Indice :
1. Alcuni problemi preliminari
2. Lectura Lecturae. La questione del
proemio
3. La chiave al tempo stesso retorica ed
intellettualistica del proemio : lordo come modus
entium
4. Il Baldo canonista dentro il Baldo
feudista 12
5. Unistanza razionalizzatrice nelle
tecniche di compilazione testuale dàmbito professionale
7. Principî di categorizzazione
giuridica : lesempio della Gewere
Appendice: Una prima ricognizione del
sistema allegatorio della Baldi Lectura feudorum
È
senz'altro problematico il primo incontro di lettura con la Baldi
Lectura feudorum[1], con una
moltitudine apparentemente soltanto disordinata di puncta
e quaestiones, che si dissemina in ordine sparso ed a
prima vista quasi occasionale ispirato talvolta soltanto
da casuali analogie testuali , sullorditura offerta
dai titoli e capitoli dei Libri feudorum[2].
A
ben vedere, tuttavia, quella caratteristica strutturale a
prima vista soltanto tumultuaria e farraginosa, ben remota dalla
nostra moderna sensibilità di lettori di monografie, che sono al
contrario organizzate concettualmente da un progetto unitario
di scrittura costituisce in realtà la chiave di
lettura più appropriata e puntuale dellopera feudale d
Baldo degli Ubaldi, perché ne pone direttamente sotto
osservazione analitica una qualità specifica non occasionale ma,
al contrario, veramente essenziale e genetica : il fatto,
vale a dire, che la Lectura si sia costruita attraverso la
progressiva acquisizione duna serie distinta di
successivi eventi scrittorî, a loro volta scanditi
dallapplicazione di peculiari e tipici modi e regole
di produzione testuale.
Nel
tentativo di stabilire un primo approccio di lettura
dellopera, mi propongo, quindi, di procedere in questo
senso : analizzerò preliminarmente il contenuto del proemio
della Lectura feudorum, come significativo dei protocolli
operativi osservati da Baldo nella confezione della sua
opera ; poi passerò allanalisi di alcuni punti
giuridici particolarmente significativi, che siano a mio parere
ravvisabili dentro alla trattazione della lectura
stessa ; infine cercherò di individuare di conseguenza una
linea dinterpretazione complessiva della funzione assegnata
dallautore alla scrittura in tal modo generata.
Né
la questione del proemio e del titolo è poi soltanto marginale o
meramente estetica : essa è, in realtà, soprattutto strutturale.
Giacché,
in particolare nel periodo osservato, il primo ed il più
importante messaggio che unopera letteraria anche di
letteratura giuridica, quindi indirizza al pubblico dei
propri lettori è quello contenuto nellintitolazione o
nella allocuzione proemiale chessa reca in epigrafe[3].
Lintitolazione
di un prodotto letterario, infatti, comunica anche il canone
dutilizzo cui esso dovrà adeguarsi ed il criterio
complessivo che ha presieduto alla sua confezione. Enunzia, in
una parola, le regole del gioco : cioè sia le
modalità di composizione, sia quelle di lettura
del testo stesso[4].
Vi
fu dunque allora uno spazio letterario specifico, in cui il
problema del pubblico acquisì autonomo rilievo ed entrò a
comporre un altrettanto specifico oggetto dattenzione
dellautore letterario, soprattutto di quel tipo di
compilatore che come appunto il redattore di testi
scientifici a destinazione sia accademica, sia pratica[5] scoprì per
tempo nella fama e nel proprio buon nome presso il pubblico il
profilo di un Autorenstolz, che trovava il proprio
referente sociale nel mercato delle committenze universitarie,
professionali e consulenziali.
Apre,
dunque, il testo del proemio della Baldi Lectura
feudorum che si presenta, a prima vista, come una
scrittura in prima persona, di carattere essenzialmente
autobiografico un fiore di retorica ecclesiastica, una
citazione da Ps.31.8 che suona, nella versione gallicana del
testo dei Settanta[6], intellectum
tibi dabo et instruam te in via hac qua gradieris (ti
darò la capacità di comprendere e ti istruirò sulla via che in
tal modo tu percorrerai)[7].
Le
citazioni scritturali e patristiche non sono naturalmente una
novità nel testo dei doctores di Diritto Comune, e
nemmeno in Baldo (come ci mostrò a suo tempo anche Norbert Horn[8]),
ma questa allegazione dal salmista pare avere sul complesso della
trattazione feudistica del giurista perugino unefficacia
non solo di compunta e devota intonazione espressiva e di
motivazione stilistica, ma anche di complessiva impostazione
metodica.
La
prospettiva di trattazione, infatti, assume fin da tale premessa
unimmediata angolatura intellettualistica, ed inscrive quel
termine accusativo (intellectum) quasi come
unepigrafe apodittica ed uninsegna ideale
nellesordio stesso del proemio : ribadisce, insomma,
già in sede preliminare, il principio che il dono divino
dellintelletto è per luomo il segnale inequivocabile
che è tracciata per lui una via propria attraverso
alloscurità dellesperienza pratica.
È
una convinzione, per così dire, di intellettualismo
pratico, che in questa stagione culturale ci siamo
abituati a raccogliere, in particolare, in quanti trai giuristi
da Alberico da Rosciate a Luca da Penne si
trovarono a dover conciliare la loro riflessione sui testi del Ius
Civile con un commercio quasi quotidiano con le sfide
interpretative loro proposte dalla prassi del fòro o della vita
dapparato.
Era
per tal via che sera infine arrivati alla fissazione del
protocollo strumentale di una vera e propria logica serviens
del giurista impegnato nella pratica, la quale ponesse in
tal modo a disposizione delloperatore giuridico una serie
di risorse interpretative e testuali agili e versatili,
naturalmente destinate per loro vocazione genetica
a sviluppare nella prassi del diritto una serie tendenzialmente
inesauribile dopportunità interpretative e di tecniche
risolutive dei casi perplessi e delle questioni giuridiche
irrisolte.
La
prassi mnemotecnica, lattitudine a stilare dictionaria,
summaria e breviationes a margine del textus,
la stessa redazione di arbores rientravano in questo campo
di elaborazione strumentale, in cui lattività di
produzione testuale procedeva di pari passo con la maturazione di
una consapevole cultura professionale, fondata a sua volta sulla
consapevolezza che le risorse dialettiche a disposizione del
giurista non erano tanto un fine astratto, quanto un mezzo
concreto o, come diceva assai recisamente Luca da Penne, che
scientia
logicalis non est scientia, sed quidam modus
sciendi[9].
E,
forse, una simile posizione era anche la proiezione di una
polemica sulla dialettica, a suo tempo accesasi già nelle pagine
di Francesco Petrarca[10] e poi concretatasi
come hanno già insegnato gli studi di Vasoli e di
Kristeller[11] nel tentativo
di contrastare il rapido e fortunato diffondersi della logica
modernorum, per affermare invece come ha notato
ancóra Kristeller[12]
limportanza unica delle questioni morali,
rispetto alle dispute delle diatribe scolastiche ed agli impulsi
di governo volontaristico della prassi che dietro di esse
parevano celarsi.
Ma
quelle, del resto, non erano nemmeno posizioni del tutto nuove ed
inusitate nel linguaggio e nella tradizione dei giuristi, che
già avevano peraltro raccolto sui testi canonistici leco
di una polemica antidialettica che traeva origine soprattutto dai
secchi e perentori modi di alcuni luoghi di S. Girolamo, passati
poi nel Decretum Gratiani[13],
per cui come recita proprio un commento gerolimiano alle
epistole paoline[14]
videtur
in vanitate sensus et obscuritate mentis ingredi,
qui diebus ac noctibus in dialectica arte torquetur :
pare involversi in un oscuro itinerario privo di senso e di
risultato, chi si rigira giorno e notte nelle pieghe
dellarte dialettica.
In
tal modo, in àmbito specialmente ecclesiastico, sera
consolidata assai per tempo a partire almeno da alcuni
espliciti detti ambrosiani[15] una presa di
posizione decisamente contraria alluso esclusivamente
sofistico, fine a sé stesso e, soprattutto, privo
dobbiettiva utilità pratica e sostanzialmente
manipolatorio, delle tecniche di ragionamento di natura
dialettica.
La
scelta dellinterprete si giocava invece a favore di una
tecnica delaborazione del pensiero e della sua conseguente
comunicazione che fosse meno infida e sfuggente, e si rendesse
anzi alla portata di tutti e da tutti fosse, di conseguenza,
normalmente percepibile e comprensibile.
Come
appunto diceva SantAmbrogio, non creditur
philosophis, creditur piscatoribus, non creditur dialecticis,
creditur publicanis.
La
regola di questo particolare indirizzo retorico fu dunque quella
del dire evangelico : sia il vostro parlare sì
sì, no no[16] : sit
autem sermo vester est est, non non ; quod autem
his abundantius est, a malo est. Ciò che è detto in più
appartiene solo al male, e tertium non datur tra i due
poli alternativi e contraddittorî dellantinomia
dialettica.
Chi
voglia predicare, convincere, ammaestrare od anche soltanto
risolvere i normali problemi relativi alla vita di tutti e di
tutti i giorni, dunque, deve necessariamente farlo praticando un sermo
piscatorius[17], vale a dire
utilizzando un linguaggio ed una razionalità che siano parimenti
di tutti : lidioma semplice e piano dei pescatori e
dei pubblicani, non già quello sofistico, contorto, illusorio e
seducente dei dialettici e dei filosofi.
Come
già indicarono alcune osservazioni di Norbert Horn[18], Baldo ha dimostrato partecipe attenzione per
simili fonti e precetti della retorica e della tradizione
ecclesiastica, e per le possibili implicazioni desse in
senso etico e antidialettico : ed è proprio il Baldo
feudista, poi, a rilanciare dalle pagine della sua Lectura il
tema della simplicitas canonistarum, sempre attenta a
non curarsi eccessivamente di sottigliezze argmentative[19].
In
questo momento, tuttavia, interessano preliminarmente ed in
particolar modo le osservazioni enunciate da Baldo nelle
occasioni proemiali dei propri scritti, anchesse fortemente
espressive di una sensibilità indirizzata a riscoprire e fondare
un circuito razionale e ordinativo entro i canali della normale
percezione pratica : come, ad esempio, in apertura della Lectura
primae ff veteris, pubblicata verisimilmente quasi
a ridosso della divulgazione della Lectura feudorum[20], quando Baldo stesso non a caso cita
(ritenendolo naturalmente autentico) un testo pseudo-ambrosiano[21], per esporre in tal modo il concetto di ordo, in
virtù del quale scire quid facias et nescire quo ordine,
teste Ambrosio, non est perfectae cognitionis.
Il
porsi un intento pratico, senza coordinare ad esso
intellettivamente una circostanziata ed articolata regola
dintervento un ordine, in una parola
non est perfectae cognitionis, è operazione incapace
di pervenire ad una conoscenza piena (causale) della realtà.
Una
scienza che sia disordinata, che non sia capace,
cioè, di portare una logica organizzazione razionale nelle
sensazioni scoordinate della prassi, non è dunque scienza.
In
tal sede, Baldo ha quindi giustificato il principio metodico
dellordo, ed ha con ciò formulato una regola
stilistica della semplicità espressiva, per connettervi infine
un complesso e raffinato canone retorico : prima che egli
arrivi allelaborazione di un prodotto scientifico
sostiene infatti Baldo , è bene che linterprete
fissi preliminarmente in qual modo (modus) e per
qual via e sistema (ordo) i prodotti della
sua percezione intellettuale (le res intellectae) possano
educare senza pena e costrizione gli animi, nutrirne le menti,
illuminarne i sensi, renderne lattitudine memorativa più
chiara ed efficiente[22].
Giacché
lordine (ordo) non è nientaltro che un
regolato e consapevole passaggio dai modus essendi
percepiti nella realtà ai modus intelligendi organizzati
nella mente umana : Ordo nam est modus entium ;
unde memorialis cedula ex ordine, vel ex spiritu colligato
efficacior redditur, et nexum quodam favente difficile
solvitur[23].
Lordine,
insomma, è un modo di essere delle cose, per cui la loro
capacità di ricordo e di apprendimento esce potenziata dalla
congiunta efficacia della percezione fisica delle cose stesse come
sono e dalla loro successiva assunzione nel campo
ordinativo dellintelletto e dello spirito umano[24].
Tali
premesse trovato un riscontro puntuale nella più tarda Lectura
feudistica di Baldo : la quale in tal modo si presenta,
nei suoi Praeludia, come una descrizione dei dati della
prassi feudale, ove lautore espressamente passa dalle
obsolete definitiones etimologiche e retoriche del feudum,
ad una individuazione dei contenuti del vincolo feudale,
ottenuta attraverso una descriptio per ordinem ed una
connessa sistemazione categorica della materia feudale stessa[25].
Penso
non si possa capire il Baldo feudista, se preliminarmente non si
visiti anche la cultura piuttosto retorica che filosofica del
Baldo di formazione canonistica[26], ed unindicazione convincente in tal senso
può già trarsi dallanalisi della cifra espressiva
intessuta dallautore appunto in questo proemio alla Lectura
feudorum, oltre che dalla frequenza folta e qualificata di
citazioni dottrinali canonistiche, che innerva costantemente la
trama argomentativa del testo della Lectura stessa, che a
quel proemio poi segue[27].
Ora
non si vuole esaltare oltre misura il ruolo che possono giocare
simili peregrinazioni retoriche e scritturali di Baldo[28], ma è senza dubbio innegabile che esse se
adeguatamente tarate e collocate entro il commento ad un testo
appartenente essenzialmente al mondo della prassi forense come i Libri
feudorum restano comunque disponibili
allinterprete come lindizio convincente
dellesistenza in quel sistema di elaborazione testuale di
alcune preliminari, consapevoli acquisizioni di principio.
Baldo,
operando su tali registri, trova, infatti, il modo di trasmettere
pochi ma significativi messaggi : dentro il tumulto della
prassi sono dissimulati i percorsi intellettuali di un tracciato
divino che luomo deve scoprire e palesare, non solo ai fini
del suo perfezionamento individuale e spirituale, ma anche per la
ricostruzione di un comune profilo dutilità sociale[29] : ad
communem vivendi usum, come dice espressamente Baldo
stesso, introducendo un valore ed una formula lessicale di cui
sarà opportuno ricordarsi anche nel successivo sviluppo di
questa esposizione : communis vivendi usus.
Per
cui un simile dono divino lintelletto non
risulta esser stato dato alluomo esclusivamente ad
animae perfectionem, ma anche perché,
nellapplicazione desso allesperienza pratica,
nesca delineata nella riflessione giuridica una comune
linea di pensiero, la quale sia a sua volta suscettibile di
contribuire utilmente al benessere della vita sociale ; che
è, poi, essenzialmente communio, come dice ancóra Baldo[30].
Lanziano
maestro, dopo quasi cinquantanni dinsegnamento,
assume ora un tono autobiografico e riflessivo, ed enuncia un
proprio personale e partecipato credo scientifico.
Egli,
infatti, pare quasi in tal caso prendere le distanze da
unosservanza stretta e rigorosa del modello tradizionale
dellauctoritas scolastica e del suo ordo
brocardico[31], e decidersi,
invece, per una scelta diversa, dintonazione appunto
intellettualistica, la cui linea di sviluppo si colloca
elettivamente dentro il grande e cangiante quadro
dellesperienza pratica[32] : la conoscenza
scientifica deve nascere dallesperienza pratica
intendo, naturalmente, la pratica quotidiana forense , che
è un tesoro dutilità sociale che non deve essere tenuto
inutilmente nascosto, ma deve porsi a disposizione di tutti nel
normale commercio della riflessione giuridica, al pari di ogni
altra risorsa naturale[33].
Nellesordio
della sua lectura Feudorum, Baldo lo dice
d'altronde espressamente : egli preferisce essere
costantemente corretto e smentito dallesperienza, che
imporsi come un cattivo maestro, che sia fonte autoritativa
desempi e dammaestramenti condannabili o sbagliati.
Ed egli nemmeno arrossisce a riconoscere ed ammettere la propria
personale limitatezza, e a dichiararsi di conseguenza disposto ad
imparare quotidianamente sempre qualcosa di nuovo (
non erubesco quotidie aliquid discere
) ; Baldo
si dichiara anzi addirittura come dice testualmente
famelico di apprendimento, e non si vergogna di
rimasticare le briciole di scienza, che gli capita di cogliere al
volo, quando esse cadono dalla bocca dei sapienti
(
famelicus fio, micas de ore sapientum cadentes
rumino
)[34].
Non
è la cattedra degli insegnamenti scolastici parrebbe
quasi sostenere in sostanza Baldo , quella che dirige le
azioni degli uomini ad mundi gubernationem et Dei
laudem, bensì un disputativum et reprehensivum
certamen[35] tra i dotti ed i prudentes.
E
proprio questultima locuzione (disputativum et
reprehensivum certamen) ci trasmette un segnale forse
sbiadito, ma anche eloquente quanto basta, che meriterà poi
senzaltro di essere approfondito, giacché essa ad
un primo controllo delle fonti trova esclusivo riscontro
nel lessico non già dei giuristi, ma di un filosofo certamente
singolare ed inquietante come Ramón Llull : il "Doctor
Illuminatus" guarda caso filosofo, poeta e
teologo, morto a Tunisi il 29 giugno 1315 il quale già
aveva parlato, prima nella sua Ars generalis ultima[36] (1305-8), poi nella sua Ars
brevis[37]
(1308), di un intellectus che, appunto,
facit se disputativum et determinativum.
Non
intendo certamente, in questa sede, coltivare indimostrabili
anche se assolutamente non improbabili peregrinazioni
extragiuridiche delle letture di Baldo[38]. Desidero soltanto rendere conto della presenza,
in queste pagine proemiali, di un tema retorico che è anche,
però, la proiezione di un problema pratico : quello, cioè,
dellindirizzamento attraverso lintelletto dei passi
(i gradus) del giurista nellindefinito ed oscuro
tumultuare della prassi[39].
Ed
è forse necessario per meglio intendere la natura della lectura
feudohnrum Baldi e percepirne più distintamente questa
connotazione al tempo stesso intellettualistica e pratica
compiere ora qualche ulteriore considerazione sulla
vicenda genetica della lectura stessa, e
sullambiente scrittorio con cui essa viene in parte a
configgere, in parte ad allinearsi.
È,
infatti, abbastanza evidente che, al momento in cui Baldo
intraprende la stesura della sua opera feudistica, egli deve
necessariamente fare i propri conti con un preciso modello di
elaborazione testuale che gli è proposto dalla tradizione delle
scuole : vale a dire, quello della forma
margarita.
Si
tratta, per la verità, di un modello ben antico e da tempo
consolidato nella prassi, di cui il giurista perugino è stato
anche consapevole interprete ed elaboratore, dal momento che egli
stesso fu tra laltro autore per suo conto appunto di una Margarita
ai commenti di Innocenzo IV sul Liber Extra[40], e che la forma
margarita è d'altronde altrettanto ben nota al giro
degli scrittori e dei lettori di testi di pratica : sotto
tal denominazione, infatti, come ho avuto modo di esporre altrove
con esteso dettaglio di ragguagli bibliografici[41], si
incontrano sovente nel tempo molti scritti, sia in materia di
teologia e di devozione, , sia di filosofia e medicina, , sia
naturalmente in materia di diritto, come poi anche veri e propri
componimenti di aneddotica letteraria o, comunque, di cultura
grammaticale o retorico-poetica, ed infine anche scritti della
prassi cancelleresca tutti indifferentemente
contrassegnati dalla denominazione di margarita, appósta
nel corpo del titolo, e variamente integrata a sua volta da
indicazioni concorrenti e aggiuntive in ordine al contenuto del
testo ed al riferimento disciplinare della margarita
medesima.
In
àmbito giuridico, in particolare, una delle prime compilazioni
che rechi autonomamente ed in maniera significativa una simile
intitolazione è proprio unopera di feudistica : la Margarita
feudorum di Dullio Gambarini, uno scritto ancoroggi
inedito, di probabile età ed ambiente angioini[42].
Senza
entrare ulteriormente nel campo sfuggente di una migliore
precisazione dei contorni formali e strutturali di questa
particolare tipologia scrittoria, ci si potrà limitare oggi a
dire che la margarita stessa, soprattutto in campo
giuridico, è un Nebentext[43] :
vale a dire un testo collaterale, un sistema di scrittura
abbreviata[44], che lautore
redige sintetizzando il meglio (appunto le perle, le margaritae)
di un particolare testo autoritativo, per consentirne
contemporaneamente un impiego più agile e veloce in campo
pratico o anche soltanto didattico[45].
Sintetizzando
ulteriormente, direi, insomma, che una margarita è una collectio
notabilium vel quaestionum, costruita
sullintelaiatura offerta dalle partizioni organizzative di
uno specifico testo autoritativo di riferimento, di cui essa si
propone come un sistema di lettura abbreviata.
Poste
queste premesse di ambientazione culturale e scrittoria, è forse
arrivato ora il momento di gettare uno sguardo dentro la Baldi
Lectura feudorum, per cercare di azzardare qualche ipotesi
sulle modalità della sua composizione[46].
Infatti,
proseguendo sul filo delle osservazioni sin qui svolte, si
potrebbe anche essere tentati di pensare che Baldo, per compilare
la sua Lectura feudorum, abbia a suo tempo seguìto un
protocollo operativo analogo a quello che avrebbe altrimenti
ispirato la produzione di una margarita ; che egli abbia,
cioè, conseguentemente incastonato sulla griglia strutturale
delle partizioni dei Libri feudorum i prodotti della
propria selezione critica : notabilia, quaestiones,
puncta le numerose micae che gli erano rimaste
come residuo corposo di una sua famelica, assidua ed onnivora
incursione sul desco della pratica e della scienza feudistica.
In
realtà, se le tracce di un simile accumulo bibliografico sono
ben visibili ed evidenti nel testo della Lectura, ciò che
invece pare venir meno è proprio lapplicazione consapevole
della forma margarita nella costruzione del testo
baldesco.
Vediamo
quindi di individuare finalmente i contorni del dato
bibliografico immanente alla Lectura feudorum[47], al fine
anche di illustrarne il complessivo dettaglio costruttivo di
struttura.
Come
ben sappiamo, Baldo aveva accumulato micae, briciole e
frammenti di lettura di gusti e varietà ben diverse e
ricche : cerano la memoria dei punti trattati dagli
avvocati nella prassi del fòro[48], come pure i
documenti dello stile seguìto dalla Romana curia[49] ; cerano, in particolare,
i molti casi affrontati da un illustre ed ancóra poco
studiato e men noto[50] feudista come
Pietro de Cerniti, giurista bolognese, lector dei Libri
feudorum[51],
assai attento ed attivo anche nella recensione e formulazione
di quaestiones di diritto feudale[52],
che Baldo cita nella sua Lectura feudorum oltre una
settantina di volte[53], su
svariatissimi casus prevalentemente pratici, relativi ora
al feudum guardiae[54], ora alle
varie forme di titolarità reale dàmbito o colorito
feudale[55], ora a punti di
diritto processuale feudale[56].
È
poi ampia e ricca la messe possibile, allinterno della Lectura
feudorum, di allegazioni di letteratura giuridica
dàmbito civilistico : ove Baldo documenta di aver
eseguito in tal sede una ricognizione assai estesa sia della più
raffinata riflessione dottorale, sia dei luoghi forse più
dimessi e meno prestigiosi, ma certamente assai significativi,
della riflessione pratica e forense[57].
Si
va, dunque, da Pillio da Medicina[58],
a Bulgaro[59], ad Azzone[60], al problematico[61] Iacopo Colombi[62], alloscuro Guglielmo[63]
(già segnalato dal Laspeyres[64]) ; a
Simon vicentinus[65],
antiquus[66] doctor in materia
feudorum nominatus[67], ed al suo
liber Simonis ; al liber domini Jacobi
Aurelianensis[68], a
Roffredo Beneventano[69], a Iacopo
dArdizzone[70], ad
Accursio[71], a Odofredo[72] ; ad un nucleo
considerevole di autori pisani la cui presenza è forse da
ricollegarsi in qualche modo al pur breve soggiorno pisano di
Baldo[73]
come Giovanni Faseolo o Fazioli[74],
Francesco Tigrini[75] e Andrea Zaffi[76] ; poi anche a
Jean de Blanot[77], a
Jacques de Revigny[78], a Iacopo
dArena[79], a Dino del Mugello[80], a Niccolò Furioso[81], a
Niccolò de Mattarelli[82], ad Andrea
dIsernia[83] ; infine anche
ad un oscuro Carolus feudista[84], ed
al padovano Riccardo Malombra[85], a Guillaume de Cunh[86], a Iacopo Belvisi che è, comunque,
lautore cui Baldo paga il maggior tributo di allegazioni[87] , al marsigliese Jean Blanc[88], a
Oldrado da Ponte[89], a Pierre
Belleperche[90], a Cino da Pistoia[91], a Iacopo Bottrigari[92], a
Ranieri Arsendi da Forlì[93], naturalmente al magister
che su Baldo esercitò uninfluenza determinante[94], cioè a Bartolo da Sassoferrato[95].
Ma
non si tratta di una ricognizione fatta da Baldo
nellosservanza di un rigoroso ossequio scolastico.
Giacché, proprio parlando del modo brocardico di procedere
seguìto in particolare da taluno dei suoi più antichi
predecessori, Baldo si lascia andare ad un giudizio che tradisce
nel contempo la sua alta considerazione, ma anche il suo senso di
distanza da simili precedenti dottorali : Iacobus de
Belviso et Petrus de Cernitis, qui tanquam Doctores boni antiqui
multum delectantur in brocardis, quorum a principio fuit auctor
dominus Pylius de Medicina in suo libello disputatorio[96].
Il
metodo brocardico, insomma, parrebbe in tal modo proporsi agli
occhi di Baldo come un oggetto dottrinale privo di attualità e
privo, soprattutto, di unobbiettiva ed immediata utilità
pratica, piuttosto motivo di cólto diletto dottorale, che
strumento e fonte di stretta funzionalità logica e, quindi,
anche giuridica[97].
Purtuttavia,
nonostante questo malcelato senso di sufficiente distacco, è
evidente il debito largo e circostanziato della Lectura Baldi
nei confronti della feudistica a lui precedente, soprattutto per
limpianto questionativo[98] che in alcuni casi pare costituirne il tratto
metodico saliente, e ne fa coincidere il retaggio più
significativo con una serie di quaestiones che Baldo
stesso riferisce puntualmente, e che si erano formate nel tempo,
per opera dalcuni giuristi vicini al mondo della pratica,
su alcuni dei momenti più tipici della vicenda forense del
rapporto feudale[99].
Ma
la tessitura della lectura non si chiude allinterno
di un ristretto campo disciplinare, nellorto conchiuso di
unasfittica continuità scolastica della sola tradizione
civilistica. Infatti, accanto alle allegazioni feudistiche e
civilistiche, Baldo pone anche nella sua opera i prodotti di un
raccolto ben più vasto, e forse ancóra più significativo, ove
sincontrano pure i luoghi, le autorità ed i punti
normativi sulla disciplina feudale ed il sistema delle
titolarità reali fissati dalla dottrina del Diritto Canonico e
dalle Decretali pontificie[100] : Goffredo da Trani[101],
Innocenzo IV[102], Bernardo da
Parma, glossatore del Liber Extra[103],
Enrico Bartolomei da Susa (il Cardinale Ostiense)[104], Raimondo da
Peñafort[105], il poco noto
Joannes de Monte Murlo autore di quaestiones che
avrebbero raccolto molte citazioni nella successiva dottrina[106] ,
Guillaume Durand[107], Guido da Baysio[108], Jean le Moine[109], Giovanni
dAndrea[110] ed il suo allievo
Paolo de Liazari[111], il senese
Federigo Petrucci[112]
che di Baldo era stato maestro per il Diritto Canonico[113] , sono le bocche donde caddero le micae
di riflessione canonistica in tal caso raccolte da Baldo per
confezionare la sua lectura.
