia per parte di madre »
Il
diritto ereditario germanico si fonda originariamente sul parentado, ‘Sippe’
significa all'origine ‘pace, amicizia’ e
indica appunto in senso proprio il parentado come cerchia ristretta in cui
ognuno trova la pace più esclusiva. Da tale corporazione
di discendenza deriva ogni diritto della persona; la Sippe aveva potere
di sanzione penale sui propri membri[37], diritto e obbligo di partecipare alla
guerra; e inoltre – secondo un elenco sicuramente non tassativo di
testimonianze raccolte ancora da Jacob Grimm – diritto e obbligo di partecipare
a ) alla prestazione ed alla percezione
della pena pecuniaria di indennizzo del Guidrigildo ( cfr. qui a pag. 35 );
b ) alla rappresentanza di fronte al
Tribunale per la prova giuratoria;
c ) all'officium lugendi;
d ) all'esercizio del ius osculi;
e ) all'uso del ‘tu’ confidenziale;
f ) al retratto gentilizio successorio;
g ) alla cura ed alla assistenza e
protezione dei pupilli e dei poveri.
Sippe:
ahd. ( antico alto tedesco ) sippja, sibba,
Secondo
un'ipotesi essa sarebbe da porsi in relazione per la propria denominazione con
la radice del verbo tedesco fahren ( =« viaggiare » ) e indicherebbe
conseguentemente nel suo significato originario l'unità militare in viaggio, in
distaccamento, o in missione di combattimento o di migrazione armata[38].
« Lo
Schneider ha notato la facilità con cui i presidii bizantini, nell'arrendersi,
ottenevano dai Longobardi non soltanto salva la vita, ma spesso di poter
rientrare alla loro base, … E lo stesso storico ha poi pensato … che, arrivando
in Italia, i Longobardi non solo assumessero, come caposaldi per la loro difesa
confinaria, i castelli già presidiati dai Bizantini, ma da questi ultimi
apprendessero l'espediente di distribuire terre a questi difensori della
frontiera, per trasformarli in coloni militari stabilmente assicurati alla difesa
di quel settore »[39].
È
quindi possibile che le varie Fare dei Longobardi che occuparono l'Italia[40] si
collocassero a ridosso e in corrispondenza delle fortificazioni delle
guarnigioni bizantine e con esse ed in quei luoghi cominciassero la loro convivenza
sul suolo italiano.
Così,
i capi militari delle varie formazioni di Longobardi che si sparpagliano sul
territorio nelle città e nei castelli bizantini assumono i nomi latini di Duces
e Comites, e non vengono denominati con termini di origine longobarda: forse
proprio perché la carica si pone in corrispondenza alle antiche ripartizioni
militari romane e bizantine.
Ulteriore
bibliografia sull'argomento:
A. Cavanna, Fara sala arimannia
nella storia di un vico longobardo, [Univ. di Milano. Pubbl. della Fac. di
Giurisprudenza, ser. II, Studi di storia del dir., 3] Milano 1967
« Zacharias ( † 752 ) papa
mandavit Pippino ( † 768 ) ut melius erit illum regem vocari qui
potestatem haberet quam illum qui sine regali potestate manebat »[41];
« Papa Zaccaria affidò il potere a Pipino
il breve, perché era meglio che fosse chiamato re chi aveva effettivamente il
potere, che non colui che rimaneva senza potestà regia »
« Et ut non conturbaretur ordo per auctoritatem apostolicam iussit [papa]
Pippinum Parvum regem fieri »[42].
« E, perché non fosse sovvertito il
potere politico, il Papa ordinò in sede autoritativa
che diventasse re » Pipino il breve
« Pippinus autem per auctoritatem romani pontificis ex praefecto palatii rex
constitutus … »[43].
« Pipino poi, per autorità del Pontefice romano diventò re da maestro di
palazzo che era »
Erano
i maiores domi ( letteralmente i ‘maggiordomi’ ), cioè gli intendenti
di casa del re, che erano divenuti nel tempo, per un progressivo allargamento
di competenze istituzionali, la prima magistratura dello stato franco[44].
Dall'abbandono
del principio della Sippe[45] e da
quello del privilegio politico a carattere ereditario, che è tale perché
fondato sul sangue di stirpe reale e divina ( la regalis potestas di cui
parlano le fonti storiche )[46],
nasce l'idea di una « monarchia del
comando », essenzialmente autorizzata
da un carisma di investitura istituzionale di provenienza ecclesiastica.
Con il colpo di mano contro i Merovingi, si avvia in sostanza una esperienza di
carattere istituzionale, nel senso che l'antico rapporto di sudditanza
politica, fondato su una dipendenza feudale di carattere ereditario, si orienta
a garantirsi per l'assunzione di valori superiori e metastorici rispetto alle
parti stesse del rapporto politico, a divenire cioè effettivo soltanto – come
recitano le fonti – « ex auctoritate Sancti Petri Apostoli »[47].
per il Regnum Italiae;
CAPITULARE ITALICUM
(vedi infra Capitulare italicum):
emanati dall’imperatore nei parlamenti
generali ( costituiti, cioè, dai rappresentanti, laici ed ecclesiastici,
di ogni gente dell’Impero ), e destinati, appunto, ad aver vigore in tutte
le partes Imperii. Quindi, anche nel regno Italico: ma l’Italia fu restia ad
accoglierli.
SACRUM IMPERIUM:
personalità della legge per i sudditi
dell’impero entro i confini dell’impero:
LA LEGGE ADERISCE ALLA PERSONA SUDDITA
DELL’IMPERO E LA SEGUE DOVUNQUE ESSA VADA ENTRO I CONFINI DELL’IMPERO.
La legge sembra smarrire ogni connotato
territoriale e apparir quasi inerente alla persona suddita dell’Impero, ovunque
essa vada.
SI FECE ALLORA SEMPRE PIU’ PRESSANTE IL
BISOGNO DI INDIVIDUARE ED ACCERTARE I DIRITTI INERENTI ALLE SINGOLE PERSONE:
TECNICA DELLE PROFESSIONES IURIS:
CENSIMENTO DELLE PROFESSIONES IURIS: I MISSI
DOMINICI, RAPPRESENTANTI REGI CON FUNZIONI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E DI
GIURISDIZIONE. ESSI VENIVANO INVIATI NEI VARI LUOGHI
« per singulos
inquirant quale habeant legem ex nomine », la legge come un nomen, che segue
la persona ovunque essa vada.
Prospetta il caso di una donna longobarda che
col matrimonio acquista la legge del marito, che è latino e che ha acquistato
il mundio su di lei dai suoi parenti:
« posteus
romanum maritum se copolavit, et ipse ex ea mundio fecit, romana effecta est,
et filii qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legem patris romani fiunt et
legem patris vivunt ».
Il longobardo che si fa chierico acquista la
legge romana.
I servi manomessi acquistano la legge del
padrone manomittente.
i soggetti, nel compiere il negozio,
dichiaravano la legge secondo la quale vivevano, e con la quale si obbligavano
e sarebbero stati giudicati nell’ipotesi di lite conseguente al negozio che stavano
per stipulare.
« De
scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent sive ad legem langobardorum,
quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad romanorum, non aliter
faciat, nisi quomodo in ipsis legibus contenetur; nam contra legem
langobardorum aut romanorum non scribant. Quod si non sciunt, interrogent alteros,
et si non potuerunt ipsas legis pleniter scire, non scribant ipsas cartolas. Et
si quiscumque de lege sua subdiscendere voluerit e pacionis aut convenientias
inter se fecerent, et ambe partis consenserent, isto non impotetur contra
legem, quia ambae partis volontariae faciunt: et illi qui tales cartolas
scribent, culpavelis non inveniatur esse ».
consente di subdiscendere de lege sua per via consensuale
il caso non tipico, ma meramente
esemplificativo di una carta di mundio del 721 a Piacenza: Anstruda riceve da
Sigirado e Arochis fratelli tre soldi d’oro, prezzo del suo mundio, per avere
sposato un loro servo; essa permarrà sotto il loro mundio.
Note a margine della lettura del documento
Indictio: è un periodo cronologico di 15 anni,
originario forse dell’Egitto, che, a partire dal sec. iv in poi, divenne una
delle più importanti note croniche dei documenti, sia in Occidente, sia in
Oriente; il suo punto di partenza risale ai tempi di Costantino il Grande e
precisamente al 313 dell’era cristiana
la figura e il ruolo dello scriba
documenta l’accettazione del mundio
il mundio come « prezzo » della
donna; come dazione patrimoniale per acquisire il potere appunto di carattere
patrimoniale sulla donna stessa
subter signo sanctae crucis: il ruolo sacrale
della scrittura
In sede di stipula contrattuale le parti o
ciascuna di esse possono rinunciare alla propria legge, per stipulare il patto
su presupposti di certezza e unità del diritto.
Durante il periodo Franco, poi, il fenomeno fu
ancora più radicale: si afferma il principio della facoltà di libera professione
della legge.
Un simile principio apriva in realtà la via ad
un ritorno alla territorialità del diritto: l’esempio della constitutio
Puritatem di Federico II ( due iura communia: il longobardo ed il
romano ).
L’esempio delle consuetudini di Genova, la cui
redazione scritta risale al sec. x: le donne longobarde, al pari delle romane,
potevano ormai disporre dei loro beni senza il consenso dei parenti, e non
erano più sotto la potestà del mundoaldo.
Forse
l’arrivo dei Longobardi ha introdotto alcune delle grandi contraddizioni – che
sono state al tempo stesso fonte di ricchezza culturale e di inefficienza
politica – della Storia d’Italia.
Lidia
Capo ha di recente opportunamente parlato dei
« due aspetti – rovesci di un’unica
medaglia – della mancata unificazione del territorio e quindi della cultura in
Italia: da un lato l’irreparabile incomunicabilità con il papato; dall’altro la
novità ed il valore di quanto si venne sviluppando nell’Italia longobarda,
proprio per le forme capillari, e non di potere, assunte dalla mediazione
culturale tra Longobardi e Romani »[48].
Il
tutto, nel quadro di una
« società nata dall’incontro di genti
differenti, ognuna con le proprie tradizioni ed i propri non uguali poteri,
tutte però interessate a trovare un equilibrio vivibile. A questa nuova Italia
i Longobardi dettero l’apporto, unico nella sua storia, di una cultura
germanica ‘globale’, portata da un popolo nel suo insieme, espressa quindi in
tutti i suoi valori e necessità »[49].
Forse
risale proprio a queste vicende l’inizio di una delle molte fratture che
percorrono nel tempo la storia d’Italia: quella tra una cultura
« ghibellina » – intesa cioè come estranea all’àmbito di influenza
del papato —, ed una cultura « guelfa », intesa invece come
espressione organica di quest’ultimo àmbito.
L’esperienza
giuridica longobarda
– cultura dell’orda;
– una struttura sociale
« mobilitata ».
Riguardo
ai modi dell’insediamento dei Longobardi in terra italiana, Bognetti affaccia
l’ipotesi di un
POSSIBILE
AFFIANCAMENTO DEI LONGOBARDI ALLE PREESISTENTI STRUTTURE MILITARI
ROMANO-BIZANTINE,
cioè che « che un mutamento della stessa
struttura giudiziaria sia avvenuto durante e dopo quel periodo in cui i corpi,
più numerosi e più validi, degli exercitales si trovavano non già a convivere,
compattamente, nelle proprie stabili sedi, ma a militare, affiancati
all’esercito romano
l’idea è, insomma, che i Longobardi avessero
« per così dire allineato le proprie istituzioni militari – che è quanto
dire la gran parte o per lo meno la inquadratura delle istituzioni pubbliche –
sulla falsariga offerta dalle istituzioni romano-bizantine »
( Bognetti ).
« Hic Rothari rex Langobardorum leges,
quas sola memoria et usu retinebant, scriptorum serie conposuit codicemque
ipsum Edictum appellari praecepit. Erat autem iam ex quo Langobardi in Italiam
venerant annus septuagsimus septimus, sicut idem rex in sui edicti testatus est
prologus ».
« Questo re dei Longobardi di nome
Rothari riunì in un'unica serie quelle leggi che i Longobardi stessi
conservavano solo nella memoria e nel costume e ordinò che quel codice si
chiamasse Editto. Era quello il settantasettesimo anno dalla venuta dei Longobardi
in Italia, come attesta lo stesso re nel prologo del suo editto ».
« Indicare un territorio con la qualifica
di ‘longobardo’, è pacifico, non significa affatto, che in esso si applicasse
soltanto la legge longobarda. Per parte mia, non
credo che neppure all'editto di Rotari si dovesse attribuire, in modo assoluto,
un carattere territoriale; vi si oppone, come è noto, l'espressione del
c. 205 di esso, dov’è prescritta l'assistenza del mundualdo[50] soltanto alla donna ‘sub regni nostri
ditione’, dice il Re, lege langobardorum viventi ». Esso mostra
chiaramente che v'erano nel territorio soggetto al regno altre donne che
vivevano, osservando una legge che non era la longobarda e tale che non le
obbligava a soggiacere alla tutela del mundualdo. Una tale legge era di certo
la romana e probabilmente anche la gotica. Alla legge longobarda era però
assicurata, nei territori longobardi, una prevalenza notevole, nel senso che
v'erano norme, in essa contenute, che dovevano essere osservate da tutti coloro
che vivevano nel regno ».
Bibl.
:Tamassia, Le fonti dell'Editto
di Rotari, già Pisa 1889, ora in: id., Scritti di storia giuridica, Padova
1964-9, II, 181 ss.
Delogu, Il Regno longobardo, in « Storia
d'Italia », diretta da G. Galasso, I, Torino 1980, 3-216, 55-81 in particolare
Ma vedi anche a p. 34.
Cawarfida,
prima ancora che consuetudine, voleva dire massima
giudiziale: forse all’origine le norme erano il risultato di assemblee costituite
in tribunali popolari, al modo del Gairethinx[51].
« De minoribus rebus principes cosultant,
de maioribus omnes, ita tamen ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est,
apud principes pertractentur.
Sulle questioni di minor conto deliberano i
capi, sulle più gravi tutti quanti: però anche quelle di cui è arbitro il
popolo vengono esaminate prima dai capi.
