L’applicazione del diritto comune nella Repubblica di San Marino*

di Michaela Reinkenhof, Lipsia

 

 

I.  Introduzione

La Repubblica di San Marino dista in linea d’aria 10 Km dal mar Adriatico e confina con le regioni italiane Emilia Romagna e Marche Montefeltro. Ha un’estensione di 61Km2 e nel 1994 contava circa 24000 abitanti.1 Il prodotto nazionale lordo, secondo la stima della banca nazionale mondiale, ammontava nell’anno 1993 ad un minimo di 8626 dollari pro capite.2 Secondo una leggenda che ha origini già nel IV sec. d.C., una sentenza del tribunale dell’anno 885 certificherebbe l’esistenza di un monastero a 750 metri di altezza sul Monte Titano.3 Con una politica di neutralità San Marino ha saputo tutelare la sua indipendenza attraverso i secoli. Sfuggì anche, infatti, nel 1853 al pericolo di essere annessa al costituente Stato Nazionale Italiano, mentre stringeva un’alleanza difensiva con Napoleone III. San Marino stipulò già nel 1862 con il Regno d’Italia, proclamato nel 1861, una “Convenzione di buon vicinato e di amicizia”, che fu modificata attraverso numerose integrazioni successive (soprattutto nel 1897, 1939, 1971). Tale Convenzione dal 1971 garantisce la sovranità di San Marino.4 L’autonomia di San Marino è pertanto formalmente garantita.

 Fuori di suoi confini il sistema giuridico della Repubblica di San Marino è solo lontanamente conosciuto.5 Il presente saggio ha pertanto lo scopo di fornire una visione delle basi normative e istituzionali della Repubblica e di esemplificare l’eccezionalità del suo diritto privato sulla scorta dei casi della giustizia.6

 

II.  Normative e condizioni generali della giurisdizione di San Marino

1.    Basi normative di giustizia

a)   Gerarchia delle fonti del diritto

 

Mentre il diritto penale di San Marino era codificato e stabilito dal Codice di Procedura Penale dell’anno 1878 e dal Codice Penale del 1.1.1975, che aveva sostituito quello dell’anno 1865, in campo di diritto civile ci si atteneva al sistema dello ius commune.

Questo sistema trova le basi nella Rubrica 31 del Libro I degli Statuti di San Marino, emanati nell’anno 1600. Qui è detto: “Habebit […] Commissarius […] iurisdictionem, auctoritatem, et facultatem cognoscendi, diffiniendi, et terminandi omnes, et singulas civiles, criminales, meras, et mixtas lites, et causas vertentes inter homines, et personas in Terra praedicta, et ius comitatu, fortia, et districtu, secundam formam statutorum, et reformationum Communis Terrae praedictae, quae nunc sunt, vel pro tempore fuerint. Et si statuta, vel reformationes de quibuscumque non disponerent, vel providerent, secundum formam iuris communis, et laudabiles consuetudines Terrae praedictae debeat in praedictas procedere, finire, et terminare.”

La Rubrica 31 stabilisce quindi una gerarchia delle fonti del diritto.7 In conformità con la Rubrica 31 del primo libro degli Statuti sammarinesi, per la soluzione di un processo, sono da consultare in primis le reformationes degli statuti, vale a dire quelle leggi che emendano o che completano gli Statuti dell’anno 1600. Furono regolati, ad esempio, nel XIX sec. il diritto di ipoteca (1854)8 e di cambio (1882)9, nel XX sec. il diritto di Leasing (1985)10, il diritto di famiglia (1986)11, così come quello di società (1990)12. Le leggi sammarinesi furono raggruppate per la prima volta nell’anno 1900 in una raccolta sistematica di leggi, con il titolo “Raccolta delle leggi e decreti della Repubblica di San Marino”. Negli anni 1915 e 1926 apparvero supplementi alla Raccolta. Quale importanza gli utilizzatori sammarinesi conferirono a queste raccolte, lo dimostra il fatto che gli autori della prefazione al secondo supplemento alla “Raccolta delle Leggi e Decreti” considerarono lo ius scriptum sulla scorta di una metafora di Bartolus come insula maris nell’Oceano del diritto con suetudinario.13 Dall’anno 1924 viene, infine, pubblicato il Bollettino Ufficiale della Repubblica, che contiene nella prima parte le leggi e i decreti e, nella seconda, la promulgazione ufficiale.

Al secondo punto della gerarchia delle fonti del diritto stanno gli statuti (statuta, decreta, ac ordinamenta, illustri Reipubblicae ac perpetuae libertatis terrae Sancti Marini), che sono raggruppati in sei Libri, 344 Rubriche. La stesura ufficiale degli statuti è nella già menzionata “Raccolta delle leggi e decreti della Repubblica di San Marino”. Gli asterischi accanto alle summenzionate Rubriche degli Statuti dovrebbero mostrare al fruitore della Raccolta quale passo non è più in vigore. Inoltre è dell’anno 1981 una ristampa degli Statuti, che nello stesso tempo contiene una traduzione italiana in circolazione dell’anno 1894.

Se la legge statutaria non comprende nessun caso riguardante l’ordinamento, si applica il diritto consuetudinario. Ciò può avvenire anche attraverso un esercizio effettivo sulla base della procedura del tribunale locale per il riconoscimento.14

Il livello più basso della gerarchia dell’ordine delle fonti del diritto tratta infine lo ius commune, che vige sussidiario. Sarebbe tuttavia un errore credere che lo ius commune entri in vigore solo raramente al cospetto della discussa gerarchia dell’ordine delle fonti. Il caso normale è piuttosto che nessuna fonte del diritto prioritaria esiste.15

b)  Significato del diritto internazionale

 

Questo ordine gerarchico si sovrappone al diritto internazionale. I principi fondamentali del diritto internazionale sono secondo l’art. 1 della Legge N°. 59 del 8.7.197416 elementi del diritto sammarinese, senza che esso necessiti dell’approvazione del legislatore sammarinese. L’art. 1 della Legge N°. 59/1974 stabilì la validità nazionale dei principi fondamentali del diritto internazionale. Tali principi sono considerati come fonti dell’ordine più alto. I trattati di stato sono invece ratificati dal Consiglio Grande e Generale17 e ordinati nella gerarchia delle fonti sammarinesi. Hanno, quindi, l’importanza di una legge sammarinese. San Marino si è riunita solo in breve estensione multilateralmente e contrattualmente. Si dovrebbero qui menzionare le convenzioni che permettono uniformità internazionale di decisioni attraverso la determinazione del diritto materiale unitario. Una standardizzazione parziale del materiale giuridico si ha riguardo alla tutela giuridica commerciale e al diritto d’autore attraverso la Convenzione d’Unione di Parigi del 20.3.1883 per la protezione della proprietà industriale18 così come attraverso le Convenzioni di Madrid del 14.4.1891 per la registrazione internazionale dei marchi19; tali Convenzioni furono sottoscritte da San Marino. Inoltre San Marino è uno stato contraente delle Convenzioni dell’Aia dell’1.7.1964 per l’introduzione di una Legge unitaria circa l’acquisto internazionale di beni mobili20 così come delle Convenzioni dell’Aia dell’1.7.1964 per l’introduzione di una legge unitaria circa la stipulazione del contratto di compravendita internazionale circa beni mobili21, ma non delle Convenzioni UN di Vienna circa i contratti per l’acquisto di merci internazionali dell’11.4.1980; le summenzionate Convenzioni sono state riscattate dalla maggior parte degli Stati contraenti. San Marino ha sottoscritto con la Comunità Europea il 16.12.1991 una Convenzione di cooperazione economica e unione doganale.22 Per una trasformazione dei patti commerciali il 27.11.1992 fu stipulata una convenzione ad interim, che avrebbe dovuto impedire una necessità di ratifica attraverso il parlamento nazionale.23 Le stipulazioni dei contratti mostrano che San Marino è riconosciuta come stato terzo nei confronti dell’Unione Europea. Non si aspira a lungo ad una adesione all’Unione Europea da parte della piccola Repubblica. San Marino, di conseguenza, non partecipa alla pratica del coordinamento del diritto privato sulla via di una emanazione delle linee del diritto, che attraverso gli Stati Membri dell’Unione Europea saranno convertite in diritto nazionale.

c)   Autorità del diritto italiano

 

La vicinanza geografica tra San Marino e l’Italia lascia già presumere che il diritto sammarinese sia molto simile a quello italiano. Secondo l’opinione di Vittorio Scialoja, Ministro della Giustizia italiana, prima, e membro della Corte d’appello di San Marino dal 1903 al 1933, la Repubblica di San Marino doveva lasciarsi ispirare dal diritto italiano per le lacune dell’ordinamento del suo Statuto in materia di diritto internazionale, sin dai tempi in cui la Repubblica era legata al regno d’Italia per mezzo della “Convenzione di buon vicinato e di amicizia”. Allo spirito del tempo si aggiunse che il diritto italiano costituisce, in ogni modo, il diritto comune delle genti italiane, alle quali anche il popolo di San Marino appartiene.24 Da questo punto di vista, che si rifà molto all’etnologia, si distacca la moderna teoria di San Marino. Si poggia su Gorla, che considerò la lex loci vicinioris come dottrina magistralis.25

In realtà l’autorità del diritto italiano deve essere stabilita a tutti i livelli della gerarchia delle fonti del diritto. La legislazione della Repubblica di San Marino segue spesso la legislazione della Repubblica Italiana.26 Come esempio si apporta la riforma del diritto di famiglia dell’anno 1986, il cui fondamento corrisponde al modello italiano.27 Tuttavia l’esempio del diritto di famiglia mostra che si impara dalla negativa esperienza degli italiani confinanti e ha apportando modifiche ancor più nei confronti degli ordinamenti esaminati del Codice Civile del 1942.28

La situazione è confrontabile con gli Statuti stanti al secondo posto nella gerarchia delle fonti, che seguono il diritto italiano. Già il testo della Rub. 64 Lib. II degli Statuti dice: “Statuimus, et praesenti Lege decernimus [... ] imitantes quod per Italiam observatur".