Ed
i nodi di cui sintesse una simile orditura, e su cui
sorganizza il filo espositivo baldesco, appartengono
come sin qui sè visto ad un campo che è
essenzialmente pratico : sono quaestiones, puncta ed
opinioni dei doctores, cioè argomenti che furono a suo
tempo trattati nella scuola con occhio rivolto alle esigenze
soprattutto delladdestramento pratico[114], ovvero casi
senzaltro autentici dellesperienza professionale, che
vengono riferiti in questa sede perché a suo tempo vissuti da
Baldo in prima persona[115], o perché da lui raccolti dalla bocca dei
colleghi[116], o nelleco
delle scuole[117] e dei diversi
fòri[118].
La
lectura, insomma, corre pur con qualche evidente,
sprezzante supponenza accademica[119]
lungo una linea di accostamento scientifico al
foro che già sera inaugurata per tempo[120], ed ora spinge
Baldo ad una nuova ricognizione dellintera disciplina
feudale ed a lasciar spazio a tutta una casistica di minuta Juristerei
feudale.
La
dottrina si piega sui casi della pratica e su quelli anzi si
foggia, per dar luogo infine ad un nuovo ordo della stessa
prassi feudale, cioè allacquisizione duno specifico
percorso razionale e critico[121],
che renda conto delle ambiguità che la scuola ha dimostrato
in materia, e consenta al doctor di tracciare con i suoi gradus
un percorso razionale nel campo altrimenti incerto ed oscuro
dellesperienza forense.
E
forse, a questo punto, si può anche uscire di metafora e
sciogliere una volta per tutte lallusiva simbologia
retorica fin qui suscitata dalle parole di Baldo.
Giacché,
quelle che egli chiama micae, noi oggi le potremmo
chiamare ancóra più semplicemente soltanto schede, e
lintera lectura, in realtà, potrebbe allora
apparirci soltanto come lo schedario di spunti argomentativi e
defensionali abbondante, caotico, contraddittorîo e vario
al tempo stesso come tutti gli schedari , che un avvocato
celebre e ricco desperienza e di sportule come Baldo degli
Ubaldi ha accumulato nel tempo, raccogliendolo e ordinandolo, per
comodità duso professionale e dimpiego didattico,
secondo lorganizzazione strutturale dei Libri feudorum
stessi[122].
E,
del resto, anche le agguerritissime indagini filologiche di
Vincenzo Colli quando individuano il fenomeno di una
redazione ampliata della Lectura,
[consistente] in un accrescimento del testo con
lintroduzione di un coacervo di additiones[123] , forse,
delineano il contorno di unattività scrittoria[124] deliberatamente
indirizzata in tal senso[125].
Quella
che si redige a margine dei Libri feudorum da parte del
giurista perugino, allora, è una scrittura di tipo nuovo,
ben lontana dalla logica strutturale dei vecchi repertori del
tradizionale strumentario giuridico, e Baldo stesso ci fa anche
capire con il suo proemio alla Lectura feudorum di avere
in realtà alterato deliberatamente e consapevolmente le regole
del gioco rispetto a quelle normalmente osservate dai compilatori
di una vecchia margarita[126].
A
differenza del modello fornito da simile forma, infatti,
la Baldi Lectura feudorum applica un canone
strutturale che poggia non già sul fondamento meramente testuale
della selezione di notabilia e perle (margaritae)
allinterno di un textus di riferimento, ma si fonda
su una regola di categorizzazione dei dati
dellesperienza empirica[127], di cui fanno parte integrante sia i dati
testuali, sia i prodotti della dottrina, sia i distillati della
prassi forense.
Baldo
pare dirlo piuttosto lucidamente, pur allinterno di una
cifra serrata e allusiva : egli ha proceduto a ordinare
entro le strutture dei Libri feudorum le res
intellectae da lui raccolte nel campo della riflessione e
dellesperienza feudistica : i prodotti, insomma,
dellelaborazione intellettuale della sua percezione di
giurista della pratica.
Ecco
la differenza, infine : se la forma margarita
fu un Nebentext, la lectura che Baldo ora
scrive è piuttosto un Nachtext : un testo
successivo che da lui si costruisce inserendo,
sullossatura dei Libri feudorum, i prodotti storici
e successivi nel tempo sia delle sue investigazioni
testuali, sia delle sue esperienze nel campo della pratica
forense.
Nella
prassi apparentemente oscura e confusa dellesperienza
empirica esistono, infatti, dei gradus, dei percorsi che
il giurista può individuare e compiere sulla base di una sua
specifica e naturale attitudine intellettuale : Baldo,
addirittura, trattando de controversia investiturae[128], si spinge a formulare una prima
sistemazione espositiva dei diversi gradus investigationis, in
una determinazione dei modi di accertamento della percezione
empirica che, se trova sistemazione entro un campo essenzialmente
giudiziale di valutazione probatoria dei deposti testimoniali,
nondimeno perviene tuttavia ad accennare e legittimare una prima
definizione teorica dei rapporti che passano tra
lesperienza empirica (investigatio) e la sua
percezione intellettuale (intellectus animi iudicantium)[129].
La
lectura Baldi è dunque, in realtà, come dice
Baldo stesso, soltanto e nulla più che una expositio
tale è appunto il modello chegli invoca in sede
proemiale per la propria opera , chegli
consapevolmente costruisce notabilia colligendo et
opponendo[130] e presenta al
lettore in quanto tale, senza tema desserne deriso per la
sua apparente grossolanità, giacché si tratta, in realtà, del
prodotto di una sua congiunta opera di percezione empirica e
di sistemazione intellettuale[131].
Essa
si palesa, insomma, come una rielaborazione e, anche,
in definitiva come un vero e proprio, deliberato superamento
in chiave intellettualistica[132] del modello
retorico della margarita : a comporre ed organizzare
la struttura del testo entrano ora quelle che con Understatement
indubbiamente assai significativo Baldo definisce non più
perle (margaritae), ma soltanto quotidiane e
dimesse briciole, cioè frammenti di lettura e
desperienza pratica.
Il
sermo baldesco trova in tale metafora il senso di una
legittimazione fondata sullo spazio dellusus communis,
vale a dire secondo il significato di tale formula, che
Baldo media forse dalla tradizione degli autori più vicini al
mondo della pratica professionale e consulenziale[133] allinterno dellordo
spontaneamente generato dal sistema delle relazioni sociali e
linguistiche che intercorrono tra gli uomini.
Anche
su questo punto, d'altronde, Baldo è abbastanza esplicito nel
legare la propria Lectura feudorum non già ad una mèra
operazione scolastica di sistemazione teorica e
denunciazione autoritativa di brocarda di
derivazione magi strale, ma ad una vera e propria ricognizione
dei dati dellesperienza.
A
prima vista, i Libri feudorum gli si propongono, infatti,
soltanto come un oggetto disordinato in senso
proprio : in libro isto non est debitus ordo
compositionis[134], confessa,
infatti, Baldo disarmato[135].
Il
che, in definitiva, pare un modo diverso per dire che i Libri
feudorum sono una composizione scritta al di fuori dellordo
compositivo scolastico : una sorta di tessuto scrittorio
extracanonico, generatosi nellàmbito apparentemente
soltanto confuso della prassi.
Agli
occhi di Baldo, nondimeno, i Libri feudorum sono comunque
uno strumento di regolazione giuridica che si palesa per certo
essere al tempo stesso effettivo ed efficace.
Effettivo,
perché è appunto un dato di fatto la constatazione che
come dice Baldo stesso[136] i Libri
feudorum, pur non essendo costituiti da una consuetudine di
natura territoriale, vengono nonostante ciò normalmente
osservati ed applicati per la loro evidente, comune utilità[137].
Ed
è, insomma, innegabile ed evidente la loro vigenza nella
pratica, che ne costituisce anzi il modus essendi più
evidente e ne legittima di fatto, nel campo della comune
esperienza e di fronte alla capacità intellettiva
dellinterprete, la complessiva validità e legittimità.
I
Libri feudorum, in tal modo, sono anche efficaci,
perché suona in essi ed attorno ad essi la voce dei Magistri
feudorum, che ne parlano costantemente come di
unincontrovertibile realtà di fatto, la quale non
abbisogna di per sé di alcuna argomentazione legittimativa, dal
momento che secondo le parole della lectura Baldi
quei dicta sono, appunto, un fatto, e, come è
noto, facta non praesumuntur[138].
I fatti ci sono e basta.
Dunque,
i Magistri feudorum loquuntur ut textum facientes
et legem ponentes[139] : parlano
come se facessero testo e come se emanassero veramente
disposizioni fornite di un concreto potere precettivo.
Ed
il metodo seguito da Baldo è dunque quello di costruire la trama
di un tessuto di legittimazione dei Libri feudorum con
lorditura argomentativa a lui a tal fine fornita dagli
stessi dicta dottorali.
La
via è quella dellassunzione della serie dei dati di fatto
(le micae sapientiae) in ordo, quindi in sistema,
poiché minime sunt mutanda quae interpretationem
certam semper habuerunt[140] ; e, del
resto, quod iste liber [feudorum] sit authenticus, solemnis
et servandus, probatur, quia multi glossatorum vertices istum
librum glossaverunt et super eo fecerunt utilissimas summas[141]. Dunque, lattività di commento scolastico
e dapplicazione pratica di un textus particolare ne
prova anche, di fatto, la sua validità ed efficacia.
È
allora evidente che, in tal maniera, il fondamento di validità
dello spazio desperienza feudale e dei Libri
feudorum stessi si salda geneticamente al Diritto
Comune in quanto sistema[142].
E,
se lassetto organizzativo è fornito in tal modo
dallossatura dei Libri feudorum, il tessuto
argomentativo è dato invece dal certamen disputativum
interno alla prassi e alla dottrina feudistica, come dice Baldo
stesso con una formula forse dassonanza lulliana : ove
per un verso gli schemi dialettici[143],
per laltro le allegazioni civilistiche e canonistiche
mirano a ricongiungere i fatti raccolti ed osservati nel campo
della prassi feudale entro quel sistema di categorie
interpretative che si rendono congiuntamente disponibili in
utroque iure.
Vorrei
avviarmi alla conclusione, tentando di offrire alla discussione
comune un saggio di come si compia nella Baldi Lectura
feudorum una simile opera di riduzione a sistema del
campo complessivo desperienza del Diritto Comune.
E
vorrei farlo cercando di capire come Baldo renda conto al lettore
nel linguaggio giuridico proprio del Diritto Comune
di un ente che fu tipico al tempo stesso del campo
desperienza feudale, e della tradizione anche antropologica
del diritto germanico : intendo parlare della Gewere[144].
I
Libri feudorum ne avevano affrontato la trattazione in
termini quasi esclusivamente linguistici, stabilendo
unequazione tra vestitura e possessio, che
era in realtà una forzatura linguistica e, vista
nellottica romanistica, soprattutto una forzatura
giuridica : inv[145]estitura quidam
proprie dicitur possessio, recitò in tal sede in maniera
abbastanza ermetica e sibillina il testo della compilazione
feudale[146].
Il
glossatore, poi, abbandonò lapproccio esclusivamente
lessicale e linguistico e nemmeno fece più parola della Gewere
o del suo equivalente romanzo, individuato dal termine vestitura,
lemmi ambedue che, ad un certo punto, sembrarono addirittura
scomparire definitivamente dalla dotazione testuale dello
strumentario del giurista. Ma il fantasma della Gewere
sera in realtà solo occultato, e le pieghe della glossa
accursiana continuarono ad offrire ampia copertura alla sua
prolungata presenza nel campo dellesperienza giuridica
corrente.
Ne
fa documento la glossa stessa, quando essa, parlando
dellessenza dellalienazione in una lunga glossa
stratificata formatasi nel tempo a margine della Rubrica de
alienatione paterni feudi[147], inserisce
molto puntualmente il concetto dalienazione entro un
complicato reticolo dallegazioni romanistiche, ove
levento alienatorio della res feudalis
sindividua non già come prodotto da un meccanismo di
traslazione di diritti soggettivi, bensì quale conseguenza di
unavvenuta alterazione del sistema di legittimazioni
potestative instauratosi in ordine ad una specifica situazione
reale. Sicché, agli occhi del glossatore, paiono poter avere
efficacia alienatoria anche eventi che, a prima vista, a stretto
rigore di Diritto Romano, non sono in realtà traslativi di
dominio : come quando il feudo sia dato in pegno, ovvero sia
costituito sopra di esso un usufrutto, o sia imposta su di esso
una servitù.
Come
opera Baldo sul punto? Ragionando a margine del titolo Quibus
modis feudum amittatur[148], egli
formula unesposizione del concetto di alienatio di
carattere essenzialmente terministico e categorico, mirata e
scandita sul filo della proprietas verborum[149] :
ove la valutazione della fattispecie pratica è fondata sulla
gradazione[150] della sua più o
meno precisa corrispondenza alle categorie concettuali del
Diritto Comune[151].
A
détta di Baldo, sono dunque quattro le speci alienative della res
feudalis, tutte normalmente designate nelluso corrente
con il termine di alienatio, anche se tale uso si
evidenzia e classifica poi come più o meno proprio alla
luce del Diritto Romano. In tal modo, i prodotti della sua investigatio
nella prassi giuridica e linguistica corrente e le
connesse, apparenti forzature interpretative del glossatore
civilistico[152] vengono da
Baldo ricostruite e ricomposte entro uno schermo categorico di
apparente ortodossia giuridica.
Il
Diritto Comune, insomma, viene assunto come metro assoluto di
proprietà linguistica e conseguentemente giustificato quale
sistema categorico di riferimento, entro cui versare, vagliare ed
interpretare i dati della prassi. Non è, beninteso, un sistema
gerarchico di fonti, quello che in tal modo si instaura,
bensì un sistema argomentativo, in cui le fonti stesse si
offrono contemporaneamente allinterprete in libero gioco
combinatorio quali per dirla con Ennio Cortese[153] ordinamenti giuridici
concentrici.
Ove
sia losservatore giuridico, sia il pratico, dislocati ogni
volta su un segmento specifico e nuovo dellesperienza
empirica, individuano con la propria attività
interpretativa un sempre differente e nuovo centro
geometrico di tale complessa e variabile architettura
argomentativa.
Loperazione,
in Baldo, non è d'altronde isolata. Altrove, infatti, in questi
stessi commentarî feudali[154] ed ancóra per
analizzare il significato del termine alienatio, Baldo
ricorre allinterpretazione analogica e sistematica del
Diritto Comune. Così, egli può avvalersi della benignitas canonica,
al fine di temperare la disposizione civilistica, e stabilire il
principio equitativo che lalienazione parziale del feudo ha
efficacia pro quota e non coinvolge lintera
titolarità del feudo stesso nella sanzione ablativa comminata
dalle costituzioni imperiali, appunto proibitive
dellalienazione feudale.
Baldo,
in sostanza, accoglie integralmente entro il proprio campo
dinterpretazione giuridica i dicta ed i nomina
che sono in uso comune nella prassi corrente : ciò che gli
uomini, anche impropriamente, dicono e chiamano alienatio
continua ad essere da lui accettato e designato con tale
termine ; egli, nondimeno, misura ed applica in sede
interpretativa il grado di coesione e congruenza di tali usi
della prassi con il sistema categorico a lui somministrato dal
complesso delle fonti del Diritto Comune.
Al
dato linguistico egli pone in simmetria lordo
categorico ed il coordinamento dei due elementi è assicurato
dallinterpretazione sistematica del giurista, che coinvolge
a tal fine in un unico spazio argomentativo lintero
complesso delle fonti a lui disponibile : gli utraque
iura, i doctores ed i loro dicta, il complesso
della prassi linguistica, consuetudinaria e duso.
Lusus
communis cui Baldo si riferisce nei Praeludia della
sua Lectura feudorum, dunque, pare essere a sua volta un
elemento strutturale centrale nella strategia interpretativa da
lui in tal modo messa in atto.
Infatti,
con tal locuzione si denota in primo luogo, come già si è visto[155], un comune profilo dutilità sociale
che sindividua da Baldo come causa finale[156] della sua stessa lectura, da
lui espressamente destinata per essere efficace ad communem
vivendi usum.
In
secondo luogo, poi, lespressione citata denota un moto
complessivo dellattenzione di Baldo per gli usi linguistici
e per la loro assunzione di significato in campo giuridico[157]. Ancóra in tema di Gewere, sarà infatti
interessante richiamare proprio su questo punto una
apparentemente singolare definizione di titolarità reale che
Baldo fornisce in altra sede, a margine del suo commento alla l. Possessiones[158] del
Codice, quando egli individua la situazione di titolarità
reale sulla base delle qualificazioni logico-formali determinate
dagli usi linguistici : Nihil aliud est
dominium dice allora Baldo nisi praedicatio
pronominis possessivi, id est meum, et tuum et illius
[159].
Anche
in questo caso, una simile posizione baldesca può farsi risalire
a qualche autorevole precedente di cultura retorica
destrazione ecclesiastica[160], che fu poi ancóra una volta da Baldo utilizzato
soprattutto con locchio rivolto alla prassi di valutazione
giudiziale dei dicta dei deposti testimoniali[161].
Vorrei,
a questo punto, davvero concludere ed osservare come
lopzione di intellettualismo pratico occupi un
posto centrale nello sviluppo della cultura e della forma
mentis del Baldo feudista.
Da
una parte, infatti, tale attitudine essenzialmente terministica
si pone in relazione con labito di chi, appunto come
Baldo, ha a che fare costantemente e normalmente con i dicta
di vario tipo ed estrazione (dottorale, contrattuale[162], puramente linguistica), che a lui ogni giorno
sottopone lesperienza giuridica ; dallaltra
parte, poi, una simile scelta culturale consente
allinterprete ed al pratico di ridurre a sistema il
variegato complesso di fonti a lui reso disponibile da quello
stesso contesto desperienza giuridica.
Sicché
lapproccio in primo luogo linguistico ed apparentemente
empirico ai dicta dellesperienza giuridica si
traduce in Baldo nella fondazione in rebus ipsis et factis
di un vero e proprio sistema argomentativo, ed il modus
rerum entium diviene infine lordo di un
itinerario interpretativo che il giurista può in tal modo
intraprendere con il solo strumentario fornitogli dal proprio intelletto
pratico nei campi altrimenti sterminati, insidiosi ed oscuri
dellesperienza della prassi.
E,
giunto ormai al suo estremo, il discorso può infine
perfezionarsi ulteriormente, e scendere una buona volta nello
specifico, giacché la destinazione pratica della Lectura
feudorum era d'altronde manifesta nelle parole stesse di
Baldo, quandegli affermava espressamente, parlando della
sua scrittura, che
istud opus debet legi in
curiis regum
[163] : che
quellopera doveva essere usata nel fòro[164].
A
ben vedere, che la Lectura feudorum fosse indirizzata
anche a svolgere un servizio specifico al banco degli affari
quotidiani era adombrato dalla stessa sua dedicatoria proemiale,
ove Baldo offriva lopera quale munusculum a
Giangaleazzo Visconti, signore di Milano e Conte di Virtù, con
le parole di un linguaggio quasi cortigiano[165].
Possiamo
infatti interpretare quellomaggio un po deferente e
dimesso come significativo del mutato quadro istituzionale e
culturale, entro cui lopera veniva a collocarsi
soprattutto della mutata destinazione duso cui essa si
indirizzava.
Dietro
il pubblico della Lectura feudorum, infatti, non
cera più soltanto il mondo corporativo
dellinsegnamento medievale, né la Baldi Lectura
feudorum sindirizzava esclusivamente ad un selettivo
uso di scuola: evidentemente, infatti, il pubblico cui
Baldo si rivolgeva con la sua dedicatoria era piuttosto
rappresentato dal Principe e dai suoi funzionari, cui quella
scrittura si offriva ora anche quale Hilfstext per il
quotidiano disbrigo delle pratiche feudali e del normale lavoro
di Cancelleria.
Non
è solo il proemio con la sua ossequiosa dedicatoria a lasciarlo
supporre, ma la qualità stessa della massa dottrinale adibita
poi nella costruzione della Lectura : lampio
spazio conferito a testi canonistici o, comunque, a testi
concepiti ed utilizzati nellàmbito di vigenza
dellistituzione ecclesiastica[166],
lascia ben comprendere come la sensibilità di Baldo fosse
attenta allesigenza di collocare e sistemare il complesso
della prassi feudale nel campo di una realtà politica di tipo
istituzionale e pre-statuale.
Allinterno
di situazioni politiche e militari simili a quelle governate da
Giangalezzao Visconti, sta ora infatti nascendo un apparato di
potere di tipo pubblico ed istituzionale, ed il sistema
desperienza feudale deve trovare adesso una coerente
collocazione nel nuovo quadro politico che a tal fine si va
apparecchiando nella prassi.
Il
tentativo, dunque, che Baldo talvolta faticosamente
azzarda, quando cerca di ridurre a forma razionale e, in qualche
modo, astrattamente categorica (generale)[167] lintera
materia feudale, è il prodotto duna sensibilità acuta e
raffinata, che scopre lentamente, sul palcoscenico della storia,
nuove forme di esercizio del potere politico, più lontane di
prima dalla concretezza del territorio e delle sue consuetudini[168], e vicine piuttosto al sistema di poteri, di
comandi e di fedeltà che emana istituzionalmente ed astrattamente
dalla persona del Principe e dalla compagine dei suoi
funzionari e segretari[169].
Sicché
quella dedica par quasi divenire infine, per il lettore moderno,
una sigla interpretativa complessiva, e trasformarsi, quindi, nel
segnale di un cambiamento radicale nel frattempo
intervenuto : se prima, infatti, il pubblico di lettori del doctor
sindividuava essenzialmente nella controparte corporativa immediata
dello scrittore giuridico, al punto che come nel caso
delle margaritae[170] egli
poteva rivolgersi ai propri lettori come a dei socii, ora
subentra invece la mediazione dellistituzione
politica : ed il giurisa scopre il linguaggio della
sudditanza alle nuove formazioni statali che vanno ora sorgendo,
per abbandonare invece, lentamente ma inesorabilmente, il lessico
corporativo e repubblicano delle ormai declinanti societates comunali.
Mario
Montorzi
I
dati quantitativi che seguono si riferiscono allampia
recensione di allegazioni raccolta nel testo: si tratta, più che
di una compiuta statistica, di una prima ricognizione esterna
del sistema allegatorio della Lectura feudorum, utile
soprattutto a individuare un saggio di tendenza della strategia
argomentativa di Baldo ; in termini assoluti, la tabella è
quindi espressione soltanto della soglia minima di attenzione riservata
da Baldo stesso ai singoli autori ivi contemplati.
Non
sono state considerate in tale rilevazione le allegazioni
adespote della glossa civilistica e canonistica che
fossero prive cioè di alcuna individuazione onomastica del loro
autore , vuoi perché quantitativamente esorbitanti, vuoi
soprattutto perché in sé non suscettibili di arricchire
significativamente le nostre conoscenze sulla struttura
argomentativa d'insieme della Lectura feudorum di
Baldo ; il quale pone di fatto fuori del conto il
complessivo dato glossatorio, quando egli dichiara di aver
eletto, soprattutto in sede consulente, la glossa ordinaria come
elemento complessivo e residuale di chiusura del sistema,
conferendole valore decisivo nei casi perplessi o, comunque,
privi di soluzione dottorale certa[171].
Mentre si sono comunque considerati nella recensione i luoghi in
cui si menzionava espressamente il nome degli autori degli apparatus
glossatorî (Azzone, Bulgaro, Accursio, Bernardo Bottoni da
Parma, Niccolò Furioso).
Non
si vuole poi certamente enfatizzare il carattere di simili
rilevazioni[172], che mantengono,
comunque sia, una nota insuperabile di provvisorietà, né
intendono essere in alcun modo decisive o, peggio, definitive.
È
tuttavia innegabile che esse pur nellinevitabile
approssimazione e provvisorietà di una rilevazione condotta
empiricamente sul testo di ununica e pur tarda edizione a
stampa della Baldi Lectura feudorum[173] assumano un carattere fortemente
indicativo delle complessive tendenze, affinità e propensioni
dottrinali della strategia argomentativa di Baldo stesso.
È
infine utile ribadire che, anche a compensazione di eventuali
sviste di rilevazione, agli elementi quantitativi qui riportati
si deve applicare il criterio per cui essi valgono soltanto come soglia
quantitativa minima dei dati dallegazione relativi ai
singoli autori menzionati da Baldo (non minus quam
).
Autori
allegati[174] |
Numero
delle allegazioni[175] |
Valore
percentuale |
Iacopo
Belvisi ( 1335) |
122 |
13,79
|
Pietro
de Cerniti ( 1338)[176] |
73 |
8,25
|
Bartolo
da Sassoferrato ( 1357) |
66 |
7,46
|
Cino
da Pistoia ( 1336) |
63 |
7,12
|
Giovanni
dAndrea ( 1348) |
||
Innocenzo
IV ( 1254) |
||
Accursio
( 1263) |
57 |
6,44
|
Dino
del Mugello (floruit 1278-98) |
||
Iacopo
dArena ( 1297) |
27 |
3,05
|
Guillaume
Durand ( 1296) |
||
Enrico
Bartolomei da Susa, Cardinal hostiensis ( 1271) |
25 |
|
Jean
le Moine ( 1313) |
||
Guido
da Baysio ( 1313) |
25 |
|
Iacopo
Colombi (floruit saec. Xiii). |
23 |
2,6
|
Odofredo
Denari ( 1265) |
23 |
2,6
|
Iacopo
Bottrigari ( 1348) |
18 |
2,03
|
Iacopo
dArdizzone (floruit 1213-50) |
16 |
1,81
|
Oldrado
da Ponte. ( 1335) |
13 |
1,47
|
Bernardo
da Parma ( 1263) |
||
Andrea
dIsernia ( 1316 ca.) |
10 |
1,13
|
Giovanni
Faseolo o Fazioli ( 1286) |
8 |
0,9
|
Guillaume
de Cunh ( 1335) |
7 |
0,79
|
liber
domini Jacobi Aurelianensis |
7 |
0,79
|
Azzone.
(floruit 1191-1220) |
6 |
0,68
|
Jacques
de Revigny ( 1296) |
6 |
0,68
|
Pierre
de Belleperche ( 1308) |
6 |
0,68
|
Pillio
da Medicina (floruit 1165-207) |
5 |
0,56
|
Riccardo
Malombra (1334) |
5 |
0,56
|
Raimondo
da Peñafort ( 1275) |
||
Liber
Simonis vicentini ( 1269) |
4 |
0,45
|
Roffredo
Beneventano. (floruit 1215-43) |
||
Jean
de Blanot (floruit 1256-87) |
3 |
0,34
|
Andrea
Zaffi da Pisa (floruit 1318-6) |
2 |
0,23
|
Jean
Blanc (floruit 1247) |
2 |
0,23
|
Ranieri
Arsendi da Forlì ( 1358) |
2 |
0,23
|
Guglielmo |
2 |
0,23
|
Goffredo
da Trani ( 1245) |
||
Carlo
di Tocco (floruit 1207) |
1 |
0,11 |
Giovanni
di Monte Murlo (floruit 1291)[177] |
||
Francesco
Tigrini pisano (floruit saecc. Xiii-Xiv) |
1 |
0,11 |
Andrea
Zaffi |
1 |
0,11 |
Bulgaro
( 1166) |
1 |
0,11
|
Federigo
Petrucci (floruit 1321-43) |
||
Niccolò
de Mattarelli ( 1310) |
1 |
0,11
|
Niccolò
Furioso. (floruit saec. Xii) |
1 |
0,11
|
Paolo
de Liazari ( 1356) |
||
Totale |
99,85 |
[1]
Trasmetto per la stampa degli Atti il testo accresciuto e
perfezionato della relazione da me letta in Perugia il 14
settembre 2000, con laggiunta di variazioni ed integrazioni
bibliografiche, ispirate soprattutto da spunti e suggerimenti
emersi allora nel corso del dibattito congressuale. Lavorando a
questo scritto, ho anche fatto sovente ricorso ai pazienti,
preziosi consigli di Ennio Cortese, che qui ricordo con la
gratitudine di sempre. Sono inoltre debitore nei confronti dei
Dott. Chiara Galligani, Lucia Giannelli ed Andrea Landi che
a più riprese e in diverse occasioni mi hanno
aiutato in controlli e verifiche su testi per me di difficoltosa
accessibilità. Ricordo, altresì, che utilizzo per questo
intervento ledizione della Baldi Lectura feudorum
uscita ap. Iuntas, Venetiis 1580. Per unanalisi dei mss.
della Lectura, rimando infine alla prima, ricca recensione
di 34 mss. contenuta in Cristina Danusso, Ricerche sulla
Lectura feudorum di Baldo degli Ubaldi, Milano
1991, 18-22 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di
Giurisprudenza. Pubblicazioni dellIstituto di Storia del
Diritto Italiano, 16) e, da ultimo, alle dotte rassegne di
V. Colli, Lesemplare di dedica e la tradizione del testo
della Lectura super usibus feudorum di Baldo degli Ubaldi,
Ius Commune, 27 (2000), 69-119, 108 ss. in
particolare, I manoscritti della Lectura super usibus feudorum
(42 mss.). M.M.