Coeunt, nisi quid fortuitum et subitum
incidit, certis diebus, cum aut inchoatur luna aut impletur; nam agendis rebus
hoc auspicatissimum initium credunt … illud ex libertate vitium, quod non simul
nec ut iussi conveniunt, sed et alter et tertius dies cunctatione coeuntium
absumitur. Ut turbae placuit, considunt armati. Silentium per sacerdotes, quibus tum
et coercendi ius est, imperatur.
Si raccolgono, – a meno che non avvenga
qualcosa di fortuito e di improvviso – in giorni determinati, nel novilunio o
nel plenilunio, perché credono che questo sia il momento più favorevole per
operare. … Dalla libertà del vivere hanno contratto il difetto di non venire
alle riunioni tutti contemporaneamente, come ottemperando ad un ordine;
cosicché due o tre giorni vanno perduti perché i partecipanti se la prendono
comoda.
Mox rex vel princeps, prout aetas cuique,
prout nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia est, audiuntur
auctoritate suadendi, magis quam iubendi potestate.
Quindi il re o uno dei capi, secondo l’età, la
nobiltà e la gloria bellica di ciascuno, viene ascoltato più per l’autorità del
persuadere, che per la potenza del comandare.
Si displicuit sententia, fremitu aspernantur;
sin placuit, frameas concutiunt: honoratissimum adsensus genus est armis laudare »
Se la proposta non piace, la respingono con un
mormorio; se invece è gradita, battono insieme le lance: approvare con le armi
è la forma di assenso più onorevole.
‘ding’,
ags. þing, altn. þîng, causa, concilium, conventus[52].
thinx = conventus.
gare
= prorsus, omnino: rafforzativo[53]
altre
ipotesi:
gare
= gaire, gêre: arma, utensile: Gairethinx: riunione di uomini atti alle armi[54].
gawere
= ( Gewere ) - thinx = « donatio »; ipotesi
« balenata » con estrema prudenza e reticenza da Cortese[55],
sulla scorta di dubitose ipotesi avanzate dal Bluhme[56];
se
questi sono i presupposti, la funzione del Gairethinx sarebbe poi quella, al di
là di improbabili rituali di percussio armorum, « quella di
formalizzare atti di considerevole importanza sociale, con i quali un soggetto
distacca da sé totalmente un quid di valore »[57].
Il re
Liutprando ( † 744 ) tiene a corte dei sacerdotes et clerici[58];
La
stessa scelta di abbandonare l’arianesimo[59] a
favore della dottrina romana è forse da interpretarsi nel senso di un
complessivo abbandono, da parte dei Longobardi, delle proprie radici culturali
barbariche, per assumere invece un atteggiamento di apertura nei confronti del
territorio e della popolazione italici.
la forma « siquata »: l'inizio dei
capitoli ( « si quis … » ) « traspare anche dalla
parafrasi di regolamento militare, contenuta nel libro IV de poenis di
Modestino, che, come frammento 3, è riportato nel de re militari titolo 16 del
libro 49 del Digesto »: parrebbe insomma accennare ad ambienti di giudici
militari ed avere come modello formale e contenutistico il testo d'un regolamento
militare »[60].
è in lingua latina
si indovina l’esistenza di una curia
« Forse Rotari avrebbe fatto ricorso ai
sacerdoti goti, perché ariani, per la compilazione dell'editto? È un'opinione
vecchia emessa dal Troya[61] senza seri argomenti di prova, che neppure
oggi, conoscendosi l'influenza visigota sull'Editto, nessuno avrebbe coraggio
di sostenere ».
« … che il compilatore dell'editto
conoscesse molto bene il linguaggio biblico lo provano tante frasi fin qui
inesplicabili, che noi abbiamo provato appartenere alla Scrittura ( ibid.,
189-90 ) ».
« … i compilatori dell'editto potevano
essere benissimo cattolici, perché a' tempi di Rotari la conversione de'
Longobardi era già avanzata, qualora non si volesse addirittura ammettere che
fossero di nazionalità romana e quindi cattolici ( ibid.,
190 ) ».
Roth. ( † 652 ), prolog.
« …Ob hoc considerantes Dei omnipotentis
gratiam, necessarium esse prospeximus presentem corregere legem, quae priores
omnes renovet et emendet, et quod deest adiiciat, et quod superfluum est
abscidat. In unum previdimus volumine complectendum, etc. … ».
Nov. vii, praef.
« credimus oportere … una complecti lege,
quae priores omnes et renovet et emendet, et quod deest adiiciat, et quod superfluum
est abscidat ».
« Hic Rothari rex Langobardorum
leges, quas sola memoria et usu retinebant, scriptorum serie conposuit
codicemque ipsum Edictum appellari praecepit ».
« Allora il re dei Longobardi Rotari
sistemò in una serie ordinata di testi scritti le loro leggi, che sino ad
allora si erano conservate solo attraverso l'uso e la memoria degli uomini, e
dispose che il loro codice si chiamasse ‘Editto’ ».
« Praesentem vero dispositionis nostrae
Edictum, – quem Deo propitio cum summo studio et summis vigiliis a caelestem
faborem [!] praestitis[62], inquirentes et rememorantes, antiquas legis
patrum nostrorum quae scriptae non erant, concedimus, et, quod pro commune
omnium gentis nostrae utilitatibus expediunt, pari consilio parique consensum
cum primatis iudices, cunctosque felicissimum exercitum nostrum augentes
constituimus – in hoc membranum scribere iussimus; pertractantes et sub hoc tamen
capitulo reservantes, ut quod adhuc, annuentem divinam clementiam, per subtilem
inquisitionem de antiquas legis Langobardorum, tam per nosmetipsos quam per antiquos
homines memorare potuerimus; in hoc Edictum subiungere debeamus; addentes, quin
etiam et per Gairethinx secundus ritus gentis nostrae confirmantes, ut sit haec
firma et stabelis, quatinus nostris felicissimis et futuris temporibus firmiter
et inviolabiliter ab omnibus nostris subiectis custodiatur ».
« Abbiamo ordinato di scrivere su questa
pergamena il presente editto che da noi è stato predisposto ed emanato, e che
abbiamo elaborato con il favore di Dio e con grande fatica ed applicazione
concessici dalla celeste grazia, dopo aver indagato le antiche leggi non
scritte dei nostri padri; e, giacché [tali leggi] giovano al bene comune di
tutta la gente nostra, le abbiamo poste in essere
( « constituimus » ) con il concorso, il consiglio ed il
consenso dei nostri giudici supremi e di tutto il nostro felicissimo esercito.
Ed abbiamo altresì deciso e riservato in ordine a questo specifico punto
( « sub hoc tamen capitulo reservantes » ), che ciò che
ancora di tali antiche leggi dei Longobardi – con l’assenso della divina grazia
– potremo richiamar alla memoria con sottili ricerche, sia condotte per conto
nostro, sia per mezzo di anziani, venga poi aggiunto a questo editto; ed
abbiamo altresì disposto ( « addentes » ) e confermato questo
editto per mezzo della procedura del questo editto per mezzo della procedura
del Gairethinx, confermandolo secondo il rito della nostra, gente, perché esso
divenga una legge ferma e stabile e perché sia mantenuto in un felice futuro da
tutti i nostri sudditi ».
« in hoc quod
haec lex dicit … dicebant antiqui quod respexisset ad antiquas leges; vel, ut
alii dicunt, respexit ad usum, et ponebat ‘legem’ pro ‘usu’ ».
« per quel che riguarda il contenuto di
questa legge … dicevano gli antichi che essa riguardava le leggi antiche o,
come dicono altri, che essa riguarda l'uso, e consideravano ‘uso’ come sinonimo
di ‘legge’ ».
CAWARFIDA: usi
giudiziari consuetudinari tramandati oralmente dai Longobardi mores
il
valore della ‘legge’ secondo i Longobardi, intesa come frutto dei mores; non come prodotto di un’emanazione
volitivo-istituzionale, bensì come quello di un espresso atto di ricognizione
all’interno del patrimonio degli usi della stirpe;
È
d'accordo con il Brunner nel ravvisare nell'Editto di Rotari analogie e tracce
del diritto visigotico, le cui inserzioni avrebbero anche potuto giustificarsi
sulla base dell'influenza del comune sostrato dei mores delle popolazioni
tedesche ( Tamassia parla esplicitamente di “consuetudini popolari tedesche” ):
« … troviamo che Rotari copia
costituzioni di Chindasvindo! Forse il Longobardo scelse quelle che erano più
consone allo stato della cultura nazionale, e più corrispondenti quindi allo
stato delle consuetudini popolari tedesche? »
« de ea pugna loquatur, quae solet fieri vel usu
vel lege ».
in
ordine all’ipotesi di soggetto che sia morto senza effettuare la Thingatio
( donatio ) dei propri beni ai suoi discendenti, stabilisce il principio
che « curtis regia ei succedat ». E così si giustifica:
« Ideo autem hoc scripsimus, quia et si
adfictum in edictum proprie non fuit, tamen omnes iudices et fidelis nostri sic
dixerunt, quod cawerfeda antiqua usque nunc sic fuissit ».
« Ci siamo, perciò espressi in tali
termini perché, anche se ciò non è stato propriamente pubblicato nell'Editto,
tuttavia tutti i nostri fedeli e giudici concordarono nel dire che tale è stata
fino ai nostri giorni la Cawarfida antica ».
Inspectio corporis capacità d’agire.
D. 9. 3. 1. 5 «. in homine libero nulla corporis
aestimatio fieri potest »
®
composizione penale : ma questa categoria del “penale” è in questa sede
fuorviante ; la logica è appunto quella del risarcimento del valore del
corpo umano menomato a séguito dell’attività dell’agente Wieder-Geld »
nozione
di origine militare, che presenta analogie con la figura del disertore, e
probabilmente si colloca alle origini del moderno istituto civilistico
dell’assenza;
manca
la nozione di persona giuridica
— Genossenschaft
— insieme
di sodali
mancata
differenziazione tra componenti ( membri, Mitglieder ) dell’ente ed
ente collettivo
cfr.
ted. moderno ‘Vormund’ « protettore e rappresentante legale, tutore »;
cfr. ant. inglese « mund » =
protezione, mano
ant. isl. « mund » = mano
lat.
manus ( ? ); vi è comunque corrispondenza semantica con il termine
latino ‘manus’, sovente adibito a tradurre mundium
con l’accezione di « protezione »;
contenuto
prevalentemente patrimoniale, anche se in progresso di tempo assume sempre più
un carattere protettivo ed assistenziale; diritto-potere di
amministrare i beni della donna e di assistenza nel compimento di determinati
atti giuridici
MUNDOALDO: spetta a
padre
fratello
marito
al figlio, anche se minore
la Curtis regia
Uno spunto di riflessione: la sovranità, in
tal modo assume per tempo i connotati della protezione officiosa dei sudditi.
Adalingi=
Nobili la nobiltà di sangue spesso
insediatasi sul territorio con possesso di latifondi destinatari del tributo della
tertia dovuto dalla nobiltà latina
( Arimanni=Liberi ( exercitales ) legati al potere pubblico obbligati al servizio
militare e di polizia risiedono su terre fiscali ( Arimannie )
( Aldii=Semiliberi legati alla terra si
trasferiscono insieme ad essa hanno guidrigildo inferiore a quello degli arimanni
( Servi non sempre servus significa
schiavo: ci sono servi che dispongono di un peculio e di persone che sono, a
loro volta, servi di un servo ( Capitani, Storia dell'Italia medievale,
Bari 1986, 97 ).
all'origine,
nell'esperienza delle popolazioni gotiche quando esse ancora erano insediate in
Scandinavia, si documenta soltanto un piccolo possesso fondiario di tipo familiare:
i corredi sepolcrali delle tombe gotiche della Svezia meridionale testimoniano
un basso livello di diversificazione sociale. Le tombe più ricche sono quelle
dei guerrieri; mancano quelle di proprietari di grandi appezzamenti fondiari,
che evidentemente identificano una tipologia sociale ancora assente alla
compagine dei Goti ( Rolf Hachmann, Die Goten und Skandinavien, 1970;
Hermann Schreiber, I Goti, tr. it., 1981, 57 ).
« Nei Longobardi, il possesso fondiario –
fatta sempre eccezione della larghissima disponibilità di terre da parte della
monarchia e dei duchi – produsse un sempre più netto senso della proprietà
privata individuale, sia nell’àmbito delle famiglie della nobiltà
( adalingi ) sia all’interno stesso degli esercitali
( arimanni ): la toponomastica attesta l’esistenza di spazi comuni,
di sfruttamento collettivo ( pascoli, selve, alpeggio ), che non
escludevano affatto – come è accertato plausibilmente dalla più recente
storiografia – l’esistenza di una proprietà dei singoli. Di singoli e anche di
gruppi familiari, spesso indicati nei documenti come in qualche modo coinvolti
in questioni di passaggio di proprietà. Proprietà, allora, individuale e
collettiva riferite a determinati gruppi, in coesistenza non contraddittoria,
come per molto tempo è stato supposto ».
la
donna non ha capacità giuridica attiva
-
desponsatio
- traditio
possibile ripudio del marito
non
esiste testamento
proprietà comune
linee ( parentillae ) e gradi ( genicula )
fino al 6º grado.
= vestitura
1. non
esiste animus
2. non
esiste possessio
La Gewere come situazione legittimante: valga,
per chiarire le idee, l’esempio della lex Ribuaria
Nel
diritto romano-barbarico, infatti, si erano creati spazi normativi appositi,
ispirati dai principi normali della Vestitura-Gewere, secondo i quali la
titolarità della situazione reale si legava in definitiva alla prova della
regolarità con cui essa era stata trasferita o costituita, appunto, quale
dotazione giuridica e potestativa del soggetto giuridico.
Una
questione probatoria, insomma, di specifica prova della legittimazione
soggettiva.
Se ne
occupano, ad esempio, tra le leggi barbariche che si formarono nel grande
invaso del diritto romano volgarizzato, alcuni punti della lex Ribuaria, o
Ripuaria – legge dei Franchi Ripuari, così detti perché inizialmente stanziati
lungo le ripe del Reno fra Trier ( Treviri ) e Köln
( Colonia ), legge che nelle sue ultime stesure risale all’inizio
dell’viii. secolo ed è poi stata rivista ai tempi di Carlo Magno.