Infine la giurisdizione di San Marino non ha potuto rifiutare l’autorità italiana. Senza mezzi termini si dice nella prima istanza del giudizio dell’anno 1966 che il diritto comune di San Marino non potrà modificare l’attuale pensiero giuridico che sosterrà in Italia un certo problema legale, laddove il diritto italiano sarà influenzato dallo ius commune.29 Certamente questa tesi non pone attenzione alla cesura di codificazione in Italia e da ciò partirà il perfezionamento legale attraverso la Corte Italiana.

La problematica dell’applicazione del diritto italiano trova un parallelo nell’applicazione del diritto canonico. Senz´altro il Canon 1068 del Codex Iuris Canonici del 1917 fu richiamato nel 1948 in una sentanza in terza istanza come diritto comune;30 tale sviluppo procede anche in base all’entrata in vigore del nuovo Codex Iuris Canonici del 1983.31 Come esempio si cita il diritto di famiglia: secondo l’art. 149 della legge di riforma del diritto di famiglia del 1986 solo quelle disposizioni di diritto consuetudinario e di diritto comune che si oppongono alle leggi del diritto di famiglia sono soppiantate dalle suddette norme. Il diritto comune può intervenire come sussidiario all’applicazione. Si raccomanda di colmare le lacune nelle leggi del diritto di famiglia con i Canones del Codex Iuris Canonici del 1983.32 Se tuttavia i codices iuris canonici hanno ancora rispettivamente sviluppato il diritto canonico e di conseguenza la tradizione del diritto comune opposto, ciò non fu discusso. Inoltre il Codex Iuris Canonici fu direttamente utilizzato dal 1983. In uno stato che si attiene al sistema dello ius commune, questa applicazione mostra, al cospetto di ciò, che le codificazioni del diritto comune suppliscono e quindi hanno problematicamente rivendicato l’unica validità.

d)  Discussioni di codificazione

 

Le discussioni di codificazione portate avanti dal movimento di unità nazionale sono restate anche a San Marino non senza eco. La discussione circa il codice civile culminò nell’anno 1889 con un mandato di redigere il codice civile, affidato allo storico del diritto Giuseppe Brini,33 bolognese. Il disegno di legge da lui apportato con il titolo “Schema per un codice civile della Repubblica di San Marino”34 fu inviato, per suo volere, agli stimati civilisti italiani con preghiera di far sapere un parere in merito.35 Il giudizio sul progetto di legislazione redatto fu tuttavia negativo, tanto che il progetto di Brini fu abbandonato nell’anno 1901. Anche successivamente non si giunse ad una codificazione della legge del diritto privato. Piuttosto si restò fedeli al sistema dello ius commune, come si evince dalla gerarchia delle fonti. L’osservatore imparziale può attribuire questa sopravvivenza all’Isola del diritto comune36 in Europa vicino alle codificazioni sulle limitate necessità del piccolo stato. Tuttavia anche l’esempio dell’Inghilterra mostra che una codificazione non deve essere la conseguenza cogente di uno sviluppo storico. A tal proposito lo storico del diritto Guido Astuti,37 italiano, presidente della Corte d’Appello della Repubblica di San Marino dal 1957 al 1973, osservò: San Marino deve restare tradizionalista come l´Inghilterra per il proverbio di diritto “pessima respublica plurimae leges”.38 Astuti citò questo proverbio legale di Tacito (3.27). Da ciò si parla di scetticismo nei confronti di una possibilità legislativa. Con la crescente industrializzazione e il crescente numero di abitanti il legislatore ha ignorato tuttavia lo scetticismo. Proprio come l’inglese diritto dei precedenti fa un passo inconfondibile per le norme di diritto, così il numero di Leggi e Decreti cresce anche a San Marino.39 A causa di questo sviluppo la sistemazione della legislazione per mezzo di un’elaborazione di dati fu indispensabile,40 poiché per il giurista sammarinese sarebbe stato molto difficile trovare un testo legale con l’aiuto dei registri del Bollettino Ufficiale nella loro attuale versione, sebbene San Marino sia un piccolo Stato. Nonostante la documentazione della legislazione abbia accresciuto le voci per mezzo dei moderni mezzi, si parla di una codificazione come garanzia della sicurezza del diritto.41

2.    Condizioni generali dell’amministrazione della giustizia sammarinese

 

Una caratteristica dell’organizzazione giudiziaria sammarinese è che la magistratura è sostanzialmente affidata a magistrati stranieri. Ciò trova spiegazione nel rischio di un contrasto legale permanente, che è già affrontato nella Rubrica 31 del Libro I degli Statuti: è difficile che la giustizia sussista in modo eguale tra consanguinei, affini e familiari.42 Il “principio dello straniero” trova il fondamento della sua espressione nell’art. 15 della Legge N° 59 dell’anno 1974.43 L’unica eccezione è il giudice conciliatore, che ha la possibilità di essere dello Stato di San Marino e che ha una competenza per un valore in causa fino a 25.000.000 di Lire.44 Per valori in causa superiori è competente il Commissario della Legge, che deve essere straniero, ma avere il domicilio nella repubblica. L’istanza d’appello per il suo giudizio è il Giudice delle Applicazioni Civili, che entra in attività solo in un secondo momento diversamente dal Giudice di Pace e dal Commissario della Legge. Di solito si tratta di un determinato giudice d’appello all’interno di rinomati professori universitari, che hanno familiarità con il diritto comune. La terza istanza, infine, non è solo revisione, bensì istanza di fatto.45 Si giunge ad una procedura in terza istanza il Processo canonico per il principio derivante della “doppia conforme”,46 solo quando il giudizio in prima e seconda istanza divergono l’un l’altro nel loro contenuto. Competente è il Consiglio dei XII, che consulta un esperto esterno, di norma italiano, ad il cui parere, dopo consultazioni, si giunge in generale. Come straordinario mezzo legale la restituito in integrum47 è disponibile per le parti processuali. Ciò si verifica secondo il diritto sammarinese in luogo di variazione di prove o di errori giudiziari. Una richiesta di ricorso deve essere presentata al Consiglio Grande e Generale.48 Ciò richiede una perizia e si decide pertanto riguardo alla concessione della restituzione. Il rapporto della perizia esterna fornisce per lo più un’escursione di ciò, se la restituito in integrum viene portata avanti, di conseguenza il processo precedente alla sentenza viene continuato, così come esso era stato colpito dalla base di restituzione. In considerazione di ciò è naturale che il diritto italiano lasci una traccia in quello di San Marino.

Un grosso progresso riguardante l’organizzazione della giustizia di San Marino rappresenta la prima apparizione della “Giurisprudenza Sammarinese” (G.S.) dell’anno 1911. Questa rivista pubblicò in principio anche articoli giuridici, documenta ora tuttavia solo la giurisdizione di San Marino. Fondato nel 1986 e annesso nel 1992 all’Università degli Studi di San Marino, l’Istituto Giuridico Sammarinese (IGS) ha pubblicato la “Giurisprudenza Sammarinese” da 1911. Recentemente dopo un riordino particolarmente delle pronunce giurisprudenziali sammarinesi ha dato alle stampe la giurisprudenza penale da 1964. E in corso lo studio e la ricerca delle pronunce della giurisdizione amministrativa. Per questo l’IGS segue il suo compito di promuovere la cultura giuridica sammarinese.49 Questa operazione colma ciò oltre che attraverso la pubblicazione dell’opuscolo semestrale con il titolo Miscellanea, la cui apparizione fu interrotta tuttavia durante l’anno 1993, anche per mezzo di materiali differenti, come esempio della riproduzione dello schema di Brini e dalle pubblicazioni riguardanti il diritto di famiglia e delle società. Infine l’ IGS organizza regolarmente corsi fra l’altro sullo ius commune per giuristi, sia sammarinesi che italiani, impegnati nella pratica del diritto. Degno di menzione è anche il Dipartimento di Studi Storico-Giuridici dell’Università degli Studi di San Marino. Questo è nato il 27 dicembre del 2000 con Decreto n. 123 degli Ecc. Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino. Il Dipartimento esprime l’esigenza di promuovere e approfondire le tematiche specifiche relative allo studio del diritto sammarinese, congiuntamente alla Scuola Superiore di Studi Storici, concepita con finalità didattiche, editoriali e di ricerca storica. Parallelamente a questa attività sono stati organizzati numerosi convegni sulla storiografia contemporanea, nonché seminari sulla storia del pensiero giuridico romano

Oltre i corsi citati la situazione della formazione non è soddisfacente.50 I giudici e i periti apposti di regola dall’Italia così come gli avvocati sammarinesi hanno assolto lo studio della giurisprudenza all’Università Italiana, e studiato diritto italiano. Quindi la situazione di formazione è corresponsabile del fatto che il diritto italiano abbia influenza enorme sul diritto sammarinese. Almeno alla la vicina Università di Urbino in collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino è possibile per uno studente sammarinese iscriversi a corsi speciali come materia di scelta.51 Agli iscritti che conseguono una votazione minima viene rilasciato un diploma.