[2]
Parrebbe, in tal modo, ben difficile prendere in esame
unopera come la Baldi Lectura feudorum, senza
cadere nel tranello dellapparente congerie delementi
confusi e disorganici : senza perdersi, conseguentemente,
nellintento, anacronistico quanto inutilmente dispersivo,
di ricostruire per quellopera i contorni complessivi di
unarchitettura concettuale (di pensiero e di scrittura) monografica
ed unitaria, di cui, forse, mancarono allorigine gli
stessi presupposti desistenza. Proprio con Baldo, poi, che
altrove (ad esempio, nei suoi Consilia), avrebbe
addirittura teorizzato il diritto del giurista impegnato nella
pratica alla discontinuità di pensiero ed alla variatio
opinionis! [Baldo degli Ubaldi, cons. 317, Factum,
lib. I, sine nr. (ed. Venetiis 1491, Angelo e Jacopo
de Britannici, fo. non nr. ma 130 rab ; L. Hain, Repertorium
bibliographicum, Stuttgart-Paris, 1826-38 (in séguito =
H) : H 2329 ; Indice generale degli incunaboli delle
biblioteche dItalia, Roma 1943 ss. (in séguito = IGI)
9930 ; le edizioni più tarde, ad es. quella Venetiis 1575, rist.
an. Torino 1970, recano il consilium come nr. 119 del lib.
3)]. Che Baldo non fosse davvero un bonus doctor a
motivo della sua interessata volubilità consulenziale documenta
anche il Tamassia [id., Baldo studiato nelle sue opere, in
Lopera di Baldo, per cura dellUniversità di
Perugia nel V centenario della morte del grande giureconsulto
(= Annali dellUniversità di Perugia. Facoltà di
Giurisprudenza, 10-11), Perugia 1901, 3-35, 7 e 26 e nt. 17 in
particolare, ora anche in N. T., Scritti di storia giuridica
pubblicati a cura della Facoltà di Giurisprudenza
dellUniversità di Padova, II, Padova 1967, 481-502,
486 in particolare]. Dellincostanza ed inaffidabilità
della scienza del diritto disciplina a prima vista
soltanto disordinata ed apparentemente incoercibile da
ogni sforzo di controllo mnemonico e razionale parlano
daltronde assai di frequente gli stessi autori giuridici,
sovente imprecando addirittura contro una maledicta
scientia, che apparentemente pone soltanto ad inutile
cimento la memoria e laddove la si volesse davvero
metodicamente garantire anche la stessa coerenza
interpretativa del giurista (la colorita espressione è di
Francesco Accolti, in l. Qui patri ff. de acquirenda
ereditate, nr. 3 in princ., ed. Lugduni 1538, fo. 149
ra ; cfr. anche, su tutto, Mario Montorzi, Fides in rem
publicam. Ambiguità e tecniche del Diritto Comune, Napoli
1984, 228 s.).
[3] È quindi chiaro come complessi e
delicati problemi di sintesi e di comunicazione espositiva si
annidino già nella determinazione onomastica del contenuto del
testo. Tale operazione che a prima vista sembra banale e
puramente accessoria ed esornativa occupa in realtà una
posizione cruciale nel circuito della comunicazione letteraria,
giacché si colloca allincrocio dellattività
dellautore del cui lavoro di scrittura è conclusiva
e di quella del lettore di cui costituisce invece
loccasione iniziale e motivante dellapproccio alla
percezione e al consumo del testo stesso [su tali temi, mi si
consenta ora un rinvio a Montorzi, Processi di
standardizzazione testuale : Margaritae, gemmae,
tabulae. Un primo approccio di studio, già in Studi in
onore di Piero Bellini, Messina-Soveria Mannelli 1999, II,
501-22, 508 ss. e 515 ss. in particolare (pre-print in
rete, allindirizzo : http ://www.idr.unipi.it/iura-communia/forma-marg.html),
ora anche, con aggiornamenti di bibliografia, in Rivista
Internazionale di Diritto Comune, XI (2000), 43-66, 51 ss.
e 58 ss. in particolare)].
[4] È daltronde già da tempo
fin dallepoca almeno di un famoso saggio di Walter Benjamin
(Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit : Drei Studien zur Kunstsoziologie, 18.
Aufl., Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990, 29 in
particolare) che si è acquisita alla consapevolezza
comune lidea che il pubblico è parte determinante del
dispositivo di trasmissione letteraria : che, quindi,
der Lesende ist jederzeit bereit, ein
Schreibender zu werden
. In buona sostanza, i
segmenti del testo i quali appunto come il titolo o il
proemio di unopera proprio al pubblico direttamente
ed espressamente si indirizzano, sono anche, in effetti, momenti
decisivi e qualificanti non solo del circuito di produzione
letteraria in generale, ma anche del processo delaborazione
testuale in particolare. Ed è per altro verso altrettanto
significativa lanaloga convinzione diffusa trai giuristi,
che furono fin da epoca assai antica ben solleciti
dellimmagine esterna che lopera letteraria avrebbe
avuto presso il pubblico dei lettori e dedicarono perciò
unattenzione singolare alla redazione dei capitoli
introduttivi dei vari loro scritti. In campo accademico, in
particolare, luso delle intitolazioni proemiali fu così
attentamente coltivato, da condurre talvolta gli autori giuridici
si pensi alla ben nota vicenda dAzone e di
Boncompagno da Signa al punto di affidare ad un rètore di
professione la compilazione delle parti proemiali dei
propri scritti. Vorrei rinviare al riguardo a Montorzi, Fides,
cit., 127 ss.
[5] Ennio Cortese, a suo tempo, ha autorevolmente
parlato dellesistenza di questo distinto àmbito di
produzione letteraria, come di una vera e propria scienza di
giudici, che proviene dalla riflessione pratica e forense, e
presenta in concorrenza, ma non in alternativa con la
ricerca dottorale un quadro di scrittori
significativi che non sono docenti, o che lo sono ma si spogliano
delle vesti accademiche, per parlare fuori della scuola E.
Cortese, Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e
XIII secolo, Legge, giudici, giuristi [Atti del
Convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981], Milano
1982, 93-148, 110 in particolare, ora in : E. Cortese, Scritti,
a cura di I. Birocchi e U. Petronio, Spoleto, Centro Italiano
di Studi sullAlto Medioevo, 1999, I, 708 (Collectanea ;
10) ; vedi, oltre, anche a p. 37 e nt. 120.
[6] Come è noto, la versione latina dei
salmi adottata dalla Chiesa occidentale è la cosiddetta Itala,
riveduta da san Girolamo tra il 383 e il 384 e di nuovo nel
387-388 ; poiché questa versione fu usata particolarmente nella
Gallia romana, fu detta anche versione o
salterio gallicano e, data la sua grande diffusione,
passò nella Vulgata e nel breviario duso clericale.
[7] Suona diverso il testo della versione
della nuova versione latina del Pontificio Istituto Biblico
promossa con MP del 1945 da Pio XII : Ps.31.8 . doceam
te et monstrabo tibi viam per quam ambules.
[8] N. Horn, Philosophie in der
Jurisprudenz der Kommentatoren : Baldus philosophus,
Ius Commune, 1 (1967) 104-49, 106 e 113-4 in
particolare.
[9] Luca da Penne, in l. Universos, C.
De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae,
in vb. G ravitatis, nr. 6, in fi., C. 11.19.1 (ed.
Lugduni 1582, pag. 409 ; il corsivo è aggiunto).
[10] Penso in particolare ai forti toni
delle invectivae del Petrarca, in cui il tema dellignorantia
umana diveniva loccasione di una complessiva presa di
posizione antiscolastica [Francesco Petrarca, De sui
ipsius et multorum ignorantia, ed. Ricci, in Id., Prose,
a cura di G. Martellotti, P.G. Ricci, E. Carrara, E. Bianchi,
Milano-Napoli 1955 ( La lett. it.-St. e - testi, 7),
710 ss.], e già sintuivano accenti che sarebbero stati
propri della devotio umanistica e moderna, e si vedeva che
la propensione intellettuale allapostrofe antidottorale
istintivamente si associava allatto di naturale e spontanea
riflessione etica sui fini delluomo [Nam quid, oro,
naturae beluarum et volucrum et piscium et serpentum nosse
profuerit, et naturam hominum, ad quid nati sumus, unde et quo
pergimus, vel nescire, vel spernere? (id., ibid., 714
in particolare)]. Su certe posizioni petarchesche, affini alla
moderna devotio, sono ancóra utile documento, per
possibili matrici agostiniane, le dotte ricerche di U.M. Mariani,
Il Petrarca e gli Agostiniani, 2.a ed., Roma 1959 ; sulla
successiva diffusione in età quattrocentesca di simili forme di
sensibilità religiosa scrisse già Massimo Petrocchi, Una
devotio moderna nel Quattrocento italiano? e altri
studi, Firenze 1961, mettendo in evidenza come corresse
dentro alla sensibilità umanistica una tensione devota che era
atto intellettivo e volitivo al tempo stesso (p.
17) ; e, poi, Giorgio Picasso [Limitazione di
Cristo nellepoca della devotio moderna e
nella spiritualità monastica del sec. XV in Italia, in
Riv. di storia e lett. relig. , IV (1968), ora in
id., Tra umanesimo e "devotio" : studi di storia
monastica raccolti per il 50. di professione dell'Autore
,
Milano 1999, 58-80 in particolare, donde si cita (Scienze
storiche 67)] avrebbe sottolineato come gli elementi della nuova
religiosità allora nascente sarebbero passati appunto attraverso
lelaborazione di una nuova sensibilità etica, che era a
sua volta il prodotto di una tenerezza ed una compassione
piuttosto soggettive ed intime, che della ritualizzazione
oggettiva della prassi liturgica esterna (p.68) ; ma vedi,
soprattutto, sempre di Picasso, Il monachesimo alla fine del
medioevo : tra umanesimo e devotio [già
pubbl. in Cultura e spiritualità nella tradizione monastica,
a cura di G. Penco, Roma 1990 (Studia anselmiana, 103), pp.
129-47, ora in id., Tra umanesimo
, cit., 97-113,
cfr., ivi, alle pp. 100, 103 106], sui contatti anche familiari
del Petrarca con lambiente monastico della nuova
spiritualità. Ispirato dalla passione etica indotta da tale devotio,
il Petrarca avrebbe poi trovato il coraggio intellettuale di
infrangere persino il vincolo autoritativo dellossequio
scolastico, ed avrebbe perciò osato tacciare lo stesso
Aristotele di ignoranza, perché stretto nellerudizione di
una scienza contingente settaria e caduca, lontana dal mondo
degli uomini, e perciò inconsapevole delle verità della
riflessione etica (Ego vero magnum quondam virum ac
multiscium Aristotilem, sed fuisse hominem, et idcirco aliqua,
imo et multa nescire potuisse arbritror, Francesco
Petrarca, De sui ipsius
, 716).
[11] Montorzi, Fides, 153-4 ; C.
Vasoli, Intorno al Petrarca ed ai logici moderni, in Antiqui
und Moderni. Traditionsbewusstsein und Fortscbriftsbewusstsein im
späten Mittelalter, I, Berlin-New York 1974
(Misc. Mediaev., 9), 147-8.
[12] O. Kristeller, Il Petrarca,
lUmanesimo e la Scolastica, Lettere it.,
Vll (1955), 369.
[13] D.37.3. c. Nonne.
[14] Eusebio Girolamo, Commentarii in iv
epistulas Paulinas, Ad Ephesios, lib. 2, col. 536, linea 47
(PL 26, 536-7) : Nonne vobis videtur in vanitate
sensus et obscuritate mentis ingredi, qui diebus ac noctibus in
dialectica arte torquetur : qui physicus perscrutator oculos
trans coelum levat, et ultra profundum terrarum et abyssi quoddam
inane demergit, qui iambum struit, qui tantam metrorum silvam in
suo studiosus corde distinguit et congerit : et (ut alteram
partem transeam) qui divitias per fas et nefas quaerit : qui
adulatur regibus, haereditates captat alienas, et opes congregat,
quas in momento cui sit relicturus, ignorat?.
[15] Ambrogio da Milano, De fide libri V,
ad Gratianum Augustum, lib. 1, cap. 13 (CSEL, 78, 37) :
Non creditur philosophis, creditur piscatoribus, non
creditur dialecticis, creditur publicanis ; Paolino, poi,
lagiografo ambrosiano, avrebbe ulteriormente precisato i
termini della polemica di Ambrogio, per trarne una vera e propria
regola di condotta scrittoria : verus philosophus
Christi, qui contemptis saecularibus pompis piscatorum secuturus
esset vestigia, qui Christo populos congregarunt non fucis
verborum, sed simplici sermone et verae fidei ratione ; missi
sine pera, sine virga, etiam ipsos philosophos converterunt
(Vita Ambrosii, 3, 7 ; ed. A. A. R. Bastiaensen, Milano
1975, 62).
[16] Mt. 5, 37.
[17] Vedi : A. Battistini - E. Raimondi,
Le figure della retorica. Una storia letteraria italiana, Torino
1990, 22 ss. in particolare.
[18] Horn, 139, nt. 19.
[19] fo. 52ra [nr. 9; L.F., 2.26, § Si quis per
triginta] :
sed simplicitas canonistarum de
ista subtilitate non curaret
.
[20] Sulla datazione della cui pubblicazione
a Perugia è recentemente tornato Vincenzo Colli, per cui
si è indotti dunque ad adottare la data 1387 come termine non
ante quem della pubblicazione della Pars I a Perugia
[della Lectura Digesti veteris di Baldo] e ad
estendere tale termine anche alla composizione delle nuove
redazioni di alcune sezioni della Pars II, che
probabilmente furono realizzate in quella in quella città prima
del 1390 [V. Colli, Un testimone della Lectura Digesti
veteris di Baldo degli Ubaldi datato 1387, Ius
Commune, 27 (2000), 407-22, 421 in particolare].
[21] forse ps. Ambr., De XLII mansionibus
filiorum Israel, in IV mansione, PL 17, 17A?
[22] Baldo degli Ubaldi, in prooemio I.ae
ff veteris, nrr. 2-4 : bene est, priusquam ad scientiam
perveniatur, modum docendi, et ordinem praescribere, quo per
ordinem intellectae res magis delectent animos, mentes magis
nutriant, sensus magis illuminent, et memoriam reddant
clariorem (ed. Baldo degli Ubaldi, in prooemio I.ae ff
veteris, Venetiis 1586, fo. 2ra).
[23] Baldo degli Ubaldi, in prooemio I.ae
ff veteris, nrr. 2-4 (fo. 2ra) ; il corsivo è aggiunto.
[24] Risuona anche, nel complesso di temi adombrato
dallaffermazione baldesca, leco di problemi ed
asserzioni meodiche che furono proprie soprattutto della
riflessione mnemotecnica, cfr. Montorzi, Fides, 246-66.
[25] Tale sistemazione si realizza grazie ad una ricognizione
dei dati pratici (res) presenti allinterno del
complesso desperienza considerato, al fine di ordinarne diffinitive
la distinta attribuzione trai genera e le species
del quadro categorico fornito dagli utraque iura : il
feudum, in tal modo, non è più ricostruito da Baldo
soltanto attraverso i meccanismi meramente retorici di una derivatio
etimologica (che viene tradizionalmente riferita in prooemio
al nr. 7, fo. 2vb), bensì attraverso una diffinitio delle
forme giuridiche che ne connotano lesistenza nella
prassi. Ogni astratto genus, infatti, deve essere
individuato per differenziazione dalla percezione pratica
delle species che lo compongono (
quoad primum
notatur genus, quoad secundum notatur differentia ;
genus nam est quod in species divisibile est
, fo.
2vb, nr. 8, in prooemio). Dalla individuazione e
delimitazione dei contorni pratici delle res
che in tal modo, grazie allinterpretazione del doctor,
per ordinem describuntur
(in
prooemio, nr. 8, fo. 2vb-3ra) , discende poi la
relativa collocazione categorica dei singoli dati
dellesperienza giuridica. I quali sono poi, a ben vedere, i
multa utilia et difficilia intellectus contenuti nei Libri
feudorum, di cui Baldo parla in questi stessi praeludia,
quando lamenta come gli indocti homines corrompano
con la loro ignoranza simile ricchissimo patrimonio di utilità e
di esperienza (ancóra in prooemio, fo. 2va, nr.4).
Lintervento dottorale divisato da Baldo si atteggia,
insomma, fin dai propri preludia, come indirizzato a
realizzare una risistemazione ordinativa per puncta rationis
(cfr. fo. 67ra [nr. 3; L.F., 2.36, § mutus]) dei dati
dellesperienza giuridica ed a fondare, conseguentemente,
nel textus i lineamenti di una vera e propria ragion
pratica della percezione umana (tutti i corsivi sono aggiunti).
[26] Assume, quindi, un particolare rilievo
e significato la contiguità cronologica ed anche contenutistica
tra la Lectura feudorum e la Lectura Decretalium,
che è stata segnalata recentemente anche da Colli (Lesemplare
di dedica, 85). Ma, soprattutto, è la voce di Baldo stesso,
a fornirci uneloquente indicazione in tal senso,
quandegli espressamente afferma, riferendosi alla sua Lectura
feudorum, che essa mira a realizzare una nuova dimensione di
efficacia pratica della materia feudale, grazie soprattutto alla
razionalità sistematica dellintero Diritto Comune :
tamen in hoc opere ideo saepe allegavi et allego
Canonistas, ut non solum scias quid processerit a fonte iuris
civilis, sed etiam quid contineat canonistarum auctoritas, et quia
istud opus debet legi in curiis regum, in quibus ius nostrum
civile non allegatur pro auctoritate, sed solum pro ratione
(fo. 78v [nr. 17 ; L.F., 2.53, § Iniuria punitur, il
corsivo è aggiunto].
[27] Vedi oltre, § 6, Il dato bibliografico
immanente alla Lectura.
[28] A prima, vista, infatti, lautore
parrebbe muoversi su una rotta tutto sommato arbitraria, e
sfiorare quasi occasionalmente ed in maniera in apparenza
immotivata una visione di misticismo intellettualistico,
specialmente quando egli, una volta citato, come si è visto, il
salmista, sinoltra poi in una vera e propria progressione
argomentativa, che sfocia nella successiva allegazione dellincipit
del Vangelo di Giovanni, e culmina infine nella conseguente
affermazione (tratta dalla prima epistola giovannea) del
principio che lintelletto è un dono, unilluminazione
personale, che perviene alluomo direttamente da Dio al
momento della nascita : est igitur intellectus divinum
munus, seu beneficium ab illa summa luce
profluens
de qua
scribitur
Ioan. j. c<anonica>. Deus
(inquit) lux est, et tenebrae in eo sunt ullae [1 Jo
1 5, et haec est adnuntiatio quam audivimus ab eo et
adnuntiamus vobis quoniam Deus lux est et tenebrae in eo non sunt
ullae]. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre (Baldi
Lectura feudorum, in prooemio, pr., fo. 2rb).
[29] Quare non solum ad animae
perfectionem, puto homini coelitus datum intellectum, nec solum
nobismetipsis natos esse, verum de his quae ipso perscrutante
iuridice integreque senserimus communionem coeteris contribuendam
unanimiter existimamus. Nec quae ad communem vivendi usum esse
necessaria videntur latitare debent, sed se exhibere, sicut et
quae natura gignit sponte, reor. Non enim semper semen sub terra
iacet, sed terra scissa rursum protenditur, et adiutum a sole
coelum conspicit. Proinde, si quod bonum est, in horreis
reconditur, et servatur, atque nutrimentum ex eo capitur. Si
malum, tranversis fulcis eradicatur, uritur et annihilatur. Ita,
in huiusmodi sententiam prorumpere saepenumero videor, ut quique
scientiarum professores, quae sana mente conceperint, in lucem
(tanquam sub duro cortice sapidos fructus) parere teneantur, et
ea soli, hoc est sapientum intellectibus obiicere, ut si qua vera
dixerint laudes Deo canantur, et opus eorum comprobetur ; si
autem peccaverint (quod humanum est) erronea opinio pedibus
teratur, rationibus enervetur et eradicetur. Hoc nostri maiores
fecere. Nam disputativum et reprehensivum certamen ad mundi
gubernationem et Dei laudem pertinere
arbitramur.
(Baldi Lectura feudorum, ibid.).
[30]
de his quae ipso
[intellectu] perscrutante iuridice integreque senserimus
communionem coeteris contribuendam unanimiter
existimamus
(Baldi Lectura feudorum, ibid.).
[31] Ed è noto già fin dalle ricerche del Tamassia
quanto Baldo fosse critico e privo di timor scolastico
anche nei confronti di Bartolo stesso, subtilis homo, et
Doctor suus(cfr. la nt. 95), il maestro a lui forse
più caro e da lui più rispettato [Tamassia, Baldo studiato, 14,
nt. 62-71, e 30-1 (= Scritti, 2, 493-4)].
[32] Perché, per lappunto, lo spazio operativo
del pratico è di tipo critico-intellettuale ed è precisamente
individuato da quel segmento della prassi che resta scoperto
dalle definitiones rotundae del doctor. In tal
modo, lesperienza giuridica si rende perciò disponibile
allintervento risolutivo del giurisperito, che deciderà
criticamente sulla base dellaequitas, scegliendo ex
variis causarum figuris quella adatta a risolvere il caso di
specie da lui osservato : No. ergo quod ea,
quae non possunt sub certa regula tradi, iudicibus committuntur,
qui ex variis causarum figuris decernent id, quod eis aequum esse
videbitur
(fo. 48ra [nr. 1; L.F., 2.23, § Dominus).
[33]
Nec quae ad communem
vivendi usum esse necessaria videntur latitare debent, sed se
exhibere, sicut et quae natura gignit sponte
(Baldi
Lectura feudorum, ibid.).
[34] Baldi Lectura feudorum, ibid.
[35] Baldi Lectura feudorum, ibid.
[36] Ramon Llull, Ars generalis ultima,
(op. 128) pars : 6, linea : 42 (CCL, Continuatio
med. 75, 77) : Et cum illis mediis intellectus
facit se disputativum et determinativum ; et ista media supra
dicta extrahuntur a duodecim propositionibus supra dictis
(il corsivo è aggiunto).
[37] Ramon Llull, Ars brevis, (op.
126) pars : 6, linea : 20 (CCL, Continuatio
med. 38, 219) : Et cum illis mediis intellectus
facit se disputativum et determinativum (il corsivo
è aggiunto).
[38] Che sono daltronde in parte anche
espressamente documentate, come quando Baldo richiama il nome e
la tradizione dellinsegnamento averroistico, per applicare
il criterio della verifica razionale degli enunziati linguistici
individuali (sia contrattuali, sia testimoniali) al fine di una
loro eventuale falsificazione, nel caso risultassero privi di
senso congruente : una formula ed una valutazione, che
paiono porsi in linea di legittimazione con la parallela
riscoperta operata da Baldo dellusus/sensus communis, quale
fine causale dellinterpretazione pratica :
Item nota regulam Averrois, quod experimentum
sermonum verorum est, ut concordet rebus sensatis (fo. 70ra
[nr. 2 ; L.F., 1.22 (23), § Item sciendum]). Che
proprie intelligitur quod vere
dicitur sarà concetto formalizzato da Baldo nel testo di
questa Lectura feudorum [fo. 7vab [nr. 4 ; L.F., 1.1
§ Et quia ; il corsivo è aggiunto]. Vedi anche, più
oltre, alla nt. 149 ed i temi recentemente proposti in Mario
Montorzi, Echi di Baldo in terra di Riforma. Matthäus
Wesenbeck e gli spazi forensi duna simplex diffinitio
dominii, in A Ennio Cortese (Scritti in onore)
Roma 2001, 2, 397 ss.
[39] Forse non è del tutto occasionale ed
ingiustificata la notata contiguità lessicale, che passa tra la
riflessione del Baldo feudista ed alcuni significativi frammenti
della tradizione lulliana : essa, anzi, può anche ispirare
pur tra mille cautele una serie di considerazioni
critiche e di prospezioni analitiche. Se, infatti, già con
Platzeck [Erbard W. Platzeck, Der Naturbegriff Raimund Llulls
in Rahmen seiner Ars magna, in La filosofia
della natura nel Medioevo. Atti del terzo congr. internaz. di
filosofia med. 1964, Milano 1966, 96-101 in particolare]
sera a suo tempo messo adeguatamente in luce come il
propagarsi della riflessione lulliana diffondesse parallelamente
anche la convinzione che la natura fosse in sostanza
complessivamente individuata dal sistema delle reciproche e
simultanee implicazioni (sia logiche, sia esistenziali) tra le
diverse qualità dellessere, tanto da consentire, per
qualche verso, una vera e propria sovrapposizione tra ontologia e
retorica [sul punto, cfr. Cesare Vasoli, I miti e gli astri, Napoli
1977, Esperienze (Guida), 248-9], è stata poi la
riscoperta della tradizione mnemotecnica grazie
soprattutto agli studi di Paolo Rossi e di Frances A. Yates
a riproporre in modo convincente lidea che esistesse
un legame non occasionale tra mondo della pratica (soprattutto
professionale e giuridica) e Fortleben lullista. Sicché
la circolazione anche in campo giuridico di temi (pur scoloriti
nella loro originaria carica ideologica e culturale)
cherano stati tipici della riflessione lulliana [per alcuni
episodi cfr. Jean Henri Probst, Le Lullisme de Raymond de
Sebonde, Toulouse 1912 ; Paolo Rossi, Le origini
della Pansofia e il Lullismo del secolo XVII, in
Umanesimo e Esoterismo, Padova 1960 ; id., Clavis
universalis. Arte della memoria e logica combinatoria da Lullo a
Leibniz, Bologna, 1983 (2.ª ediz. ) ; Frances A. Yates,
Larte della memoria, tr. it., Torino 1972 ;
Montorzi, Fides, 215 ss. in particolare] può ben
ricondursi al manifestarsi anche in tale campo, pur particolare e
specialistico, di esigenze più vaste e generali, legate al
problema della percezione e della rappresentazione della prassi
nel suo complesso [vedi, successivamente, anche Atti del
Convegno internazionale Ramon Llull, il lullismo, lItalia,
Napoli, Castel dellOvo 30 e 31 marzo, 1 aprile 1989, Napoli
Istituto Universitario Orientale, 1992, Omaggio a Miquel Batllori
dellAssociazione Italiana di Studi Catalani, a cura di
Giuseppe Grilli (Annali. Istituto Universitario Orientale.