In
essa si fissa una curiosa e pittoresca procedura per la traslazione della
titolarità di beni immobili o – come dice – « possessiunculae »:
« De traditionibus et testibus
adhibendis. Si quis villam aut vineam vel quamlibet possessiunculam ab alio
conparaverit, et testamentum accipere non potuerit, si mediocris res est, cum
sex testibus, et si parva, cum tres, quod si magna, cum duodecim ad locum
traditionis cum totidem numero pueros accedat, et sic eis presentibus pretium
tradat et possessionem accipiat, et unicuique de parvulis alapas donet et
torqueat auriculas, ut ei in postmodum tesimonium praebeant. Si autem testes
non potuerit admanire, ut ei testimonium praebeant, tunc rem suam cum sex sibi
septimus cum sacramentis interpositione studeat evindicare »
Forse,
la fattispecie così delineata è utile a capire cosa possa nel suo complesso
significare la Gewere nella mentalità dell’uomo altomedievale.
In
pratica, si assumono come testimoni del trasferimento della titolarità reale
alcuni bambini e, contestualmente al rito di trasferimento, li si schiaffeggia
o si torcono loro le orecchie, perché possano serbare memoria anche in futuro
di una simile, sgradevole e dolorosa evenienza.
Evidentemente,
tutta la situazione è preordinata ad una anomala ma sentita esigenza di
pubblicità per c.d. ‘immobiliare’, ed alla necessità di una sua proiezione nel
tempo a venire: si adibiscono bambini come testi perché, verisimilmente,
vivranno più a lungo di altri testi che siano più anziani di loro; si infligge
loro una sofferenza che possa imprimere loro nella memoria – anche per gli anni
della maturità e della vecchiaia – il ricordo di quanto si vuole documentare:
la costituzione di un rapporto di Gewere, la cui essenza, per l’appunto, consiste
nel protrarsi del tempo della prova – del titolo – di una legittimazione d’uso,
alla cui stabilità nel tempo non soccorrono elementi soggettivi quali l’animus
od altre connotazioni e vicende tipiche della possessio romanistica ( ad
es. l’usucapione e la paescriptio longi temporis ).
Sulla Lex Ribuaria, cfr. per tutti:
« È incerto come e quando si sia venuto
formando il testo definitivo di questa legge, e non occorre ricordare qui le
diverse congetture che sono state formulate al proposito. Possiamo con
fondamento ritenere che la prima parte, e forse anche la terza, ci conservino
il nucleo più antico dell'originario Pactus legis Ribuariae, risalente alla
prima metà del secolo VI, ai tempi anteriori alla decadenza della dinastia merovingica:
secondo un proemio che ricorre nei codici delle leggi barbariche avanti alle
leggi dei Bavari, degli Alamanni, e dei Ripuari, ma che molto probabilmente si
riferisce soltanto alla prima di queste leggi, il loro autore sarebbe stato
precisamente il figlio di Clodoveo, Teodorico I, re d'Austrasia[63] ( 511-534 ). La legge ripuaria fu
poi oggetto di aggiunte, e di una revisione ad opera del re Dagoberto I
( 628-639 ): secondo una più antica opinione, accolta anche dallo
Schupfer, anche l'ultima parte della legge dovrebbe ritenersi anteriore alla
morte di questo sovrano, mentre il Sohm e la dottrina più recente la
attribuiscono al principio del secolo VIII ».
si
possono avere più Gewere su una medesima cosa a diverso titolo.
Delle
consuetudini territoriali è naturalmente difficile dire qualcosa di sicuro, ma
una documentazione sufficientemente attendibile e non priva di significato si
tramanda comunque attraverso i formulari redatti e conservati dai monasteri
altomedievali, ove se non altro si attesta della prassi e delle consuetudini
negoziali allora in atto.
Prassi
che è poi sempre più condizionata in progresso di tempo da modelli, schemi e
stilemi romanistici: influenza esaltata, evidentemente, dalla sede ove essa
prende piede – che è formulare —, e dal medium di sua diffusione e tradizione,
che è di evidente matrice notarile.
Ne
emergono delineati già per tempo i contorni di un processo di acquisizione di
modelli romanistici che si avvia già nel campo della normale esperienza
giuridica quotidiana dell'viii. secolo, e si concluderà poi con l'approdo nel
quadro della grande sistemazione teorica e scolastica del Diritto Comune del
xii. secolo e oltre.
Già
le formulae Turonenses o Sirmondicae, che rimontano con ogni probabilità alla
metà dell'viii. secolo, denunciano espressamente i esser stilate secundum legem
Romanam, ed esprimono in pieno la loro tendenza ad appiattire i profili formali
delle situazioni possessorie su modelli romanistici, utilizzando per la
vestitura il modello romanistico della longi temporis praescriptio: « …inter
me vel ipsos parentes meos de annis 30 semper exinde vestiti fuimus, et
secundum legem plus est mihi debita habendi quam ipsius homini reddendi »
Ed
anche le di poco più tarde Chartae senonenses, che sono scritte con ogni
probabilità nell'ultimo quarto dell'viii. secolo, in una formula giuratoria di
asseveramento probatorio della titolarità di beni immobili, dimostrano
anch'esse di utilizzare simili modelli romanistici, ed applicano la locuzione
« vestiti esse » come sinonimica del verbo possidere: « …de ista
parte triginta et uno anno fer amplius semper exinde fui vestitus »
Ma è
nelle c.d. Formulae imperiales, che provengono dalla curia di Ludovico il Pio
( † 840 ), che prende forma consapevole il processo di sovrapposizione
fra forme romanistiche e vestigia della prassi barbarica, sicché si arriva alla
formula per cui alcuni soggetti « legaliter vestiti esse videntur »
della titolarità di un bene: laddove il rinvio al requisito fissato dalla lex romana,
pare circostanziato e non occasionale, non più meramente formale e di rito, ma
concretamente sostanziale
E'
questo un atteggiamento ed un modo di sentire destinato a trasmettersi sin nel
pieno dell'età del Diritto Comune, anzi a costituirne una delle note
caratteristiche salienti.
in un
primo tempo: solo obbligazioni da fatto illecito;
poi
anche obbligazioni da contratto;
poi
infine: obbligazioni da contratto formale e non formale:
controprestazione del
donatario in origine essenziale giacché il diritto barbarico disconosceva
l’efficacia di negozi di mèra liberalità, che fossero suscettibili di menomare
la dotazione di beni strumentali della famiglia agnatizia Il senso è che il
negozio di liberalità ha caratteristiche di bilateralità e non di mèra
unilaterilatà come in diritto romano. È UN PUNTO DA TENERE PRESENTE ben presto assume però
carattere simbolico.
tipo
di contratto formale che veniva stipulato in presenza di testimoni, mediante la
consegna di un oggetto simbolico ( festuca, arboscello etc. ),
derivato dal Diritto romano, avente secondo alcuni ascendenze nella stipulatio
( D. 45. 1. 5. 1., Pomponius XXVI ad Sabinum, « Stipulatio autem est
verborum conceptio, quibus is qui interrogatur daturum facturumve se quod interrogatus
est responderit » ), per altri connotabile invece al modo di un vero
e proprio contratto consensuale di diritto volgare;
esso
consente perciò l’esecuzione dell’obbligazione al momento stesso
dell’insolvenza, senza che sia necessario ricorrere all’intervento del giudice;
la
consegna della Wadia simboleggia l’assunzione di responsabilità da parte
dell’obbligato;
« Vadiatura. Anche di questo istituto,
che taluni moderni studiosi pongono fra gli antichi negozi verbali, si sa ben
poco: né Gaio né gli altri giuristi lo menzionano fra i contratti o tra le
altre fonti di obbligazione. Si sa solo che il vas era colui che si rendeva
garante per assicurare l'adempimento di atti processuali: di qui il nome
vadimonium ( più tardi designato col termine di cautio o promissio iudicio
sisti ), dato all'obbligazione avente come oggetto la presentazione del
convenuto in giudizio, assunta dal convenuto o da un terzo ».
cfr. al riguardo i seguenti passi :
« … enim cum ‘proletarii’ et ‘adsidui’ et
‘sanates’ et ‘vades’ et ‘subvades’ … evanuerint … omnisque illa duodecim
tabularum antiquitas nisi in legis actione centumviralium causaum lege Aebutia
lata
si
indica con tale termine l'accordo delle parti a stipulare tra loro un negozio
giuridico od il consenso del singolo all'assunzione di un obbligo unilaterale
faida
sono
puniti solo i delitti che hanno rilevanza pubblica, per gli altri c’è la faida
in un
primo tempo non v’è distinzione fra penale e civile, ed è un fatto quasi
privato
la
sentenza consiste nell’obbligo a stipulare un contratto
MA LA
STORIA DELLE LEGGI SI PUO’ LEGGERE SOLO SE SI SEGUE DI PARI PASSO L’EVOLUZIONE
DEI SISTEMI GIURIDICI E SOCIALI, GIACCHÉ È STORIA INNANZITUTTO DI RAPPORTI DI
SOGGEZIONE E DI GERARCHIE DI POTERE ED OBBEDIENZA.
anni
773-4: i Franchi vincono Adelchi e Desiderio alle Chiuse di Val di Susa,
assediano Verona e scacciano Adelchi, che fugge a Costantinopoli;
I
Franchi che arrivano non provengono da migrazioni: ma operano nel quadro di una
guerra di occupazione militare politicamente e strategicamente ideata come
fatto per così dire « istituzionale »: l’occupazione non solo di un
territorio, ma soprattutto di uno stato.
Un’operazione
politica che non è estranea, e anzi coscientemente si coordina all’inizio del
consolidarsi del potere temporale del Patrimonium beati Petri, mirante a creare
« un organismo politico ‘autonomo’ e ‘italico’ sotto il controllo papale ».
‘capitulare’:
termine usato nelle antiche fonti del diritto franco già nell’età merovingica:
Capitula erano dette originariamente le disposizioni dei maestri di palazzo, in
antitesi a quelle dei re, dette praecepta.
caratteristica
dei capitula e dei capitularia è appunto che non si tratta di norme emananti
dalla persona del re e, quindi, in qualche modo legate al tipo della sovranità
dei re di stirpe germanica: per cui l’emanazione delle norme si formava sulla
base del Gairethinx.
i
capitularia franchi costituiscono una vera e propria legislazione regia, emanazione
della volontà del sovrano;
i
capitula legibus addenda: esprimono anche materialmente la loro discrepanza
dalle tradizioni dello spirito del diritto germanico; si riferivano di regola a
singole leggi popolari, ed avevano quindi valore personale; ma potevano anche
giungere ad acquistare valore territoriale ( Astuti, Nss. Dig., ii, 920 ).
si
dice Capitulare italicum la compilazione cronologica dei capitolari degli
imperatori franchi e dei re d’Italia, vigenti nel regno italico, iniziata forse
verso alla metà del secolo x.
il
Capitulare italicum comprende i capitula Karoli Magni ( † 814 ), i
capitula Pipini ( † 768, padre di Carlo Magno ), i capitula Ludovici
Pii ( † 840 ) e capitula Lotarii ( † 855 ).
la
formazione del « Liber papiensis » Il Capitulare italicum conservò
per molto tempo il carattere di fonte autonoma: ebbe talvolta anche il carattere
di un corpo di leggi autonome, citato anche col nome di Capitulare Langobardorum
o Capitulare legis Langobardicae;
col
tempo, si prese poi a trascrivere il Capitulare di séguito all’Editto, anche
perché la legislazione dei re Franchi era considerata come naturale prosecuzione
di quella dei Re Longobardi
questo
corpo del diritto longobardo franco, che nei manoscritti è intitolato come
Liber legis Langobardorum, viene oggi comunemente denominato Liber papiensis:
la sua prima redazione risale alla seconda metà
del secolo X, forse risale sino ai primi decenni del secolo XI;
presenta evidenti sforzi di latinizzazione del
testo e della lingua originale;
caratteristiche interne: segue un ordine rigorosamente cronologico;
si
forma durante la metà del secolo xii la Lombarda, disposta per ordine sistematico;
suddivisa
per libri ( 3 ) e titoli.
chiaramente
ispirata a modelli giustizianti.
la
maggior parte degli studiosi attribuisce la Lombarda all’Italia settentrionale;
cod.
328 di Montecassino Guido Astuti,
Le fonti. Età romano. barbarica, Padova 1968, 164 ): un testo appósto in
calce alla Lombarda – e da alcuni inteso come una dedica della Lombarda stessa
– si rivolge agli Studentes di una città non meglio precisata « in capite
Cocciarum alpium sita » ( delle Alpi Cozie, in Piemonte ),
dicendo
« studuimus cunctas sententias, oppositas
videlicet in eadem re et consentientes, insimul adnotare, ut sub eodem
collectae titulo nichil penitur praetermittatur, quod legentium animo aliqua
subreptione deturbet: in qua re studentium animos coronari speramus »
giacché è senz’altro vero « laude dignum esse…iuridicas sententias compendioso
ordine coadunare ».
le
individuazione della città e la datazione del documento sono state diverse e
fantasiose; tanto più che – secondo il Patetta – il testo non riguarda
direttamente la Lombarda, ma una serie di adnotationes alla Lombarda stessa.
secondo il Besta
la Lombarda avrebbe un’impronta non germanistica, ma romanistica, cosa
che farebbe attribuire l’origine della Lombarda stessa ad una scuola non rigidamente
longobardistica come quella di Pavia;
« secondo ogni probabilità, l’opera fu
compiuta verso la fine del secolo xi, e certamente nell’Italia settentrionale,
non essendovi comprese né utilizzate le leggi beneventane, vigenti nei
principati longobardi del Mezzogiorno. essa deve ritenersi priva di carattere
ufficiale, frutto dell’iniziativa di un privato giureconsulto, e destinata
all’uso della scuola non meno che della pratica giudiziaria e forense ».
la
compilazione acquistò larga diffusione ed autorità, anche nell’Italia meridionale;
ciò
che ora resta da vedere è appunto come si coordinassero simili compresenze
normative su un medesimo territorio:
come
soggetti di lingua, tradizione giuridica e cultura differenti potessero
convivere su un medesimo territorio.
il
sistema della personalità del diritto come momento tipico dell’esperienza del
diritto comune
È da chiarire preliminarmente il concetto di
personalità della legge: « quando si trovano a convivere sullo stesso
territorio popoli di stirpe e civiltà diverse, nessuno dei quali ha intenzione
o interesse d’imporre all’altro la propria legge » ( Calasso, 111 ).