3.    Diffusione della letteratura delle fonti di diritto comune a San Marino

 

I giudici in prima istanza così come gli avvocati sammarinesi fanno riferimento alla selezione della letteratura del diritto comune, alla selezione della locale biblioteca di corte, che ormai fu aggregata all’IGS. Le monografie sono solo in parte consultabili, così che le fonti di informazione sono prevalentemente letteratura casistica-forense. Occorre menzionare qui in primo luogo la citazione del “Theatrum veritatis et Justitiae” del Cardinale Giovanni Battista De Luca (1607-1683), radicata nella pratica curiale. Il compendio “Il dottor volgare”, dello stesso autore, redatto in lingua italiana facilita l’ingresso alla pienezza del materiale stilato in 18 parti. Inoltre la giurisdizione si riallaccia sempre più alla “Universa Civili et Criminalis Jurisprudentia” di Tommaso Maurizio Richieri (1733-1797). In questo lavoro le leggi e gli statuti così come le decisioni del principato piemontese sono prevalentemente tenute in considerazione. Infine il “Commentarius ad Pandectas” di Johannes Voet (1647-1713), che è disponibile a San Marino in traduzione italiana, è spesso citato commento più recente che spiega i soggetti legali nella loro validità nel tempo, incluso tra le fonti.52 Attraverso la continuità nella selezione letteraria le decisioni in prima istanza diventano calcolabili per le parti processuali e per gli avvocati. Nonostante l’esistenza di molte fonti, la creazione del diritto dopo una riflessione sullo ius commune costituisce un’ eccezione.53 Un impulso a rompere con determinate tradizioni dogmatiche viene per lo più dal di fuori, ossia dagli avvocati consultati dall’Italia e dai giudici apposti e dai consulenti assegnati dal Consiglio dei XII. Questo cerchia di persone può ricorrere ad ulteriori lavori, che sono presenti nelle rispettive biblioteche universitarie. Su uno studio indipendente e storico delle fonti dei digeste, la giurisdizione entra in relazione solo in casi rari. Per cui la pandettistica resta completamente trascurata.

III.             Esempi di applicazione dello ius commune nelle sentenze sammarinesi

1.    Il caso Forcellini-Gasperoni

 

I seguenti esempi di diritto contrattuale dovrebbero chiarire gli aspetti già trattati. Il primo esempio si occupa della domanda sull’accettazione del diritto comune nel ventesimo secolo, il secondo si occupa del rapporto ius commune-ius proprium. All’esempio della laesio enormis viene contrapposto il significato della communis opinio nella prassi legale sammarinese così come l’influsso del diritto italiano.

Il caso Forcellini Gasperoni tratta i diritti di garanzia nel diritto di contratto d’opera.54 Il costruttore Forcellini pretese dai tre fratelli Gasperoni una somma (saldo) di 8.000.000 di lire dalla edificazione di tre case. I convenuti sollevarono la riconvenzione e resero valido che le case erano state edificate in maniera insoddisfacente in particolare a causa dell’inclinazione del terreno e l’insufficiente flusso d’acqua avrebbe provocato danni alle fondamenta delle case e si sarebbero dovuti temere ulteriori danni in futuro. Con la sentenza in prima istanza del 12.9.1986 i valenti diritti di garanzia stabilirono la riconvenzione. Nella disponibile relazione esaminata è determinante il fatto che la corte abbia infine basato la su sentenza sul diritto classico romano. Agli occhi della corte l’edificazione delle case è stata attuata secondo il tipo di contratto locatio-conductio. I fratelli Gasperoni sono i locatores operis, il costruttore Forcellini il conductor operis. Per cui fu appianata la via dell’applicazione delle regole derivanti dalla giurisprudenza classica romana attraverso la ripartizione delle responsabilità tra il conductor e il locator operis. La responsabilità di Forcellini fu fissata con una infrazione contro il dovere del conductor operis fissato nel Javolen, D. 19,2,59, per esaminare le attitudini del terreno con i mezzi disponibili della tecnica. Contro questo ancoraggio della argomentazione legale nel diritto classico romano Forcellini diresse il suo attacco contro la sentenza stabilita in seconda istanza.55 A causa del principio “doppia conforme” gli restò solo la possibilità di disporre la restituito in integrum. Egli richiese ciò con la motivazione che le circostanze contrarie di una applicazione del caso di diritto romano non è accessibile, poiché da allora la situazione legale ha subito variazioni e l’applicazione di strutture vecchie di duecento anni è sbagliata. L’esperto delegato dal Consiglio Grande e Generale respinse l’obiezione dell’assenza di modernità del sistema giuridico sammarinese.56 In primo luogo è chiaro che a San Marino non viga il diritto romano, bensì il diritto comune.57 Partendo dalla classificazione gerarchica delle fonti del diritto nella Rub. 31, Lib. II, si rispose alla domanda cosa bisogna intendere per diritto comune. Dopo un giudizio in seconda istanza dell’anno 1924, spesso tra l’altro citato a San Marino, promulgato da Vittorio Scialoja, per diritto comune bisogna intendere non il diritto giustinianeo, ma quel diritto che si venne formando e svolgendo – sulla base del diritto romano, del diritto canonico e della consuetudine – negli stati più civili del continente Europeo e, in particolare in Italia.58 Sulla base di questa definizione non dovrebbe essere strano che in una sentenza in prima istanza dell’anno 1968 il conductor operis del diritto comune in vigore per la durata di 15 anni abbia commesso crescenti vizi alle costruzioni da lui erette.59 Il punto di partenza era stato tuttavia il testo del Codex C. 8,11 (12), 8, che già Baldus de Ubaldi aveva commentato come segue: “omne vitium apparens intra XV annos est defectu magisterii”.60 Per cui l’esperto stabilisce l’esito nel procedimento in seconda istanza, che corresse tuttavia la sentenza, sebbene egli chiarì che a San Marino vige non il classico diritto romano, bensì quello comune. Egli non lascia valere l’obiezione che il diritto comune non sia valido per l’organizzazione di casi di una moderna compagnia industriale. La perizia fu presa in considerazione dal Consiglio Grande e Generale, una restituito in integrum fu di conseguenza respinta a causa di un errore legale.

  2.    Il caso Veronesi – Veronesi

 

Nel caso Veronesi-Veronesi il convenuto si rifiutò di cedere all’attrice la propria parte d’eredità del lascito paterno, sebbene le parti si fossero accordate sei mesi prima circa l’alienazione. Dopo che nell’anno 1981 il convenuto fu condannato in prima istanza all’adempimento dei suoi obblighi di contratto di vendita,61 tuttavia in seconda istanza nell’anno 1982 fu stabilito che tra l’attrice e il convenuto nessun contratto di vendita si sarebbe attuato. Il giudice apposto giunse alla sentenza, poiché la traditio nel diritto comune appartiene alle parti necessarie del contratto e senza esecuzione della traditio c’è solo promessa bilaterale di vendita, tuttavia nessun contratto di vendita sussiste.62 Ovviamente si deduce che il contratto di vendita è un contratto reale, la cui conclusione presuppone il passaggio del bene venduto. Ciò fu deviato dalla tradizione del diritto comune. Il contratto di vendita fu considerato, all’inizio del contratto di vendita romano63, così come nel diritto tedesco antico64 come contratto reale, il diritto classico romano tratta tuttavia il contratto di vendita come contratto consensuale. Dopo il caso del diritto classico romano il giudizio poté ulteriormente imporsi sulla base dell’influsso germanico-longobardo in Italia: la ricevuta obbligò a la controprestazione e la vendita fu chiusa come operazione in contanti contro consegna. Va chiarito che la traditio negli statuti di molte città italiane fu considerata come elemento necessario della stipulazione del contratto.65 Contrariamente al diritto particolare c’è il ricevuto diritto romano classico, sulla cui base si poggia la concezione del contratto di compravendita come contratto consensuale; il contratto di acquisto fu osservato incondizionatamente dal passaggio del bene venduto. Questa più giovane tradizione radicata nello ius commune seguì la giurisdizione sammarinese contenuta in due giudizi rispettivamente degli anni 192666 e 197867 così come la terza istanza del nostro caso Veronesi-Veronesi68 con riferimento al fatto che gli Statuti sammarinesi non avrebbero racchiuso nessuna regola di vendita nelle reformationes. Il caso di legge Veronesi-Veronesi si poggiò sul rapporto tra diritto particolare e diritto comune. Mentre una parte della giurisdizione sottintese nel risultato che gli Statuti dei luoghi vicini (statuta vicina) erano da consultare presso una lacuna del regolamento, l’altra parte fissava che tutto ciò che non è regolato dal diritto particolare sarebbe stato regolato attraverso il diritto comune.69 Perciò ad entrambe le parti è sfuggito il Lib. III, Rub. 39 degli Statuti sammarinesi. In questa regolamentazione penale, che fu abbandonata con l’entrata in vigore del Codice Penale nel 1865, una ammenda viene comminata al colpevole che vende un bene a due o più persone. Se il bene venduto è un immobile, viene disposto che il primo atto di vendita è effettivo, ad eccezione di altre cause di nullità. Ciò s’applica anche se il possesso del bene venduto fosse stato tramite in occasione di un altro atto di vendita: “[...] prima venditio auctoritate praesentis statuti valeat, et teneat, et ceteris praeferatur, etiam quod ex alia translata esset possessio, dummodo ex aliquo alio defectu non impediatur." Questa disposizione di statuto fissa che dopo l’ideazione degli autori dello statuto la traditio non è da intendere come un essentialium negotii.