Sezione Romanza 34.1)]. Il mondo delle professioni e degli
apparati istituzionali era daltronde quello che più di
tutti poteva dimostrarsi sensibile alla necessità di saggiare,
sviluppare e diffondere simili tecniche di rappresentazione ed
interpretazione della realtà [per episodi del genere, di età
cinquecentesca e di originaria ascendenza baldesca, mi si
consenta ora un rinvio a Montorzi, Echi, 2397 ss.]. Se
considerata nella prospettiva di una diffusa sensibilità
post-lulliana, dunque, la scelta di intellettualismo pratico che
anima e guida Baldo nella scrittura della sua Lectura feudorum
sia che essa sia pervenuta al testo del giurista perugino
direttamente dalle pagine lulliane, sia che essa sia stato il
prodotto mediato di altre letture pare dunque trovare, al
tempo stesso, una propria adeguata motivazione ideologica, come
anche una propria comprensibile utilità strumentale. È poi
quanto meno plausibile lipotesi che simili elementi della
tradizione lulliana siano pervenuti alla considerazione di Baldo
attraverso i numerosi canali dattenzione normalmente attivi
nel campo della pratica professionale sui temi della memoria,
della mnemotecnica e della capacità ordinativa
dellintelletto umano (ancóra Montorzi, Fides, 215
ss. e 421 ss.).
[40] per cui cfr. Johann Friedrich Schulte, Geschichte
der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis
auf die Gegenwart, Stuttgart 1875-80, II, 276, in
particolare, [H 2335, 2340-43 ; IGI 6175A-6176)].
[41] Montorzi, Processi, cit., 501-4
[=Riv. Int. di Dir. Com., 11, 43-6].
[42] Per le considerazioni esposte in M.
Montorzi, Diritto feudale nel basso medio evo. Materiali di
lavoro e strumenti critici per lesegesi della glossa
ordinaria ai Libri feudorum, Torino 1991, 32, nt. 92.
[43] M. Grabmann, Die Geschichte der
Scholastischen Methode, Freiburg i. B. 1911 (rist. an., Graz
1957), I ; 179-80 ; tr. it., Firenze 1980, I, 218-9].
[44] La Margarita feudorum di Dullio Gambarini,
ad esempio che conserva suoi testimonî nei mss. Sankt
Gallen, 748 ; Parma, Pal. lat., 1227; Vendôme 87; Vat.
lat., 6935 non è altro che una silloge di luoghi
glossatorî, raccolta e disposta sullintelaiatura di
sostegno dei Libri feudorum, redatta per garantire al suo
utente un rapido e sicuro accessus alla materia
feudorum.
[45] Cfr., per una prima serie di
indicazioni, Montorzi, Fides, 220 ss., nt. 8 in
particolare.
[46] Una dettagliata ricostruzione del sistema
allegatorio della Baldi Lectura feudorum è
disponibile più oltre, alle ntt. 53 ss. ;
lelaborazione dei dati ivi recensiti viene poi esposta in
appendice, alla p. 55, con la tabella Una prima
ricognizione di massima del sistema allegatorio della Baldi
Lectura feudorum.
[47] Di cui mi limito a dare in questa sede un saggio
il più possibile dettagliato (ammontante complessivamente
allindividuazione di almeno 884 allegazioni) ma, per forza
di cose e rigore di spazio, suscettibile ancóra di integrazioni
e correzioni. In particolare, si deve tener conto del fatto che
le cifre assolute fornite, e indicative del numero delle
allegazioni dei singoli autori, non corrispondono necessariamente
e strettamente al numero effettivo di quelle presenti nella Lectura :
esse debbono in realtà considerarsi come approssimate per
difetto, vuoi per sempre possibili miei errori od omissioni di
individuazione (nonostante ogni sforzo di precisione), vuoi
perché il conteggio ha utilizzato come base di riferimento non
le partizioni testuali interne alla Lectura, bensì i folia
e le colonne delledizione giuntina. In sostanza, più
comparse di un medesimo nome nel medesimo paragrafo dei Libri
feudorum e, contemporaneamente, nella medesima colonna
delledizione giuntina sono state conteggiate tutte
congiuntamente con valore complessivo 1. Tale scelta, mentre ha
facilitato la raccolta dei dati, ha consentito anche al lettore
una più agevole reperibilità dei luoghi, rimandandolo ad un
punto facilmente individuabile della stampa giuntina, né pare
aver alterato in maniera apprezzabile la capacità di significato
statistico del dato dinsieme in tal modo realizzato. Sui
problemi connessi allindividuazione dei dati
dallegazione che si sono trattati piuttosto come
complessivi atti di attingimento (haustus,
comprensivi anche di più menzioni contemporanee di un
medesimo autore), piuttosto che come individue e distinte
citazioni vorrei ora rinviare a quanto da me precisato in
Montorzi, Diritto feudale, 44-7.
[48] fo. 18 ra [nr. 5 ; L.F., 1.5.7 i.c.,
in versiculo Nepotem] : advocati
bononienses istum textum multum allegant secundum Iaco. de
Bel. ; fo. 31rb [nr. 1 ; L.F., 1.22 (23), § Si
quis miles], Advocati reputant hanc positionem
affirmativam, sed revera est negativa, quia non incumbit onus
probandi proponenti.
Nam ille dicitur affirmare cui
imponitur onus probandi.
[49] fo. 32 va [nr. 1 ; LF, I.25 (26),
§ Si inter dominum], et in Romana Curia servatur, quod
fertur sententia testibus non publicatis, et differtur publicatio
usque ad teriam sententiam, ad hoc ut non generetur praeiudicium
in testibus producendis in causa appellationis, et sic partes
procedunt clausis oculis, et in iudice tantum sedet scientia
veritatis. Et iste error nascitur ex illo errore, quod testibus
publicatis non possunt produci testes in causam appellationis.
Nam licet ius civile praesumat subornationem in causa prima, non
tamen in causa appellationis, quia testes non audent dicere ita
falsitatem coram maiore, et maxime coram Principe
concludendo, dico quod publicatio testium omissa non reddat
iudicium nullum.. Laddove lottica tutta avvocatesca
praticata dalle argomentazioni di Baldo pareva palesarsi in modo
ben evidente nella sua preoccupazione di serbare intatta alla
parte la possibilità di produrre nova in appello.
[50] Fino almeno alle importanti, recenti illustrazioni
d Manlio Bellomo, I fatti e il diritto tra le certezze e i
dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV), Roma 2000, XI
§ 6, 567 ss.
[51] ulteriori notizie in Tommaso
Diplovataccio, Liber de claris iurisconsultis
, cur.
F. Schulz-H. Kantorowicz-G. Rabotti, Studia gratiana,
X (1968), 240-1 ; Ernst Adolf Theodor Laspeyres, Über
die Entstehung und älteste Bearbeitung der Libri Feudorum,
Berlin Dummler 1830 (neudr. Aalen 1969), 423 ss. ; Éduard
Morits Meijers, Études dhistoire du droit, ed. R.
Feenstra-H.F.W.D. Fischer, Leyden 1956-66, III, 181, nt. 102
(Dans les gloses, Petrus de Cervariis et le jurisconsulte
de Bologne Petrus de Cernitis sont confondus
quelquefois) ; O. Ruffino, v. Cerniti (de Cernitis,
de Cernetis, Cernitus, Cernitti, Cernetti) Pietro,
Dizionario biografico degli Italiani, 23, 776-8.
[52] Diplovataccio, cit., 240 (11-2), qui
et ipse plures questiones disputavit
.
[53] Pietro de Cerniti viene citato
ripetutamente nelled. Venetiis 1580 della Baldi Lectura
feudorum, fo. 2va [nr. 4 ; in prooemio], fo. 2vb
[nr. 6 in prooemio], fo. 10ra [nr. 2 ; L.F., 1.2, §
Item], 10va [pr. ; L.F., 1.2 § Si vero], fo. 12rb [pr., L.F.,
1.4, § Si autem controversia], fo. 12va [nr. 8 ; L.F., 1.4
§ Si autem controversia], fo. 13ra [nr. 6; L.F., 1.4, § Cum
autem], fo. 14rb [pr. ; L.F., 1.4, § So quis de manso], fo.
15vb [pr. ; L.F., 1.4, § Rursus], fo. 19va [nr. 4 ;
L.F., 1.6, § Item si episcopus], fo. 22ra [nr. 3 ; L.F.,
1.8, § Hoc quoque], fo. 22va [nr. 8 ; L.F., L.F., 1.8, §
Hoc quoque], fo. 25vb [nr. 11 ; L.F., 1.12 (13), § Si
clientulus], fo. 26va [pr. ; L.F., 1.13 (14), § Si duo fretres],
fo. 27rb [pr. ; L.F., 1.17 (18)], fo. 28ra [nr. 2 ; L.F.,
1.18 (19), § Si quis miles], fo. 28vb [nr. 9 ; L.F., 1.18
(19), § Si quis miles], fo. 29vb [nr. 5 ; L.F., 1.21 (22),
§ Sancimus], fo. 30ra [nr. 1 ; L.F., 1.21 (22), § Nisi
iusta], fo. 30vb [nr. 1 ; L.F., L.F., 1.21 (22), §
Sancimus], fo. 31ra [nr. 7 ; L.F., 1.21 (22), § Sancimus],
fo. 31va [nr. 1-2 ; L.F., 1.23 (24), § Si quis sine], fo.
37rb [nr. 4 ; L.F., 2.3, § Sed et res], fo. 37va
[pr. ; L.F., 2.3, § Nulla], fo. 38ra [pr. ; L.F., 2.4,
§ Utrum], fo. fo. 38rb [nr. 3 ; L.F., 2.5, § Qualiter],
fo. fo. 40rb [nr. 2 ; L.F., 2.8, § Quamvis] ; 40rb
[nr. 1 ; L.F., 2.9, § Si autem optima], fo. 40va [nr.
1 ; L.F., L.F., 2.9, § Si vero vel in totum], fo. 41ra [nr.
7 ; L.F., 2.9, § Donare], fo. 41va [nr. 4 ; L.F.,
2.10, § Porro], fo. 41vb [nr. 2 ; L.F., 2.10, § Qui a
principe], fo. fo. 42ra [nr. 2 ; L.F., 2.10, § Soldata
autem], fo. 42rb [nr. 2 ; L.F., 2.11, § His vero], fo. 42rb
[nr. 2 ; L.F., 2.11, § His vero], fo. fo. 42va [nr.
2 ; L.F., 2.12, § Si duo fratres], fo. 43rb [pr. ; L.F.,
2.13, § Quidam Vassallus], fo. 43va [nrr. 1-2 ; L.F., 2.15,
§ Vassallus], fo. 44vb [nr. 4 ; L.F., 2.17, § Qui sibi],
fo. 48rb [nr. 1 ; L.F., 2.24, § Prima autem causa], fo.
48va [nr. 2 ; L.F., 2.24 § Est et alia], fo. 48vb [nr.
3 ; L.F., 2.24, § Item qui dominum], fo. 49vb [nr. 3 ;
L.F., 2.24, § Denique], fo. 50ra [nr. 1 ; L.F., 2.25, §
Negocium tale est], fo. 50vb [nr. 2 ; L.F., 2.26, §
Probatione], fo. 50ra [pr. ; L.F., 2.26, § Filiam], fo.
50ra [nr. 2 ; L.F., 2.26, § Inter filiam], fo. 50vb [nrr.
1-2 ; L.F., 2.26, § Moribus], fo. 51ra [nrr. 3-4 ;
L.F., 2.26, § Vassallus], fo. 52va [pr. ; L.F., 2.26, § Qui
clericus], fo. 53ra [nr. 3 ; L.F., 2.26, § Omnes filii],
fo. 53vb [nr. 14 ; L.F., 2.26, § Si minori], fo. 54rab [pr.
; L.F., 2.26, § Si Titius filios], fo. 55vb [nr. 1 ; L.F.,
2.26, § Si Vassallus], fo. 58ra [pr. ; L.F., 2.27, § Si duo],
fo. 58vb [pr. E nr. 1 ; L.F., 2.27 § Si rusticus], fo. 59ra
[nr. 1 ; L.F., 2.27, § Si quis quinque solidos], fo. 64vab
[nr. 1 ; L.F., 2.33, § Item si inter dominum], fo. 67rab
[nrr. 3-5 ; L.F., 2.36, § Mutus], fo. 68rab [nrr.
3-5 ; L.F., 2.38, § Si Vassallus], fo. 68va [nrr.
5-6 ; L.F., 2.39, § Alienatio], fo. 69va [nr. 3 ;
L.F., 2.40, § Et iterum], fo. 70ra [nr. 2 ; L.F., 2.42, §
Domino], fo. 70vb [nr. 5 ; L.F., 2.44, § Praeterea], fo.
71vb [nr. 15 ; L.F., 2.45, § Si contigerit], fo. 72rab
[nrr. 19-20 ; L.F., 2.45, § Si contigerit], fo. 73va [pr. ;
L.F., 2.49, § Tres erant], fo. 74rb [pr. ; L.F., 2.51, in
rubr.], fo. 76vab [nr. 1 ; L.F., 2.54 (55), § Satis bene],
fo. 76vb [pr. ; L.F., 2.54 (55), § Quoniam] 85ra [nr. 2 ;
L.F., 2.54 (55), § Callidis], fo. 85rb [nr. 1 ; L.F., 2.54
(55), § Praeterea]. In tutto, si contano almeno 73 allegazioni.
[54] ad es., al fo. 10ra [nr. 2 ; L.F.,
1.2, § Item], quando Baldo trascrive una glossa (rectius, secondo
il dire stesso di Baldo, una apostilla) di
precisazione interpretativa di Pietro de Cerniti sul punto
della qualificazione causale del feudum guardiae :
Porro istud feudum guardiae et similia non censentur iure
feudi, sed iure mercedis et operarum, et consuetudo habet, quod
satis durent anno etiam si displiceant domino, sed si post annum
domino displiceat servitium, debilis et abusivus vassallus non
debet habere beneficium, nec hoc est hodie correctum, ut no.
supra, tit.i., l. i., § quia vidimus, in glo. adhuc obtinet. Sed
Pet. de Cer. hic super verbo et pro mercede ponit
talem apostillam idest pro remuneratione alicuius servitii
iam praestiti .
[55] ad es., al fo. 70vb [nr. 5 ; L.F.,
2.44, § Praeterea], ove lopinione di Pietro de
Cerniti è citata in ordine al problema del mutamento del titolo
di pretese del vassallus suffeudale :
nellipotesi della stipula di un contratto livellare sul
fondo feudale da parte del vassallus per un censo annuo ad
es. di 5 soldi, nota quod si vassallus redimit hunc
libellum a libellario possessore, tunc intelligitur tener tanquam
libellum a domino, et non tanquam feudum. Istud autem ius 5. sol.
est consumptum quo ad vassallum et eum cui alienavit per
libellum, sed ipse vassallus tenebitur domino ad istos 5. sol.
annuatim. Idem si feudum refutasset, postea per libellum
redemisset. No. ergo totaliter reverti, qualiter redimitur, vel
est sensus literae, quod si vassallus refutat feudum, quod potest
etiam invito domino et dominus concedat illus sibi ad libellum,
quod tenebit iure libelli, secundum Pet. de Cer.. Il senso
della posizione citata è che le concessioni parafeudali non
accedono al feudo e non assumono esse stesse natura di
feudo : mantengono bensì la loro peculiare natura, iscritta
nel titolo costitutivo, come se fossero autonomi cespiti
patrimoniali, distinti per natura e sostanza dalle normali
potestà feudali.
[56] ad es., al fo. 43va [nrr. 1-2 ;
L.F., 2.15, § Vassallus], quando si discutono le posizioni di
Pietro de Cerniti in tema di iurisdictio ordinaria e
dei suoi rapporti con il processo feudale.
[57] Sullimportanza e la collocazione ambientale
di tale tipo di riflessione scientifica, cfr., supra, alla
nt. 5, e vedi anche, oltre, a p. 37 e nt. 120.
[58] fo. 26va [nr. 7 ; L.F., 1.13 (14),
§ De Marchia] ; fo. 53ra [nr. 2 ; L.F., 2., 26 §
Omnes filii] ; fo. 62ra [nr. 4 ; L.F., 2.31, §
Vassalli], fo. 68ra [nr. 2 ; L.F., 2.38, § Si
vassallus] ; fo. 88rb [nr. 16 ; L.F., 2., 54 (55) §
Praeterea]. In tutto, sono almeno 5 allegazioni.
[59] fo. 82ra [nr. 1 ; L.F., 2.53.11 (L.F.2.54),
§ Ad hoc]
[60] fo. 7vb [nr. 1 ; L.F., 1.1, § Et quia
vidimus] ; fo. 21 rb [nr. 3 ; L.F., 1.8, §
Sequitur] ; fo. 28rb [nr. 7 ; L.F., 1.18 (19), § Si
quis miles] ; fo. 51rb [nr. 9 ; L.F., 2.26, §
Vassallus] ; fo. 74ra [nr. 3 ; L.F., 2.50, §
Successionis] ; fo. 87rb [nr. 5 ; L.F., 2., 54 (55) §
Illud]. In tutto, si contano almeno 6 allegazioni.
[61] Sui molti problemi sollevati dallindividuazione
di Iacopo Colombi, e dalla tradizionale attribuzione al suo nome
della glossa ordinaria ai Libri feudorum, vedi :
Laspeyres, 355 ss. ; Cortese, Scienza di giudici, 137-9
in particolare [= Scritti, I, 735-7 in particolare] ;
P. Weimar, voce Jacobus Columbi, Lexicon des
Mittelalters, 5 (1990), 257 s. ; id., Die
Handschriften des `Liber feudorum und seiner Glossen,
Rivista internazionale di Diritto Comune, I (1990),
75 ss. e 83 ss. ; E. Cortese, Il diritto nella storia
medievale, Roma 1995. II, 161 e 181 ss. ; id., Le
grandi linee della storia giuridica medievale, Roma 2000, 316
e 318.
[62] In proemio, nr. 4 fo. 2va ; fo. 19va
[nr. 6; L.F., 1.5, § Item si episcopus] (cita la summa) ;
fo. 19vb [nr. 6 ; L.F., 1.6, § Item si episcopus] ;
fo. 20va [nr. 6 ; L.F., 1.6, § Mutus feudum] ; fo.
34vb [nr. 4 ; L.F., 2.1, § Obertus] ; fo. 35ra [pr.,
L.F., 2.2, § Investitura] (ne trascrive una glossa) ; fo.
37va [nr. 2 ; L.F., 2.3, § Nulla] ; fo. 38rb [pr. ;
L.F., 2.5, § Qualiter] ; fo. 41vb [nrr. 1-2 ; L.F.,
2.10, Qui a principe] ; fo. 45ra [nr. 6 ; L.F., 2.17,
§ Qui sibi] ; fo. 51rb [nr. 9 ; L.F., 2.26, §
Vassallus] ; fo. 51va [nr. 4 ; L.F., 2.26 § Si quis
per triginta] ; fo. 55ra [nr. 3 ; L.F., 2.26, § Si
Vassallus] ; fo. 55ra [nr. 1 ; L.F., 2.26, § In
generali] ; fo. 61ra [nr. 4 ; L.F., 2.28, § .Contra
omnes] ; fo. 61vb [nr. 3 ; L.F., 2.31, §
Vassalli] ; fo. 65ra [nrr. 4 e 7 ; L.F., 2.34, § Inter
pares] ; fo. 65va [nr. 10 ; L.F., 2.34, § Inter
pares] ; fo. 66ra [nr. 2 ; L.F., 2.34, §
Similiter] ; fo. 68ra [nr. 2 ; L.F., 2.38, § Si
vassallus] ; fo. 69vb [pr., L.F., 2.41, § Item
sciendum] ; fo. 82ra [nr. 1 ; L.F., 2.53.11 (L.F.2.54),
§ Ad hoc] ; fo. 87ra [nr. 1 ; L.F., 2., 54 (55) §
Illud]. Si sono considerate in un unico conto sia le allegazioni
espressamente riferite a Iac. Col., sia quelle invece
recanti la semplice sigla Iac, che pure sono allegazioni
sovente contenutiticamente affini alle altre a sigla Iac.
Col.. In tutto, si contano in tal modo almeno 23 allegazioni.
[63] fo. 20rb [nr. 1; L.F., 1.5, § Mutus feudum] ;
fo. 36va [nr. 1 ; L.F., 2.2, § Si vero vassallus]. In
tutto, si contano almeno 2 allegazioni.
[64] Laspeyres, 254-5.
[65] Laspeyres,
223, 354-5 ; vedi Diplovataccio, cit. (supra,
nt. 51), 168-9 ; E. Seckel, Quellenfunde zum
lombardischen Lehenrecht, insbesondere zu den
Extravaganten-Sammlungen (mit unbekannten Aufzeichnungen über
das lombardische Jagdrecht, Viehverstellungsrecht und
Teilpachtrecht), Festgabe der Berliner juristischen
Fakultät für Otto Gierke, I, Breslau 1910 (rist. an.
Frankfurt a.M. 1969), 66-8 ; Cortese, Scienza di
giudici, 140 nt. [=Scritti, I, 738 nt.] e 143 [=Scritti,
I, 741] ; Bellomo, I fatti, 78 ; G.
Speciale, La memoria del diritto comune. Sulle tracce
duso del Codex di Giustiniano (Secoli XII-XV), Roma
1994, 306 (indica la presenza della sigla Sy. in un
ms. rodigino). La Summa di Jacopo d'Ardizzone cita la
sigla di un Symon in accoppiata con quella di Pillio,
legando la persona di Simone ai primordi della riflessione dotta
sulla materia feudale [
Py. et Sy.
, in
Tractatus universi iuris in unum congesti
duce et
auspice Gregorio XIII. Pontifice Maximo (in séguito =
TUI), Venetiis, 1580 ss., 10/1, fo. 248rb circa me., De
successione feudi, Cap. cxxxvij, cfr. anche la precedente ed.
della Summa feudorum, Asti 1518, Franciscus Silva, rist.
an. Torino 1970 (Corpus glossatorum juris civilis,
V.8), fo. Xxvi ra circa me. ; ma vedi
ancóra, sempre in TUI, 10/1, fo. 166rb, Utrum prohibeatur
feudum compensare. Caput cxxxv, al cpv.,
item
sine culpa amittitur [scil. feudum], secundum Sy., quod
est valde notandum
= fo. Xxiiii ra circa me.,
ed. cit. Asti 1518]. Cfr. ancóra lintroduzione di E. M.
Meijers [Meyers], in Iuris interpretes saec. XIII curantibus
scholaribus Leidensibus duce E. M. Meyers [Septingentesimo anno
Studii Neapolitani], Neapoli 1924, p. XIX, su Simon
vicentinus : ivi, a p. 10, si indica una gl. ad tit. de
procuratoribus (D.3.3.) a sigla Sy. ; come è noto, tale
introduzione fu poi riprodotta con il titolo L'Università di
Napoli nel secolo XIII, in E. M. M., Études d'histoire du
droit, III, a cura di R. Feenstra e H. F. W. D. Fischer,
Leyde 1959, 149-166, 150 in particolare) ; molte citazioni
del liber Simonis sono disseminate nel cod. pal.
Wien 2094 fo. 56 ra ss., per documentare varianti e
particolarità rispetto al testo fissatosi poi nella vulgata
dei Libri feudorum (vedi anche Seckel, 66). Simone
vicentino fu personaggio destrazione accademica, piuttosto
che forense (Cortese, Scienza di giudici, cit., supra,
allinizio di questa nt.), additor della glossa
accursiana (Meijers, Études, 3, 38 nt. 129) ; che
egli fosse poi personaggio di fama (nominatus), posto
addirittura al centro del dibattito dottrinale e definitorio in
corso trai dotti, paiono confermarlo anche i dati qui riferiti.
La citazione ed il ricordo di Symon vicentinus nel testo
della Lectura feudorum sembra documentare, dunque, il
lontano e forse giovanile debito scolastico e retorico al
tempo stesso di Baldo nei confronti degli scritti di prima
riflessione ed esegesi glossatoria sui feudi.
[66] 1269, cfr. William H. Bryson, Dictionary
of Sigla and Abbreviations to and in Law Books before 1607,
Charlottesville, Univ. Pr. of Virginia, 1975 (Virginia legal
studies.), 131.
[67] fo. 36vb [nr. 1 ; L.F., 2.3, §
Investitura] ; fo. 41vb [nr. 2 ; L.F., 2.10, § Caeteri
vero] ; fo. 48va [nr. 2 ; L.F., 2.24, § Prima autem
causa] ; fo. 80vb [nr. 2 ; L.F., 2.53, § Item
sacramenta].
[68] fo. 36vb [nr. 1 ; L.F., 2.3, § Si vero
investitura] ; fo. 44vb [nrr. 3-4 ; L.F., 2.17, § Qui
sibi] ; fo. 45ra [nr. 2 ; L.F., 2.18, § Duo
fratres] ; fo. 46ra [nr. 6 ; L.F., 2.21, §
Miles] ; fo. 46rb [pr., L.F., 2.22, § Dominus] ; fo.
48va [nr. 2 ; L.F., 2.24, § Prima autem causa] ; fo.
70va [nr. 6 ; L.F., 2.43, § Si causa]. In tutto, si contano
almeno 7 allegazioni. Sullidentificazione del personaggio,
da tenersi distinto da Jacques Revigny, E. Seckel, Quellenfunde,
59 nt., 61 ss. ; R. Feenstra, recensione a C. Pecorella, Jacobus
de Ravanis. Summa feudorum, Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis. Revue dHistoire du Droit. The
Legal History Review, 25 (1957) 411-416 ; Cortese, Il
diritto nella storia, cit., II, 400 nt. 29, id., Le
grandi, cit., 372, nt. 504. Che Iacobus de Aurelianis
(Jacques de Orléans) appartenga ad una serie di autorevoli
scrittori giuridici estranei al magistero della
cattedra è poi ipotesi avanzata a suo tempo da Ennio
Cortese (Cortese, Scienza di giudici, 143 [= Scritti, I,
741]).
[69] fo. 54rb [nr. 2 ; L.F., 2.26, § Si facta] e
fo. 87vb [nr. 6 ; L.F., 2., 54 (55) § Praeterea] (in
ambedue il testo a stampa attribuisce ad un Goff.
unallegazione civilistica : è probabile la svista
tipografica, connessa al fraintendimento della sigla Roffr.) ;
fo. 57ra [nr. 16 ; L.F., 2.27, § Federicus] (il testo a
stampa cita un tract. de pugna, attribuendolo ad un
Goffred., per di più in un contesto con forti influenze
longobardistiche : è evidente la svista di scioglimento
della sigla con il Tract. de pugna di Roffredo ; fo.
88rb [nr. 18 ; L.F., 2., 54 (55) § Praeterea] : in
tutto, sono almeno 4 possibili allegazioni.
[70] in prooemio, fo. 2vb, nr.
8 ; fo. 22vb [nr. 17 ; L.F., 1.8, § Sequitur] ;
fo. 25vb [nr. 11 ; L.F., 1.12 (13), § Si clientulus] ;
fo. 30ra [nr. 1 ; L.F., 1.21 (22), § Nisi iusta] ; fo.
41rb [nr. 8 ; L.F., 2.9, § Donare] ; fo. 42rb [nrr.
1-2 ; L.F., 2.11, § His vero] ; fo. 48va [nr. 2 ;
L.F., 2.24, § Prima autem causa] ; fo. 59rb [nr. 1 ;
L.F., 2.27, § Si quis quinque solidos] ; fo. 64vb [nr.
3 ; L.F., 2.34, § Inter pares] ; fo. 65ra [nr.
4 ; L.F., 2.34, § Inter pares] ; fo. 68ra [nr.
1 ; L.F., 2.38, § Si vassallus] ; fo. 68va [nr.
3 ; L.F., 2.39, § Alienatio] ; fo. 71va [nrr.