Restaurazione dell’Impero romano d’Occidente
nell’800:
IMPULSO
ALLA INSTAURAZIONE DI UN SISTEMA DI PERSONALITÀ DEL DIRITTO.
ED IN
EFFETTI, A BEN VEDERE, IL FENOMENO DELLA PERSONALITÀ DEL DIRITTO È LEGATO QUASI
PER INTRINSECA VOCAZIONE AD UN AMBIENTE IMPERIALISTA O A FENOMENI DI
IMPERIALISMO
Si
pensi che è stato praticato, ad esempio, anche dai francesi in Algeria ( CALASSO, 111 ).
un
magistrato chiamato a dirimere le vertenze tra romani e Goti ( che, in
realtà, erano dei milites foederati
dei romani ): l’unione si aveva però in Teodorico: per i romani era un
magistrato dell’Impero romano; per i Goti era il Rex.
in
Pannonia i Longobardi si alleano agli Avari ( popolo di stirpe mongola,
unno-tatara ) per combattere i Gepidi:
« [anno 566] … committitur ergo proelium
[cum Gepidis]. Pugnatum est totis viribus. Langobardi victores effecti sunt, tanta in
Gepidos ira saevientes, ut eos ad internitionem usque delerent atque ex copiosa
multitudine vix nuntius superesset … Tunc
Langobardi tantam adepti sunt praedam, ut iam ad amplissimas pervenirent divitias ».
« nel 566 si attaccò infine guerra con i
Gepidi. Si combatté con tutte le forze: i Longobardi risultarono vincitori ed
incrudelirono tanto contro i Gepidi, da portarli quasi allo sterminio, tanto
che di una moltitudine numerosa sopravvisse a stento un ambasciatore … Allora i
Longobardi hanno ottenuto tanta preda da accumulare amplissime ricchezze ».
« Post cuius mortem [scil. Cleph, ucciso
nel 575] Langobardi per annos decem regem non habentes, sub ducibus fuerunt. Unusquisque enim ducum
suam civitatem obtinebat. … His diebus multi nobilium Romanorum ob cupiditatem
interfecti sunt. Reliqui vero per hospites divisi, ut terciam partem suarum frugum
Langobardis persolverent, tributarii efficiunt. Per hos Langobardorum duces,
septimo anno ab adventu Alboin et totius gentis, spoliatis ecclesiis,
sacerdotibus interfectis, civitatibus subrutis populisque, qui more segetum
excreverant, extinctis, exceptis his regionibus quas Alboin ceperat, Italia ex
maxima parte capta et a Langobardis subiugata est. ».
« Dopo la morte di Clefi, i Longobardi
rimasero sotto il dominio dei duchi, perché non avevano un re. Ed ognuno dei
duchi era a capo della propria città. … In quei giorni molti nobili romani
furono uccisi per cupidigia delle loro ricchezze; i sopravvissuti furono poi
divisi tra gli invasori e fu loro imposto di pagare loro la terza parte dei
loro raccolti. Per opera di questi duchi, nel settimo anno dalla venuta di
Alboino e di tutta la sua gente, spogliate le chiese, uccisi i sacerdoti,
distrutte le città e sterminate le popolazioni – che erano cresciute come messi
—, gran parte dell'Italia – ad eccezione delle regioni che già erano state
occupate da Alboino … »
« Reges ex nobilitate, duces ex virtute
sumunt. Nec regibus infinita ac libera potestas, et duces exemplo potius quam
imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciem agant, admiratione praesunt ».
Nella scelta dei re guardano alla nobiltà del
sangue, in quella dei comandanti al valore. I re non hanno potere illimitato o
arbitrario; quanto ai comandanti, più che con il dare ordini, si fanno obbedire
con l’esempio e con l’ammirazione che destano, se sono audaci, se attirano gli
sguardi, se negli scontri si battono in prima fila.
« De minoribus rebus principes cosultant,
de maioribus omnes, ita tamen ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est,
apud principes pertractentur.
Sulle questioni di minor conto deliberano i
capi, sulle più gravi tutti quanti: però anche quelle di cui è arbitro il
popolo vengono esaminate prima dai capi.
Coeunt, nisi quid fortuitum et subitum
incidit, certis diebus, cum aut inchoatur luna aut impletur; nam agendis rebus
hoc auspicatissimum initium credunt … illud ex libertate vitium, quod non simul
nec ut iussi conveniunt, sed et alter et tertius dies cunctatione coeuntium
absumitur. Ut turbae placuit, considunt armati. Silentium per sacerdotes, quibus tum
et coercendi ius est, imperatur.
Si raccolgono, – a meno che non avvenga
qualcosa di fortuito e di improvviso – in giorni determinati, nel novilunio o
nel plenilunio, perché credono che questo sia il momento più favorevole per operare.
… Dalla libertà del vivere hanno contratto il difetto di non venire alle
riunioni tutti contemporaneamente, come ottemperando ad un ordine; cosicché
due o tre giorni vanno perduti perché i partecipanti se la prendono comoda.
Mox rex vel princeps, prout aetas cuique,
prout nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia est, audiuntur
auctoritate suadendi, magis quam iubendi potestate.
Quindi il re o uno dei capi, secondo l’età, la
nobiltà e la gloria bellica di ciascuno, viene ascoltato più per l’autorità del
persuadere, che per la potenza del comandare.
Si displicuit sententia, fremitu aspernantur;
sin placuit, frameas concutiunt: honoratissimum adsensus genus est armis laudare »
Se la proposta non piace, la respingono con un
mormorio; se invece è gradita, battono insieme le lance: approvare con le armi
è la forma di assenso più onorevole.
« Praesentem vero dispositionis nostrae
Edictum, – quem Deo propitio cum summo studio et summis vigiliis a caelestem
faborem [!] praestitis, inquirentes et rememorantes, antiquas legis patrum
nostrorum quae scriptae non erant, concedimus, et, quod pro commune omnium
gentis nostrae utilitatibus expediunt, pari consilio parique consensum cum
primatis iudices, cunctosque felicissimum exercitum nostrum augentes
constituimus – in hoc membranum scribere iussimus; pertractantes et sub hoc tamen
capitulo reservantes, ut quod adhuc, annuentem divinam clementiam, per subtilem
inquisitionem de antiquas legis Langobardorum, tam per nosmetipsos quam per antiquos
homines memorare potuerimus; in hoc Edictum subiungere debeamus; addentes, quin
etiam et per Gairethinx secundus ritus gentis nostrae confirmantes, ut sit haec
firma et stabelis, quatinus nostris felicissimis et futuris temporibus firmiter
et inviolabiliter ab omnibus nostris subiectis custodiatur ».
« Abbiamo ordinato di scrivere su questa
pergamena il presente editto che da noi è stato predisposto ed emanato, e che
abbiamo elaborato con il favore di Dio e con grande fatica ed applicazione
concessici dalla celeste grazia, dopo aver indagato le antiche leggi non
scritte dei nostri padri; e, giacché [tali leggi] giovano al bene comune di
tutta la gente nostra, le abbiamo poste in essere
( « constituimus » ) con il concorso, il consiglio ed il
consenso dei nostri giudici supremi e di tutto il nostro felicissimo esercito.
Ed abbiamo altresì deciso e riservato in ordine a questo specifico punto
( « sub hoc tamen capitulo reservantes » ), che ciò che
ancora di tali antiche leggi dei Longobardi – con l’assenso della divina grazia
– potremo richiamar alla memoria con sottili ricerche, sia condotte per conto
nostro, sia per mezzo di anziani, venga poi aggiunto a questo editto; ed
abbiamo altresì disposto ( « addentes » ) e confermato questo
editto per mezzo della procedura del questo editto per mezzo della procedura
del Gairethinx, confermandolo secondo il rito della nostra, gente, perché esso
divenga una legge ferma e stabile e perché sia mantenuto in un felice futuro da
tutti i nostri sudditi ».
« …Ob hoc considerantes Dei omnipotentis
gratiam, necessarium esse prospeximus presentem corregere legem, quae priores
omnes renovet et emendet, et quod deest adiiciat, et quod superfluum est
abscidat. In unum previdimus volumine complectendum, etc. … ».
« credimus oportere … una complecti lege,
quae priores omnes et renovet et emendet, et quod deest adiiciat, et quod superfluum
est abscidat ».
Þ
primitivismo
economico
Þ
l’ipotesi del Gibbon ( l’Impero romano è caduto
perché troppo vasto
Þ
crisi di un
sistema di interconnessioni
Þ
le merci
circolano ancóra, anche se in misura molto ridotta
Þ
struttura
economica di produzione per il consumo
Þ
mercati e fiere
Þ
la città : suo restringersi attorno
alla cattedrale
( cultura
cittadina
(
cultura
clericale
(
cultura
retorica
Þla campagna :
insediamenti signorili (
Curtis
struttura
economica autarchica
Þlavoro dei possessores minores sulle terre dei maiores
del luogo
Þla curtis è al centro dell’aggregazione poderale
Curtis
Þresidenza occasionale del dominus
Þresidenza stabile dei suoi agenti
®
®
botteghe
®
centro direttivo e propulsivo
Chiesa
se il
dominus è ecclesiastico

Ä
ius-dicere
1442443
Ä
potere auto-organizzativo
1444442444443
Ä ma i
mezzi di soggezione politica sono bilaterali
1444442444443
Ä il rapporto
feudale come archetipo della soggezione politica
1444442444443
Ä cosa
manca ? manca lo Stato ® manca l’istituzione politica
Þ
i Franchi
cominciano a combattere a cavallo
Þ
prima i barbari
combattevano a piedi
una
innovazione strategica che implica conseguenze di ordine sociale
Þ
i re ed imperatori
Franchi inaugurano la pratica di effettuare concessioni di territorio di
originaria appartenenza ecclesiastica per finanziare e sostenere i vassi che
organizzano truppe a cavallo
Þ
Tacito, Germania
Þ
vassus = gwas =
garzone
Þ
Vieh-dom =
bestiame, ricchezza
dominus
ó vasallus
sinallagma
fellonia del vasallus ó inadempi- mento del dominus
protectio ó fidelitas
Beneficium
Immunitas
æ
Privilegium
Nobilitas
Titulus
æ
Dignitas
Status
144444444424444444443
â
Consuetudo
visto
in quella prospettiva, il rapporto feudale è un rapporto pre-istituzionale,
fondato sul rapporto bilaterale della fidelitas personale
Tuttavia
si può tentare una prima recensione dei
Þ
iurisdictio
Þ
dignitas
®
concetto ecclesiastico
®
titulus
®
rapporto bi-univoco con il territorio
Þ
rapporto
gerarchico con dominus superiore
Þ
status
personali : visto in una prospettiva oligarchica, il feudalesimo è un
sistema garantista
Þ
il liberalismo
feudale dell’esperienza inglese
il contratto feudale come sinallagma di
protezione dominicale e fedeltà di sudditanza
la dieta di Roncaglia del 1158 di Federico I
Barbarossa: quid sint regalia; de pace tenenda et eius violatoribus; de
prohibita alienatione feudorum
Il rapporto di sovranità viene dunque
atteggiato come un mèro rapporto feudale bilaterale
Attribuzioni non di sovranità, ma di
prerogative ( immunità, per così dire ) imperiali in cui l’Imperatore è controparte feudale dei suoi
vassalli;
dietro il brano di Libri feudorum 2. 55
( 56 ) c'è in realtà una visione bilaterale-feudale del rapporto di sovranità:
l'Imperatore si erge di fronte ai propri sudditi affermando le proprie prerogative
feudali di dominus.
un rapporto di soggezione politica fondato su
un titolo ( nel senso di contratto ) materiale: un vis à vis di soggezione
politica, coinvolto e giuridicizzato in un rapporto contrattuale di perfetta
bilateralità tra vassus e dominus
rapporto servo e padrone: non solo un rapporto
letterario ( Cervantes, Diderot ), ma anche un archetipo
giuridico di un rapporto politico ( Hegel e la dialettica fra servo e
padrone nella Enziklopädie )
in questo àmbito semantico il termine status
esprime l'idea del benessere del Principe, e del conseguente – condizionato ad
esso – benessere dei sudditi
la parole centrali del lessico della politica
diventano termini come iurisdictio, fides, verecundia principis ( il
Secretum secretorum )
Þ
esercita poteri
analoghi a quelli dei signori laici
Þ
in più :
· funzioni di assistenza
· non solo di protezione personale
· ma anche di assistenza
istituzionale
144444444244444444443
½
½
½
¯
Persegue fini
metacontrattuali : esercita assistenza nei confronti dei poveri perché
poveri, non perché aventi diritto ad essa in quanto parti contrattuali
Þ
Decima : quota dei redditi
destinati all’elemosina
Þ
Monaci con
funzioni particolari :
¨
elemosiniere :
hospitium pauperum
¨
custos
hospitum : hospitium divitum
Þ
portarius
Þ
famuli
Þ
pauper
praebendarius : ammesso alla mensa
Þ
fortificazionioni
militari
Þ
isolati
Þ
ovvero circa
vicum
Þ
ovvero iuxta
vicum
Sec. X : infittirsi della fondazione di
castelli
( incastellazioni
consolidarsi
di signorie territoriali
il dominus loci e il territorio
nuova struttura del potere territoriale
Þ
Vicinia di
campagna
Þ
Poderi contigui
Þ
Conventus inter
vicinos : attestato dall’ed. di Rhotari
Þ
funzioni della
Vicinia :
· tutela dei confini
· garanzia del normale sfruttamento del territorio
· polizia campestre
Þ
vicus ®
“villaggio rurale”
144442444444444443
Fondamento consuetudinario della iurisdictio
di tali enti collettivi
Enti
collettivi
1.Concilium
2.Conventus ante ecclesiam
3.Salvamentum loci
inizialmente
sono enti non differenziati soggettivamente dai membri che li compongono
buio sulle fonti giustinianee la conoscenza
delle fonti giustinianee rimase limitata all’Italia durante l’età
romano-barbarica almeno fino all’xi secolo.
non esiste alcuna prova dell’uso di essa in
Spagna lo stesso Isidoro di Siviglia ignora completamente la legislazione giustinianea
in tutte le Etymologiae.