 

3.    Le sentenze di laesio enormis

 

La laesio enormis fonda le sue basi in due rescritti degli imperatori Diocleziano e Massimo (C.4, 44, 2 – Lex secunda – e 8), secondo cui il venditore del terreno, sfruttato per un ammontare pari a più della metà del valore effettivo, aveva il diritto di richiedere, con la motivazione humanum est, la rescissione da parte del compratore o il pagamento successivo della differenza secondo lo iustium pretium. Questa disposizione era fino al IX secolo il punto di partenza per le innumerevoli controversie , esemplificabili attraverso il campo di applicazione personale e impersonale della laesio enormis. Ad ogni risposta ad un determinato punto in questione seguono le domande conseguenti, per cui già Christian Thomasius (1655-1728) aveva designato la laesio enormis come Idra.70 La conseguenza di ciò fu71 che la laesio enormis non fu inserita nelle codificazioni nazionali72 ovvero oggi non ha più un significato pratico nella sua funzione.73 Persino in Sud Africa, uno degli ultimi “rifugi74” del diritto comune come San Marino, il legislatore ha abolito nel 1952 la laesio enormis,75 dopo che già la sentenza precedente aveva desistito dall’applicazione76. A San Marino vige la laesio enormis.77 La sua abolizione da parte del legislatore non fu mai discussa,78 tanto che il giudice ancora oggi a distanza di secoli deve chiarire le discusse controversie.79 Ciò obbligò già Severino Caprioli alla verifica che le decisioni di laesio enormis nella Repubblica di San Marino portassero “ fattezze d’un fossile vivente80”.

Dai diversi disaccordi di pensiero sul campo di applicazione della laesio enormis81 si evince, in seguito alla cui estensione alla transazione, poiché si lascia dimostrare a questo esempio appropriato il modo di procedere per la determinazione del diritto comune. L’estensione della laesio enormis alla transazione fu discussa animatamente nel diritto comune, poiché è il cardine di una transazione per concludere un processo e poiché un espediente giudiziario regolato contro la transazione avrebbe nuovamente ristabilito l’insicurezza giudiziaria. Della suddetta problematica se ne occupano le quattro sentenze degli anni 193482, 195283, 198884 e 199185. Per questo si distinguono i seguenti tre pensieri:86 la più severa opinione respinse il rimedio della laesio enormis per la transazione, mentre, dopo il parere contrario si ritenne che la laesio enormis era da applicare in luogo di ogni tipo di contratto, così pure per la transazione. Secondo una visione conciliante la laesio enormis per la transazione fu infine respinta, e invece appoggiata la laesio enormissima87 derivante dal diritto canonico. Questa opinione segue la giurisdizione sammarinese, poiché è la communis opinio. La communis opinio è pertanto la fonte di conoscenza legale. Questa funzione entrò a far parte del diritto comune dal quindicesimo secolo circa.88 Fu originariamente abolita nella maggior parte degli autori, così la scuola umanistica sostituì il numero degli autori attraverso una stima. A complemento sarebbe da menzionare il fatto che tuttavia le basi “umane”, cioè sociali e benefiche, sarebbero potute risultare da un giudizio divergente dalla communis opinio. Ciò avviene anche nell’ordinamento legale sammarinese. Secondo il Libro I, Rub. 14 degli Statuti sammarinesi devono risultare il giudice come degno difensore delle vedove, degli orfani, dei minorenni e delle persone degne di compassione.89 La Rub. 14 mostra che il giudice con cognizione di causa, in caso di dubbio per una sentenza, è autorizzato ad abbandonare la communis opinio per accettare quella più favorevole alle persone miserabiles, cioè quella più umana.

Già si è parlato dell’influsso del diritto italiano sulla giurisdizione sammarinese.90 Anche questo aspetto può essere ricondotto alla giurisprudenza della laesio enormis. La giurisdizione sammarinese tenta qui un esperimento, un “normale”91 sviluppo dal diritto classico romano, cioè dal C. 4, 44, 2, fino alla registrazione nel Codice Civile del 1942.92 Un esempio comprovante ciò è la sentenza dell’anno 1952, che contiene uno schizzo storico del diritto della recente ricezione del diritto romano fino al Codice Civile italiano del 1942 e l’Art. 1448 del Codice Civile del 1942, che è da intendere come ritorno in seno allo ius commune.93 La giurisdizione sammarinese urta contro la sua escursione nel diritto italiano sulle innovazioni legislative, che non si accordano con lo ius commune, così si può arrivare a sentenze contraddittorie. Per una comprensione comune dei seguenti esempi bisogna premettere che per autori medievali quali Azo e Odofredus una laesio enormis non era data quando non si sapeva lo svantaggio obiettivo che una lontana perdita avrebbe subito. L’ancoraggio della rescissione nel contratto, ossia la rimostranza che il contratto concreto contiene l’accordo di equilibrio, fu risolto in primis nel corso del secolo. Dopo che originariamente il carattere di dato di fatto della laesio enormis era stato solo un dolus oggettivo (dolus re ipsa), la laesio enormis fu collegata all’inizio del XVI secolo con il dolus soggettivo (dolus ex proposito).94 In un secondo momento la rescissione di un contratto fu negata infine a una circonvenzione avvenuta senza dolus. Da ciò si sviluppò dal XVIII secolo la necessitas come carattere di dato di fatto della rescissione, tuttavia non proprio dal centro dell’insegnamento di diritto comune della laesio enormis, bensì sull’orlo della legislazione.95 Con ciò si stabilì che anche i segni soggettivi ormai presso la rescissione erano da prendere in considerazione e l’istituto di diritto della laesio enormis aveva perduto il suo carattere oggettivo. Ancora nella tradizione del diritto comune c’è una sentenza sammarinese dell’anno 1968, in cui sotto l’appello su Faber96 fu stabilito che il venditore, che fa una valida laesio enormis, deve dimostrare che il bene comprato valeva per lo meno il doppio del prezzo d’acquisto corrisposto, ma non che il compratore ha approfittato della situazione.97 Una tale prova è necessaria secondo l’art. 1448 del Codice Civile italiano, ma non deve essere parte costitutiva del diritto comune. Al contrario la laesio enormis, secondo il diritto comune, si sarebbe dovuta riallacciare ad un errore del venditore. Diversamente la giurisdizione decide in una nuova sentenza dell’anno 1970.98 Tenuto conto dello sviluppo della Lex secunda fino al diritto vigente la situazione in cui le singole parti contrattuali si sarebbero trovate alla conclusione del contratto, sempre avrebbe posto determinate attenzioni. Così si provò anche l’esistenza di uno stato di necessità materiale e morale. Pertanto si deve dedurre che il giudice decisivo vide l’esistenza di uno stato di necessità in modo assoluto come caratteristica della fattispecie di laesio enormis, cosa non adducibile – come abbiamo osservato. In conclusione si osserva che nella nuova giurisdizione sammarinese c’è una tendenza per cui la laesio enormis non è da intendere più come limite massimo rigido, bensì piuttosto è da ampliare attraverso tratti soggettivi. Con ciò la laesio enormis si è liberata dal suo concetto originario. A San Marino si sono prese le distanze dalla figura legale della laesio enormis, così come era stata concepita dai tardo antichi. Circa 100 anno dopo l’emanazione della legge di Brini si è realizzato ciò che egli stesso aveva suggerito già nel suo schema in merito a ciò: ad eccezione del contratto di acquisto, i contratti sono da sottomettere in accordo con la sentenza del giudice alla rescissione in determinate circostanze, anche quelle relative a persona o cosa.99 Questo regolamento lascia pensare al paragrafo § 138 II BGB, dove c’è anche il compito del giudice, lo sfruttamento della situazione di emergenza, l’inesperienza del vizio della capacità del giudizio o della volontà debole da accertare.100 Strano a dirsi è da accertare, tuttavia, in Germania un reciproco sviluppo rispetto a quello di San Marino. La nuova giurisdizione approva tuttavia in riferimento ad un giudizio precedente al paragrafo § 138 I BGB in merito ad un contratto di credito rateale, se tra l’adempimento e la contropartita esiste una sproporzione vistosa e il creditore sfrutta una situazione di debolezza dell’altra parte o tiene in poca considerazione perlomeno che il debitore spontaneamente si impegola in una situazione onerosa dalla sua già debole posizione.101 Pertanto l’ipotesi di sproporzione vistosa giustifica che anche le supposizioni soggettive devono essere soddisfatte.102 Una sproporzione vistosa fu nuovamente approvata quando il canone di affitto supera il canone effettivo del valore di mercato relativo al 100% o assoluto al 12%.103 La flessibilità dovrebbe essere concessa attraverso un “apprezzamento complessivo della circostanza”. Una tendenza che, secondo il paragrafo § 138 BGB, non può negare tuttavia questo “apprezzamento complessivo” per mezzo di un rigido limite di prezzo come strumento del controllo del prezzo da istituire; ciò significa, in un certo senso, un ritorno alla precedente rifiutata laesio enormis.104 Questo mostra che le codificazioni non segnano nessun punto di fine, possono incontrarsi il diritto codificato e comune piuttosto sotto forma di perfezionamento giuridico.

 

IV.         Conclusione

 

Il diritto privato della Repubblica di San Marino è costruito gerarchicamente. Al vertice si pone il diritto particolare, segue il diritto di buon vicinato e, alla fine della gerarchia delle fonti si trova lo ius commune. Nell’uso della prassi del diritto sammarinese si intende per diritto comune non il diritto classico romano, bensì il diritto romano canonico come era stato elaborato dalla giurisprudenza europea da Bologna giunto poi dal tribunale ai fruitori. Attraverso l’organizzazione della giurisprudenza e la situazione di formazione precaria il diritto italiano codificato ha dato tuttavia un significato a San Marino. Non solo nella legislazione, ma anche nella giurisdizione il suo influsso è evidente, cosa che poteva essere apportata come esempio della laesio enormis. Nonostante questi dati di fatto, i sammarinesi vollero mantenere la loro eredità. La costituzione dell’Istituto Giuridico Sammarinese nell’anno 1986 costituì un primo segno nella direzione giusta.