7-8 ; L.F., 2.45, § Si contigerit] ; fo. 76va [nr.
7 ; L.F., 2.54 (55), § Conradus] ; fo. 78ra [nr.
9 ; L.F., 2.53, § Iniuria punitur] ; fo. 84va [nr.
18 ; L.F., 2.54 (55), § Imperialem]. In tutto, si contano
almeno 16 allegazioni.
[71] fo. 3ra [nr. 14; in prooemio] ; fo.
4ra [nr. 32; in prooemio] ; fo. 4rb [nr. 37; in
prooemio] ; fo. 4va [nr. 38 in prooemio] ;
fo. 6ra [nr. 4 ; L.F., 1.1, § Quia] ; fo. 7vb [nr.
1 ; L.F., 1.1, § Et quia vidimus] ; fo. 10rab [nrr. 3
e 5 ; L.F., 1.2, § Item] ; fo. 14ra [nr. 2 ;
L.F., 1.4, § Similiter] ; fo. 12, ra [nr. 2; L.F., 1.4, §
Si autem controversia] ; fo. 15va [nr. 18 ; L.F., 1.4,
§ Si quis de manso] ; fo. 16ra [nr. 1; L.F., 1.5, §
Rursus] ; fo. 17rb [nr. 16; L.F., 1.5, § Quia supra dictum
est] ; fo. 18rb [pr., L.F., 1.5, § Vel si cum filia] ;
fo. 18va [nr. 1; L.F., 1.5, § Aut si libellario] ; fo. 19ra
[nr. 1; L.F., 1.5, § Praeterea] ; fo. 25ra [nr. 9 ;
L.F., 1.12 (13), § Si clientulus] ; fo. 26vb [nr. 1 ;
L.F., 1.14 (15), § Si foemina] ; fo. 29ra [nr. 8, L.F.,
1.19 (20), § Si quis ; fo. 29rb [nr. 1, L.F., 1.20 (21), §
Si quis miles] ; fo. 30ra [nr. 1 ; L.F., 1.21 (22), §
Nisi iusta] ; fo. 39vb [nr. 1 ; L.F., 2.8, § Rei
autem] ; fo. 40ra [nr. 2 ; L.F., 2.8, § E
contrario] ; fo. 41ra [nr. 5 ; L.F., 2.9, §
Donare] ; fo. 41vb [nr. 1 ; L.F., 2.10, § Caeteri
vero] ; fo. 43rb [sine nr., L.F., 2.14, in rubr.] ; fo.
43vb [nr. 6 ; L.F., 2.15, § Vassallus] ; fo. 46va
[nrr. 1, 3 in fi., 4 ; L.F., 2.22, § Dominus] ; fo.
48rb [nr. 3 ; L.F., 2.23, § Obertus] ; fo. 48vb [nr.
3 ; L.F., 2.24 § Porro si dominum] ; fo. 49rb
[nr.10 ; L.F., 2.24, § Porro si dominum] ; fo. 51vab
[nrr. 1 e 8 ; L.F., 2., 26 § Si quis per triginta] ;
fo. 53va [nrr. 10-2 ; L.F., 2.26, § Naturales] ; fo.
54rb [nr. 2 ; L.F., 2.26, § Si facta] ; fo. 54vb [nr.
3 ; L.F., 2.26, § Licet] ; fo. 57rb [nr. 20 ;
L.F., 2.27, § Federicus] ; fo. 58va [nr. 6 ; L.F.,
2.27, § Si duo] ; fo. 59ra [pr. ; L.F., 2.27, § Publici
latrones] ; fo. 59va [nrr. 1-2 ; L.F., 2.28, § Domino
guerram] ; fo. 60rab [nr. 11 e 14 ; L.F., 2.28, § Domino
guerram] ; fo. 62ra [nr. 4 ; L.F., 2.31, §
Vassalli] ; fo. 65rb [nr. 9 ; L.F., 2.34, § Inter
pares] ; fo. 67rb [nr. 5 ; L.F., 2. 36, §
Mutus] ; fo. 71rb [nr. 6 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; fo. 71va [nrr. 12-3 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; fo. 72rb [nr.23 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; fo. 72va [nr. 1 ; L.F., 2.46, § Ex
eo] ; fo. 73ra [nr. 9 ; L.F., 2.47, § Ex facto] ;
fo. 74ra [nr. 3 ; L.F., 2.50, § Successionis] ; fo.
74va [nr. 2 ; L.F., 2.51, § Quidam capitaneus] ; fo.
77rb [nrr. 3-4 ; L.F., 2.53, § Si quis vero] ; fo.
77vb [nr. 87 ; L.F., 2.53, § Iniuria punitur] ; fo.
79rb [nrr. 3-4 ; L.F., 2.53, § Iudices] ; fo. 80vb
[nr. 1 ; L.F., 2.53, § Item sacramenta] ; fo. 84rb
[nr. 12 ; L.F., 2.54 (55), § Imperialem] ; fo. 85vb
[nr. 3 ; L.F., 2.54 (55), § Praeterea Ducatus] ; fo.
86ra [nrr. 5, 7 ; L.F., 2., 54 (55) § Praeterea
Ducatus] ; fo. 88ra [nr. 11 ; L.F., 2., 54 (55) §
Praeterea]. In tutto, si contano almeno 57 allegazioni. Il
riferimento è alle sole citazioni onomastiche di Accursio,
mentre non sono entrate nella recensione le allegazioni generiche
della glossa che, per il loro numero eccessivo, la loro frequenza
e la loro conseguente ridondanza di campionamento, parvero
perdere in questa sede di effettivo valore referenziale e
statistico.
[72] In proemio, nr. 4, fo.
2vb ; fo. 8vb [nr. 14; L.F., 1.1, § Et quia vidimus] ;
fo. 9ra [nr. 9 ; L.F., 1.1, § Et quia vidimus] ; fo.
19va [nr. 4; L.F., 1.5, § Item si quis] ; fo. 19vb [nr.
4 ; L.F., 1.5, § Item si quis] ; fo. 20rb [nr. 1;
L.F., 1.5, § Mutus feudum] ; fo. 21ra [nr. 3 ; L.F.,
1.8, § Sequitur] ; fo. 32vb [nr. 1 ; L.F., 1.25 (26),
§ Si quis] ; fo. 39rab [nr. 1 ; L.F., 2.7, §
Investitura] ; fo. 39rb [nr. 1 ; L.F., 2.7, §
Investitura] ; fo. 45vb [nr. 6, L.F., 2.20, § Ex eo] ;
fo. 61vb [nr. 3 ; L.F., 2.31, § Vassalli] ; fo. 62rab
[nrr. 4-5 ; L.F., 2.31, § Vassalli] ; fo. 62rb [pr.,
L.F., 2.32, § Sive clericus] ; fo. 63vb [nrr. 14-5 ;
L.F., 2.33, § sacrementum] ; fo. 66vb [nr. 2 ; L.F.,
2.36, § Mutus] ; fo. 67va [nr. 2 ; L.F., 2.37, § Si
quis interfecerit] ; fo. 68va [nr. 4 ; L.F., 2.39, §
Alienatio] ; fo. 71rb [nr. 7 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; fo. 72rab [nrr.18 e 24-6 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; fo. 72va [nrr.27 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; fo. 74vb [nr. 5 ; L.F., 2.51, § Quidam
capitaneus] ; fo. 76vb [nr. 1 ; L.F., 2.54 (55), §
Quniam]. In tutto, si contano almeno 23 allegazioni.
[73] Nel 1357-8 ; cfr. F. C. von Savigny, Geschichte
des römischen Rechts im Mittelalter, 2.a ed., I-VII,
Heidelberg 1834-1851, rist. Bad Homburg 1961, 6, § 68, 21 ;
trad. it. E. Bollati, Storia del diritto romano nel Medio Evo,
I-III, Torino 1854-1857, rist. Roma 1972, II, 669 ; Schulte,
II, 275 nt. ; e vedi ora E. Spagnesi, in Storia
dell'Università di Pisa, a cura della Commissione rettorale
per la storia dell'Università di Pisa. Ospedaletto, Pisa 1993,
t.1,2: I docenti e le cattedre, Il diritto,
191-258, 200-2 in particolare.
[74] fo. 25vb [nr. 11 ; L.F., 1.12
(13), § Si clientulus] ; fo. 26va [nr. 6 ; L.F., 1.13
(14), § De Marchia] ; fo. 52vab [nrr. 2-3 ; L.F., 2.26, §
Qui clericus] ; fo. 58va [nrr. 7-8 ; L.F., 2.27, § Si
duo] ; fo. 62rab [nrr. 4 ; L.F., 2.31, §
Vassalli] ; fo. 67va [nr. 2 ; L.F., 2.37, § Si quis
interfecerit] ; fo. 71rb [nr. 7 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit]. Intendo come attribuita al Fazioli e come frutto di
una evidente corruzione della sigla Io. Fa., lallegazione
che la stampa riferisce invece a Joannes Faber in summa sua
sub rubrica quibus modis constitu. Feu.
Joannes Faber
nobilis Doctor Pisanus
, cfr. fo. 39rb [nr. 2 ;
L.F., 2.7, § Investitura] . In tutto si contano, quindi,
almeno 8 allegazioni. Sulla riscoperta di questo affascinante e
problematico personaggio : E. M. Meijers, Études
dhistoire du droit, III, a cura di R. Feenstra e H. F.
W. D. Fischer, Leyde 1959, 159 ; soprattutto D. Maffei, Giuristi
medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento.
Iacopo di Belviso in Provenza? (Ius Commune. Sonderhefte,
10), Frankfurt a. Main 1979, 58-9 e 75-80 ; vedi anche Ennio
Cortese, recensione a D. Maffei, Giuristi medievali, cit.,
in Studi medievali, 3.a ser., 19 (1978), 737-44, 255-8
in particolare [= Scritti, II, 1445-61, 1454-7 in
particolare]) ; id., Il diritto nella storia, . I,
404-5 nt.40 ; id., Le grandi linee, 358, 375,
383 ; Bellomo, I fatti, 138-9 e nt. 201.
[75] fo. 20ra [nr. 3; L.F., 1.5, § Quin etiam],
Franciscus Tigrinus de Pisis, vir magnae scientiae et
sanctae vitae, et de hoc per Bar.
.
[76] fo. 47ra [nr. 12 ; L.F., 2.22, § Dominus] ;
fo. 78vb [nr. 19 ; L.F., 2.53, § Iniuria punitur].
[77] fo. 61vb [nr. 3 ; L.F., 2.31, § Vassalli] ;
fo. 62ra [nr. 4 ; L.F., 2.31, § Vassalli] ; fo. 72ra
[nr.18 ; L.F., 2.45, § Si contigerit]. Cfr. E. Caillemer, Jean
de Blanot, Mélanges Ch. Appleton, [Annales Univ.
de Lyon, n.s., II, fasc. 13], Lyon-Paris 1903, 53-110, 82 ; R.
Feenstra, Jean de Blanot et la formule Rex Franciae in
regno suo princeps est, in Études dhistoire
du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, Paris 1965,
II, 885-895, ora in R. F., Fata iuris Romani. Études
dhistoire du droit [Leidse juridische reeks, 13], Leyde
1974, 139-149 ; dopo anche Ennio Cortese, Il diritto
nella storia, II, 284 nt.
[78] fo. 7va [nr. 8 ; L.F., 1.1, §
Marchio] ; fo. 26va [nr. 6 ; L.F., 1.13 (14), § De
Marchia] ; fo. 36va [nr. 1 ; L.F., 2.3, §
Praeterea] ; fo. 39rab [nr. 1 ; L.F., 2.7, §
Investitura] ; fo. 62ra [nr. 4 ; L.F., 2.31, §
Vassalli] ; fo. 66vb [nr. 1 ; L.F., 2.36, § Mutus]. In
tutto, sono almeno 6 allegazioni. Cfr. Cortese, Il diritto
nella storia, II, 416 nt. 68 ; id., Le grandi linee, 384,
nt. 546.
[79] 12va [nr. 11; L.F., 1.5, § Cum autem] ;
21 rb [nr. 3 ; L.F., 1.8, § Sequitur] ; 32ra [nr.
1 ; L.F., 25 (26), § S inter dominum] ; 33ra [nr.
5 ; L.F., 1.25 (26), § Si quis] ; 35ra [nr. 1, L.F.,
2.2, § Investitura] ; 38rb [nr. 2 ; L.F., 2.5, §
Qualiter] ; 39rb [nr. 2 ; L.F., 2.7, §
Investitura] ; 40vb [nr. 2 ; L.F., 2.9, §
Donare] ; 41ra [nr. 4 ; L.F., 2.9, § Donare] ;
42rb [nr. 1 ; L.F., 2.11, § Ad filios] ; 43rb [sine
nr., L.F., 2.13, Titius a Sempronio] ; 46va [nrr. 3-4 ;
L.F., 2.22, § Dominus] ; 49rb [nrr. 10 e 13 ; L.F.,
2.24, § Porro si dominum] ; 51va [pr., L.F., 2.6, § Si
quis per triginta] ; 54rb [nr. 2 ; L.F., 2.26, § Si
facta] ; 55va [nr. 4 ; L.F., 2.26, § Vassallus] ;
59va [nr. 3 ; L.F., 2.28, § Domino guerram] ; 61va
[nr. 3 ; L.F., 2.31, § Vassalli] ; 63ra [sine nr.,
L.F., 2.33, in rubrica] ; 66va [nr. 2 ; L.F.,
2.35, § Clerico] ; 66vb [nrr. 1-2 ; L.F., 2.36, §
Mutus] ; 67va [nr. 1 ; L.F., 2.37, § Si quis
interfecerit] ; 67vb [nr. 1 ; L.F., 2.37, § Non
cogitur] ; 71vb [nr. 14 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; 77ra [nr. 3 ; L.F., 2.53, § Hac
edictali] ; 83ra [nr. 18 ; L.F., 2.53.11 (L.F.2.54), §
Ad hoc] ; 85vb [nr. 4 ; L.F., 2.54 (55), § Praeterea
Ducatus]. In tutto, si contano almeno 27 allegazioni.
[80] in prooemio, fo. 3va, nr.25 ; fo. 6vb
[nr. 19 ; L.F., 1.1, § Quia] ; fo. 8vb [nr. 12; L.F.,
1.1, § Et quia vidimus] ; fo. 10ra [nr. 4 ; L.F., 1.1,
§ Notandum est autem] ; fo. 10ra [nr. 1 ; L.F., 1.2,
§ Item] ; fo. 12ra [nr. 2; L.F., 1.4, § Si autem
controversia] ; fo. 13ra [nr. 4; L.F., 1.4, § Cum autem] ;
fo. 13rb [pr., L.F., 1.4, § Item si vassallus] ; fo. 16ra
[nr. 1; L.F., 1.5, § Rursus] ; fo. 20rb [nr. 4; L.F., 1.6,
§ Mutus feudum] ; fo. 21va [nr. 6 ; L.F., 1.8, §
Sequitur] ; fo. 22va [nr. 8 ; L.F., 1.8, § Hoc
quoque] ; fo. 23va [pr. e nr. 1 ; L.F., 1.9, § Si quis
investitus] ; fo. 24rb [nr. 3, L.F., 1.11 (12), § Si
contentio] ; fo. 25ra [nr. 9 ; L.F., 1.12 (13), § Si
clientulus] ; fo. 27ra [nr. 3 ; L.F., 1.16 (17), § Si
capitanei] ; fo. 27va [nr. 4 ; L.F., 1.17 (18), § Si
contentio] ; fo. 28rb [nr. 7 ; L.F., 1.18 (19), § Si
quis miles] ; fo. 29vb [nr. 3 ; L.F., 1.21 (22), §
Sancimus] ; fo. 30rb [nr. 4 ; L.F., 1.21 (22), § Nisi
iusta] ; fo. 31rb [nr. 9 ; L.F., 1.21 (22), §
Sancimus] ; al fo. 33vb [nr. 2 ; L.F., 1.26 (27), § Si
quis obligaverit] ; fo. 34ra [nr. 3 ; L.F., 1.26 (27),
§ Si quis investierit] ; fo. 34vb [nr. 1 ; L.F., 2.1,
§ Sciendum est] ; fo. 41va [nr. 4 ; L.F., 2.9, §
Porro] ; fo. 45ra [nr.7 ; L.F., 2.17, § Nam
illud] ; fo. 46va [nrr. 1-2 ; L.F., 2.22, § Dominus] ;
fo. 48va [nr. 1 ; L.F., 2.24 § Est et alia] ; fo. 49rb
[nr.13 ; L.F., 2.24, § Porro si dominum] ; fo. 49vb
[nr. 5 ; L.F., 2.24, § Denique] ; fo. 50rb [nr.
3 ; L.F., 2.24, § Negocium tale est] ; fo. 51va [nrr
3-4 ; L.F., 2., 26, § Si quis per triginta] ; fo. 53va
[nrr. 6-8 ; L.F., 2.26, § Naturales] ; fo. 54v [nr. 5
L.F., 2.26, § Si facta] ; fo. 56ra [nr. 1 ; L.F.,
2.26, § Feudum] ; fo. 56rb [nr. 1-3, L.F., 2.27, §
Federicus] ; fo. 58ra [pr., L.F., 2.27, § Si duo] ;
fo. 59vb [nr. 7 ; L.F., 2.28, § Domino guerram] ; fo.
64va [sine nr., L.F., 2.33, § Similiter] ; fo. 69ra [nr.
1 ; L.F., 2.40, § Praeterea] ; fo. 70vb [nr. 2 ;
L.F., 2.44, § Praeterea] ; fo. 73rb [nr. 1 ; L.F.,
2.48, § Si quis miles] ; fo. 73va [pr., L.F., 2.49, § Tres
erant] ; fo. 74rb [pr., L.F., 2.51, § Quidam
capitaneus] ; fo. 75vb [nr. 16 ; L.F., 2.51, § Quidam
capitaneus] ; fo. 77ra [nr. 2 ; L.F., 2.53, § Hac
edictali] ; fo. 77vb [nr. 7 ; L.F., 2.53, § Iniuria
punitur] ; fo. 77vb [nr. 87 ; L.F., 2.53, § Iniuria
punitur] ; fo. 80rb [nr. 8 ; L.F., 2.53, §
Conventiculas] ; fo. 81vb [nr. 21 ; L.F., 2.53, § Item
sacramenta] ; fo. 84ra [nrr. 3, 7, 11 ; L.F., 2.54
(55), § Imperialem] ; fo. 84vb [nr. 18 ; L.F., 2.54
(55), § Imperialem]. In tutto, si contano almeno 52 allegazioni.
[81] Ioannes seu Nicolaus Furiosus, in apparatu
suo quem fecit ante apparatum Accursii
, fo. 63va [nr.
11 ; L.F., 2.33, § sacramentum].
[82] fo. 78va [nr. 16 ; L.F., 2.53, § Iniuria
punitur].
[83] In prooemio, nr. 16, fo. 3rb, nrr.32
e 36, fo. 4rab, nr. 53, fo. 5rb ; fo. 7ra [nr. 3; L.F., 1.1,
§ Marchio] ; fo. 17rb [nrr. 16 e 18; L.F., 1.1, § Quia] ;
fo. 18 va [nr. 1 ; L.F., 1.5., § Aut si libellario] ;
fo. 39rb [nr. 2 ; L.F., 2.7, § Investitura] ; fo. 46ra
[nr. 6 ; L.F., 2.21, § Miles] ; fo. 46rb [nr. 1, L.F.,
2.22, § Dominus] ; fo. 73vb [nr. 1 ; L.F., 2.49, §
Tres erant]. In tutto, si contano almeno 10 allegazioni.
[84] che Baldo cita accoppiandolo ad Andrea
dIsernia, e potrebbe essere Carlo di Tocco, fo. 17rb [nr.
16; L.F., 1.5, § Quia supra dictum est], Dicunt Carolus et
And. de Iser.
.
[85] fo. 23va [nr. 2 ; L.F., 1.9, § Si quis
investitus] ; fo. 51va [nr. 1 ; L.F., 2., 26 § Si quis
per triginta] ; fo. 53va [nr. 9 ; L.F., 2.26, §
Naturales] ; fo. 79rb [nr. 5 ; L.F., 2.53, §
Iudices] ; fo. 86ra [nr. 7 ; L.F., 2., 54 (55) §
Praeterea Ducatus]. In tutto, sono almeno 5 allegazioni.
[86] fo. 38 va [nr. 5 ; L.F., 2.5, §
Qualiter] ; fo. 44va [nr. 4 ; L.F., 2.16, § Si inter dominum] ;
fo. 52rb [nr. 9 ; L.F., 2., 26 § Si quis per
triginta] ; fo. 73va [nr. 4 ; L.F., 2.49, § Tres
erant] ; fo. 74va [nr. 4 ; L.F., 2.51, § Quidam
capitaneus] ; fo. 77vb [nr. 7 ; L.F., 2.53, § Iniuria
punitur] ; fo. 86ra [nr. 5 ; L.F., 2., 54 (55) §
Praeterea Ducatus]. In tutto, si contano almeno 7 allegazioni.
[87] In prooemio, nr. 4, fo.
2va ; fo. 6ra [nr. 4 ; L.F., 1.1, § Quia] ; fo.
7vb [pr. ; L.F., 1.1, § Et quia vidimus] ; fo. 9va [nr.
5 ; L.F., 1.1, § notandum est autem] ; fo. 12ra [pr.,
L.F., 1.4, § Si autem controversia] ; fo. 12vb [nr. 1;
L.F., 1.4, § Cum autem] ; fo. 14rb [pr., L.F., 1.4, § Si
suis de manso] ; fo. 14va [pr., L.F., 1.4, § Quis de manso] ;
fo. 15vb [pr., L.F., 1.4, § Rursus] ; fo. 18 ra [nr.
5 ; L.F., 1.5.7 i.c., in versiculo
Nepotem] ; fo. 18 va [nr. 1 ; L.F., 1.5., § Aut si
libellario] ; fo. 18vb [nr. 2; L.F., 1.5, § Rursus si
fidelis] ; fo. 19ra [nr. 4; L.F., 1.5, § Rursus si fidelis] ;
fo. 19vb [nr. 1 ; L.F., 1.6, § Quinetiam] ; fo. 22vb
[nr. 17 ; L.F., 1.8, § Sequitur] ; fo. 23ra [nr.
20 ; L.F., 1.7, § Hoc quoque] ; fo. 23rb [pr., L.F.,
1.9, § Si quis investitus] ; fo. 24ra [nr. 4 ; L.F.,
1.10, § Si fuerit] ; fo. 24ra [pr., L.F., 1.11 (12), § Si
contentio] ; fo. 25ra [nr. 3 ; L.F., 1.12 (13), § Si
clientulus] ; fo. 26rb [nr. 4, L.F., 1.13 (14), § De
Marchia] ; fo. 27va [nr. 4 ; L.F., 1.17 (18), § Si
contentio] ; fo. 27vb [nr. 1 ; L.F., 1.18 (19), § Si
quis] ; fo. 29rb [nr. 3, L.F., 1.20 (21), §
Sancimus] ; fo. 29vb [nr. 5 ; L.F., 1.21 (22), §
Sancimus] ; fo. 30ra [nr. 1 ; L.F., 1.21 (22), § Nisi
iusta] ; fo. 30vb [nr. 3 ; L.F., 1.21 (22), §
Sancimus] ; fo. 31va [nr. 1 ; L.F., 1.23 (24), § Si
quis sine] ; fo. 31va [nr. 1 ; L.F., 1.23 (24), § Si
quis sine] ; fo. 31vb [pr., L.F., 1.24(25), §
Sciendum] ; fo. 34ra [nr. 1 ; L.F., 1.26.2 (28), §
Quidam obligavit] ; fo. 32va [nr. 16; L.F., 1.25 (26), § Si
inter dominum] ; fo. 34vb [nr. 5 ; L.F., 2.1, §
Sciendum est] ; fo. 36va [nr. 5, L.F., 2.2, §
Investitura] ; fo. 36vb [nr. 1 ; L.F., 2.3, §
Praeterea] ; fo. 37rb [nr. 4 ; L.F., 2.3, § Sed et
res] ; fo. 37vb [nrr. 4 e 6 ; L.F., 2.3, Nulla] ;
fo. 38rb [nr. 3 ; L.F., 2.5, § Qualiter] ; fo. 38va
[pr., L.F., 2.6, § In epistola] ; fo. 39rb [nr. 7 ;
L.F., 2.7, § Est et alia] ; fo. 39vb [nr. 2 ; L.F.,
2.8, § Quid ergo] ; fo. 41ra [nr. 6 ; L.F., 2.9, §
Donare] ; fo. 41va [nrr. 4-5 ; L.F., 2.9, §
Porro] ; fo. 42rb [nr. 1 ; L.F., 2.11, § Ad
filios] ; fo. 42va [nr. 2 ; L.F., 2.12, § Si duo
fratres] ; fo. 42va [nr. 2 ; L.F., 2.12, § Si duo
fratres] ; fo. 43ra [nrr. 4 e 6 ; L.F., 2.12, § Si duo
fratres] ; fo. 43rb [nr. ; L.F., 2.14, § Quidam
Vassallus] ; fo. 43vb [nr. 6 ; L.F., 2.15, §
Vassallus] ; fo. 44vb [nr. 3 ; L.F., 2.17, § Qui
sibi] ; fo. 44vb [nrr. 5-6 ; L.F., 2.17, § Qui
sibi] ; fo. 45ra [nr. 6 ; L.F., 2.17, § Qui
sibi] ; fo. 45ra [nr. 1 ; L.F., 2.18, § Duo
fratres] ; fo. 45va [pr., L.F., 2.20, § Ex eo] ; fo.
48rb [nr. 4 ; L.F., 2.23, § In primis] ; fo. 48rb [nr.
1 ; L.F., 2.24, § Prima autem causa] ; fo. 48va [nr.