Astuti esclude una qualsiasi diffusione delle
fonti giustinianee in Francia: – tranne una serie di testi estratti
dall’Epitome Iuliani sulla Chiesa e sul clero, che vi giunsero nella seconda metà
del secolo ix, per il tramite di collezioni canoniche ( l’Epitome Iuliani,
insieme all’Authenticum, è la raccolta in virtù della quale furono conosciute
durante l’alto medioevo le Novelle giustinianee );
qualche traccia di fonti giustinianee è forse
reperibile negli atti del concilio di Macon ( 582‑5 );
le prime testimonianze sicure sulla
conoscenza del Codice, delle Istituzioni e delle Pandette nelle regioni
transalpine risalgono agli ultimi anni del secolo xi e ai primi del xii;
conoscenza forse indiretta per il tramite di
collezioni canonistiche, forse compilate in Italia, c.d. compilatio Britannica
( collezione di canoni così denominata, perché conservata in un ms. del
British Museum, ma compilata a Roma attorno al 1090 ).
anche in Italia, la sola terra dell’Occidente ove, con
la conquista bizantina, siano state introdotte le fonti giustinianee, la
conoscenza delle varie parti della compilazione non si mantenne integra e
completa;
mutilato delle inscriptiones circola dapprima nella
Epitome Codicis ( tralascia le costituzioni più lunghe e quelle scritte in
greco; contiene circa la sesta parte delle costituzioni del Codice; è rimasta
in uso fino al xii. sec. ); e poi nell’esemplare rimpolpato dell’Epitome
aucta;
« comunque si voglia pensare intorno a
questa alquanto misteriosa vicenda del codice epitomato durante l’età romano –
barbarica, non è tuttavia possibile dubbio sulla derivazione dei manoscritti
bolognesi del codice da quelli epitomati, integrati nelle loro » lacune
con l’uso di almeno due o forse più manoscritti del codice intero »
( Krüger, ZRG, vii,
1868 ).
Volterra: il testo del Codice non è attendibile e forse è
manipolato.
le istituzioni sono documentate per tutto il
corso dei secoli vii‑x in uso più o meno frammentario;
l’uso
del Digesto scompare dopo l’ultima citazione sicura nell’ep. xiii, 50 di
Gregorio Magno ( † 604 ) ( Astuti ).
del
Digesto si conservarono senza dubbio in Italia, oltre al codice pisano –
fiorentino:
il o i
codici confluiti poi nella vulgata
probabili raccolte di excerpta e abbreviationes –
almeno a partire dalla prima metà del secolo vii, il Digesto è completamente
ignorato, e ciò sino alla seconda metà del secolo xi, quando si incontrano
citazioni nelle seguenti opere:
La
Expositio ad librum papiensem, ove il Digesto è ricordato in tutto nove volte;
il
c.d. libro di Ashburnam, che contiene larghi estratti dal Digestum vetus
( libb. 1-24 ) e dal Novum ( libb. 39-50 ) ( datazione
incerta );
la Collectio britannica, che contiene degli
Excerpta dal Digesto;
Inizi del secolo xi:
Ottone
iii: ( † 1002 ) figlio di Ottone II, cui succede nel 983, pervaso dal
sogno di una renovatio imperii;
Roma,
ove egli si stabilisce nel 999, diventa nuovamente la residenza imperiale da
cui governare l’impero;
pone
sul soglio pontificio Silvestro II, suo ex maestro e guida spirituale;
sue
aspirazioni cesaro-papistiche; – si rende inviso per il suo dispotismo;
muore
mentre a Roma dilaga la rivolta nei suoi confronti;
si
muove il nome e il mito di Roma; – tuttavia non si sente ancora come
indispensabile la ricerca e lo studio delle leggi romane;
nell’àmbito
di una Roma culturalmente decaduta, il monaco Gerberto, futuro papa Silvestro
ii, lamentava ( si era nel sec. x ): « cum hoc tempore Romae
nullus paene sit, ut fama est, qui litteras didicerit ».
l’imperatore
Ottone iii ristabilisce le antiche magistrature, ma i suoi giudici, credendo di
citare Giustiniano, citano in realtà l’imbarbarita Summa perusina
( Patetta ).
( la Summa perusina, così denominata perché si conserva in un ms. di Perugia:
il codice perugino è attribuito alla prima metà del sec. x ed intitola l’opera
come Adnotationes constitutionum codicum domini Iustiniani e contiene una
Summa, cioè un compendio del Codice con lacune, che giunge fino al C. 8, viii,
53, ma deriva da un archetipo mutilo, e l’ultima parte, andata perduta, doveva
verosimilmente arrivare fino a tutto il libro ix, secondo l’uso allora comune
per il Codice ).
legge autorevole ricerca di autorità;
àmbito giudiziario e polemico;
POLEMICA
LOTTA PER LE INVESTITURE: contrasto politico‑ideologico
che tra il 1075 e il 1122 oppose papato e autorità secolari sul diritto di conferire
le cariche ecclesiastiche.
La commistione tra dignità ecclesiastica e funzioni
civili, già diffusa in età carolingia, era stata formalizzata ( sec.
x ) dalla istituzione dei vescovi-conti che, inseriti nella gerarchia
feudale, ricevevano dall’imperatore sia l’investitura religiosa, sia quella
politica.
Nel 1075 Gregorio vii emanò un decreto che vietava
alle autorità laiche di conferire investiture ecclesiastiche, e aperse con
Enrico iv un contrasto che, coinvolgendo tutte le forze politiche e sociali del
tempo, si protrasse con i papi Urbano ii e Pasquale ii e con l’imperatore
Enrico v e che si concluse ( 1122 ) con il concordato di Worms tra
Enrico v e Callisto ii:
l’investitura dei vescovi veniva riservata ai
pontefici:
l’imperatore manteneva facoltà di concedere all’eletto
i poteri civili
SCRITTORI E POLEMISTI DI PARTE SECOLARE: PIETRO
CRASSO: è un giudice ravennate:
il Gaudenzi gli attribuirebbe con scarsa credibilità
le Exceptiones Petri e il Brachylogus iuris civilis;
ha forse scritto anche un libellus de actionibus, a
noi peraltro non pervenuto;
di sicuro ha scritto una defensio Heinrici iv regis
contra Gregorium papam, di molto dubbia correttezza grammaticale
( Manitius, III, 28 ), ove si citano
fonti canonistiche;
fonti romane: Istituz. Cod. Epit. Iul.
INSOMMA: IL DIRITTO ROMANO COME DOTAZIONE AUTORITATIVA DI SITUAZIONI
ISTITUZIONALI:
UNO
STRUMENTO DI PROPAGANDA; COME RISORSA
PER LA PRATICA;
Liber papiensis: norme emanate tra vii e xi secolo e
già comprese in due precedenti sillogi:
l’Edictum regum
langobardorum e il Capitulare italicum. Composto nella seconda metà del secolo x. in ambiente pavese, fu poi
integrato fino alla prima metà del secolo successivo; vale a dire:
da un’Expositio della seconda metà del sec. xi: opera
di scuola; commento in cui affiora la memoria delle dispute tra antiqui e
moderni;
da un Formularium processuale.
a partire dal sec. xii è sostituito dalla Lombarda,
compilazione sistematica dei testi legislativi contenuti nel Liber papiensis,
destinata all’uso della scuole della pratica.
Non ebbe carattere ufficiale.
Ebbe diverse redazioni.
Nella sua vulgata, era divisa in tre libri
( penale, privato e processuale, pubblico ), e in titoli.
Fu poi glossata da Carlo
di Tocco.
Ebbene, nella Expos. si manifesta già una rinnovata
consapevolezza del ruolo del diritto romano:
il diritto romano è definito « lex generalis
omnium » ;
« Lex langobarda nichil diffinit eundum igitur
per legem romanam generalem ».
ambiente di pratici: l’expositor riconduce le
teorie allegate un paio di volte a causidici ( con la formula:
« dicebant antiqui causidici »; Exp. Roth. 2. §. 4; Exp. Roth. 153.
§. 1 ), tutte le altre a
iudices ;
Odofredo : “Quidam dominus Pepo cepit auctoritate
sua legere in legibus …” ;
ma
era davvero un docente ?
Radulfus Niger, maestro inglese di arti
liberali : “Pepo velut aurea surgens”
Summa “Iustiniani in hoc opere” : cita
Pepo che dà l’etimo di mutuum “quod a meo tuum fit” ;
1076 :
Doctor legis a Marturi “Pepus”
Þ
advocatus di
monasteri
Þ
G. Nicolaj ® notaio aretino Pietro
Þ Schmugge : “codicis Iustiniani et
Institutionum baiulus”
·
commento al IV
libro di Samuele
·
un Pepo in un
placito tenuto da Enrico IV in Lombardia insorge contro l’applicazione della
pena pecuniaria per l’uccisione di un servo e chiede la pena
di
morte
Þ
Fiorelli : Pepo vescovo bolognese
Þ
Cortese :non si sa se fu Vescovo ( forse fu
Vescovo scismatico ) ; certo fu ecclesiastico, ed è evidente il suo
debito alla cultura ecclesiastica
Ä
diritto naturale contro diritto positivo
¯
il
placito di Enrico IV e la posizione di Pepo
a)
glosse
b)
formulario
c)
quaestiones de
iuris subtilitatibus: a lui successive; le attribuì a lui il Fitting;
vi si parla di aequitas: ruolo ideologico
dell’aequitas: essa garantisce l’unità del sistema;
d)
Summa trecensis
( attribuzione ancora del Fitting ):
non è però di Irnerio, ma è anzi a lui sicuramente successiva e sostiene
posizioni contrastanti con quelle da lui sostenute.
lo
spazio logico di una glossa è la singola parola; la mentalità medievale è una
mentalità lessicale: vestire il mondo di parole, di « parole détte su
altre parole »: mentalità tropologica;
schema logico del canto gregoriano: il trÒpoj (trópo) è un’interpolazione o un’aggiunta nella
lettura o nel canto regolare della messa o del breviario: ad esempio
l’amplificazione musicale di un canto mediante l’introduzione di un nuovo
melismo permisero, a prima vista in modo contraddittorio, la prima apparizione
della fantasia creatrice musicale, vincolando l’interprete in modo pedissequo e
ripetitivo al testo;
qualcosa del genere – vale a dire la nascita della
speculazione e della fantasia ricercatrice a motivo del vincolo al testo – può
anche ipotizzarsi sia avvenuto in àmbito giuridico con la glossa
la ripetizione significava in realtà progressiva
approssimazione al succo delle parole, alla radice dei nomina, e i nomina
erano, per l’appunto, consequentia rerum : la chiave della conoscenza del
mondo. come in musica, così anche nel testo scritto: una progressiva
approssimazione al succo dei concetti enunciati con i nomina.
il τόπος
del libro: il libro mentale: il libro della mente il libro della memoria Dante Alighieri
Boncompagno da
Signa e l’alfabeto mentale; sua
polemica con Azzone, che si era
rivolto a lui per scrivere il proemio della sua Summa, con grande dispiego di
citazioni e fiori retorici;
ma forse è proprio questo aneddoto azzoniano a
fornirci elementi di giudizio sul ruolo che tali giuristi, infiorando le loro
opere di citazioni retoriche, riconoscevano alle parole: il mondo intero è un libro aperto, in cui
l’uomo ( il dotto e l’indotto ), può leggere le parole che Dio vi ha
scritto con il suo dito.
iniziali
origini retoriche dal mondo dei magistri artium;
successiva acquisizione di modelli filosofici:
uso della dialettica e delle categorie aristoteliche;
dottrina dei nomina e dei genera: un sistema di categorie gettato sulle cose
come strumento di comprensione del mondo;
la scienza del diritto dipinta come una scienza
disadorna che abbandona il mondo lussureggiante e fiorito della retorica: una
nuova filosofia della prassi basata sui libri legales:
omnia in corpore iuris inveniuntur;
il doctor iuris ora è il tecnico del potere politico.
Il mondo come un universo a progressione di
ordinamenti giuridici concentrici.
Ogni uomo è per così dire individuato da un continuum
di iurisdictiones;
il ruolo dell’aequitas nel firmamento del diritto.
glossae
quaestiones:
sabbatinae
disputatae
tractatus
( µBagnolo - † Firenze ) 1182 ca.
† 1260 ( ? )
sua funzione, così come egli la ha interpretata dando
una fantasiosa etimologia del suo nome: « Accursius, quia accurro ».
a)
Ipertrofia delle
glosse
b)
le
contraddizioni del textus
c)
crescente
complicazione della vita sociale
le summae, le quaestiones, i tractatus
una logica di livello superiore sulla via
dell’istituto giuridico
una logica delle contraddizioni
la dialettica ed il metodo del commento
( “praemitto scindo sumo, casumqe figuro, perlego, do causas, connoto et
obiicio” )
rapporto fra textus e commento
ricerca della ratio
fu anche poeta
lectura in Codicem
lectura in Dig. Vet.
( µ Ancona 1313- † Perugia, 1357 )
Þallievo di Cino
Þsi addottora a Bologna
Þprofessore a Pisa e Perugia
ÞIus commune e ius proprium :teorie
statutarie
ÞTyranni : tract. de
regimine principum
Þopinio Bartoli :
à
guida per i
Giudici ( Spagna e Portogallo )
à
bartolismo
Brevitas del sermo piscatorius
Anordnung ü
ú
ýscritture abbreviate in teologia
ú
Entwicklung þ
Þ
di Chiusi
Þ
monaco
camaldolese in Bologna
Þ
fra il 1140 ed
il 1142 compila privatamente la Concordia discordantium canonum, poi entrata
nell’uso comune con il nome di
1.
Sacra scrittura
2.
Canones
3.
Concili
4.
Padri della
Chiesa
5.
Cod. th.
6.
leggi barbariche
7.
Corpus iuris
civilis
Þ
il diritto
canonico si separa veramente dalla teologia ?