 



* Per questo contributo si tratta di una stesura tradotta e supervisionata del saggio “Die Anwendung gemeinen Rechts in der Republik San Marino”, pubblicato nel Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZeuP) 1997, pag. 321 e segg. Sinceri ringraziamenti Valeria Andriani della traduzione.

1 The Europa World Year Book 1995, Vol. II, Lóndra 1995, pag. 2625.

2 Non esistono statistiche a tal proposito. Per questo The Europa World Year Book 1995 (nota 1) 2624

3 Il cosiddetto “Placitum feretranum” è registrato presso Rudolf Hübner, Gerichtsurkunden der fränkischen Zeit , 2. Abteilung: Die Gerichtsurkunden aus Italien bis zum Jahre 1150, Weimar 1893, pag.53, N°804 e ultimamente edito da Cesare Manaresi, Il Placito feretrano, Studi Romagnoli VIII (1957), pag. 497 e seg.

4 Tutti gli accordi che furono stretti tra la Repubblica di San Marino e il regno d’Italia sono stati editi da M.Antonietta Bonelli, I rapporti convenzionali Italo-Sammarinese, Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO, Verucchio Forli 1985.

5 Una visione completa in lingua tedesca è fornita da due saggi, uno di Gastone Cavalieri, Über den Rechtszustand der Republik San Marino, Zeitschrift für Internationales Privat- und öffentliches Recht 14 (1904), 370 e seg.; l’altro saggio è di Torquato Carlo Giannini, San Marino, Jahrbuch der internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 5 (1899), 830 e seg. Per gli altri casi far riferimento a Jack E. Bird/Liz Higginbotham, The legal system of the most serene republic of San Marino, in: Robert Redden/Liz Schlueter (Ed.), Modern legal systems cyclopedia (MLSC) IV (Western Europe non CEE), Raccolta a fogli sciolti, Nuova York, dal 1989, 4150 così come far riferimento a Guido Astuti, San Marino, in: International Enciclopedia of comparative law, Vol. I: National Reports, ed. dell’ Istituto Max-Planck per il diritto privato straniero e internazionale di Amburgo, Raccolta a fogli sciolti, 1970 e seg., pag. 13-15. Inoltre si faccia riferimento ai saggi recentemente apparsi di Peter Stein, Civil law reports and the case of San Marino, in: The character and influence of the roman civil law (Historical essays), Londra 1988, pag. 115 e seg., così come in: Okko Behrends/Malte Disselhorst/Wulf Eckart Voss (Ed.), Römisches Recht in der Europäischen Tradition, Symposium aus Anlaβ des 75. Geburtstags von Franz Wieacker, Ebelsbach 1985, pag.323 e seg. E Severino Caprioli, IL diritto comune nelle esperienze di San Marino, Rivista internazionale di diritto comune (RIDC) 5 (1994), 91 e seg.

6 Per ulteriori informazioni vedere Michaela Reinkenhof, Die Anwendung von ius commune in San Marino – Einführung in die Grundlagen und Erbrecht, Berlino 1997 (Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte 21), Dissertation Rátisbona 1996.

7 Cfr. anche Lib. I, Rub. 13: “Et si statuta, vel reformationes contingentes casus non deciderent, secundum formam iuris communis, et laudabiles consuetudines Terrae praedictae procedere, finire, et terminare valeant”.

8 Raccolta delle Leggi e Decreti, 251 e seg.

9 Raccolta delle Leggi e Decreti, 269 e seg.

10Legge “Disciplina della locazione finanziaria” N° 140 del 13.11.1985, Bollettino Ufficiale (B.U.) 1985, 399 e seg.

11A tal proposito Michaela Reinkenhof, San Marino, in: Alexander Bergmann/Murad Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Raccolta a fogli sciolti, Consegna 125 (31.8.1996), Francoforte sul Meno, così come Istituto Giuridico Sammarinese (IGS, Ed.), Atti del convegno sul tema „La tutela del minore nel nuovo diritto de famiglia. Osservazioni di diritto comparato”, 30.9.1987, Repubblica di San Marino (R.d.S.M.) 1989. Vedi anche Vittorio Palato/Francesco Boschi, Diritto di famiglia sammarinese: lezioni, Urbino 1997.

12 A tal proposito Severino Caprioli /Lamberto Emiliano, La legislazione societaria sammarinese, R.d.S.M. 1990 (IGS, Studi e testi 1) così come Severino Caprioli, La nuova legge sulle società della Repubblica di San Marino, Rivista di diritto civile (Riv.dir.civ.) 40,1 (1994), 143 e seg.

13 Giacomo Ramoino/Giuliano Gozi, Ecc.mo Consiglio Grande e Generale, in: Secondo Supplemento alla Raccolta delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino, R.d.S.M. 1926, V-IX, qui IX.

14  In base alle seconda istanza del giudizio del 16.5.1894 nel caso Giacobini-Giannini, Atto 20 dell’anno 1892 (conservato nell’Archivio di Stato della Repubblica di San Marino) la giurisdizione è una fonte del diritto se esso è continuo e costante, vale a dire se si basa sul diritto di consuetudine. Probabilmente bisogna interpretare in tal senso di vigore normativo del reale, se a San Marino i pregiudizi sono rappresentati come vincolanti, così per esempio dal precedente Commissario della Legge Francesco Viroli (così Stein [ nota 5], 130 [bzw. in Symposium Wieacker 328]) e Luigi Lonfernini, Elementi di diritto pubblico sammarinese, R.d.S.M. 1993, pag. 127. Per domande circa la validità del precedente giudizio, consultare anche Mario Ascheri, Rechtsprechungs- und Konsiliensammlungen, 1. Capitolo: Italia, in: Helmut Coing (Ed.), Handbuch der Quellen und Literatur der neuen europäischen Privatrechtsgeschichte II, 2, Mònaco 1976, pag. 1113 e seg. (1122-1130) così come Woldemar Engelmann, Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre, Lipsia 1938, pag. 74.

15 Guido Astuti, Relazione della commissione per lo studio dei problemi istituzionali dell’ordinamento sammarinese, Roma 1972, rist. R.d.S.M. 1994, pag.28 (IGS, Progetti e materiali per San Marino 2).

16 B.U. 1974, 87. Per questa legge si fa riferimento alla succitata “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese”. Il fatto di questa legge è controverso, Quale posto gli spetti nella Gerarchia delle Fonti del diritto. Mentre da un lato la Dichiarazione è classificata come costituzione, dall’altro è mostrata come legge costituzionale (Corrado Pecorella, Un codice mancato, Archivi per la storia 3 [1990], pag. 113 seg. (139) o “un embrione di costituzione” (Otello Pedini, Il diritto comune nella Repubblica di San Marino, Tesi di Laurea in diritto comune, Università degli Studi di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, Anno Accademico 1979-80, pag. 14), qui in ogni caso gli Organi di Stato restano regolati attraverso Statuti e Leggi.

17 Il Consiglio Grande e Generale è l’Organo di Stato competente per la legislazione.

18 Con Protocollo di Madrid del 15.4.1891 e Atto addizionale di Bruxelles del 14.12.1900, rivisto a Londra il 2.6.1934 (entrato in vigore a San Marino il 4.3.1960, cfr. Bundesgesetzblatt (BGBl) = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Federale Tedesca 1960 II, 1505), rivisto a Stoccolma il 14.7.1967 (entrato in vigore a San Marino il 26.6.1991, cfr. BGBl 1991 II, 828).

19 Rivisto a Londra il 2.6.1934 (entrato in vigore a San Marino il 25.9.1960, cfr. BGBl 1961 II, 2), rivisto a Nizza il 15.6.1957 (entrato in vigore a San Marino il 15.12.1966, cfr. BGBl 1966 II, 652), rivisto a Stoccolma il 14.7.1967 (entrato in vigore a San Marino il 26.6.1991, cfr. BGBl 1991 II, 791).

20 Ratificato da San Marino attraverso il Decreto n° 10 del 5.3.1968 (cfr. B.U. 1965, n° 5)

21 Ratificato da San Marino attraverso il Decreto n° 11 del 5.3.1968 (cfr. B.U. 1965, n° 3)

22 Per questo Bird/Higginbotham (nota 5) 4150.6

23 Per il testo della Convenzione cfr. B.U. 1992, 938 pagg. così pure ABI N° L 359 del 9.12.1992, pag. 14.

24 Vittorio Scialoja, Nota ad A.Roma, 1.12.1906, Giurisprudenza Sammarinese 1964-69, pagg 139.  In che senso Scialoja, che era un specialista dello Savigny e il cui “System des heutigen Römischen Rechts” aveva tradotto in Italiano, si fosse ispirato alla dichiarazione di Savigny concernente la presentazione di un nesso organico del diritto con la natura e il carattere del popolo, (cfr. Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, herausgegeben von Haus Hattenhauer, Thibaut und Savigny – Ihre programmatischen Schriften, Monaco 1973, pag. 103) dovrebbe essere qui analizzata.

25 Antonio Zavoli, Lineamenti di diritto processuale amministrativo sammarinese, R.d.S.M. 1993, pag 30 e Caprioli, RIDC 5 (1994), 153 e dello stesso , Per la scuola Sammarinese di Diritto Comune Vigente, Miscellanea 1 (1991), pagg 15 (27) sotto la guida di Guido Gorla, Il ricorso alla legge di un “luogo vicino” nell’ambito del diritto comune europeo, Foro Italiano 1973 V, pagg 90.

26 Per questo Andrea Landi, Note a margine di un recente convegno sul diritto comune vigente, http://www.idr.unipi.it/iura-communia/landi.html (19.06.03).