1 ; L.F., 2.24 § Est et alia] ; fo. 48vb [nr. 2 ;
L.F., 2.24 § Est et alia] ; fo. 48vb [nr. 1 ; L.F.,
2.24 § Porro si dominum] ; fo. 49ra [nr. 4 ; L.F.,
2.24, § Porro si dominum] ; fo. 49vab [nrr. 1, 3, 6 ;
L.F., 2.24, § Denique] ; fo. 50ra [nr. 6, i.f. ;
L.F., 2.24, § Denique] ; fo. 50rab [nrr.2-3 ; L.F.,
2.24, § Negocium tale est] ; fo. 50va [nr. 1 ; L.F.,
2.26, § Si de feudo] ; fo. 50va [nr. 2 ; L.F., 2.26,
§ Inter filiam] ; fo. 50vb [nr. 1 ; L.F., 2.26, §
Moribus] ; fo. 51rb [nr. 6 ; L.F., 2.26, §
Vassallus] ; fo. 53ra [nr. 2 ; L.F., 2., 26 § Omnes
filii] ; fo. 53rav [nrr. 2 e 5 ; L.F., 2., 26 §
Naturales] ; fo. 53va [nr. 13 ; L.F., 2.26, §
Naturales] ; fo. 54r [per tot. ; L.F., 2.26, §
Si Titius filios] ; fo. 54r [per tot. ; L.F.,
2.26, § Si Titius filios] ; fo. 54vb [nr. 3 ; L.F.,
2.26, § Licet] ; fo. 55rab [nrr. 2-3 ; L.F., 2.26, §
Si Vassallus] ; fo. 56va [nr. 4 ; L.F., 2.27, §
Federicus] ; fo. 57ra [nr. 14 ; L.F., 2.27, §
Federicus] ; fo. 58rb [nr. 1 ; L.F., 2.27, § Si
duo] ; fo. 58vab [nr. 2 ; L.F., 2.27, § Si tres, vel
plures] ; fo. 59rb [nr. 1 ; L.F., 2.27, § Si quis
quinque solidos] ; fo. 60ra [nr. 12 ; L.F., 2.28, § Domino
guerram] ; fo. 60va [pr. e nr. 5, L.F., 2.28, § Ad
haec] ; fo. 61ra [nr. 2 ; L.F., 2.28, § His
consequenter] ; fo. 61rb [nr. 1 ; L.F., 2.29, §
Quidam] ; fo. 61va [nr. 2 ; L.F., 2.31, §
Vassalli] ; fo. 62ra [nr. 4 ; L.F., 2.31, §
Vassalli] ; fo. 62rb [pr., L.F., 2.32, § Sive
clericus] ; fo. 62vab [nrr. 1 e 3, L.F., 2.32, § Sive
clericus] ; fo. 63rb [nr. 4 ; L.F., 2.33, §
Sciendum] ; fo. 64ra [nr. 16 ; L.F., 2.33, §
Sacramentum] ; fo. 66ra [nr. 2 ; L.F., 2.34, §
Similiter] ; fo. 67rab [nrr. 2 e5 ; L.F., 2. 36, §
Mutus] ; fo. 67va [nr. 3 ; L.F., 2.37, § Si quis
interfecerit] ; fo. 67vb [nr. 1 ; L.F., 2.37, § Non
cogitur] ; fo. 68rb [nrr. 5 e 7 ; L.F., 2.38, § Si
vassallus] ; fo. 68va [nrr. 2, 4 e 5 ; L.F., 2.39, §
Alienatio] ; fo. 69va [nr. 3 ; L.F., 2.40, § Et
iterum] ; fo. 69vb [nr. 2 ; L.F., 2.41, § Item
sciendum] ; fo. 70ra [nr. 2, i.f. ; L.F., 2.41,
§ Item sciendum] ; fo. 70rb [nr. 1 ; L.F., 2.42, § In
causa] ; fo. 70vb [nr. 1 ; L.F., 2.44, §
Praeterea] ; fo. 71rb [nr. 6 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; fo. 71va [nr. 8 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; fo. 71vb [nr. 15 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; fo. 73ra [nr. 10 ; L.F., 2.47, § Ex
facto] ; fo. 73rb [pr., L.F., 2.48, § Si quis miles] ;
fo. 73va [nrr. 3 e 5-6 ; L.F., 2.48, § Si quis
miles] ; fo. 74ra [nr. 3 ; L.F., 2.50, §
Successionis] ; fo. 76ra [nr. 18 ; L.F., 2.51, § Si
voluerit] ; fo. 76vb [nr. 2 ; L.F., 2.54 (55), § Satis
bene] ; fo. 77ra [nr. 3 ; L.F., 2.53, § Hac
edictali] ; fo. 78vb [nr. 18 ; L.F., 2.53, § Iniuria
punitur] ; fo. 79ra [nr. 1 ; L.F., 2.53, §
Iudices] ; fo. 80vb [pr., L.F., 2.53, § Item
sacramenta] ; fo. 83rab [nrr. 18-21 ; L.F., 2.53.11
(L.F.2.54), § Ad hoc] ; fo. 83va [nr. 25 ; L.F.,
2.53.11 (L.F.2.54), § Ad hoc] ; fo. 84ra [nr. 8 ;
L.F., 2.54 (55), § Imperialem] ; fo. 85rb [nr. 7 ;
L.F., 2.54 (55), § Imperialem] ; fo. 85va [nr. 1 ;
L.F., 2.54 (55), § Praeterea] ; fo. 86ra [nr. 8 ;
L.F., 2., 54 (55) § Praeterea Ducatus] ; fo. 86vb [nr.
8 ; L.F., 2., 54 (55) § Praeterea Ducatus] ; fo. 87ra
[nrr. 1-3, 6-7 ; L.F., 2., 54 (55) § Illud] ; fo. 88ra
[nr. 11 ; L.F., 2., 54 (55) § Praeterea]. In tutto, si
contano almeno 122 allegazioni.
[88] fo. 82rb [nr. 7 ; L.F., 2.53.11 (L.F.2.54),
§ Ad hoc] ; fo. 87rb [nr. 5 ; L.F., 2., 54 (55) §
Illud].
[89] fo. 4ra [nr. 32; in prooemio] ;
fo. 11va [nr. 4; L.F., 1.4, in rub.] ; fo. 15va [nr.
18 ; L.F., 1.4, § Si quis de manso] ; fo. 32va [nr.
14 ; L.F., 1.25 (26), § Si inter dominum] ; fo. 35va
[nr. 6 ; L.F., 2.2, § investitura] ; fo. 37ra
[nr.3 ; L.F., 2.3, § Investitura] ; fo. 46ra [nr.
5 ; L.F., 2.21, § Miles] ; fo. 48vb [nr. 3 ;
L.F., 2.24 § Porro si dominum] ; fo. 72ra [nr.18 ; L.F.,
2.45, § Si contigerit] ; fo. 74vb [nr. 6 ; L.F., 2.51,
§ Quidam capitaneus] ; fo. 75rb [nrr. 9-10 e 12 ;
L.F., 2.51, § Quidam capitaneus] ; fo. 75vab [nrr. 13, 15,
17 ; L.F., 2.51, § Quidam capitaneus] ; fo. 81va [nr.
17 ; L.F., 2.53, § Item sacramenta]. In tutto, si contano
almeno 13 allegazioni.
[90] Che viene da Baldo citato senza ulteriori
denominativi (Pet.), ma la riproposizione quasi
costante del semplice nome di Pietro in unione a quello di Cino
da Pistoia (che si sa legatissimo a Pierre
Belleperche, Cortese, Il diritto, II, 402) non lascia
dubbi sul fatto che lallegazione si riferisca appunto a
Pierre Belleperche (Petrus a Bellapertica) : fo. 51vb [nr.
6, L.F., 2., 26 § Si quis per triginta],
ut notatur
per Pet. et Cy. in l. j. C. de contrahen. et committen. Stipul.
; fo. 64vb [pr., L.F., 2.34, § Inter pares],
coram iudice] scilicet ordinario. Pet.; fo. 72va [nr.
2, L.F., 2.46, § Ex eo], Certe nos vidimus hoc non solum
in legibus, sed etiam in opinionibus glossarum, quia ultima
opinio corrigit primam corretione pobabili, ut no. Pet. C. de
summa riniate, l. cunctos populos, licet Cy. ibi derideat gl.
Accur. ; fo. 75vb [nr. 15, L.F., 2.51, § Quidam
capitaneus],
et no. ff de iurisdic. Omn. Iud. L.
extra territorium, per Pet. et Cy
. ; fo. 78vb
[nr. 19, L.F., 2.53, § Iniuria punitur],
Sed pone,
quidam potens mihi mandavit, quod occidam Titium, alias
interficiet me. Nunquid excxuset, cum alias vitam meam salvare
non possum. Dicit Pet. quod sic, ad leg. Aquil. L. scientiam. §
qui cum aliter, et ibi per Cy.
; fo. 82vb [nr.
13-4, L.F., 2.53.11 (L.F.2.54), § Ad hoc],
idem
tenet Pet. e Cy. C. de sacrosanctis ecclesiis, auth. Quibuscunque
modis. In tutto, si contano almeno 6 allegazioni al semplice nome
di Pietro.
[91] fo. 9ra [nr. 20 ; L.F., 1.1, § Et
quia vidimus] ; fo. 10ra [nrr. 3 ; L.F., 1.2, §
Item] ; fo. 13ra [nr. 4; L.F., 1.5, § Cum autem] ; fo.
16va [nr. 4; L.F., 1.5, § Quia supra dictum est] ; fo. 18
va [nr. 4 ; L.F., 1.5., § Aut si libellario] ; fo.
20rb [nr. 1; L.F., 1.6, § Mutus feudum] ; fo. 21va [nr.
6 ; L.F., 1.8, § Sequitur] ; fo. 23vab [nrr. 1 e
7 ; L.F., 1.9, § Si quis investitus] ; fo. 24rab [nrr.
5-7 ; L.F., 1.10, § Si fuerit] ; fo. 24rb [nr. 3,
L.F., 1.11 (12), § Si contentio] ; fo. 32va [nr. 14 ;
L.F., 1.25 (26), § Si inter dominum] ; fo. 33ra [nr.
3 ; L.F., 1.25 (26), § Si quis] ; fo. 34vb [nrr. 2 e
4 ; L.F., 2.1, § Sciendum est] ; fo. 35ra [nrr. 2 e 3,
L.F., 2.2, § Investitura] ; fo. 35va [nr. 9, L.F., 2.2, §
Investitura] ; fo. 36va [nrr. 2 e 5, L.F., 2.2, §
Investitura] ; fo. 37va [nr. 2 ; L.F., 2.3, §
Investitura] ; fo. 37va [nr. 2 ; L.F., 2.3, §
Nulla] ; fo. 3ra [nrr. 5-6 ; L.F., 2.7, § Est et
alia] ; fo. 39vb [nr. 3 ; L.F., 2.8, § Quid
ergo] ; fo. 41ra [nr. 5 ; L.F., 2.9, § Donare] ;
fo. 42ra [nr. 2 ; L.F., 2.10, § Soldata autem] ; fo.
42vb [nr. 1 ; L.F., 2.12, § Si duo fratres] ; fo. 44va
[nr. 4 ; L.F., 2.16, § Si inter dominum] ; fo. 47ra
[nr. 10 ; L.F., 2.22, § Dominus] ; fo. 47vb [nr.
21 ; L.F., 2.22, § Dominus] ; fo. 49rb [nr.13 ;
L.F., 2.24, § Porro si dominum], fo. 50rb [nr.2 ; L.F.,
2.24, § Negocium tale est] ; fo. 51vab [nrr. 1 e 6 ;
L.F., 2., 26 § Si quis per triginta] ; fo. 52va [nr. 1 ;
L.F., 2.26, § Qui clericus] ; fo. 53va [nr. 12 ; L.F.,
2.26, § Naturales] ; fo. 54ra 2 [nr. ; L.F., 2.26, § Si
quis decesserit] ; fo. 54v [nr. 2 ; L.F., 2.26, § Si
facta] ; fo. 55va [nr. 1 ; L.F., 2.26, § Si
Vassallus] ; fo. 56va [nr. 11 ; L.F., 2.27, §
Federicus] ; fo. 57va [nrr. 16 e 18 ; L.F., 2.27, §
Federicus] ; fo. 58vb [nr. 2 ; L.F., 2.27, § Si tres,
vel plures] ; fo. 59va [nr. 3 ; L.F., 2.28, § Domino
guerram] ; fo. 61rb [nr. 3 ; L.F., 2.28, §
Quidam] ; fo. 65rb [nr. 9 ; L.F., 2.34, § Inter
pares] ; fo. 65vb [nr. 1 ; L.F., 2.34, § Ex eadem
lege] ; fo. 66va [sine nr., L.F., 2.36, in rubr.] ;
fo. 67vb [nr. 1 ; L.F., 2.37, § Non cogitur] ; fo.
71ra [nr. 3 ; L.F., 2.45, § Si contigerit] ; fo. 71vb
[nr. 14 ; L.F., 2.45, § Si contigerit] ; fo. 73va [nr.
4 ; L.F., 2.49, § Tres erant] ; fo. 74rb [pr., L.F.,
2.51, § Quidam capitaneus] ; fo. 75vb [nrr. 15-7 ;
L.F., 2.51, § Quidam capitaneus] ; fo. 76ra [nr. 18 ;
L.F., 2.51, § Quidam capitaneus] ; fo. 76ra [nr. 1 ;
L.F., 2.54 (55), § Imperialis] ; fo. 77ra [nr. 3 ;
L.F., 2.53, § Hac edictali] ; fo. 77rb [nrr. 2 e 5 ;
L.F., 2.53, § Si quis vero] ; fo. 77va [nr. 8, i.f. ;
L.F., 2.53, § Si quis vero temerario] ; fo. 77vab [nrr.
3-5, 8 ; L.F., 2.53, § Iniuria punitur] ; fo. 78vab
[nrr. 17-9 ; L.F., 2.53, § Iniuria punitur] ; fo.
80rab [nr. 8 ; L.F., 2.53, § Conventiculas] ; fo. 80va
[nr. 11 ; L.F., 2.53, § Conventiculas] ; fo. 81rb
[nrr. 10 e 12 ; L.F., 2.53, § Item sacramenta] ; fo.
81vab [nrr. 17, 19 e 21 ; L.F., 2.53, § Item
sacramenta] ; fo. 82ra [nr. 3 ; L.F., 2.53.11
(L.F.2.54), § Ad hoc] ; fo. 82va [nr. 13 ; L.F.,
2.53.11 (L.F.2.54), § Ad hoc] ; fo. 86rb [nr. 11 ;
L.F., 2., 54 (55) § Praeterea Ducatus] ; fo. 86va [nr. 3
L.F., 2., 54 (55) § Praeterea Ducatus]. In tutto, si contano
almeno 63 allegazioni.
[92] fo. 6vb [nr. 20; L.F., 1.1, § Quia] ; fo.
15va [nr. 17 ; L.F., 1.4, § Si quis de manso] ; fo.
17rb [nr. 16; L.F., 1.5, § Quia supra dictum est] ; fo.
22va [nr. 9, fo. 23ra [nr. 9, § Hoc quoque] ; fo. 26vb [nr.
3 ; L.F., 1.14 (15), § Si foemina] ; fo. 27ra [nr.
3 ; L.F., 1.15 (16), § Si minores] ; fo. 28rb [nr.
7 ; L.F., 1.18 (19), § Si quis miles] ; fo. 30vb [nr.
8 ; L.F., 1.21 (22), § Nisi iusta] ; fo. 35ra [nr. 3,
L.F., 2.2, § Investitura] ; fo. 56va [nr. 4 ; L.F.,
2.27, § Federicus] ; fo. 57vb [nr. 3 ; L.F., 2.27, §
Si clericus] ; fo. 74ra [nr. 2 ; L.F., 2.50, §
Successionis] ; fo. 74va [nrr. 2 e 4 ; L.F., 2.51, §
Quidam capitaneus] ; fo. 78rb [nr. 11 ; L.F., 2.53, §
Iniuria punitur] ; fo. 78vb [nr. 19 ; L.F., 2.53, §
Iniuria punitur] ; fo. 81ra [nr. 4 ; L.F., 2.53, §
Item sacramenta] ; fo. 81va [nrr. 17 e 19 ; L.F., 2.53,
§ Item sacramenta]. In tutto, si contano almeno 18 allegazioni.
[93] fo. 36va [nr. 5, L.F., 2.2, § Investitura] ;
fo. 62ra [nr. 6 ; L.F., 2.31, § Vassalli].
[94] Per i documenti dellaccorata ed ancóra
ammirata memoria in Baldo per la figura di Bartolo da
Sassoferrato, maestro da annoverare [inter] summos viros,
qui cognoscunt genus et differentias, vorrei qui rinviare a
Montorzi, Fides, 322.
[95] fo. 3ra [nr. 11, in prooemio] ;
fo. 3va [nr. 24, in prooemio] ; fo. 4ra [nr. 32, in
prooemio] ; fo. 7ra [nr. 1 ; L.F., 1.1, §
Marchio] ; fo. 8ra [nr. 4; L.F., 1.1, § Et quia vidimus] ;
fo. 9ra [nr. 20 ; L.F., 1.1, § Et quia vidimus] ; fo.
12va [nr. 13; L.F., 1.4, § Si autem controversia] ; fo.
13va [nr. 9; L.F., 1.4, § Item si vassallus] ; fo. 15ra
[nrr. 10 e 13; L.F., 1.4, § Si quis de manso] ; fo. 16ra
[nr. 3; L.F., 1.4 § Si quis de manso] ; fo. 18ra [nr. 5;
L.F., 1.5, § Similiter si dominum] ; fo. 20ra [nrr. 2-3;
L.F., 1.6, § Quinetiam] ; fo. 21va [nr. 6 ; L.F., 1.8,
§ Sequitur], fo. 28vb [pr., L.F., 1.19 (20), § Si quis] ;
fo. 29va [nr. 2 ; L.F., 1.20 (21), Si quis miles] ; fo.
30rb [nr. 4 ; L.F., 1.21 (22), § Nisi iusta] ; fo.
30vb [nrr. 4-5 ; L.F., 1.21 (22), § Sancimus] ; fo.
31rab [nrr. 8 e nr. 11 ; L.F., 1.21 (22), § Sancimus], fo.
31rb [nr. 9 ; L.F., 1.21 (22), § Sancimus] ; fo. 32ra
[nr. 4 ; L.F., 25 (26), § S inter dominum] ; al fo.
33ra [nr. 2 ; L.F., 1.26 (27), § Si quis
obligaverit] ; fo. 35ra [nr. 3, L.F., 2.2, §
Investitura] ; fo. 35vra [nr. 91, L.F., 2.2, §
Investitura] ; fo. 36va [nr. 2, L.F., 2.2, §
Investitura] ; fo. 38ra [nr. 2 ; L.F., 2.4, §
Utrum] ; fo. 42ra [nr. 2 ; L.F., 2.10, § Soldata
autem] ; fo. 42vb [nr. 3 ; L.F., 2.12, § Si duo
fratres] ; fo. 43vb [nr. 7 ; L.F., 2.15, §
Vassallus] ; fo. 44ra [nrr. 8 e 10 ; L.F., 2.15, §
Vassallus] ; fo. 47rab [nrr. 10 e 13 ; L.F., 2.22, § Dominus] ;
fo. 47va [nr. 20 ; L.F., 2.22, § Dominus] ; fo. 48ra
[nr. 23 ; L.F., 2.22, § Dominus] ; fo. 49ra [nrr. 7 e
9 ; L.F., 2.24, § Porro si dominum] ; fo. 50ra
[nr.2 ; L.F., 2.24, § Negocium tale est] ; fo. 50rb
[nrr. 3 e 5 ; L.F., 2.24, § Negocium tale est] ; fo.
50va [nr. 2 ; L.F., 2.26, § Si de feudo] ; fo. 50vb
[nr. 1 ; L.F., 2.26, § Moribus] ; fo. 52ra [nrr.
9-10 ; L.F., 2., 26 § Si quis per triginta] ; fo. 52va
[nr. 2 ; L.F., 2.26, § Qui clericus] ; fo. 54rb [nr.
2 ; L.F., 2.26, § Si facta] ; fo. 55va [nr. 2 ;
L.F., 2.26, § Vassallus] ; fo. 57va [nr. 24 ; L.F.,
2.27, § Federicus] ; fo. 59va [nr. 4 ; L.F., 2.28, § Domino
guerram] ; fo. 65rab [nrr. 7 e 9 ; L.F., 2.34, § Inter
pares] ; fo. 65vab [nrr. 9-12 ; L.F., 2.34, § Inter
pares] ; fo. 66va [nrr. 2-3 ; L.F., 2.35, §
Clerico] ; fo. 69va [nr. 5 ; L.F., 2.40, §
Praeterea] ; fo. 71rab [nrr. 3 e 6 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; fo. 71vb [nr. 14 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; fo. 73va [nr. 4 ; L.F., 2.48, § Si quis
miles] ; fo. 75rb [nr. 11 ; L.F., 2.51, § Quidam
capitaneus] ; fo. 75va [nr. 13 ; L.F., 2.51, § Quidam
capitaneus] ; fo. 78rab [nrr. 11-2 ; L.F., 2.53, §
Iniuria punitur] ; fo. 78va [nrr. 16-7 ; L.F., 2.53, §
Iniuria punitur] ; fo. 79va [nr. 9 ; L.F., 2.53, §
Iudices] ; fo. 79vb [nr. 4 ; L.F., 2.53, §
Conventiculas] ; fo. 80rab [nr. 8-9 ; L.F., 2.53, §
Conventiculas] ; fo. 81rab [nrr. 8-14 ; L.F., 2.53, §
Item sacramenta] ; fo. 81vb [nrr. 20-1 ; L.F., 2.53, §
Item sacramenta] ; fo. 82rb [nr. 4 ; L.F., 2.53.11
(L.F.2.54), § Ad hoc] ; fo. 83va [nr. 26 ; L.F.,
2.53.11 (L.F.2.54), § Ad hoc] ; fo. 83vb [nr. 1 ;
L.F., 2.54 (55), § Imperialem] ; fo. 85vb [nr. 4 ;
L.F., 2.54 (55), § Praeterea Ducatus] ; fo. 86ra [nrr. 5,
7 ; L.F., 2., 54 (55) § Praeterea Ducatus] ; fo. 87ra
[nr. 2 ; L.F., 2., 54 (55) § Illud] ; fo. 88rb [nr.
19 ; L.F., 2., 54 (55) § Praeterea]. In tutto, si contano
almeno 66 allegazioni.
Spicca nel
testo di Baldo anche un vivido medaglione di Bartolo da
Sassoferrato, ed una singolare presa di campo di Baldo
stesso :
Fuit nam Bartolus subtilis homo, et
Doctor meus, tamen semper tenebat opiniones multum placentes
laicis, et hoc facit opinionibus suis multum
honoris
: sulle opinioni di Baldo, non sempre
allineate con quelle dei canonisti della curia, cfr. già
Tamassia, Baldo studiato, 8 e ntt. 20-2, 27 = Scritti,
2, 487-8. Di altri suoi maestri Baldo parla in questa sua Lectura
feudorum, a partire dai lontani esordi, sino agli ultimi
insegnamenti bartoliani :
primus doctor meus
Ioannis Pogliarensis. Alius enim Doctor meus, qui rerum
singularium habebat memoriam, fuit dominus Franciscus Tigri de
Pisis. Sed ille qui multum contulit ingenio, fuit Bartolus de
Saxoferato, quos longo tempore audivi et discendi studio raro me
ab eis separavi. Dicebat autem Bartolus quod illud quod suum
fabricabat ingenium erat lectura Cyni. I brani
autobiografici di Baldo soprattutto quelli relativi al suo
cursus di studi giuridici sono peraltro ben noti
[Diplovataccio, 299 (15 ss) ; F. C. von Savigny, Geschichte,
6, § 65-6, 208-19 ; = trad. Bollati, 662-9].
[96] fo. 26va [nr. 7 ; L.F., 1.13 (14),
§ De Marchia] ; cfr. Pillio da Medicina, Libellus
disputatorius: Parte edita, Universität Hamburg, Di ss. v.
Jürgen Meyer-Nelthropp, Hamburg 1958.
[97] Baldo stesso, tuttavia, non manca di raccogliere,
nel corso della sua esposizione, dei detti brocardici da offrire
allutilità ed allanalisi del proprio lettore, in
particolare al fo. 61va [nr. 1; L.F., 2.31, § Vassalli],
Hinc tangitur illud brocardum, an delictum patris noceat
filio
; fo. 66ra [nr. 3; L.F., 2.34, § Ex
eadem lege] ; fo. 23ra [nr. 3; L.F., 1.8, § Filia
vero] ; fo. 29ra [nr. 6; L.F., 1.19(20) § Si quis :
deinde gl. transit ad brocarda, utrum sit gratis
quod non licet per pecuniam
] ; altrove si
dànno vere e proprie informazioni apodittiche sul contenuto
canonico di certi elementi della prassi feudale, ad es., al fo.
31va [pr., L.F., 1.24(25), § Sciendum], regula est, quod
feudum sine investitura non potest constitui
;
ovvero al fo. 4va [nr. 39 i.f. in prooemio], dicunt
enim doctores quod
. Baldo, inoltre, talvolta enunzia
e cita apoditticamente alcuni dicta delle scuole e in
particolare della glossa ; come, ad es., al fo. 66ra [nr.
3 ; L.F., 2.34, § Ex eadem lege]. Altri esempi di
precettistica dinterpretazione pratica (regole
dinferenza presuntiva), al fo. 33ra [nr. 2 ; L.F.,
1.26 (27), § Si quis obligaverit] :
qualis est
contractus in prima sui figura, talis praesumitur in sui essentia
; si formulano poi regole di carattere generale
sul feudo al fo. 26ra [pr. L.F., 1.13 (14), § De Marchia] :
Breviter dantur duae regulae
; ancóra regulae
al fo. 4va [nr. 39, in prooemio],
dicunt
enim doctores quod
; fo. 23ra [nr. 3; L.F.,
1.9, § Filia vero], Quodam brocardum hic assignatur
; fo. 29ra [nr. 6; L.F., 1.20, § Si quis],
Deinde gl. transit ad brocarda
; fo. 31va
[pr., L.F., 1.23(24), § Sciendum], Traditur regula et
regulae declaratio
; fo. 66ra [nr. 3; L.F.,
2.34, § Ex eadem lege], Et no. quod hic tangit gl. duo
brocarda
.
[98] Quello della via quaestionum, poi, è un
metodo che di recente sè autorevolmente indicato come il
prodotto di una linea di pensiero nuova ed autonoma
rispetto alla tradizione accademica dellinsegnamento di
Azzone ed Accursio (Bellomo, I fatti, 386 ss.). La
prospettiva questionante pareva comunque ampiamente
consolidata anche nellambiente della feudistica, attenta
soprattutto a problemi e casi della prassi consuetudinaria e
duso comune, ove lo strumento della quaestio poteva
forse proporsi opportunamente come risorsa metodica tale da
consentire la trattazione anche in sede scientifica ed accademica
di temi appartenenti alla vita quotidiana. Non a caso già
Martino Sillimani di cui, tempo fa, Francesco Migliorino
ha efficacemente documentato la pratica questionatoria [id., Dominus
meus in le gibus : The search for a Liber quaestionum
of Martinus Sillimani, in The two laws. Studies in
medieval legal history, dedicated to Stephan Kuttner, edited
by Laurent Mayali and Stephanie A. J. Tibbetts, Washington, The
Catholic university of America press, 1990, 121-51 (Studies
in medieval and early modern canon law, 1)]
nellultimo quarto del Duecento, aveva potuto qualificare la
propria opera sui feudi come una collectio riassuntiva di
casi ed osservazioni redatta per ordinem sub rubricis
(Tractaturi de feudis sub decem et septem rubricis omnia
colligemus per ordinem
, TUI, 10/1, fo. 2ra), ed
aveva forse lasciato in quegli argumenta circa feuda che
ci sono tramandati dal ms. palatino Parma 1227 (fo. 70rb)
un parziale documento dellopera di schedatura da lui
apprestata a tal fine ; sicché ben si comprende come, di
lì a poco, esibiscano un inequivoco impianto questionatorio quei
corsi di Diritto Feudale di Pietro de Cerniti (supra, nt.
53) che, pur essendo ormai perduti, sono tuttavia ampiamente
ricostruibili nella loro complessiva architettura attraverso le
testimonianze della letteratura a lui successiva, in particolare
attraverso questa Baldi Lectura feudorum. Il nerbo
di ogni possibile riflessione feudistica pareva in tal modo
indicarsi secondo tale modo di scrittura
nellattività di collezione/collazione dei casi di
problematica pratica, e nella conseguente enucleazione da essi di
regole brocardiche utili soprattutto, comunque fosse, alla
immediata spendita professionale.
[99] Nella Baldi Lectura feudorum
già lha notato incidentalmente anche Cristina Danusso (La
lectura, 35) si tramandano forse alcuni documenti di
una prassi scrittoria evidentemente questionativa e
casistica : al fo. 14ra [nrr. 4ss ; L.F., 1.4, §
Similiter], al fo. 62vb [nr. 3 ; L.F., 2.32, § Sive
clericus], al fo. 46va [nr. 2 ; L.F., 2.22, § Dominus], ove
il progresso espositivo sappoggia essenzialmente ad una expositio
casuum, talvolta annunziata e cadenzata dalluso di
stilemi additivi (adde
, cfr. in particolare al
fo. 46va), che paiono individuabili come protasi introduttive di
singole schede di ampliamento testuale.