Þ
Graziano costruisce
un testo e ne fornisce al tempo stesso con i suoi dicta gli strumenti
interpretativi ed una prima sistemazione esegetica
a)
101 distinctiones
1-20 de iure naturae
21-101 ministeria
b)
36 causae,
suddivise ulteriormente in quaestiones e canones
c)
5 distinctiones
De consecratione
Paucapalea, canonista, discepolo di Graziano : 166 paleae
i Dicta Gratiani : ( criteri di
conciliazione delle contraddizioni
a)
ratio
significationis : basata sul significato del nome ; nomina sunt
consequentia rerum ;
b)
ratio
temporis : la norma posteriore deroga alla anteriore ;
c)
ratio
loci : la norma particolare deroga alla generale ;
d)
ratio
dispensationis : l’eccezione conferma la regola
glossa perpetua al Decretum Gratiani :
Giovanni Teutonico e Bartolomeo da Brescia
il valore normativo del Decretum Gratiani
natura
æaut divinae ä
ú
Omnes leges ( í
ú
èaut humanae æ
moribus
Ius ® Lex humana
144444444442444444443
Isidoro di Siviglia
Quell'altro
fiammeggiare esce del riso
di Graziano, che l'uno e l'altro foro
aiutò
sì che piace in paradiso.
Si può essere d’accordo con il giudizio di
Dante ?
« Fas est] id est aequum est, cum subest
causa »
Causa
Þ
connessione
ætemporale
í
èrazionale
Þcausa materiale ciò di cui una cosa è fatta
formale forma ö
essenza ý di una cosa
modello ø
finale il fine per cui
una cosa è prodotta
La fondamentale equazione ‘causa seu aequitas’
di cui parla il Calasso [Calasso, Causa legis. Motivi logici e
storici del Diritto Comune, in :« Rivista di storia del diritto
italiano », 29 ( 1956 ) 25‑37, ora in « Annali di
Storia del Diritto » 9 ( 1965 = Scritti di Francesco Calasso, 31 ; Il negozio
giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano, 2.a ed. Milano
1959 e 1967, 230 sg. ] rappresenta forse il cardine della teoria medievale
della causa [Cortese, La norma
giuridica. Spunti teorici nel Diritto comune classico ( Ius nostrum,
6 ), I‑II, Milano 1962‑1964, I, 186 nt. 6].
Causa
finalis
Þ a volte mal compresa dai giuristi medievali
® talvolta confusa con l’intentio o con
l’utilitas
Þ sua derivazione dal concetto di condicio
Þ suoi rapporti con la ratio
( ambiguità di significato in cui sono
compresenti sia i
profili di una causalità di ordine ontologico, sia
quelli di una causalità di ordine logico )
Þ e legislazione
Þ dialettica tra ratio e voluntas nel princeps
1191 di Bernardo da Pavia
5 parti
I.
iudex
II.
iudicium
III.
clerus
IV.
connubia
V.
crimen
Giovanni di Galles
Innocenzo III
privata 1220
Onorio III 1226
Þ
incarica il
domenicano Raimondo di Peñafort
I.
decretali
II.
canoni
III.
testi
scritturali
IV.
testi patristici
V.
qualche legge
secolare
VI.
presenti
abbreviazioni e interpolazioni del testo
glossa ordinaria di Bernardo da Parma
incarica :
1)
Guglielmo Mandagout, Vescovo di Embrun
2)
Berengario Fredoli, Vescovo di Béziers
3)
Riccardo Petroni da Siena ( già professore di diritto a Napoli )
ne esce nel 1298 il
Ä Clementinae
14444244444444444443
Corpus
iuris canonici
1582 Correctores romani
n traffici commerciali
n si potenziano i collegamenti
n incremento demografico
n necessità conseguente di controllo del
territorio
Civitas
Comitatus
Districtus
Ä intra moenia
extra moenia
sistema giuridico ed
istituzionale al tempo stesso
·la consuetudine redatta in scritto ® filtro : sotto ci sono i dei redattori
litterati : notai, ecclesiastici, infine dottori
·Pace di Costanza ( del 1183 ), cap.
1 : si fa ampio riconoscimento di consuetudines e mores
·consuetudini scritte
·istanza di certezza giuridica
·istanza di efficienza professionale
·consoli : magistratura consolare espressione
dell’equilibrio interno dell’aristocrazia cittadina
·giuramento : struttura pattizia
n consuetudini
n brevia
n statuta
Þ
quid sit
statutum
Þ
materie trattate
à
procedura
à
pene
à
rapporti di famiglia
à
ripartizioni
territoriali
à
polizia
Þ
statuti di balia
mutevolezza
degli Statuti
fondamento
interpretativo : le teorie statutarie
à
Glossatori
à
Bartolo
à
Baldo
n constitutum
usus : curia usus
n constitutum
legis : curia legis
popolo ® universitas
É
Podestà
Þ magistratura a termine
Þ è necessariamente forestiero
Þ ius gladii
Þ consilium sapientis iudiciale
Þsindacato
Þi riformatori
·
enumerativa
·
interpretatio
letterale
·
il coordinamento
al ius commune : interpretazione estensiva e restrittiva : ubi eadem
ratio, ibi eadem dispositio
· significato di ratio :Tommaso d’Aquino, In librum beati Dyonisii
de divinis nominibus expositio, cap. VII, lectio V : « Ex nomine
autem rationis quattuor intelliguntur : primo quidem dicitur esse quaedam
cognoscitiva virtus ; … alio modo ponitur pro causa, ut cum dicitur :
qua ratione haec fecisti ? idest qua de causa ? … tertio, dicitur
ratio etiam computatio, sicut habetur Matth. XVIII, 23, quod “rationem” coepit “ponere cum servis suis
… ”. Quarto modo dicitur ratio aliquid simplex abstractum a multis, sicut
dicitur ratio hominis id quod per considerationem abstrahitur a singularibus,
ad hominum naturam pertinens »
·
quaestiones
statutariae
Il sistema del
Diritto Comune
Nesso
dialettico
Il
Diritto Romano come nesso del sistema
Universitas
studiorum
Ä
oligarchia funzionariale e amministrativa
Ä Bologna
Ä
Modena
Ä ma
anche stati monarchici
Ä
Napoli : Federico II
·Nozione di corporazione
·Matricola ® cursus
·Statuti ® collegio ® iurisdictio
·ius mercatorum : nasce essenzialmente
nelle curiae mercatorum
·l’esempio della cambiale come prodotto della
prassi mercantile
Cosa sia un ceto : la stratificazione
sociale per ceti si identifica attraverso l’accesso ai consumi, non attraverso
la detenzione dei mezzi di produzione ( Max Weber, Economia e società, tr. it. I, 299-306 ; la storiografia
francese : Roland Mousnier, Le
gerarchie sociali, tr. it., Milano 1971, 13 ).
I ceti organizzano le città
il ceto
funziona come un ordinamento giuridico
Þdiritto positivo
Þstatuti
Þetica di ceto
Þla
clausola del publicum
Þil publicum loci
il collegio dei giudici : Meyer-Holz :
l’autore ( pp. 16 ss. ) individua fin dall’inizio l’oggetto della
propria ricerca nell’analisi delle forme organizzative dei pratici del diritto
attivi nei tribunali profani come avvocati, giudici e notai.
Uno
studio sull’origine e sullo sviluppo di simili organi corporativi – visti ed
analizzati in un paragone formale con la analoga normativa dei Collegia
doctorum ( vicini invece al mondo della speculazione scientifica ed alla
vita universitaria )[64] –
viene insomma abilitato a chiarire se i giuristi professionisti avessero o no
maturato una propria consapevolezza di ceto e se al contempo essi avessero
sviluppato un’autonoma etica professionale ( « Standenethos » ),
formalizzata in una normativa positiva di ceto
( « Standesrecht », p. 20 ).
artigiani ®
membri delle corporazioni
®
membri delle societates armorum
comune del popolo
Ä
n si scontra con il vecchio comune podestarile
n è capeggiato da un “capitano”
n è esemplato sul comune del Podestà
Ä Capitano del Popolo
poteri
n militari
n fiscali
n amministrativi
n giurisdizionali
n normativi
Ä Anziani del Popolo
Alle spalle del comune del populus loci sono le Arti
e le compagnie delle armi
Ä La base è la
congregatio populi
n Rivolte
antimagnatizie ®
avviano la struttura sociale complessiva del comune verso lo stato signorile
n spegnersi
delle rivolte antimagnatizie
n affermarsi
del “secondo popolo” con il comune del popolo
14444444424444444443
n Nel ‘300
n restaurazione magnatizia
n contemporanea affermazione del comune podestarile
n progressiva ascesa del signore
controparte
ne sono
n comune
n arti
n forenses
n comitatenses
n personae abiectae conditionis
titolo di signore
n titolo di signoria
n assemblea cittadina ( sotto controllo
militare e di polizia Ê
si
riunisce in piazza
Trasferimento dei poteri
dalla piazza al signore
·
Obizzo D’Este a Ferrara : “Governatore, e
generale perpetuo dominus della città” secondo il proprio arbitrio
·
nel 1299 Guido Bonaccolsi signore di
Mantova : può “regere et gubernare” la città, il distretto ed il comune di
Mantova “secondo il suo mèro, puro e libero e generale arbitrio e secondo la
sua volontà”
bonum
commune
buongoverno :
gubernatio
Ambrogio Lorenzetti
Giustizia
ed aequitas
La “teologia comunale” : Remigio de’ Girolami ed
il tract. De bono communi
·Signore
® arbitrium principis
® potere per il potere
® l’istituzione politica tende ad essere fine a
sé stessa
Così,
influenze canonistiche ( c. 41, In apibus, C. 7. q. 1 ) e suggestioni
aristoteliche ( xii. Metafis., 1071b ) confluivano ad animare la
polemica di un Oldrado da Ponte
contro la tradizione degli organismi consolari ed assembleari, che avevano
determinato la sclerosi delle costituzioni cittadine.
La
moltitudine discorde era soltanto un peso che doveva essere ridotto ad unità
per conservare integra l’istituzione politica, giacché « …multis
…existentibus in universitate, seu multitudine paribus rectoribus, et unoquoque
id quod sibi foret delectabile providente, multitudo ipsa de facili dispergetur,
et universitas subsistere non posset ».
Sicché
– al modo del corpo umano, dove c’è un solo capo che dirige – nel corpo
politico deve raggiungersi l’unità sotto la guida di un solo Principe ;
per questo, infatti, il diritto canonico proibisce « ne una eademque
civitas sive dioecesis diversos haberet pontifices, tanquam unum corpus diversa
capita, quasi monstrum … » ( Oldrado da Ponte, cons. 94,
Eleganter circa negotium, nr. 8 in fi. – 9, fo. 33 rb-va, ed. Lugduni
1550 ).
n consuetudine e statuti nell’Italia meridionale
dopo Federico II : sono validi solo se forniti di adprobatio
regia [laddove, forse, ha giocato un ruolo determinante anche la suggestione di
alcuni modelli canonistici: riferimenti testuali a possibili precedenti
canonistici e teologici in Montorzi,
Su di un recente libro in tema di Collegia iudicum. Note di lettura e spigolature,
QF, 21 ( 1992 ), 653, nt. 47[65] ;
sui meccanismi concettuali e sulle origini in parte almeno staufiche della
dottrina della adprobatio, cfr. Sigfried Brie,
Die Lehre des Gewohnheitsrechts. Eine istorisch-dogmatische
Untersuchung, Breslau 1889 ( Nachdr. Frankfurt/M 1968 ),
235-51, 244-7 in particolare].
n necessità dell’adprobatio regia
n il precedente della teoria canonistica della probabilitas
della consuetudine
n un modello per gli stati monarchici
Þ
comune consolare
( notaio libero professionista
Þ
comune
podestarile ( oligarchia funzionariale
Þ
signoria
( Secretarius Principis
alteritas
a)
Ius canonicum ® canon
â
REGULA
LA RATIO COME CAUSA NORMATIVA
b)
Ius civile ®
quaestiones de nominibus
â
Marino da Caramanico
â
“quod
caret nomine caret effectu
144444444442444444443
â
Irripetibilità dei casi
della prassi
Baldo degli Ubaldi : ratio come
“coniunctio casuum ad eundem finem tendentium”
sotto
l’impero della opinio Bartoli
â
il
punto è poi questo
â
esiste
l’opinio Bartoli
â
non esiste un sistema bartoliano
â
manca a tutti questi giuristi una percezione di tal
tipo
sia detto con grande cautela, ma
la logica dominante – sotto sotto – è ancora meramente esegetica, quasi para-glossatoria
esterna al tessuto normativo,
che è percepito come un ordine dato,
la cui esegesi può avere negli intenti dell’interprete soltanto un fine
ricognitivo per l’appunto di commento, e sarà sempre priva di ogni forza
costitutiva e di un’efficacia consapevolmente fondante di un sistema analitico
proprio
manca
poi a questi giuristi un concetto, quello di istituto giuridico
hanno
piuttosto presente il concetto di tractatus
Þ
che è altra cosa
Þ
in primo luogo è
expositio materiae, adeguata al textus
Þ
poi è expositio
quaestionum
Äde iure
Äde facto
14444444444244444443
Ä
esistono tuttavia alcuni grandi collettori di idee
Ä la Dialettica
Ä il
metodo dialettico in primo luogo frantuma le ipotesi, i dati della percezione
Ä e
successivamente ne consente la ricomposizione per genera in sede di sintesi
Ä la pratica analitica, quindi, ma in molti
altri casi, paradossalmente, anche la stessa editoria giuridica
il
tractatus è in primo luogo un genere editoriale
â
semplifica
tipologie concettuali con finalità di uso pratico
â
assembla testi e concetti, con l’occhio rivolto al
mercato della pratica
l’esempio del diritto penale che, disseminato e
disperso nelle minute casistice statutarie, trova una sua sostanziale
unificazione concettuale in sede editoriale
ma, allora, in questo periodo la Storia del Diritto è
per forza di cose storia di testi e non è storia di istituti
144444444442444444443
Storia di metodi, e non storia di concetti
â
per forza di cose, dunque, bisogna fare soltanto
storia di autori
µ 1327
– † 1400
insegna
a Bologna, Pisa, Firenze, Perugia, Pavia
civilista,
canonista, feudista, consulente
filosofÒtatoj
philosophissimus
a)Riccardo Malombra †
1354
b)Iacopo Bottrigari †
1347
c)Oldrado da Ponte † 1335
†
1354
Quaestiones
statutorum
Dictionarium
iuris
® il mondo dei
funzionari
a)
mnemotecnica
b)
il commento a Dante Alighieri di Alberico
a)
Ranieri da Forlì † 1358
maestro
di Bartolo
b)
Bartolomeo da Saliceto † 1412
vasto
commentario al Cod.
c)
Andrea d’Isernia † 1353 ?
lect.