27 Cfr. Erik Jayme, Einführung der Ehescheidung in San Marino, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax) 1988, 189 e cfr.  Antonio Trabucchi, Il nuovo diritto di famiglia sammarinese – un’opera intelligente e coraggiosa, Notizia (R.d.S.M.) X, N° 7 5.11.1987), 9.

28 Così la soluzione della convivenza non matrimoniale, che è durata 15 anni, ha la stessa conseguenza dell’unione matrimoniale. (Art. 124 Legge N°9 del 26.4.1986).

29 Sentenza 2.7.1966, 1° grado, Albani-Ecc.ma Camera della R.d.S.M., Causa n. 175 anno 1961, G.S.1964-69, 324 e seg. (328).

30 Sent. 16.6.1948, 3° grado, S.S.G.-S.M., Causa n. 92 anno 1947, G.S.1937-61 I, ) con le annotazioni di Franco Cipriani, Riv.dir.civ. 38 (1992), 883 seg.

31 Nella sentenza 3.10.1984, 1° grado, Lavorato-Benedettini, Causa n.87 anno 1984 (non pubblicata) fu applicato il Canon 1087 del Codex Iuris Canonici del 1983. Per le applicazioni del Codex Iuris Canonici del 1983 a San Marino cfr. anche Salvatore Grazia, I rapporti tra matrimonio religioso e matrimonio civile nel diritto sammarinese, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 1988, 93 e seg. (95).

32 Antonella Mularoni, Tesi di laurea “La filiazione legittima e naturale nell’ordinamento sammarinese”, Università degli studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1984-85, pag.142. Mularoni suggerisce che i figli nati prima della scadenza di 180 giorni dopo la separazione matrimoniale, che a causa di una scappatoia di legge sono da considerare come non legittimi, secondo il Canon 1137 del Codex Iuris Canonici del 1983 sono da ritenere legittimi.

33 Per la vita e le opere cfr. Novissimo Digesto Italiano II, Torino 1974, pag. 582 e Giuseppe Gualandi, Ritratto di Brini, in: Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna, Classe di scienze morali, Bologna 1988, pag.61 e segg.

34 Bologna 1898, ristampa dell’ IGS, Progetti e materiali per San Marino 1,R.D.S.M. 1991

35 La reazione del quale esamina allo stesso modo il giudizio dello Status della Repubblica di San Marino indipendente dall’Italia. Pasquale Fiore suggerì l’entrata in vigore dell’allora Codice Civile italiano dell’anno 1865, a cui tuttavia poterono essere apportate moderne modifiche (Lettera del 25.7.1899, edita da Corado Pecorella, Archivi per la storia 3 (1990), 113 e segg. 151). Anche Paolo Vigliani approvò l’applicazione del Codice Civile del 1865, poiché lo ritenne vantaggioso per la popolazione sammarinese, in rapporti economici con i cittadini del regno d’Italia, nel cui grembo si trova la regione dello Stato di San Marino. (Lettera del 12.5.1898, Pecorella, 150). Questo suggerimento di Paolo Emilio Bensa sembrerebbe avere una funzione diplomatica. Sarebbe di pratica utilità se a San Marino ci si discostasse non eccessivamente dalla sistematicità del Codice Civile (Lettera del 4.9.1900, Pecorella, 140). Il progetto di Brini non trova una positiva risonanza nemmeno sullo stesso piano di una persona pratica. Il giudice di prima istanza Torquato Carlo Giannini rese valido il fatto che a San Marino l’indipendenza doveva essere manifestata per mezzo di una codificazione, non come negli altri Stati (cfr. Torquato Carlo Giannini, Inaugurazione dell’anno giuridico 1899. Discorso di s.s. Il Comm. Della Rep., Firenze 1899, pag.11).

36 Formulazione di Severino Caprioli, Miscellanea 1 (1991), 17.

37 Per la vita e le opere cfr. Storia e diritto. In ricordo di Guido Astuti, Giovanni Diurni cur. (Collana dell’Archivio Storico e Giuridico sardo di Sassari, Istituto Giuridico Sammarinese), Sassari 1996. Vedi particolarmente Cap. IV (Inventario delle sentenze di Guido Astuti, Giudice delle Appellazioni) e pag. 57 segg.

38 Guido Astuti, San Marino e il suo diritto, Libero Orizzonte (Rassegna periodica di Politica ed informazione, R.d.S.M.) II, 1961, 26 e segg. (31); dello stesso autore, Relazione (nota 15) 27. Il giudizio che la “ipertrofia dell’emanazione di legge” non sia nessuna conseguenza necessaria della formazione dello stato moderno, lo si evince in tempi moderni dalla pubblicazione di Astuti. Nell’anno 1964 Astuti riferì, in occasione dell’inaugurazione degli allora Capitani Reggenti, che San Marino come l’Inghilterra e gli Stati Uniti d’America aveva saputo evitare l’inflazione della emanazione di legge. In particolar modo tale inflazione è collegata agli ordini legali degli stati menzionati, che non aveva portato a termine nessun diritto amministrativo e diritto di processo amministrativo nell’ordine di grandezza di un elefante (Guido Astuti, Sul diritto di San Marino, Rivista di Storia del diritto italiano [RSDI] 63 [1990], 361 e segg. [369], con il titolo “Per l’inaugurazione della Reggenza dei Capitani Giuseppe Micheloni e Marino Mularoni. Discorso tenuto nella sala consigliare il primo ottobre 1964” anche edito in Miscellanea 1 [1991], 43 e segg. [50]. Astuti ricalcò le stesse orme del giudice Francesco Viroli , cessato dall’ufficio in prima istanza, che riprese il principio “pessima respublica plurimae leges” (Francesco Viroli, Note di diritto privato e processuale civile sammarinese, R.d.S.M. 1985, pagg. 16).

39 Come esempio cfr. il summenzionato diritto di processo amministrativo (Guido Astuti, RDSI 63 (1990), 369). Nell’anno 1992 fu emanato un ordinamento del tribunale amministrativo a San Marino, che valse in luogo del processo di diritto comune (per questo cfr. Antonio Zavoli, Lineamenti così come dello stesso, Note sul processo amministrativo sammarinese, Diritto processuale amministrativo 1991, 561 e segg.).

40 Una conseguenza dell’impegno dell’elaborazione dei dati è costituita dall’elenco sistematico della legislazione dell’anno 1992: Maria Cristina Lonferini/Massimiliano Simoncini, Indice sistematico per voci delle leggi e dei decreti sammarinesi, R.d.S.M. 1992. Vedi anche l'Archivio Leggi: http://www.consigliograndeegenerale.sm/index/php3 (11.07.03).

41Cristoforo Buscarini, Appunti di diritto costituzionale sammarinese, Parte II, Studi Sammarinesi 1988, pagg. 120: Italo Valli, Per uno studio sulle successioni mortis causa nel diritto sammarinese, Miscellanea 5 (1993), 107 e segg. (125).

42 “Considerando quam difficile sit inter suos consanguineos, affines, concives, et familiares iustitiam aequali statera, et libramine administrare, et praesentim ubi agitur de necne, et vita hominum, et aliis gravibus, et irreparabilibus praeiudiciis […].”

43 Per questa legge confronta nota 16.

44 Vedi Art. 8 della Legge N°55 del 17.6.1994.

45 Sentenza 31.3.1925, 3° grado, Pericoli-Eredi De Biagi, Causa n.1 anno 1922, G.S.1925, 5. Per il rifiuto dell’istanza in dettaglio, Torquato Carlo Giannini/Francesco Viroli, Sommario di procedura giudiziaria civile sammarinese, R.d.S.M. 1967, pagg.161 e segg.

46Jean-Pierre Schouppe, Le droit canonoque, Brusselle 1991, pag. 225; Salvatore Berlingo/Enrico Vitali, Diritto matrimoniale canonico, Milano 1989, pagg.262 e 269.

47 Per la restituito in integrum a San Marino vedi Vittorio Scialoja, La restituzione in intero contro la cosa giudicata secondo il diritto vigente a San Marino, G.S. 1937-61 I, 174 e segg.; Renzo Bonelli, Gli organi dei poteri pubblici nell’ordinamento della Repubblica di San Marino, R.d.S.M. 1984, pag. 48.

48 Per questo Organo di Stato cfr. nota 17. Occorre sottolineare che il Consiglio Grande e Generale non ha solo poteri legislativi, bensì anche giurisdizionali.

49 Art. 2 della Legge N° 144 del 26.11.1986, B.U. 1986, 365. Un meta prefissa simile persegue l’Associazione Sammarinese per l’Evoluzione Giuridica (ASEG).

50 Per la formazione giuridica in Sud Africa, cfr. Reinhard Zimmermann “Turning and Turning in the Widening Gyre…”. Gegenwartsprobleme der Juristenausbildung in Südarika, in: Wilfried Fiedler/Georg Ress, Verfassungsrecht und Völkerrecht, Gedächtnisschrift für Wilhelm Karl Geck, Cólonia ecc. 1989, pag. 985 e segg. (soprattutto 994) così come Gero Dolezalek, Krokodiflluβ, Kanufahrer und Corpus Iuris, in Stephan Buchholz/Paul Mikat/Dieter Werkmüller, überlieferung, Bewahrung und Gestaltung in der rechtshistorischen Forschung, FS Ekkehard Kaufmann zum 70. Geburtstag (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft N.F.69), 1993, pag. 105 e segg. (121 e segg.). Per Zimbabwe vedi Reinhard Zimmermann, Das römisch-holländische Recht in Zimbabwe, rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (Rabels) 55 (1991), 505 e segg. (530).