[100] Nella Lectura
come attesta la tabella esposta in appendice le
allegazioni di autori canonistici occupano uno spazio
quantitativamente assai considerevole : quasi la soglia di
¼ (il 24,71%) rispetto alla massa del complessivo sistema
allegatorio dellopera : Giovanni dAndrea, 63
allegazioni almeno = 7,12 %; Innocenzo IV., 61 allegazioni almeno
= 6,89 %; Enrico da Susa, 2 allegazioni almeno = 2,82 %; Guido da
Baysio, 25 allegazioni almeno = 2,82 %; Jean le Moine, 25
allegazioni almeno = 2,82 %); Bernardo da Parma, 11 allegazioni
almeno = 1,24 %; Goffredo da Trani, 1 allegazione almeno = 0,11 %;
Raimondo da Peñafort, 5 allegazioni almeno = 0,56 %; Giovanni di
Monte Murlo, 1 allegazione = 0,11 %; Paolo de Liazari, 1
allegazione = 0,11%; Federigo Petrucci, 1 allegazione = 0,11%).
Il conto aumenta poi ancóra, se si aggiungono autori di indubbia
estrazione ed afferenza ecclesiastica come Guillaume Durand (27
allegazioni almeno = 3,05 %) e civilisti di segno particolare
come Dino del Mugello (52 allegazioni almeno = 5,88 %) e Roffredo
Beneventano (4 allegazioni = 0,45 %), che hanno esteso la loro
attività di produzione giuridica anche al campo di efficacia
dellistituzione ecclesiastica : in tal caso, infatti,
il conto complessivo degli atti dattenzione riservati da
Baldo nella sua Lectura feudistica ad autori di afferenza
canonistica o, comunque, dinteresse istituzionale ed
ecclesiastico, ammonta ad una massa corrispondente al 34,09% (=24,71%+9,38%)
dellintero complesso allegatorio. Non è poco, per una
disciplina come la feudistica che per tradizione
dovrebbe intendersi quasi esclusivamente caratterizzata da una
produzione extra-istituzionale, di origine soprattutto
consuetudinaria (si vedano le polemiche riferite alla nt. 167).
E, per la verità, non si tratta qui soltanto di un gioco di
percentuali più o meno precise, o di più o meno numerose
presenze canonistiche nel pur folto regesto di allegazioni della Baldi
Lectura feudorum : è infatti indubbio anche per
altra via, oltre quella meramente statistica, che il ricorso alla
dottrina canonistica è molto spesso decisivo nella strategia
interpretativa di Baldo, ai fini di una organica integrazione
della realtà dellesperienza feudale come vero e proprio ius
allinterno del sistema di Diritto Comune. Si veda, ad
es., per restare in argomento consuetudinario, in prooemio,
al nr. 4, fo. 2va, ove Baldo corregge il comune punto di vista
sul diritto dei feudi chesso sia cioè
prevalentemente ed esclusiamente consuetudinario alla luce
di alcuni detti innocenziani sulla natura universale e non
consuetudinaria della iurisdictio. Documenti
dellinteresse di Baldo per i contenuti normativi e di
diritto positivo delle Decretali pontificie, al fo. 50vb [nr. 2 i.f.;
L.F., 2.26, § Moribus]. Si veda, infine, la giustificazione
fornita da Baldo stesso per le numerose allegazioni canonistche
recate da questa stessa Lectura, qui riferita alla nt. 26.
[101] fo.
36va [nr. 1 ; L.F., 2.2, § Si vero Vassallus], cita la Summa.
[102] in
prooemio, nr. 4, fo. 2va, nr. 30, fo. 3vb ; e poi
anche : fo. 6ra [nr. 4 ; L.F., 1.1, § Quia] ; fo.
6vb [nr. 20; L.F., 1.1, § Quia] ; fo. 6vb [nr. 20; L.F.,
1.1, § Marchio] ; fo. 8va [nr. 12; L.F., I.I § Et quia
vidimus] ; fo. 9va [nr. 3 ; L.F., 1.1, Notandum est
autem] ; fo. 12ra [nr. 2; L.F., 1.4, § Si autem
controversia] ; fo. 12va [nr. 9 in fi. ; L.F., 1.4, §
Si autem controversia] ; fo. 14ra [nr. 2 ; L.F., 1.4,
§ Similiter] ; fo. 19ra [pr., L.F., 1.5, § Praeterea] ;
fo. 20va [pr., L.F., 1.7, § Natura feudi] ; fo. 23va [nr.
5 ; L.F., 1.9, § Si quis investitus] ; fo. 24rb [nr.
7 ; L.F., 1.10, § Si fuerit] ; fo. 28vb [pr., L.F.,
1.19 (20), § Si quis] ; fo. 29va [nr. 2 ; L.F., 1.20
(21), Si quis miles] ; fo. 31ra [nr. 5 e nr. 8 ; L.F.,
1.21 (22), § Sancimus] ; fo. 31rb [nr. 9 ; L.F., 1.21
(22), § Sancimus] ; fo. 34va [nr. 5 ; L.F., 2.1, §
Obertus] ; fo. 36va [nr. 1 ; L.F., 2.2, § Si vero
vassallus] ; fo. 36vb [nr. 1 ; L.F., 2.3, §
Investitura] ; fo. 40ra [nr. 4 ; L.F., 2.8, § E
contrario] ; fo. 43va [nr. 3 ; L.F., 2.15, §
Vassallus] ; fo. 44ra [nr. 10 ; L.F., 2.15, §
Vassallus] ; fo. 44rb [nr. 3 ; L.F., 2.15, § Si inter dominum] ;
fo. 45ra [nr. 7 ; L.F., 2.17, § Qui sibi] ; fo. 45va
[nr. 1, L.F., 2.20, § Ex eo] ; fo. 46va [nr. 1 ; L.F.,
2.22, § Dominus] ; fo. 46vb [nr. 5 ; L.F., 2.22, § Dominus] ;
fo. 47rab [nrr. 8-12 e 14-5 ; L.F., 2.22, § Dominus] ;
fo. 47va [nrr. 16-7 ; L.F., 2.22, § dominus] ; fo.
49vb [nr. 3 ; L.F., 2.24, § Denique] ; fo. 51va [nr.
2 ; L.F., 2., 26 § Si quis per triginta] ; fo. 52rab
[nrr. 9 e 12 ; L.F., 2., 26 § Si quis per triginta] ;
fo. 55rb [nr. 3 ; L.F., 2.26, § In generali] ; fo.
56va [nr. 7 ; L.F., 2.27, § Federicus] ; fo. 58rb [pr.
e nr. 1 ; L.F., 2.27, § Si duo] ; fo. 59ra [nr.
1 ; L.F., 2.27, § Publici latrones] ; fo. 64rab [nrr.
17-8 ; L.F., 2.33, § Sacramentum] ; fo. 65vb [nrr.
12-3 ; L.F., 2.34, § Inter pares] ; fo. 68ra [nr. 3 i.f.;
L.F., 2.38, § Si vasallus] ; fo. 69vb [nr. 1 ; L.F.,
2.41, § Item sciendum] ; fo. 72va [nrr.27 ; L.F., 2.45, §
Si contigerit] ; fo. 74vb [nr. 5 ; L.F., 2.51, §
Quidam capitaneus] ; fo. 75rab [nrr. 6 11 ; L.F., 2.51,
§ Quidam capitaneus] ; fo. 77rb [nr. 7 ; L.F., 2.53,
§ Si quis vero] ; fo. 77va [nr. 8, i.f. ; L.F.,
2.53, § Si quis vero] ; fo. 77vab [nr. 1 e 5 ; L.F.,
2.53, § Iniuria punitur] ; fo. 78ra [nr. 10 ; L.F.,
2.53, § Iniuria punitur] ; fo. 78va [nr. 15 ; L.F.,
2.53, § Iniuria punitur] ; fo. 79va [nrr. 7 e 9-10 ; L.F.,
2.53, § Iudices] ; fo. 79vb [nr. 1 ; L.F., 2.53, §
Conventiculas] ; fo. 80ra [nrr. 6 e 8 ; L.F., 2.53, §
Conventiculas] ; fo. 80vb [nrr. 1-2 ; L.F., 2.53, §
Item sacramenta] ; fo. 81ra [nr. 4 ; L.F., 2.53, §
Item sacramenta] ; fo. 81ra [nr. 9 ; L.F., 2.53, §
Item sacramenta] ; fo. 82ra [nr. 2 ; L.F., 2.53.11
(L.F.2.54), § Ad hoc] ; fo. 83va [nrr. 23 e 26 ; L.F.,
2.53.11 (L.F.2.54), § Ad hoc] ; fo. 86rb [nr. 8 ;
L.F., 2., 54 (55) § Praeterea Ducatus] ; fo. 88ra [nrr. 11
e 14 ; L.F., 2., 54 (55) § Praeterea] ; fo. 88va [nr.
20 ; L.F., 2., 54 (55) § Praeterea]. In tutto, si contano
almeno 61 allegazioni.
[103] in prooemio,
fo. 4rb, nr.37, fo. 5ra, nr. 53; e poi anche : fo. 14vb [nr.
5; L.F., 1.4, § Si quis de manso] ; fo. 16ra [nr. 3; L.F.,
1.4, § Rursus] ; fo. 51vb [nr. 1 ; L.F., 2., 26 § Si
quis per triginta] ; fo. 53rb [nr. 5 ; L.F., 2., 26 §
Naturales] ; fo. 54va [nr. 2 ; L.F., 2.26, § Si
facta] ; fo. 59va [nr. 3 ; L.F., 2.28, § Domino
guerram] ; fo. 63va [nr. 9 ; L.F., 2.33, §
Sacramentum] ; fo. 64vb [nr. 2 ; L.F., 2.34, § Inter
pares] ; fo. 76ra [nr. 20 ; L.F., 2.51, § Similiter].
In tutto, si contano almeno 11 allegazioni.
[104] fo. 11va [nr. 4;
L.F., 1.4, in rub.] ; fo. 29ra [nr. 8, L.F., 1.19
(20), § Si quis ; fo. 30vb [nr. 5 ; L.F., 1.21 (22),
§ Si quis] ; fo. 31rb [nr. 9 ; L.F., 1.21 (22), §
Sancimus] ; fo. 34va [nr. 2 ; L.F., 2.1, §
Obertus] ; fo. 40vb [nr. 3 ; L.F., 2.9, §
Donare] ; fo. 41ra [nr. 3 ; L.F., 2.9, §
Donare] ; fo. 44ra [nr. 8 ; L.F., 2.15, §
Vassallus] ; fo. 46va [nr. 4 ; L.F., 2.22, § Dominus] ;
fo. 46vab [nr. 4 ; L.F., 2.22, § Dominus] ; fo. 47ra
[nr. 11 ; L.F., 2.22, § Dominus] ; fo. 47va [nrr.
18-9 ; L.F., 2.22, § dominus] ; fo. 52va [nr. 12 ;
L.F., 2.26, § Si quis per triginta] ; fo. 55rb [nr.
2 ; L.F., 2.26, § In generali] ; fo. 56rb [nr. 2,
L.F., 2.27, § Federicus] ; fo. 65ra [nr. 3 ; L.F.,
2.34, § Inter pares] ; fo. 66va [nr. 4 ; L.F., 2.35,
§ Clerico] ; fo. 68va [nr. 4 ; L.F., 2.39, §
Alienatio] ; fo. 74vb [nr. 5 ; L.F., 2.51, § Quidam
capitaneus] ; fo. 77va [nr. 8, i.f. ; L.F.,
2.53, § Si quis vero] ; fo. 81ra [nr. 9 ; L.F., 2.53,
§ Item sacramenta] ; fo. 85rb [nr. 7 ; L.F., 2.54
(55), § Imperialem]. In alcuni casi, Baldo cita Enrico da Susa
come Henricus Archiepiscopus Ebredunensis [Enrico da
Susa fu, infatti, Arcivescovo di Embrun (Eburodunum, tra
Marsiglia e Nizza), dal 1250 al 1271 (Schulte, II, 124; Gallia
Christiana, Paris, 1715 1865, I, 452-73), e la sua summa
è quindi anche circolata nei mss. con lattribuzione di
paternità allArchiepiscopus ebrodunensis (ad
es., cod. Parma, 1227, 64v ) ; vedi ora, da ultimo, F.
Soetermeer, Summa archiepiscopi alias Summa copiosa. Some
Remarks on the Medieval Editions of the Summa Hostiensis, in A
Ennio Cortese (Scritti in onore), III,
280 ss.]: fo. 40vb [nr. 3 ; L.F., 2.9, § Donare], fo. 61vb
[nr. 3 ; L.F., 2.31, § Vassalli], fo. 64vb [nr. 2 ;
L.F., 2.34, § Inter pares]. In tutto, si contano almeno 25
allegazioni.
[105] In tutto,
shanno almeno 5 allegazioni : fo. 11vb [nr. 8; L.F.,
1.4, in rub.] ; fo. 47ra [nr. 8 ; L.F., 2.22, §
Dominus] ; fo. 57ra [nr. 17 ; L.F., 2.27, §
Federicus], ivi cita come trattato autonomo il cap. 3 De
duello della seconda parte della Summa (cfr. Sancti
Raymundi de Pennafort, ... Summa ..., Veronae, ex
Typographia seminarii, 1744, lib. II, tit. 3, De duello, §
unico, pp. 154-6 ; vedi Schulte, II, 411 e nt. 9) ; fo.
78ra [nr. 10 ; L.F., 2.53, § Iniuria punitur] ; fo.
80vb [nr. 3 ; L.F., 2.53, § Item sacramenta].
[106] fo. 7rb [nr.
2 ; L.F., 1.1., § Marchio]. Cfr. la scheda di Schulte, II,
164, nr. 35.
[107] in prooemio,
nrr. 16-7, fo. 3rb, nr. 52, fo. 5ra, nr. 57, fo. 5rb; fo. 7 rb
[nr. 2 ; L.F., 1.I, § Et quia vidimus] ; fo. 10ra [nr.
3 ; L.F., 1.2, § Item] ; fo. 12v [nr. 11; L.F., 1.5,
§ Cum autem] ; fo. 17va [nr. 20 ; L.F., 1.5, § Quia
supra dictum est] ; fo. 21vb [nr. 7 ; L.F., 1.8, §
Sequitur] ; fo. 30vb [nr. 8 ; L.F., 1.21 (22), § Nisi
iusta] ; fo. 32ra [nr. 8 ; L.F., 25 (26), § Si inter
dominum] ; fo. 36va [nr. 5, L.F., 2.2, §
Investitura] ; fo. 42vb [pr., L.F., 2.12, § Si duo
fratres] ; fo. 46va [nr. 1 ; L.F., 2.22, § Dominus] ;
fo. 48vb [nr. 2 ; L.F., 2.24 § Porro si dominum] ; fo.
59rb [nr. 2 ; L.F., 2.27, § Si quis quinque solidos] ;
fo. 63ra [nr. 1 ; L.F., 2.33, § Sciendum] ; fo. 65va
[nr. 12 ; L.F., 2.34, § Inter pares] ; fo. 69va [nr.
5 ; L.F., 2.40, § Praeterea] ; fo. 71va [nr. 8 ;
L.F., 2.45, § Si contigerit] ; fo. 74ra [nr. 2 ; L.F.,
2.50, § Successionis] ; fo. 78rb [nr. 11 ; L.F., 2.53,
§ Iniuria punitur] ; fo. 78rb [nr. 11 ; L.F., 2.53, §
Iniuria punitur] ; fo. 81ra [nr. 4 ; L.F., 2.53, §
Item sacramenta] ; fo. 83va [nr. 26 ; L.F., 2.53.11
(L.F.2.54), § Ad hoc] ; fo. 87va [nr. 4 ; L.F., 2., 54
(55) § Praeterea] ; fo. 88rb [nr. 18 ; L.F., 2., 54
(55) § Praeterea] ; fo. 88vb [nr. 24 L.F., 2., 54 (55) §
Praeterea]. In tutto, si contano almeno 27 allegazioni.
[108] In
prooemio, nr. 4, fo. 2va, nrr. 32, 34 e 37, fo. 4rab, nr. 51,
fo. 5ra ; e poi anche : fo. 6ra [nr. 4 ; L.F.,
1.1, § Quia] ; fo. 6vab [nrr. 11-2, 19 ; L.F., 1.1, §
Quia] ; fo. 7va [nr. 8 ; L.F., 1.1, § Marchio] ;
fo. 14ra [nr. 2 ; L.F., 1.4, § Similiter] ; fo. 15va
[nr. 16 ; L.F., 1.4, § Si quis de manso] ; fo. 18vb
[nr. 6; L.F., 1.5, § Aut si libellario] ; fo. 21vb [nr.
9 ; L.F., 1.8, § Sequitur] ; fo. 26rb [nr. 2, L.F.,
1.13 (14), § De Marchia] : fo. 37va [nrr. 2-3 ; L.F.,
2.3, § Nulla] ; fo. 40ra [nr. 1 ; L.F., 2.8, §
Quamvis] ; fo. 47ra [nr. 120 ; L.F., 2.22, § Dominus] ;
fo. 66va [nr. 3 ; L.F., 2.35, § Clerico] ; fo. 68va
[nr. 1 ; L.F., 2.39, § Alienatio] ; fo. 78va [nr.
16 ; L.F., 2.53, § Iniuria punitur] ; fo. 79ra [nr. 19
i.f. ; L.F., 2.53, § Iniuria punitur] ; fo.
80ra [nr. 7 ; L.F., 2.53, § Conventiculas] ; fo. 81vb
[nr. 20 ; L.F., 2.53, § Item sacramenta] ; fo. 82rb
[nr. 5 ; L.F., 2.53.11 (L.F.2.54), § Ad hoc] ; fo.
82va [nrr. 11 e 13 ; L.F., 2.53.11 (L.F.2.54), § Ad
hoc] ; fo. 84rb [nr. 11 ; L.F., 2.54 (55), §
Imperialem] ; fo. 85rb [nr. 7 ; L.F., 2.54 (55), §
Imperialem] ; fo. 88rb [nr. 19 ; L.F., 2., 54 (55) §
Praeterea]. In tutto, si contano almeno 25 allegazioni.
[109] In
prooemio, nr. 32, fo. 4ra e nr. 45, fo. 4vb ; fo. 5vb
[nr. 3 ; L.F., 1.1, § Quia] ; fo. 6vb [nr. 20; L.F.,
1.1, § Quia] ; fo. 17va [nr. 23; L.F., 1.5, § Quia supra
dictum est] ; fo. 19va [nr. 3; L.F., 1.6, § Item si
episcopus] ; fo. 19vb [nr. 8; L.F., 1.6, § Item si
episcopus] ;fo. 41vb [nr.1 ; L.F., 2.10, § Qui a
principe] ; fo. 43ra [nr. 4 ; L.F., 2.12, § Si duo
fratres] ; fo. 51va [nr. 3 ; L.F., 2., 26 § Si quis
per triginta] ; fo. 54rb [nr. 2 ; L.F., 2.26, § Si
facta] ; fo. 55va [nr. 2 ; L.F., 2.26, §
Vassallus] ; fo. 55vb [nr. 1 ; L.F., 2.26, §
Beneficium] ; fo. 64rb [nr. 18 ; L.F., 2.33, §
Sacramentum] ; fo. 65va [nrr. 11-2 ; L.F., 2.34, §
Inter pares] ; fo. 66rb [sine nr. ; L.F., 2.34, § Si
fuerit] ; fo. 66va [nr. 4 ; L.F., 2.35, §
Clerico] ; fo. 67ra [nr. 3 ; L.F., 2. 36, §
Mutus] ; fo. 78vab [nrr. 15 e 19 ; L.F., 2.53, §
Iniuria punitur] ; fo. 79rb [nr. 4 ; L.F., 2.53, §
Iudices] ; fo. 79va [nr. 9 ; L.F., 2.53, §
Iudices] ; fo. 81ra [nrr. 3-4 ; L.F., 2.53, § Item
sacramenta] ; fo. 82rb [nrr. 5-8 ; L.F., 2.53.11
(L.F.2.54), § Ad hoc] ; fo. 82vb [nr. 12 ; L.F.,
2.53.11 (L.F.2.54), § Ad hoc] ; fo. 88va [nr. 19 ;
L.F., 2., 54 (55) § Praeterea]. In tutto, si contano almeno 25
allegazioni.
[110] fo.
2vb, nr.6 in prooemio ; fo. 3rb, nr. 18 in
prooemio ; fo. 3vb, nr. 30 in prooemio ; fo.
4rb [nr. 35in prooemio] ; fo. 6rb [nr. 4 ; L.F.,
1.1, § Quia] ; fo. 6vb [nr. 15 ; ibid.] ; fo.
6vb [nrr. 15 e 20; L.F., 1.1, § Quia] ; fo. 7rab [nrr. 1 e
8 ; ibid., § Marchio] ; fo. 9ra [nr. 27 ;
L.F., 1.1, § Et quia vidimus] ; fo. 10rb [nr. 4 ;
L.F., 1.2, § Item] ; fo. 1 va [nr. 1 ; L.F., 1.5., §
Aut si libellario] ; fo. 17rb [nr. 16; L.F., 1.5, § Quia
supra dictum est] ; fo. 18va [nr. 1; L.F., 1.5, § Aut si
libellario] ; fo. 20va [nr. 7; L.F., 1.6, § Mutus feudum] ;
fo. 20vb [nr. 1; L.F., 1.7, § Natura feudi] ; fo. 27rb [nr.
3 ; L.F., 1.17 (18), § Si contentio] ; fo. 27vb [nr.
1 ; L.F., 1.18 (19), § Si quis]. fo. 29ra [nr. 8, L.F.,
1.19 (20), § Si quis] ; fo. 29rb [nr. 3, L.F., 1.20 (21),
§ Sancimus] ; fo. 32va [nr. 14 ; L.F., 1.25 (26), §
Si inter dominum] ; fo. 34 ra [nr. 1 L.F., 2.1, §
Obertus] ; fo. 34 vb [nr. 7 L.F., 2.1, § Obertus] ;
fo. 36vb [nrr. 2-3 ; L.F., 2.3, § Investitura] ; fo.
37ra [nr.3 ; L.F., 2.3, § Investitura] ; fo. 38ra [nr.
1; L.F., 2.4, § Utrum] ; fo. 41vb [nr. 1 ; L.F., 2.10,
§ Caeteri vero] ; fo. 43rb [sine nr., L.F., 2.14, in
rubr.] ; fo. 44ra [nrr 8-10 ; L.F., 2.15, §
Vassallus] ; fo. 44rb [nr. 3 ; L.F., 2.16, § Si inter dominum] ;
fo. 45va [nr. 1, L.F., 2.20, § Ex eo] ; fo. 46ra [nr.
3 ; L.F., 2.21, § Miles] ; fo. 46va [nrr. 1 e
4-5 ; L.F., 2.22, § Dominus] ; fo. 47rb [nr. 14 ;
L.F., 2.22, § Dominus] ; fo. 48rb [nr. 3 ; L.F., 2.23,
§ In primis] ; fo. 49rb [nr. 10 ; L.F., 2.24, § Porro
si dominum] ; fo. 52rb [nr. 12 ; L.F., 2., 26 § Si
quis per triginta] ; fo. 53rb [nr. 5 ; L.F., 2., 26 §
Omnes filii] ; fo. 53va [nrr. 9, 11 e 13 ; L.F., 2.26,
§ Naturales] ; fo. 55rb [nr. 2 ; L.F., 2.26, § In
generali] ; fo. 56rb [nr. 2, L.F., 2.27, §
Federicus] ; fo. 56vab [nr. 7 e 12, 2.27, §
Federicus] ; fo. 59va [nrr. 1-2 ; L.F., 2.28, § Domino
guerram] ; fo. 64rb [nr. 18 ; L.F., 2.33, §
Sacramentum] ; fo. 65rab [nrr. 5 e 8 ; L.F., 2.34, §
Inter pares] ; fo. 66va [nrr. 3-4 ; L.F., 2.35, §
Clerico] ; fo. 68ra [nr. 3, i.f. ; L.F., 2.38,
§ Si vassallus] ; fo. 71va [nr. 8 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; fo. 71vb [nr. 14 ; L.F., 2.45, § Si
contigerit] ; fo. 72vb [nr. 3 ; L.F., 2.46, § Ex
eo] ; fo. 75rb [nr. 10 ; L.F., 2.51, § Quidam
capitaneus] ; fo. 76ra [nr. 18 ; L.F., 2.51, § Si
voluerit] ; fo. 77rb [nr. 7 ; L.F., 2.53, § Si quis
vero] ; fo. 77va [nr. 8, i.f. ; L.F., 2.53, §
Si quis vero] ; fo. 78rb [nr. 12 ; L.F., 2.53, §
Iniuria punitur] ; fo. 78va [nrr. 15-7 ; L.F., 2.53, §
Iniuria punitur] ; fo. 79rb [nrr. 3-5 ; L.F., 2.53, §
Iudices] ; fo. 82va [nr. 13 ; L.F., 2.53.11 (L.F.2.54),
§ Ad hoc] ; fo. 83ra [nr. 18 ; L.F., 2.53.11
(L.F.2.54), § Ad hoc] ; fo. 84rb [nr. 12 ; L.F., 2.54
(55), § Imperialem] ; fo. 85vb [nr. 2 ; L.F., 2.54
(55), § Praeterea Ducatus] ; fo. 86rb [nr. 10 ; L.F.,
2., 54 (55) § Praeterea Ducatus] ; fo. 88rab [nrr.
15-6 ; L.F., 2., 54 (55) § Praeterea]. In tutto, si contano
almeno 62 allegazioni.
[111] fo. 13vb [nr. 1;
L.F., 1.4, § Similiter].
[112] fo. 34vb [nr.
4 ; L.F., 2.1, § Sciendum est]. Sul Petrucci, vedi
ora : P. Nardi, Contributo alla biografia di Federico
Petrucci con notizie inedite su Cino da Pistoia e Tancredi da
Corneto, in Scritti di storia del diritto offerti dagli
allievi a Domenico Maffei, a cura di M. Ascheri (Medioevo e
Umanesimo, 78), Padova 1991, 153-180.
[113] Cfr. Schulte,
II, 275.
[114] Di
cautele e questioni discusse in scuola da Baldo con i propri
allievi è forse traccia al fo. 34ra [nr. 3 ; L.F., 1.26
(27), § Si quis investierit], ove si riporta la relazione svolta
sul punto del legato uxorio da Gigliolo da Cremona :
hanc refert do. Giliolus de Cremona, discipulus Baldi
: si tratta di un Ziliolus de Cavitellis
de Cremona, di cui si conservano due consilia trai
mss. del Collegio di Spagna, un Cons. de tortura (Collegio
di Spagna, Bologna, ms. 179.12, fo. 377v-378v), ed un Cons. de
privatione feudi, Collegio di Spagna, Bologna, ms. 179.15, a,
fo. 394r-396r), cfr. Collegio di Spagna, Biblioteca, I codici
del Collegio di Spagna di Bologna, studiati e descritti da
Domenico Maffei, Ennio Corese, Antonio García y García,
Celestino Piana, Guido Rossi; con la collaborazione di Mario
Ascheri ... [et al.], Milano, 1992, 519 e 521 (Orbis
academicus, 5).
[115] fo.
7ra [nr. 4 ; L.F., 1.1, § Et quia], Et ita consului
in causa Comitis Sabaudiae, super sententia lata per Regem
Francorum
; fo. 20va [nr. 6 ; L.F., 1.5,
§ Mutus feudum], Et ita de facto consului in quadam
successione Marchionum de Mala Spina quae erat magni
ponderis
.
[116] fo.
7vb [nr. 1 ; L.F., 1.1, § Et quia vidimus],
nota quod de quadam alia iurisprudentia
; fo.
[nr. ; L.F., ] ; cfr. anche : fo. 18 ra [nr. 5 ; L.F.,
1.5.7 i.c., in versiculo Nepotem] :
advocati bononienses istum textum multum allegant secundum
Iaco. de Bel. ; di contrasti di tendenza trai pratici
è notizia al fo. 25vb [nr. 11 ; L.F., 1.12 (13), § Si
clientulus], Et ista quaestio [scil. in tema di
alienazione di feudum paternum] fuit de facto, et audivi,
quod quadam, scilicet collegia Bonon. et Mediolan., in consulendo
fuerunt praecise contraria : consilia non vidi, motiva tamen
tot Doctorum debuerunt esse solemnia
.