Libri Augustalis
sup.
usibus feud.
d)
Niccolò Spinelli da Giovinazzo † 1390
e)
Luca da Penne † dopo il 1382
lect. in tres libros
Summaria
in Valerium Maximum ( anche Giovanni
d’Andrea )
fu
tra l’altro corrispondente del Petrarca
idealismo
platonico
f)
Paolo di Castro † 1441
commentaria
in ius civile
consilia
testo
degli Stat. fior. del 1415
g)
Alessandro Tartagni † 1477
h)
Giason del Maino † 1519
i)
Giovanni da Imola † 1436
j)
Angelo Gambiglioni d’Arezzo † dopo il 1451
k)
Francesco Accolti † tra il 1485 ed il 1486
cosa significa :
che i singoli territori sono legati al titolare di
signoria politica da un’obbligazione politica specifica
Ä da un pactum
subiectionis specifico
Ä Subiectio
144444444244444444443
la figura del Signore evolve in quella del
Principe
rapporto di soggezione astratto
che si fonda però su di un titolo concreto
Þ
scritti de re
familiari ® il secretarius
Þ
la cosa pubblica
ridotta sotto il paradigma di una res domestica
Þ
la cosa pubblica
come res privata del sovrano
Þ
Hausväterliteratur
144444444424444444443
Stato
= Patria
æ il Santo cittadino
ç
ç
non
più un mèro ç
bonum
commune í la storia civica
ç
ç
ç la kοινή culturale
èmunicipalistica
ma
il bonum privatum principis che diviene publicum
i pubblici impiegati ® sono visti ora come publici servi : una
vita molestissima, piena di sospetti, di fatiche, di vera e propria servitù
l’unico pubblico funzionario ‘degno’ è il
secretarius Principis
Repubblica in questo periodo è reggimento,
arte del governare
Þesemplarità della storia romana
ÞDiscorsi sulla prima deca di Tito Livio :
unità fra ciò che è trascorso e ciò che è reale
Þil to/poj del congresso
con gli antichi
Þprimo approccio per una razionalizzazione
della scienza politica, che non è più governata soltanto da valori
ÞDiscorsi sulla prima deca di Tito Livio :
lib. III : « non si rinnovando, questi corpi [repubbliche] e sette
non durano » ® devono costantemente ridursi ai loro principi
Þlogica di tipo strutturale : gli
organismi politici sono governati da principi e regole proprie
14444444424444444443
la
cultura dei funzionari
Falaride
Ruggero II
1140 piccolo codice Assise
â
=
parlamento feudale
® si chiamano assise anche le emanazioni
normative del re
® “sive promulgatas a nobis, sive compositas”
Federico II
( Pier delle Vigne
1231 Constitutiones Regni Siciliae o Liber Augustalis
Þ
diritto generale
del Regno
Þ
vincolante solo
per il Regno
Struttura : 3 libri
1)
ordinamento
magistrature
finanze
2)
processo
3)
diritto privato
diritto penale
diritto feudale
142444444444444444443
â
Maiestas ® direttamente da Dio ® “sola divine potentie dextra”
la cultura e la figura di Federico II
vedi qui a pag. 60.
dominano dal 1266 al 1442
mantengono il Liber Augustalis
1282 Vespri siciliani
Capitula prodotti legislativi dei Parlamenti
dopo i Vespri del 1282 agli Aragona
discussione nei parlamenti
â
dal sec. XV : ® pragmaticae : atti normativi unilaterali
® gratiae : provvedimenti ottriati dalle
Università ( nel senso di ‘enti collettivi’ ) e Comunità
dal 1442 anche a Napoli
1446 : riforma il processo
dir. proc.
diritto finanziario
Constitutiones Aegidianae 1354
Þ1266-9 Pietro 23 capitoli
Þ1379 Amedeo VI Statuto
ÞAmedeo VIII Decreta seu Statuta
Francesco
Accolti : il ius “maladicta
scientia”
a)
const.
Tanta : proemio del Digesto : « omnium habere memoriam et
penitus in nullo peccare Divinitatis magis quam mortalitatis est »
b)
gl. Fallat, c.
12 Praeterea sciscitatis Dist. 23
Ä la “memoria del legislatore”
â
capacità di autocorrezione
dell’ordinamento
Papa ® “habet omnia iura in pectore suo”
Boncompagno da Signa
Pietro Tommai da Ravenna
la voce “memoria” nel Dictionarium iuris di Alberico da Rosciate
Þ
Petrarca
Þ
Il “libro della
memoria”
Þ
Dante
Þ
Pier delle Vigne
Þ
Dies irae : “liber scriptus proferetur
in quo totum continetur…”
Þ
Il libro della
natura
â
Ramon Sibiuda
â
Galileo
Newton
[1] Jean-Baptiste Massillon ( 1663-†1742 ) fu predicatore a
Versailles nella Corte di Luigi XIV, di lui si conservano sermoni quaresimali
ed orazioni funebri, tra cui quella per il Principe di Condé
( †1686 ), cit. in B. Groethuysen, Le origini dello spirito borghese in Francia, Milano 1964, 19.
[2]«…ta\ d'
eÃrga tw½n praxqe/ntwn e)n t%½ pole/m% ou)k e)k tou= paratuxo/ntoj punqano/menoj
h)ci¿wsa gra/fein, ou)d' w¨j e)moiì e)do/kei, a)ll' oiâj te au)to\j parh=n kaiì
para\ tw½n aÃllwn oÀson dunato\n a)kribei¿# periì e(ka/stou e)pecelqw¯n».
[3] Caes., De
bello gall., IV, 19 : «XIX. Caesar paucos dies in eorum finibus
moratus omnibus uicis aedificiisque incensis frumentisque succisis se in fines
Vbiorum recepit, atque his auxilium suum pollicitus, si a Suebis premerentur,
haec ab iis cognouit: Suebos, postea quam per exploratores pontem fieri comperissent,
more suo concilio habito nuntios in omnes
partes dimisisse, uti de oppidis demigrarent, liberos, uxores suaque
omnia in siluis deponerent, atque omnes qui arma ferre possent unum in locum
conuenirent: hunc esse deiectum medium fere regionum earum, quas Suebi optinerent:
hic Romanorum aduentum expectare atque ibi decertare constituisse. Quod ubi
Caesar comperit, omnibus iis rebus confectis quarum rerum causa traducere
exercitum constituerat, ut Germanis metum iniceret, ut Sugambros ulcisceretur,
ut Vbios obsidione liberaret, diebus omnino XVIII trans Rhenum consumptis satis et ad laudem et ad utilitatem
profectum arbitratus se in Galliam recepit pontemque rescidit. [tr. it.
in : Caio Giulio Cesare, La guerra
gallica, intr. e note di E. Barelli, trad. di F. Brindesi, B.U.R., Milano
1997, 149] : «XIX. Cesare si trattenne pochi giorni nelle loro terre
incendiando tutti i villaggi e le costruzioni isolate e distruggendo i raccolti
di grano; poi andò dagli Ubii, e quando ebbe loro promesso il suo aiuto per il
caso che fossero attaccati dagli Svevi, venne a sapere da loro quanto -segue:
che gli Svevi, informati dai loro esploratori della costruzione del ponte, dopo
aver tenuto secondo il loro uso consiglio, avevano
mandato messi in tutte le direzioni per invitare i vari popoli a uscire dalle
città, porre in salvo i figli e le donne e i loro beni nelle selve e
radunare tutti gli uomini atti alla guerra in uno stesso luogo, scelto quasi al
centro delle regioni poste sotto il loro controllo. Là aspettavano l’arrivo dei
Romani, e là avevano deciso di combattere. Saputo ciò, Cesare giudicò di aver
raggiunto tutti gli scopi per cui aveva fatto passare l’esercito oltre il
Reno – incutere paura ai Germani, punire i Sigambri, aiutare gli Ubii —
e, dopo aver trascorso diciotto giorni in Germania, credendo di aver fatto
abbastanza per la propria gloria e per l’interesse di Roma, ritornò in Gallia e
distrusse il ponte»].
[4] Caes., De bello gall., VI, 10 : «Interim
paucis post diebus fit ab Ubiis certior, Suevos omnes unum in locum copias
cogere atque iis nationibus, quae sub eorum sint imperio, denunciare, uti
auxilia peditatus equitatusque mitannt. His cognitis rebus, rem frumentariam
providet, castris idoneum locum deligit, Ubiis imperat ut pecora deducant suaque omnia ex agris in oppida conferant,
sperans, barbaros atque imperitos homines inopia cibariorum adductos, ad
iniquam pugnandi conditionem posse deduci … » [tr. it. in : Caio Giulio
Cesare, La guerra gallica, 223, intr.
e note di E. Barelli, trad. di F. Brindesi, B.U.R., Milano 1997, «X. Pochi giorni dopo venne informato dagli
Ubii che gli Svevi radunavano tutte le loro forze in un certo luogo e
richiedevano aiuti di fanteria e di cavalleria alle genti che erano sotto il
loro dominio. Perciò Cesare provvide a procurarsi vettovaglie e a scegliersi un
punto adatto all'accampamento comandò poi agli Ubii di portar via il bestiame e di togliere tutti i loro beni nelle città togliendoli
dai campi (sperava di poter così indurre a combattere in posizione sfavorevole
quegli uomini barbari e inesperti, procurando loro carestia di rifornimenti) e
li incaricò di mandare esploratori nelle terre degli Svevi per sapere ciò che
stessero facendo. Gli Ubii ubbidirono e entro pochi giorni gli riferirono che
tutti gli Svevi, dopo aver avuto notizia più sicura sull’arrivo dell’esercito
romano, si erano ritirati con le loro truppe e quelle degli alleati nella
regione più interna, dove esisteva una selva immensa, detta Bacenis, che si
estendeva per grande profondità e divideva come un muro naturale i Cheruschi
dagli Svevi, impedendo reciproche incursioni od offese: al margine di questa
selva gli Svevi avevano deciso di aspettare i Romani].
[5] Caes., De bello gall., VI, 23 : «Civitatibus maxima laus est, quam
latissimas circam se vastatis finibus solitidinibus habere. Hoc proprium
virtutis existimant, expulsos agris finitimos cedere, neque quemquam propre
audere consistere : simul hoc se fore tutitores arbitarntur, repentinae
incursionis timore sublato … » []tr. it. in : Caio Giulio Cesare, La guerra gallica, intr. e note di E.
Barelli, trad. di F. Brindesi, B.U.R., Milano 1997, 231 : XXIII. La più grande gloria per quelle genti è che
intorno ai loro confini vi siano zone deserte e devastate: ritengono segno
di-valore che i confinanti, scacciati dalle loro terre, se ne allontanino per
sempre e che nessuno osi più avvicinarsi; nello stesso tempo pensano di poter
essere più tranquilli quando sia tolto di mezzo il timore- di una irruzione
improvvisa. Quando devono a~rontare una guerra, offensiva o difensiva, eleggono
dei magistrati che ne assumono il comando e ad essi danno potere di -vita e di
morte. In tempo di pace, invece, non vi sono magistrati, ma i capi di ciascuna
regione o di ciascun villaggio siedono come giudici e appianano le controversie.
Non considerano infamante il furto se lo si commette fuori dai confini delle
loro terre, anzi dicono che esso serve ad eserdtare la gioventù e ad allontanare
la pigrizia. Quando qualcuno dei principi in un’assemblea propone di guidare
un’impresa di guerra ed invita quelli che lo vogliono seguire a farsi avanti,
si alzano in piedi tutti coloro che approvano l’azione e stimano il capo,
promettendo il loro aiuto tra le lodi dei presenti. Quelli che non lo seguono sono
ritenuti disertori e traditori e ad essi è negata ogni fiducia per qualsiasi
altra impresa. Ritengono sacrilegio il violare l’ospitalità, difendono da ogni
offesa chiunque, per qualunque ragione venga da loro, lo ritengono sacro, gli
aprono la loro casa e con lui dividono il loro cibo..
[6]
Pubblicato, firmato, nel « Crepuscolo » in quattro Puntate nei numeri 42. -14.
50 e 52 del 17 e 31 ottobre, 12 e 26 dicembre l8~8, pp. 657-659; 689-693;
785-790 e 817-821.
[7] Ultimamente Tibiletti, in «Atti
del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche., Rel. II (1955), 235 ss.; Kousitchin, in .Vestnik drevnej
istorii», 1957, 1, 64 ss.
[8] S. Mazzarino, «Historia», 1957,
p. 110 ss.
([10])
Cfr., da ultimo, Mioni, Polibio (1949), p. 49 mm.; Ryffel, Metabolh/ politeiw=n (1949).
180 ss.; Ziegler, R.E., XXI, 2, (1952), 1495 ss.; Sasso, in «Rivista storica
italiana», 1958, 333 ss.
[11] O. Capitani,
Storia dell’Italia medievale, Bari
1986, 13.
[12] Vedi, ad esempio, infra, a pag. 17
(per il coordinamento alto-medievale tra lex
e consuetudine), a pag. 18
e, soprattutto, a pag. 26.
[13] Un concetto, quello di ‘fatto normativo’, che fu introdotto a suo tempo dal Gurvitch, nel libro L’idée du droit social, Paris, 1932; cfr. Bobbio,
La consuetudine, 8 ( sul Gurvitch, vedi supra, I. 9. 7, lett. b ).
[14] E. Ehrlich,
Grundlegung der Soziologie des
Rechts [1913]; tr. it., I fondamenti
della sociologia del diritto, Milano 1976, 109.