51 Per la Scuola di perfezionamento in Diritto Sammarinese e il bando di concorso vedi http://www.unirsm.sm (19.06.03). Da ciò risulta come libro d’insegnamento lo scritto di Piergiorgio Peruzzi, Appunti per le lezioni del corso di diritto sammarinese, Urbino 1998.

52 La traduzione deriva dall’avvocato Leone Fortis, veneziano, e fu pubblicata negli anni 1846-1853 sotto il titolo “Commento alle Pandette… Nuova edizione col volgarizzamento a fronte”.

53 Vedi Victor Creszenzi, La rilevanza dell’opinione dei giuristi negli attuali ordinamenti di diritto comune: Andorra e San Marino, Riv.dir.civ. XLI (1995), n. 2, pag. 130 e segg., che riassume come segue (pag. 148 seg.): “La realtà è che la giurisprudenza sicuramente nell’esperienza sammarinese […] è ormai esclusivamente quella decidente, essendo venuta meno l’altra sorgente, quella per così dire scientifica, alla quale spetterebbe quella funzione, tutto pratica, umile, ma non per questo meno vitale, della manutenzione del sistema […]”

54 Sentenza 12.9.1986, 1° grado, Forcellini-Gasperoni, Causa n. 155 anno 1980, G.S.1981-1990, 1124 e segg. (1127)

55 Sent. 8.4.1988, 2° grado, G.S.1981-1990, 648 e segg.

56 Sent. 1.12.1988, Consiglio Grande e Generale, G.S.1981-1990, 71 e segg. (75).

57 Vedi sent. 24.3.1870, 3° grado, Filippi-Casini (conservato nell’archivio di stato della Repubblica di San Marino): “Il diritto civile è costituito non solo dalle disposizioni del puro diritto romano, ma ancora dalle teorie invalse nella comune giurisprudenza, che lo ampliarono o lo restrinsero.”

58 Sent. 18.8.1924, 2° grado, De Capitani-Pericoli, G.S. 1924, 16.

59 Vedi sent. 6.2.1968, 1° grado, Casadei/Cecchetti-Magnani/Buscarini, Causa n. 369 anno 1965, G.S. 1964-69, 380 e segg.

60 Baldus de Ubaldis, Lectura super codicem, Lib. VII-IX, Rub. De precario salviano interdicto, Additio omnes (nella edizione veneziana 1519, Tom. 4, fol. 130 r.).

61 Sent. 25.5.1981, 1° grado, Veronesi-Veronesi, Causa n. 18 anno 1980, G.S. 1981-90, 263 e segg.

62 Sent. 12.12.1982, 2° grado, G.S. 1981-1990, 268 e segg. (268). Si fa riferimento anche al contratto reale un anno dopo anche la sent. 21.1.1983, Consiglio dei XII, Ceramica Stella Polare- Termomeccanica Pergolese, Causa n.44 anno 1980, G.S. 1981-1990, 152 e segg. (154) così come trenta anni prima sent. 8.3.1933, 1° grado, Arancini-Francini, Causa n. 460 anno 1932, G.S. 1933-34, 20: “[…] ed è avvenuta la tradizione (elemento necessario del diritto comune a differenza di quello italiano) delle cose oggetto del contratto”.

63 Per questo Max Kaser Das römische Privatrecht, 1. Abschnitt: Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht, 2a ed , Monaco 1971, § 130 I, pag. 545.

64 Per questo cfr. Heinrich Mitteis/Heinz Lieberich, Deutsches Privatrecht, 9a ed., Monaco 1981, §45 I 2, S.137; vedi anche Otto Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts, 3a Parte, 2a ed., Berlino 1985, pag. 239

65 Vedi Francesco Schupfer, Il diritto delle obbligazioni in Italia nell’età del Risorgimento, II, Torino, 1921, pag. 4. Schupfer prende come esempio per gli Statuti, in cui la traditio diventa elemento di contratto, gli Statuti di Pisa così come quelli di Roma dell’anno 1580. Cfr. Enrico Besta, Le obbligazioni nella storia del diritto italiano, Padova 1936, pag. 206 e segg.

66 Sent. 11.1.1926, 1° grado, Signani Belluzzi-Babboni, Causa n. 159 anno 1925, G.S. 1926, 11 e segg.

67 Sent. 2.2.1978, 1° grado, Parente John Thomas- Urbani/Castaldi, Causa n. 373 anno 1970, G.S. 1970 – 80, 410 e segg. (411). In merito a ciò il verdettò è stato emesso nella sent. 11.1.1926 (nota 66) così come sent. 2.2.1978 su Johannes Voet, Commentarius ad pandectas, Lib. XVIII, Tit. I, §1; § 24; Lib. XIX, Tit. I, §3 (nell’edizione Coloniae Allobrogum 1757, Tom. I, pag. 615, 622 e 658) e Tommaso Maurizio Richieri, Universa Civili set Criminalis Jurisprudentia, Lib. III, Tit. XVII, Cap. IV, §2434, Venetiis 1841 (dopo l’edizione Taurini 1774-82 §854, Tom. X, Pag. 204).

68 Sent. 12.7.1985, 3° grado, Veronesi-Veronesi, Causa n. 18 anno 1980, G.S. 1981-1990, 245 e segg, sotto la revisione di Johannes Petrus De Ferrariis, Pratica aurea, Forma libelli in causa venditionis, coram vobis, n.1: “[…] Deinde sciendum est quod tria sunt de substantia venditionis […]. Primum substantiale est partium consensus […]. Secundum substantiale est pretium in pecunia numerata, non in specie vel in re[…]. Tertium substantiale est res quae venditur […]” (nella edizione di Colonia 1576, pag. 339).

69 Cfr. la sentenza spesso citata del 10.4.1963, 1° grado, Concorso tra i Creditori della Soc. An. Dulcis, di mantovani Alberto e di Magri Renzo-Cassa Risparmio di Parma ed altri, Causa n.284 anno 1961, G.S. 1962-63, 251: “Lo Statuto e le riformazioni sono da interpretarsi restrittivamente e cioè nel senso che modifichino e si allontanino il meno possibile dalle norme del diritto comune- tutto ciò che non è contemplato in modo specifico dal diritto particolare resta regolato dal diritto comune- le parole e le espressioni delle leggi singolari e speciali devono prendersi nel significato del diritto comune – che ogni dubbio, cadente sulla legge speciale, deve essere risolto in conformità del diritto comune.”

70 Christian Thomasius, Dissertationum Academicarum tomus tertius dissertatio LXXIII “De aequitate cerebrina legis II. Cod. de rescind. vendit. Et eius usu pratico”, Halle 1706, pag. 64

71 Con questa dichiarazione tuttavia non si troverebbe ancora nessuna verifica, se la laesio enormis fosse fatiscente attraverso l’istituzione legale di un riacquisto.

72 Così per esempio non nel BGB, cfr. Franz von Kübel, Recht der Schuldverhältnisse, Parte 2a, Parte Principale, in: Werner Schubert (ed.), Die Vorlage der Redaktoren für die erste Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuchs, Berlino 1980, pag. 20 e segg.

73 Così in Francia e anche in Austria, sebbene li la laesio enormis fu trasformata in ius cogens attraverso la legge della difesa del consumatore del 8.3.1979 (öBGBl. 1979, 140).

74 Così la formulazione di Reinhard Willvonseder, rezensione „Festschrift Wieacker zum 75. Geburtstag“, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (ZSS), Romanistische Abteilung (RA) 104 (1987), 819 e segg. (830).

75 Cfr. Pag. 25 General Law Amendment Act 32/1952.

76 Così nel caso di Tjollo Ateljees (Eins.) Bpk.v.Small 1949 (1) South African Law Reports (SA) 856(A).

77 Vedi per questo Giovanni Battista Curti-Pasini/Ettore Ranza, Principi elementari del diritto privato della Repubblica di San Marino, Milano 1939, pag. 80. Cfr. anche dell’anno 1934 Hans Scheuer, Die Laesio enormis im römischen und im modernen Recht, Parte 2: Die Laesio enormis im modernen Recht, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft einschlieβlich der ethnologischen Rechts- und Gesellschaftsforschung (ZvglRW) 48 (1934), 304 e segg. (309) così come Franco Alunno Rossetti, La rescissione dei contratti nell’esperienza sammarinese di questo secolo, Miscellanea 5 (1993), 73 e segg.

78 Anche Giuseppe Brini nel suo Schema (cfr. II 1 d) persevera nella tradizione del diritto romano del C. 4, 44, 2 e 8: Dopo l’art. CCXXIII § 1 dello Schema può chiedere solo il venditore del terreno, che ha ricevuto meno della metà del valore del terreno, lo scioglimento del contratto, se il compratore non paga la differenza: “Quando si tratti del trasferimento di un immobile, ed il corrispettivo, dato o darsi per prezzo, sia inferiore alla metà del giusto prezzo di esso immobile secondo il principio di questo articolo, il venditore […] ne ha diritto […] alla risoluzione della vendita; se però l’acquirente non preferisse di pagargli il supplemento del corrispettivo, fino a quel giusto prezzo medesimo.” La suddetta applicazione al compratore viene trattata nel. § 3: “Non sarà ammessa la risoluzione per lesione, di cui nei due paragrafi precedenti, in ogni altro caso di tali trasferimenti fuor dei casi contemplativi; né mai sarà ammessa, in analogia applicazione, a favore del compratore in qualunque vendita: salvo se, per la specialità delle circostanze, le condizioni delle persone e la qualità delle cose, fosse di equità l’ammetterla, a discreto arbitrio del giudice; esclusi però sempre i casi di vendita eccepiti nel paragrafo 1°.”