[117] Dei
contrasti e dellarticolazione della dottrina in diverse
scuole saccenna, ad es., al fo. 21va [nr. 6 ; L.F.,
1.8, § Sequitur],
hanc opinionem tenuerunt Doctores
antiquiores ultramontani et citramontani. Et ego secundum istam
opinionem pluries consului
; ed al fo. 66va
[nr. 2 ; L.F., 2.36, § Mutus], ove la pagina baldesca
lascia ampio spazio alle diverse contradictiones ed opiniones
dei doctores e delle scuole in tema di amissio feudi.
È poi ampio il rilievo conferito al differenziarsi delle scuole
(e degli stylus) degli Antiqui e dei Moderni :
fo. 8ra [nr. 3 ; L.F., 1.1, § Et quia vidimus] ;
fo. 9va [nr. 3 ; fo. 35va [nr. 9 ; L.F., 2.2, §
Investitura] ; fo. 47ra [nr. 8 ; L.F., 2.22, § Dominus] ;
fo. 60ra [nr. 12 ; L.F., 2.28, § Domino guerram] ; fo.
74ra [nr. 3 ; L.F., 2.50, § Successionis]. Singolare, anche
se certamente non inattesa, lattenzione di Baldo per le
differenziazioni intervenute nel tempo tra le diverse tendenze di
prestigiosi pratici del diritto come i notai : L.F., 1.1, §
Notandum est autem] :
Et no. quod antiqui Notari
formabant verba in prima persona
.
[118] Di diversi
atteggiamenti dello stylus curiae in tema di investitura
è traccia poi al fo. 34ra [nr. 3 ; L.F., 1.26 (27), § Si
quis investierit] :
Si dominus aliquem
investivit de beneficio sui militis, secundum Placentinos non
tenet investitura sine consensu eius, cuius est feudum, sed
secundum Mediolanenses et Cremonennses valet investitura
.
[119] Come quando
Baldo sbotta, gratificandoli del titolo di bestie, nei confronti
di quanti si ostinano a disconoscere lautorità dei Libri
feudorum, giacché consuetudines feudorum introductae
sunt, secundum usum ab antiquis sapientibus institutum. Et ideo
sileant bestiae, quae dicunt usum feudorum in se sapientiam non
habere (fo. 9ra, nr. 20, L.F., 1.1, § Et quia vidimus). Ma
quegli antiqui sapientes, in definitiva, non gli
sembrano sempre poi veramente cólti : vedi più oltre, alla
nt. 142, i documenti del disprezzo di Baldo nei confronti di quei
due pecoroni di Oberto dallOrto e Gerardo
Cagapisti : antichi, forse, ma, certamente, anche privi di
cultura in pari misura.
[120] A suo tempo, ne
ha ripercorso laffascinante svolgimento Ennio Cortese,
gettando finalmente luce su un mondo troppo a lungo sepolto e
dimenticato [Cortese, Scienza di Giudici, cit. ; lespressione
citata è a pag. 110 (= Scritti, I, 708)].
[121] Vides
ergo, quam varie et ambigue Doctores loquantur in ista materia,
ideo non est absurdum, si in ea procedamus per puncta rationis
(fo. 67ra [nr. 3 ; L.F., 2.36, § Mutus] ; il corsivo
è aggiunto).
[122] Ove certi
blocchi di schedatura bibliografica sembrano forse
distinguersi peculiarmente (forse anche cronologicamente), e
porsi in corrispondenza con epoche specifiche o momenti
particolari della biografia di Baldo : si pensi, ad es.,
alla significativa stratificazione di citazioni di autori pisani
(che parrebbe istintivamente ricollegabile al pur breve soggiorno
pisano di Baldo ; cfr. ntt. 73-76), o alle citazioni da
maestri personali, come Bartolo (nt. 95) o Federigo Petrucci (112),
o alla memoria di esperienze di cattedra (Gigliolo da
Cremona : nt. 114), o alla memoria di esperienze
professionali (ntt. 115-118).
[123] V.
Colli, Lesemplare, 85.
[124] Vedi anche, supra,
alla nt 99.
[125] V.
Colli, Lesemplare, 77, sulla Baldi Lectura
feudorum - come opera tradita in una serie
di redazioni autentiche.
[126] Spostandosi
lungo una linea decisamente concettuale e razionalizzante (cfr.
nt. 25), Baldo abbandona, infatti, definitivamente limpianto
esclusivamente repertoriale dei sommari e delle margaritae
(Montorzi, Fides, 215 ss. in particolare), pur
continuandone ad usare la tecnica compilativa, cioè
laccumulo nel tempo di dati di schedatura entro la griglia
strutturale offerta dal textus, con un metodo di ampliatio
progressiva del testo di scrittura stesso (cfr. V. Colli,
Lesemplare, 85).
[127] Un esempio di
tale modalità dintervento che si realizza
attraverso una duplice operazione dindividuazione
empirica e di conseguente categorizzazione
logico-giuridica può forse vedersi nellanalisi
logica oltre che pedissequamente grammaticale che
viene da Baldo fornita per individuare lefficacia
giuridico-interpretativa dei dati lessicali da lui
incontrati nella materia dei Libri feudorum :
come quando (fo. 8ra [nrr. 2-3 ; L.F., 1.1, § Et quia])
lattribuzione categorica (se siano, cioè, nomina di
genere o di specie) dei vari termini da lui reperiti in
textu (e.g. filius, nepos,
graece, latine) gli serve per ricostruire
i profili defficacia applicativa della categoria giuridica
del feudum paternum (ma vedi anche in prooemio, nr.
8, fo. 2vb ; cfr., per tale sistema di problemi, Montorzi, Fides,
133 ss.). Vedi poi alcune regulae dinterpretazione
logico-linguistica su come intendere i detti testimoniali,
al fo. 36ra [nr. 3; L.F., 2.2, § Si enim domino] ; fo. 31va
[pr., L.F., 1.24(25), § Sciendum].
[128] fo.
11rb [nr. 1 ; L.F., 1.4].
[129] in
prooemio, nr. 2, fo. 2va.
[130] Evocando in tal
maniera quel tradizionale modello della collectio notabilium
che, se aveva già fatto parte dello strumentario degli autori
più attenti alle esigenze di cooordinamento tra attività
pratica e riflessione scientifica [Cortese, Scienza di
giudici, 117 ss. (=Scritti, I, 715ss)], avrebbe infine
trovato consapevole rilancio feudistico nel proemio
dellopera di Martino Sillimani sui feudi (cfr. qui sopra,
alla nt. 98).
[131] in
prooemio, nr. 2, fo. 2va :
irritos
autem fabulatores non timeo, quia deridendum est, quod ratione
non fundatur
. Confisus de eo, praesens feudorum opus
constanti animo aggrediar, quod divino auxilio prosequendo per
singulos titulos textus exponendo, notabilia colligendo
et opponendo et quaerendo, nec non adiacentes materias
pertractando, ad finem usque perducam (il corsivo è
aggiunto).
[132] La prospettiva
della riduzione della materia feudale ad una dimensione di
percettibilità razionale e di organica sistemazione dottrinale
è poi come si è visto alla nt. 25 negli intenti
deliberati e programmatici della Baldi Lectura feudorum,
quando lautore quasi a titolo di giustificazione
della propria opera esordisce con la constatazione che
in isto libro [scil. in libris feudorum]
continentur multa utilia et difficilia intellectu, quae
indocti homines depravant
(fo. 2va, nr. 4, in
prooemio feudorum ; il corsivo è aggiunto) : Baldo
vuole rimuovere e correggere le corruzioni razionali del passato
e la sua Lectura nasce evidentemente e deliberatamente con
un intento di chiarificazione intellettuale
dellintera materia feudale.
[133] In sede
consulente sindividuò per tempo il tema dellusus
communis, come problema emergente nella pratica del fòro
allatto dellinterpretazione documentale e
contrattuale, quando era di vitale importanza lo stabilire un
metro estrinseco fondato, cioè, sulla prassi
linguistica corrente per la valutazione delle
apparentemente arbitrarie attribuzioni di valore e di
significato, che venissero formulate dai soggetti negoziali nelle
loro specifiche dichiarazioni di scienza e di volontà. Proprio
in tal sede, infatti (anche ai fini dellindividuazione, sia
di un canone giudiziale decisionale, sia di una risorsa
argomentativa defensionale), diventava interesse strategico
dellinterprete forense porre i dati linguistici da lui
considerati a paragone di congruenza semantica (i.e.
proprietas) con la rigorosa ratio
definitoria del textus e della sua esegesi dottorale
[vedi, ad es., un consilium di Oldrado, emanato sul punto
della valutazione dellintrinseco monetario sulla base
dellusus communis, che sarà poi in séguito citato
anche con riferimento allusus communis loquendi :
Oldrado da Ponte ( 1335), cons. 168, Ad primam
quaestionem, nr. 4, in 3.a
quaestione, fo. 62rab, ed. Lugduni 1550]. Una simile esigenza
pratica di fondare, cioè, su qualificazioni
logico-formali le definizioni sostanziali elborate dal giurista
non aveva mancato di riscuotere una sua peculiare
considerazione già in campo canonistico (per alcune possibili
suggestioni retorico-dialettiche presenti nella riflessione
canonistica sul dominium, vedi poi alla nt. 160), ma
sarebbe tuttavia stata anche la riflessione civilistica a
contribuire in maniera importante e decisiva alla trattazione del
tema, laddove essa avrebbe preso soprattutto in considerazione
quelle fonti romanistiche, che più di altre parevano lasciar
spazio alla rilevanza semantica ed efficienza qualificativa
dellusus loquendi : lintegrazione tra
dato formale linguistico e realtà sostanziale da esso
qualificata pareva in tal modo fornirsi non solo di una specifica
giustificazione logica, ma anche di unobbiettiva utilità
causale [si vedano, ad es., le pur lacunose ed imprecise schede
del Dictionarium di Alberico da Rosciate sulla v. Usus,
verisimilmente destinate in origine, ratione textus, alla
valutazione pratica di detti negoziali ove, per
lappunto,
usus loquendi attenditur
(a margine della l. Hoc iure, ff De donationibus,
D.39.5.19 : Alberico da Rosciate, Dictionarium iuris,
Bononiae, Venetiis 1573, p. [877rb], rist. an., Torino 1971)].
Nel campo del ius civile savant fu peraltro
comprensibilmente forte la tendenza a notare come proprii (e
quindi come attendibili) soltanto i documenti della comunicazione
linguistica cólta quella in uso normalmente presso i doctores
ed i periti litterarum [cfr. il commentario bartoliano
sulla rubrica del De novi operis nunciatione, nrr.
6-7 (D.39.1 ; ed. de Tortis, Venetiis 1516-29, rist.
an. Roma 1998, fo. 2rb)] , mentre i detti degli imperiti
e dei vulgares offuscati da peregrine differenze di
significato trai diversi testimoni della lingua vernacolare e
quotidiana parvero invece inizialmente destituiti di
attendibilità e rilevanza giuridica [Bartolo da Sassoferrato, in
l. Stipulatio ista, § Haec quoque, nr. 2, in fi., ff
De verborum obligationibus, (D. 45.1.38.7), ed. de Tortis, cit.,
fo. 18vab,
rustici nesciunt quid sit possessio
]. Limpasse interpretativa sarebbe stata
poi sbloccata in sede appunto di delibazione giudiziaria dei
testi della pratica linguistica corrente, soltanto quando infine
lusus communis loquendi fu indicato da Bartolo
stesso sia in sede di commento, sia in sede consulenziale
come predominante, per quanto improprio,
rispetto ai dettati della regola scolastica [Bartolo da
Sassoferrato, in l. Intestati, ff De suis et legitimis,
nr. 1, D.38.16 (17).1 ; fo. 211rb : Communis
enim usus loquendi non est propria significatio,
tamen
communis usus loquendi praefertur propriae significationi
; cfr. poi lapplicazione pratica del
principio ancóra in Bartolo da Sassoferrato, cons. 141, Statuto
urbis Veteris cavetur, nr. 2, fo. 43vb, ed. cit. :
communis usus loquendi et intellectus praevalet omni propriae
significationi
; il corsivo è aggiunto]. Per la
successiva canonizzazione formale e topica del forse occasionale
e strumentale enunciato bartoliano, cfr. poi le questioni del
cinquecentesco Rolando della Valle (Bryson, 127), Quaestiones
de lucro dotis, q. 98, nr. 8, TUI, 9, fo. 389rb :
communis usus loquendi in quacunque materia
semper praefertur proprio significato, sive id eliciatur ex
diffinitione, sive ex ethimologia, sive ex iuris auctoritate
; il corsivo è aggiunto. Il detto bartoliano
è ricordato da Baldo nella sua Lectura feudorum al fo.
21va (nr. 6 ; L.F., 1.8, § Sequitur). La singolare
posizione di Baldo in tema di efficienza qualificatoria
dellusus communis loquendi, che lo portò a fissare
unaltrettanto singolare definizione di dominium-proprietas
(per cui, cfr. alle ntt. 38-39 e 149), è quindi da ricollegarsi
senzaltro al grande invaso di questa comune tradizione
pratica, che corre nel tempo sia per canali civilistici, sia sul
filo di assonanze retoriche destrazione ecclesiastica.
[134] in
prooemio, nr. 3, fo. 2va.
[135] in
prooemio, nrr. 2-3, ibid. Tractatus noster ergo
de feudis incipere debet a quibusdam praeludijs. Quae nam ordinem
in se habent, Praeludia quandam habent,
Et plerunque
praefationes demonstrationis quinimo etiam finalis causae vim
ostendunt
. 3 Quaero ergo in primis ne videar
super caduco opere et super ambagibus labore, utrum ista
collatio, quae appellatur decima feudorum autentica sit censendo
Quidam nam ausu temerario dicunt hanc collationem feudorum
authenticam non esse. Nam non est pars aliqua iuris
civilis, vel praetorij,
. Item in isto libro non est
debitus ordo compositionis vel compilationis librorum et nil
constat sine ordinis compositionis, ut in prima constitutione
.
[136] in
prooemio, nr. 4, fo. 2va.
[137]
Giacché in isto libro [feudorum] continentur multa
utilia et difficilia intellectu, quae indocti homines
depravant. Item minime sunt mutanda, quae interpretationem certam
semper habuerunt
(Ibid., il corsivo è
aggiunto).
[138] In
prooemio, nr. 4, fo. 2va.
[139] In
prooemio, ibid.
[140] In
prooemio, nr. 4, fo. 3ra in fi.
[141] ibid.
Nella Lectura, infatti, accanto ai frammenti della prassi,
trovano spazio ripetutamente anche se in maniera
decisamente non egemone gli autori di alcune summae :
Odofredo (vedi nt. 72), Jacobus de Aurelianis (vedi nt. 68),
Iacopo dArdizzone (vedi nt, 70), Jean de Blanot (vedi nt. 77) ;
al fo. 7rb [nr. 7; L.F., 1.1, § Marchio], poi, un riferimento
non ancóra identificato : Capitanei] isti sunt quos
vulgo barones, et ut ait quidam magnus Doctor in summa sua
.
[142] Tanto che la
percezione del sistema del Diritto Comune risulta talvolta
costituire per Baldo loccasione di una sorta di argumentum
interpretativo di efficacia decisiva, come quando egli sbotta
videtur quod Obertus de Orto e Gerardus Cagapisti
fuerunt duo pecora, sive consideremeus ius civile, sive ius
gentium, sive ius divinum
(fo. 59v [nr. 6 ;
L.F., 2.28, § Domino guerram].
[143] Un esempio
delluso di modi argomentativi dimpianto dialettico
nella Baldi Lectura feudorum al fo. 14rb [pr.,
L.F., 1.4, § Si quis de manso].
[144] Sul punto cfr.
Montorzi, Diritto feudale, 62, 95-7, 262, 283.
[145] Cfr., ancóra, Montorzi,
Diritto feudale, 95 in particolare.
[146] L.F.,
2.2.pr. ; cfr. anche Karl Lehmann, Das Langobardische
Lehnrecht, Göttingen 1896, 115-6.
[147] Si tratta della
gl. in rubr. De alienatione paterni feudi, L.F., 2.39, per
una schematica analisi della quale vorrei ora rinviare a
Montorzi, Diritto feudale, 73-4 (testo) e 314-5 (analisi).
In alcuni apparati mss., il testo della glossa è invece
dislocato a dar corpo alla gl. Praeterea alienationes (
L.F., 2.40 ; ad es., Wien, Österreichische
Nationalbibliothek, lat. 2110, fo. 238vb ; lat. 2094,
fo. 66rab ; Hamburg, Cod. in scrin. 3, fo. 251va).
[148] fo.
18va, nr. 6.
[149] Il tema pare
legarsi in particolare alla trattazione dei problemi relativi
allinterpretazione statutaria, laddove la proprietas
verborum viene eletta da Baldo a criterio interpretativo del
testo statutario, ed il termine proprie si
impone come sinonimo di vere, secondo un
criterio di equiparazione trai due elementi, di cui Baldo stesso
si confessa debitore ad Averroé :
ista proprie
facit ad statuta, quae dicunt quod verba statutorum debeant proprie
interpretari, nam proprie intelligitur quod vere
dicitur
; fo. 7vab [nr. 4 ; L.F., 1.1
§ Et quia] ; il corsivo è aggiunto (cfr. anche, supra, alla
nt. 38). Esempi di argomentazioni puramente grammaticali o
linguistiche sono reperibili nella Baldi Lectura
feudorum al fo. 28va [nr. 9 i.f.; L.F., 1.18(19), §
Si quis miles],
Adverbium enim active refertur ad
actorem
; al fo. 47va [nr. 16 ; L.F.,
2.22, § Dominus] :
item patet grammaticaliter,
quia est adverbium praesentis temporis
, ed al fo.
38ra [nr. 3 ; L.F., 2.4, § Utrum], ove largomento
derivativo (
quia nomen a nomine
descendit
) serve a porre in relazione il modo
denominativo del contratto (considerato de proprietate e de
ordine verborum) con il sistema di obbligazioni che ne deriva
alle parti contraenti, in particolare al dominus.
[150] Secondo un
criterio di differenziazione quantitativa trai diversi livelli di
congruenza semantica (maximus, maior vel minus, etc.) del
dato linguistico considerato con i normali standards di
qualificazione giuridica cólta, che già sera praticato in
precedenza da Bartolo da Sassoferrato : per lui, infatti,
lusus communis loquendi individuava una sfera
semantica che, se comparata con la lingua dottorale dei iuris
periti, poteva dirsi senzaltro rispetto ad essa
magis larga et impropria, ma poteva, comunque, essere
assunta ciononostante dallinterprete quale utile fonte di
qualificazioni giuridiche (Bartolo da Sassoferrato, in rub. ff
De operis novi nunciatione, nr. 5 i.f., D.39.1 ;
ed. de Tortis, Venetiis 1516-29, rist. an. Roma 1998, fo. 2rb).
[151]
alienatio dicitur quattuor modis, scilicet propriissime,
videlicet quando plenum dominium irrevocabiliter
alienatur
Proprie quando ius, idest
proprietas transfertur ut utile dominium. Improprie quando
alienatur ususfructus, vel usus, vel alia qualitas rei ut
servitus, impropriissime, quando pignori obligatur, ita
quod omnis cessat spes luitionis, quia tunc in animo suo alienare
videtur (il corsivo è aggiunto).
[152] La
glossa, per la verità, potrebbe anche parere il frutto artefatto
e poco ragionato di un capzioso gioco retorico.
Infatti, ad un riscontro testuale, si scopre che il glossatore ha
costruito la casistica da lui fornita a commento della rubrica de
alienatione paterni feudi, facendo ricorso per via analogica
agli esempi reperibili nel dettato della Costituzione
giustinianea de rebus alienis non alienandis (Cod.
4.51.7), relativa al trasferimento di cose coperte da una specifica
(ex lege, testamentaria o pattizia) proibizione
dalienazione, cui lImperatore offre con tale
provvedimento la copertura ulteriore della propria generale
sanzione proibitiva. Se, tuttavia, tale esemplificazione è dal
glossatore derivata con metodo centonatorio dal testo
giustinianeo, la scelta interpretativa di qualificare le
fattispecie così esemplificate come assolutamente
alienatorie (laddove, invece, nelloriginale giustinianeo,
esse erano considerate tali solo in via relativa, in
presenza di uno specifico titolo proibitivo dalienazione),
deve considerarsi come autonomo prodotto della sua personale
visione ricostruttiva. Sicché lapplicazione, da lui
operata, dello schema alienatorio romanistico ad ipotesi di mèra
traslazione di Gewere mantiene intatta la propria
originalità concettuale. Il luogo giustinianeo, insomma,
fornisce al glossatore la materia testuale con cui costruire la
sua glossa, ma la scelta di qualificare i modi così elencati
come immediatamente ed assolutamente alienatorî è
esclusivamente sua. Ed è, quindi, da considerarsi analogamente
originale il documento che egli ci trasmette sul travestimento
romanistico di unipotesi non romanistica di traslazione
di Gewere.
[153] E. Cortese,
La norma giuridica. Spunti teorici nel Diritto comune classico
[Ius nostrum, 6], Milano 1962-4, I, 37 ss.
[154] §
aut si libellario, L.F., Quibus modis feudum amittarur, fo. 18va,
nr.2.
[155] Cfr.,
supra, nt. 29.
[156] Cfr., per
luso del termine e del concetto di causa finalis, in
prooemio, nr.2 [fo. 2va].
[157] Cfr., supra, nt.
149.
[158] Baldo
degli Ubaldi, in l. Possessiones, C. De probationibus (C.4.19.2),
nr. 12, fo. 42vb, ed. Venetiis apud Juntas 1572.
[159] Su questa
riscoperta baldesca della funzione anche giuridica dei nomina
così come essi sono normalmente adottati nelluso corrente
e comune della prassi, vorrei ora rinviare a Montorzi, Echi di
Baldo,
(cfr., supra, nt. 39).
[160] In àmbito
ecclesiastico, appunto, lindividuazione della titolarità
reale era stata legata con particolare energia
allenucleazione dialettica delle opposte categorie del
meum e del tuum. Penso in particolare
alla gl. Omnium al Decretum Gratiani sul
famoso c. Communis, 12. q. 1, di cui scrisse già Stephan
Kuttner [id., Gratian and Plato,
in: Church and Government in the Middle Ages: Essays presented
to C. R. Cheney, ed. C. N. L. Brooke et al. (University
Press ; Cambridge 1976), 93-118 ; ora in id., The History
of Ideas and Doctrines of Canon Law in the Middle Ages, London
1980], ove si esprime la natura della proprietà appunto con
lendiadi «meum et tuum» («
quietissime viverent
homines in hoc mundo, si de medio sublata essent duo verba,
scilicet meum et tuum
»).
[161] Nel suo commento
sulla l. Possessiones (cit., supra, nt. 158), Baldo
tratta in realtà non della definizione del dominium, ma
della sua probatio per testes [
Tu dic
quod possessor praesumitur dominus praesumptione hominis, unde
homines praesumunt quod iste qui possidet, et fructus percipit,
sit dominus rei, et ideo testes deponunt de dominio per causam
possessionis
et est testimonium probabile, non
necessaria inferens
(Baldo degli Ubaldi, in l. Possessiones
(cit.), nr. 11].
[162] Un es. dello
spazio concesso allusus loquendi, rispetto alla vis
nominis seguìta dallinterpretazione rigorista del
glossatore, in fo. 14vb [nr. 4 ; L.F., 1.4, § Si quis de
manso].
[163] fo. 78va [nr.
17; L.F., 2.53, § Iniuria punitur].
[164] Per la cui
pratica, Baldo fornisce sovente una serie di indicazioni di
utilità. Come quando, ad es., ragionando de commodo
possessionis, si diffonde ad illustrare i privilegi e le
risorse soprattutto processuali della parte che sia in
possessione rei (fo. 24ra, nr. 5; L.F., 1.10, § Si
fuerit) ; ovvero fornisce rudimenti analitici ed argomenti
testuali in tema di purgatio morae [fo. 29va, nrr. 1-3,
L.F., 1.21 (22), § Sancimus] ; o ancóra quando fornisce
una minuta casistica di interpretazione contrattuale in materia
di clausole penali (fo. 73ra, nr. 2, L.F., 2.47, § Ex facto).
[165] Baldo confessa
di offrire quellomaggio
quam plura animo
revolvens, et ab observantia perfectae gratitudinis saepissime
concitatus, erga magnificentissimum Principem Ioannem Galeatium,
inclitae domus Vicecomitum splendorem, ac nomine et re virtutum
Comitem, nec non invictissimum Ducem, ad aliquod munusculum ei
offerendum conari debere, quod vere illi et decens, et gratum
esse possit (fo. 2rb, pr., in prooemio ; cfr.
Danusso, 11-7 ; Colli, Lesemplare, cit.).
[166] Per
unanalisi quantitativa vedi, supra, alla nt. 100.
[167] Tentativo ben
evidente anche nei suoi contenuti polemici al fo. 34va, nr. 6,
L.F., 2., § Obertus :
dicunt quidam quod omnes
consuetudinis (!) feudorum sunt locales, et praeter textum legum
et Imperatorum nil videtur esse ius generale. Et secundum hoc
glossare consuetudines feudorum est ac sic quis glossaret
consuetudines Papiensium, quod satis videtur ineptum. Unde dico
ribatte polemicamente Baldo quod consuetudines in
hoc volumine approbatae debent servari tanquam consuetudines generales
(il
corsivo è aggiunto).
[168] Sul punto, vedi
al fo. 34va [nrr. 5-6; L.F., 2.1, § Obertus], cit. per esteso
alla successiva nt. 167.
[169] acute
osservazioni in J. Canning, The political Thought of Baldus de
Ubaldis, Cambridge, Cambridge Univ. Pr., 1987, 206 ss.,
Cambridge Studies in medieval Life and Thought,
4.6 ; nonché id., Permanence and Change in
Baldus Political Thought, Ius Commune 27,
2000, 283-97, in particolare 283 (sensibilità per il mutamento
sociale in B.) e 294 (importanza degli apporti canonistici alla
teoria istituzionale).
[170] Montorzi, Processi,
cit., 515 ss. in particolare [=Riv. Int. di Dir.
Com., 11, 58 ss. in particolare], cit. sopra alla
nt. 3.
[171] (fo. 74r [nr.
3 ; L.F., 2.50, § 73v]) : ego in dubiis
opinionibus in consulendo multum sequor gl. ordinariam, quia non
possum adhaerere meliori.
[172] Per i problemi
connessi allidentificazione della base statistica di simili
rilevazioni, cfr. i criteri giustificativi esposti alla nt. 47.
[173] Di cui è
abbastanza evidente chessa è stata guastata da alterazioni
e corruzioni editoriali. Cfr. al fo. 17va [nr. 20; L.F., 1.5, §
Quia supra dictum est], ove una confusa e sconnessa allegazione (
ut extra de re iudi. Abb. lib. 6
) del nome
dellAbbas modernus, Niccolò de Tedeschi, per
motivi cronologici ( 1453, comincia ad insegnare nel 1421,
ben 21 anni dopo la morte di Baldo : Schulte, II, 313), pare
frutto di uninterpolazione editoriale o di un refuso
tipografico.
[174]
Nellindicazione degli estremi di vita degli autori allegati
si è stati prevalentemente dietro al registro di Bryson, cit.,
supra, alla nt. 66.
[175] Vedi nt. 47.
[176] O. Ruffino, v. Cerniti
(de Cernitis, de Cernetis, Cernitus, Cernitti, Cernetti) Pietro,
Dizionario biografico degli Italiani, 23, 776-8.
[177] Cfr. Schulte,
II, 164.