[15] D. 1. 3. 35 Hermogenianus libro I iuris epitomarum Sed ea, quae longa consuetudine
comprobata sunt ac per annos plurimos observata, velut tacita civium conventio non minus quam ea quae scripta sunt iura servantur.
[16] comprobata ] già sulla via della probabilitas?
[17] Cfr. H. Kelsen,
La dottrina pura del diritto, § 35b,
tr. it., Torino 1966, 256.
[18] Sulla Lex
romana Visigothorum ( Visi-Goti, West-Gothen ), cfr. a pag. 26.
[19] I capitolari erano provvedimenti normativi –
cioè vere e proprie leggi – dei re e degli imperatori carolingi. A differenza
della legislazione barbarica non erano condizionati dalla volontà popolare, e
non dipendevano nemmeno formalmente dall’approvazione del popolo, ed emanavano
anzi dall’autonoma volontà regia.
[20] il De
synodalibus causis è un manuale d’udienza e procedurale per i Vescovi e gli
auditori dei loro tribunali.
[21] Basilio
il Grande, Vescovo di Cesarea in Cappadocia ( 330-† 379 ),
appartenne ad una famiglia della élite magnatizia
della Cappadocia ( fu suo fratello Gregorio
di Nissa ). Educato dalla madre alla devozione cristiana, compì
però anche un intensivo apprendistato nella cultura retorica classica: è di grande
interesse in particolare, per ricostruire la temperie culturale di quell’epoca,
la sua ricca produzione epistolografica ( 365 lettere ) – fu sodale
tra l’altro di Gregorio di Nazianzo;
nelle sue prese di posizione, B. mirò fra l’altro a rivalutare anche per la
formazione intellettuale del cristiano l’importanza della tradizione culturale
degli scrittori pagani di retorica ( cfr. Migne, P. G., 29-32 ).
[22] 2. Thess.,
2. 15.
[23] Mt., 18. 16.
[24] Georg Friedrich Puchta ( Ansbach 1798-Berlino 1846 ), giurista
della scuola storica, introdusse il concetto di Volksgeist: può considerarsi il fondatore della Pandettistica.
[25] Georg Friedrich Puchta, Das Gewonheitsrecht, I. Th., Erlangen 1828, 169-70.
[26] Rimanda in nota a Puchta, Das Gewohnheitsrecht, II, lib. 3, capp. 3-4.
[27] D. 1. 3. 36: « Immo magnae
auctoritatis hoc ius habetur, quod in tantum probatum est, ut non fuerit
necesse scripto id comprehendere ».
[28] Vedi a pag. 16.
[29] Lo notava già Hobbes in un suo famoso passo
del Leviathan ( cap. XI, pag. 82
nella ed. it. a cura di A. Pacchi e A. Lupoli, Roma Bari 1992; III, 91 nell’ed.
delle opere nel testo ingl., a cura di H. Molesworth; London 1839; e III, 82,
nell’ed. delle opere nel testo latino a cura di H. Molesworth; London
1841 ):
« L’ignoranza
delle cause e della prima costituzione del diritto, dell’equità, della legge e
della giustizia dispone a fare della consuetudine e dell’esempio la regola
delle proprie azioni, in modo tale da ritenere ingiusto ciò che viene punito
per consuetudine e giusto ciò di cui si può addurre un esempio di impunità e di
approvazione oppure ( secondo l’espressione barbara dei legali che si
servono unicamente di questa falsa misura della giustizia ) un precedente ».
[30] Con anacronismo tutto sommato ottocentesco,
tipico del sistematismo pandettistico.
[31] Delle consuetudini territoriali è naturalmente
difficile dire qualcosa di sicuro, ma una documentazione sufficientemente
attendibile e non priva di significato si tramanda comunque attraverso i
formulari redatti e conservati dai monasteri altomedievali, ove se non altro si
attesta della prassi e delle consuetudini negoziali allora in atto.
Prassi che è poi
sempre più condizionata in progresso di tempo da modelli, schemi e stilemi romanistici:
influenza esaltata, evidentemente, dalla sede ove essa prende piede – che è
formulare —, e dal medium di sua
diffusione e tradizione, che è di evidente matrice notarile.
Ne emergono
delineati già per tempo i contorni di un processo di acquisizione di modelli
romanistici che si avvia già nel campo della normale esperienza giuridica
quotidiana dell’viii. secolo, e si concluderà poi con l’approdo nel quadro
della grande sistemazione teorica e scolastica del Diritto Comune del xii.
secolo e oltre.
Significativa è
al riguardo la vicenda relativa alla connotazione ed alla qualificazione delle
situazioni reali.
Cfr. Diurni.
Già le formulae Turonenses o Sirmondicae,
che rimontano con ogni probabilità alla metà dell’viii. secolo, denunciano
espressamente di esser stilate secundum
legem Romanam, ed esprimono in pieno la loro tendenza ad appiattire i
profili formali delle situazioni possessorie su modelli romanistici,
utilizzando per la vestitura il
modello romanistico della longi temporis
praescriptio: «.. inter me vel ipsos parentes meos de annis 30 semper
exinde vestiti fuimus, et secundum legem plus est mihi debita habendi quam
ipsius homini reddendi » ( MGH, Legum
sectio V. Formulae, Formulae Turonenses,
vulgo Sirmondicae dictae, nr. 40, Breve
sacramentum …, 157 ).
Ed anche le di
poco più tarde Chartae senonenses,
che sono scritte con ogni probabilità nell’ultimo quarto dell’viii. secolo, in
una formula giuratoria di asseveramento probatorio della titolarità di beni immobili,
dimostrano anch’esse di utilizzare simili modelli romanistici, ed applicano la
locuzione « vestiti esse » come sinonimica del verbo possidere: «.. de ista parte triginta et
uno anno fer amplius semper exinde fui vestitus » ( MGH, Legum sectio V. Formulae, Chartae senonicae, nr. 21, Notitia sacramentalis, 194 ).
Ma è nelle c.d. Formulae imperiales, che provengono
dalla curia di Ludovico il Pio ( † 840 ), che prende forma
consapevole il processo di sovrapposizione fra forme romanistiche e vestigia della
prassi barbarica, sicché si arriva alla formula per cui alcuni soggetti
« legaliter vestiti esse videntur » della titolarità di un bene:
laddove il rinvio al requisito fissato dalla
lex romana, pare circostanziato e non occasionale, non più meramente
formale e di rito, ma concretamente sostanziale
( MGH, Legum sectio V. Formulae,
Formulae imperiales, nr. 31,
310 ).
E’ questo un
atteggiamento ed un modo di sentire destinato a trasmettersi sin nel pieno
dell’età del Diritto Comune, anzi a costituirne una delle note caratteristiche
salienti.
[32] Vedi a pag.7.
[33] Vedi a pag. 28.
[34] Paolo ( detto Diacono per la sua carica
ecclesiastica ), fu figlio di Varnefrido e di Teodolinda ( persona
diversa dall’omonima regina ), nacque a Cividale del Friuli circa nel 720,
è morto a Montecassino verso il 799.
[35] Introduz.
a: Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, a cura di Lidia Capo,
Milano 1992 « Fondazione Lorenzo Valla. Scrittori greci e latini »,
p. 385, nt. ad HL, 14, 3-4, il corsivo è aggiunto.
[36] Konrad Fuchs-Heribert
Raab, dtv-Wörterbuch zur
Geschichte, München 1987, II, 755 ( il diz. non si discosta dalla
definizione di Jacob Grimm, Deutsche Rechts-Altertümer, Leipzig 1899, I, 642 s. ).
[37] Gregorio
di Tours, Historia Francorum, VI,
36 ( ed. M. Oldoni, Milano 1981, II, 96-7, ‘Fondaz. L. Valla’ ), i
membri di un parentado bruciano al rogo una donna della loro famiglia per suoi
comportamenti disonesti ( conviveva con un chierico travestita da
uomo ):
« Clericus
quidam extitit ex Cinomannica urbe, luxuriosus nimis amatorque mulierum et
gulae ac fornicationis omnique immunditiae valde deditus. Hic mulieri cuidam
saepius scorto commixtus, comam capitis totondit, mutatoque virili habitu,
secum in aliam civitatem deduxit, ut suspicio auferetur adulterii, cum inter
incognitos devenisset. Erat enim mulier ingenua genere et de bonis orta
parentibus. Conperto autem post dies multos propinqui eius quae acta fuerant,
ad ulciscendam humilitatem generis sui velocius properant, repertumque clericum
vinctum custodiae mancipant, mulierem vero igne consumunt ».
« Vi fu un
chierico della città di Les Mans lussurioso oltre misura e grande amante delle
donne e della gola e della fornicazione e di ogni sozzura. Questi, dopo essersi
congiunto più volte con una sgualdrina, le tagliò i capelli e, fattole
indossare un abito maschile, se la portò in un’altra città, dove non erano
conosciuti e non si poteva sospettare l’adulterio. Si trattava infatti di una
donna libera e di famiglia onorata. I parenti di lei, poi, venuti a conoscenza
dopo molti giorni del fatto, subito s’affrettano a vendicare l’umiliazione
inferta alla loro famiglia: lo legano e lo portano in carcere e la donna,
invece, la bruciano nel fuoco ».
[38] Beyerle,
Gesetze der Burgunden, ( « Germanenrecht,
10 » ), Weimar 1936, 190 ss. ; cfr. anche P. Bognetti, L’influsso
delle istituzioni militari romane sulle istituzioni longobarde del secolo VI e
la natura della « Fara », già in Atti Congresso Internaz. di Diritto Romano e Storia del Diritto
( Verona 27-29 sett. 1948 ), Milano 1953, IV, ora in id., L’età longobarda, Milano s. a., III,
14-23.
[39] Bognetti,
ivi; 36-7.
[40] dal CAP : Fara Sabina
( Rieti ) ; Fara S. Martino ( Chieti ) ; Fara
Novarese ( Novara ) ; Farafiliorum Petri
( Chieti ) ; Fara Gera d’Adda ( Bergamo ) ; Fara
Olivana ( Bergamo ) ; Fara Vicentino ( Vicenza ).
[41] Fredegario, cit. in Dom Bouquet, Recueil des Historiens de France, V, 33
D ( J. Calmette, Carlomagno, tr. it., Firenze 1974, 34,
nt. 6 ).
[42] Fredegario, cit. in Dom Bouquet, Recueil des Historiens de France, II,
198 D ( Calmette, cit., 34, nt. 6 ).
[43] Einhard von Meingau
( Eginardo ), Vita Karoli,
ed. L. Halphem, 12-4 ( Calmette, cit., 34-5, nt. 8 ).
[44] Calmette,
cit., 10.
[45] Calmette,
cit., 15-6.
[46] « Zacharias papa mandavit Pippino ut
melius erit illum regem vocari qui potestatem haberet quam illum qui sine
regali potestate manebat »; « Zacharias papa, ex auctoritate Sancti
Petri Apostoli mandat populo Francorum ut Pippinus qui potestate regis utebatur
nominis quoque dignitate frueretur » ( S. Bonifacio, in Dom Bouquet, Recueil des Historiens de France, V, 33 D, e II, 198 D; luoghi
segnalati in Calmette, cit., 34 ).
[47] S. Bonifacio, in Dom Bouquet, Recueil
des Historiens de France, V, 33 D, e II, 198 D; luoghi segnalati in Calmette, cit., 34.
[48] Lidia Capo,
Introduz. a: Paolo Diacono, Storia
dei Longobardi, Milano 1992 « Fondazione Lorenzo Valla. Scrittori
greci e latini », p. XVII.
[49] ead., ibid., p. XVII.
[50] Per cui cfr. qui a pag. 31.
[51] M. A. Bethmann-Hollweg, Der germanisch- romanische Civilprozess im
Mittelalter, IV, 357 ss. ; H. Brunner, Deutsche
Rechtsgeschichte, Leipzig 1906, I, 176, nt. 6, 207.
[52] Jacob Grimm, Deutsche Rechts-Altertümer, Leipzig 1899, II, vermehrte Ausg. v. A.
Heusler u. R. Hübner, 354.
[53] Pappenheim, Launegild und Garethinx, 29; Pertile, Schröder, Gairethinx, 54 ‑ 8.
[54] Nel senso di gerät = utensile.
[55] Ennio Cortese,
Thinx, garethinx, thingatio,
thingatio, thingare in gaida et gisil. Divagazioni longobardistiche in tema di
legislazione, manumissione dei servi, successioni volontarie, RSDI,
61( 1988 ), 61.
[56] Bluhme, MGH, Leges, IV, p. 671.
[57] Cortese, cit., 61.
[58] HL, VI, 58: Rex Liutprandus « … intra suum quoque
palatium, … quod nulli alii reges habuerant, sacerdotes et clericos instituit
… ».
[59] Eresia che negava la consustanzialità tra
Padre e Figlio.
[60] Bognetti,
ivi;42.
[61] [in nt. :] Cod.
Dipl. Longob. ( Ist. P. Mon.,
XIII,
1875 ), n. 38.
[62] Cfr. Const. Imp. maiest. § 1, « Quorum utramque cum summis vigiliis
… annuente Deo perfecimus … a caelesti numine praestitis » ( N. Tamassia, Le fonti dell’Editto di Rotari, cit., 191 ).
[63] La parte orientale del Regno dei Franchi sotto
i Merovingi, dalla Turingia a Reims.
[64] Meyer-Holz, 253 ss. : sulla base di un
paragone tra elementi formali desunti in parallelo dalle due normative
statutarie, si tira la conclusione ( a p. 276 ) che ambedue le forme
di collegio - sia quello dei iudices,
sia quello dei doctores -
corrispondevano al « tipo »
della gilda.
[65] Ove, per luoghi agostiniani recensiti in Graziano ( Dist. 11, cc. 6-7 in
partic. cfr. PL 33, 136 ), erano maturati per tempo i presupposti della
convinzione - poi formalizzata in organici precetti teologici - che la forza
coattiva della consuetudo risedesse
in una sua intrinseca probabilitas,
che doveva necessariamente coordinarsi alla vis
legem condendi del populus stesso
o, comunque, alla tolerantia tacita o
espressa del princeps che lo
governava ( Tommaso d’Aquino, Summa th., I.a II.ae, 97 a. 3 ).