79 Così ad esempio con la domanda se la laesio enormis può essere resa valida dal venditore o anche da compratore: contro una estensione al compratore sent. 14.2.1975, 1° grado, S.p.A. Agraria Veneto-Romagnola-Ciavatta/Aluigi, Causa n. 426 anno 1969, G.S. 1970-80, 19 e segg. (21), per una estensione sent. 16.10.1952, 1° grado, Sperlari-Società Anonima Incremento Turistico Alberghiero Sammarinese, Causa n.68 anno 1952, G.S. 1937-61 I, 286 e segg. Così come sent. 23.8.1991, 1° grado, Giorgetti-Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, Causa n.298 anno 1981 (finora non ancora pubblicato). Di una estensione della laesio enormis al compratore nella suddetta sentenza va anche bene Alunno Rossetti, Miscellanea 5 (1993), 84 e anche Hans Scheuer, ZvglRW 48 (1934), 309 vale la laesio enormis a San Marino per l’acquisto e la vendita per entrambi i contraenti. In merito a ciò purtroppo Scheuer non adduce citazioni. Inoltre nel diritto comune la caduta in prescrizione era contestabile: a San Marino adotto da trenta anni (sent. 21.3.1930, 1° grado Molari-Molari, Causa n.97 anno 1929, G.S. 1930, 9 e segg. [11] così come sent. 13.11.1970, 1° grado, Berti-Leardini, Causa n.397 anno 1967, G.S. 1970-80, 243 e segg. [250], sotto la revisione di Richieri [nota 67], Lib. III, Tit. XVII, Cap. V, §2706 [ dopo l’edizione Torinese 1774-1782 § 1126, Tom.X, pag. 270*. Cfr. sent. 11.5.1934 Amati-Vattuone/Amati, Causa n.297 anno 1932, G.S. 1933-34, 78). Ciò stabilisce che la laesio enormis segue una condictio ex lege (sent. 3.1.1968, 1° grado, Canarezza-Zonzini, Causa n.193 anno 1965, G.S. 1964-69, 378 e segg. [378]).

80 Così Severino Caprioli, Articolo “Rescissione (storia)”, in: Enciclopedia del diritto XXXIX, Milano 1988, pag. 933 e segg. (964 nota 389).

81 Così la laesio enormis a San Marino viene applicata ai contratti di successione (sent. 7.8..1933, 1°grado, Cesarini-Cesarini, Causa n.54 anno 1929, G.S. 1933-34, 51 e segg. [52]; sent. 24.8.1943, 1° grado, Tonti-Tonti, Causa n.51 anno 1959, G.S. 1937-61 I, 156), ma non alla consegna di reddito a vita contro la cessione dell’intero patrimonio (sent. 4.8.1937, 1° grado, Pazzaglia-Pazzaglia, Causa n.93 anno 1934, G.S. 1937-61 I, 52 e segg. [55], con riferimento a una decisione del Senato del Piemonte dell’11.8.1673). Per domande in merito allo sviluppo della laesio enormis per il terzo proprietario cfr. sent. 21.3.1930 (nota 79) 9 e segg.

82 Sent. 15.5.1934, 1° grado, Arancini-Francini, Causa n.60 anno 1932, G.S. 1933-34, 81 e segg. In merito a Richieri (nota 67), Lib. IV, Tit. XXVI, Cap. IV, §1122 (dopo la pubblicazione dell’edizione Taurini 1774-1782 §1435, Tom. XI, pag. 391); Alphonsus de Olea, Tractatus de cessione iurium et actionum, Tit.2, q.1, n.51 (nella edizione Lugduni 1720, pag. 48) ; Josephus Urceolus, Tractatus de transactionibus, q.94 (e non citato come a San Marino q.54; q.94 nella edizione Genevae 1686, pag. 330 e segg.) così come Rota Romana (senza fondamento).

83 Sent. 16.10.1952 (nota 79).

84 Sent. 15.3.1988, 1° grado Bouga-Saby-Viricel, Causa n.15 anno 1987, G.S. 1981-90, 1385 e segg. (1386 pag.)

85 Sent. 23.8.1991 (nota 79).

86 Un riscontro del summenzionato punto di vista, su cui si basa anche la legislazione sammarinese, lo si trova in Giovanni Battista de Luca, Theatrum veritatis et iustitiae, Lib.VII, pars. I: de donazionibus, Disc. 25, n.20 - Lib. VII, Pars II: De Emptione et Venditione, Disc. 27 n.3 (nella edizione Venetiis 1734, pag. 51 e 171).

87 Una laesio enormissima viene assunta a San Marino in caso di riduzione dei due terzi del giusto prezzo (sent.4.8.1937 [nota 80] 55). In merito a ciò si lavora su Richieri (nota 67) Lib III, Tit. XVII, Cap. V § 2646 (dopo la registrazione dell’edizione Taurini 1774-1782 §1066, Tom. X, pag. 256): “enormissimam laesionem pragmatici vocant eam, quae est ultra bessem iusti pretii; enormem quae est ultra dimidium.” Non è possibile un adattamento del contratto in opposizione alla laesio enormis in luogo della laesio enormissima, invece la nullità del contratto è di effetto giuridico (sent. 7.1.1981, 1° grado, Geri-Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, Causa n.309, anno 1976, G.S. 1981-90, 765 e segg. [767]). E’ incerta del resto la constatazione che la prassi nel diritto comune abbia provato a svalutare le premesse della laesio enormis attraverso la prestazione di una rinuncia giurata a questo mezzo legale, ma ciò non può avere valore in luogo di laesio enormissima (sent. 16.10.1952 [nota 79], sent. 23.8.1991[nota 79]). Questa constatazione è stravolta nella sua brevità. Va aggiunto che i Canonici hanno sviluppato la laesio enormissima derivante dalla rinuncia giurata di laesio enormis (per questo Herbert Kalb Laesio enormis im gelehrten Recht, Vienna 1992 [Kirche und Recht 19], pag. 238 e segg.).

88 Per questo e per il seguente Woldemar Engelmann (nota 14) 215 e segg.

89 “Eritis favorabiles, ac beniqui defensores Viduarum, Orfanorum. Pupillarum, miserabiliumque personarum […] ».  

90 Cfr. Giacomo Ramoino, Le fonti del diritto privato sammarinese, R.d.S.M. 1928, pag.12. Il privilegio dell’apprendimento umano può, sulla base di ciò, essere che la giurisdizione ammette la rescissione di un contratto a causa di sconsiderazione anche in caso di laesio, che ha un valore al di sotto della metà del giusto prezzo, se un minore o la chiesa siano imbrogliati (sent. 4.8.1937 [nota 81] 55).

91 Sent. 13.11.1970 (nota 79) 250: “[…] in base alla lex secunda e al suo successivo normale sviluppo fino al vigente Cd. Civ. Italiano […].”

92 Per questo cfr. Severino Caprioli, Il diritto comune nello statuto sammarinese vigente. Problemi e prospettive dinnanzi alla dichiarazione dei diritti, Miscellanea 3 (1992), 13 e segg. (pag. 31).

93 Sent. 16.10.1952 (nota 79) 286 e segg.: la postilla ha fissato il principio della laesio enormis per il compratore, poiché si è parlato di un venditore non taxationis, bensì exemplificationis causa (cfr. la postilla de Accursius, gl. “indicis” in C. 4, 44, 2 – nell’edizione Lugduni 1549, colonna 714). Sotto l’influsso del diritto canonico la laesio enormis si è evoluta da mezzo legale non ordinato a ordinato, che trova applicazione anche nella vendita di beni mobili. Tuttavia dopo il Codice Napoleon (art. 1674) la laesio enormis si basa solo sul venditore del terreno; sarebbero da seguire il Codice della Sardegna (art. 1679), quello di Parma (art. 1490), nel Codice Estense (art. 1576) e il Codice delle due Sicilie (art.1520) e in fine il Codice Civile del regno d’Italia del 1865. Il Codice Civile Italiano del 1942 riprende d’altronde la tradizione dello ius commune, sebbene ogni contratto sia rescindibile per sproporzione della consegna del contratto.

94 Per entrambi i dolus Christoph Becker, Die Lehre von der laesio enormis in der Sicht der heutigen Wucherproblematik, Colonia ecc. 1993 ( Beiträge zur Neueren Privatrechtsgeschichte 10) pag. 58 e segg; Herbert Kalb (nota 87) 110 e segg.

95 Cfr. Christoph Becker (nota 94) 152.

96 Codex Fabrianus Definitiorum Forensium et rerum in sacro Sabaudiae Senatu tractatarum, Lib. IV, Tit. 30, def. 2 e 11 (nella edizione Genevae 1673, pag. 424 e 426).

97 Sent. 3.1.1968, 1° grado Canarezza-Zonzini, Causa n.193 anno 1965, G.S. 1964-69, 378 e segg. (379).

98 Sent. 13.11.1970 (nota 79) 247.

99 Cfr. nota 77.

100 Per il parallelo cfr. anche Alunno Rossetti, Miscellanea 5 (1993), 83, nota 44.

101 BGH 12.3.1981, BGHZ 80, 153 (pag. 160).

102 BGH 10.7.1986, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1986, 2564 (2565).

103 Cfr. BGH 13.3.1990, BGHZ 110, 336 (338).

104 Vedi Karl Hackel, Äquivalenzstörung und Sittenwidrigkeit, Der Betriebs-Berater (BB) 1977, 1412 e segg. (1413 e 1415). Cfr. Anche OLG Stoccarda 24.4.1979, NJW 1979, 2909 e segg. (2410), che si appoggia al § 934 ABGB. Critica Theo Mayer-Maly, Renaissance der laesio enormis?, in: Claus-Wilhelm Canaris/Uwe Diederichsen (Ed.), Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag, Monaco 1983, pag. 395 e segg. (soprattutto 406 e segg.).