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Interno della sapienza pisana

 

 Il crepuscolo del Tribunale dello Studio pisano

 

 

 

 

1737 - 1808 : la vicenda conclusiva di un’istituzione giurisdizionale
 Documenti e provvedimenti riguardanti il Tribunale dello Studio Pisano in età lorenese : materiale di testimonianza e di analisi

a cura della Dr.  Chiara Galligani

il Cherubino, simbolo dello Studio di Pisa

Stemma AbsburgoLorena

© Iura Communia e Chiara Galligani 1998


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Repertorio delle parti processuali (clicca qui per aprirlo)

 

Bibliografia 

Il Palazzo Alla Giornata, sui lungarni pisani, attuale sede del Rettorato dell'Università di Pisa

 

Repertorio degli atti e dei processi (clicca sull'asterisco per raggiungere l'atto che ti interessa)

 

Documento 1 * 

Documento 2 * 

Documento 3 * 

Documento 4 * 

Documento 5 * 

Documento 6 * 

Documento 7 * 

Documento 8 * 

Documento 9 * 

Documento 10 * 

Documento 11 * 

Documento 12 * 

Documento 13 * 

Documento 14 * 

Documento 15 * 

Documento 16 * 

Documento 17 * 

(1) Capo d’atto: criminale 1784. Panzanini - Brunacci - Brissoni * 

cc. 1r. - 28v. * 

(2) Capo d’atto : criminale 1785 Panchetti - Galeotti cc.29r. - 44v *

(3) Capo d’atto: Criminale - Referto 1785 cc. 45r. - 46v. * 

(4) Capo d’atto: Criminale * 

1785 - Stelli c. 47r. * 

(5) Capo d’atto: Criminale 1785 * 

- Gambocci c. 48r. * 

(6) Capo d’atto: Criminale 1785 - Puccini / Cassani c. 49r. * 

(7) Capo d’atto: Criminale * 

1785 - Giusti c. 50r. * 

(8) Capo d’atto: Criminale 1785 - Balsotti c. 51r. * 

(9) Capo d’atto: Criminale * 

1785 - Tempesti c. 52r. * 

(10) Capo d’atto: Criminale 1785 - Pizzi / Galeotti c. 53r. * 

(11) Capo d’atto: Criminale 1785 - Biagioli / Giannessi c. 54r. * 

(12) Capo d’atto: Criminale 1785 - Biagiotti c. 55r. * 

(13) Capo d’atto: Criminale 1786 - Biagiotti / Cerrosi c. 56r. * 

(14) Capo d’atto: Criminale * 

1785 cc. 57r. - 61v. * 

(15) Capo d’atto : Criminale 1785 - Bichi cc.75r. - 98v. *

(16) Capo d’atto : Criminale 1786 Benvenuti - Frediani cc.107r. - 156v. *

(17) Capo d’atto: Criminale * 

1786 - Referto c. 157r. * 

(18) Capo d’atto: Criminale 1786. Cause pettorali a * 

04.05.1786. Vannini - Occhini e Baldacci - Ricci cc. 158r. - 163v. * 

(19) Capo d’atto: criminale 1786 Foscarini - Biagiotti cc. 171r. - 172v., 189r., 261r. * 

(20) Capo d’atto: Criminale 1786 - Guidi c.173r. * 

(21) Capo d’atto: Criminale 1786 - Nannicini c.174r.v. * 

(22) Capo d’atto: Criminale 1786 - Del Corso c.175r. * 

(23) Capo d’atto: Criminale * 

1786 - Bombicci c.176r. * 

(24) Capo d’atto: Criminale * 

1786 - Martelli / Gomellini c.177r. * 

(25) Capo d’atto: Criminale 1786 - Luchini c.178r. * 

(26) Capo d’atto: Criminale 1786 c.179r.v. * 

(27) Capo d’atto: Criminale 1786 - Referto - Guidi c.180r. * 

(28) Capo d’atto: Criminale * 

1786. Cause pettorali al 04.05.1786. Giannantoni Arrighi - Dini cc.191r.v., 192r.v., 221r.v. * 

(29) Capo d’atto: Criminale 1786. Cause pettorali al * 

21.03.1786. Martelli c. 193r.v., c.219r.v. * 

(30) Capo d’atto: Criminale 1786 - Bianchi c.194r. * 

(31) Capo d’atto: Criminale 1786. Referto. Lombardi - Lapi c.195r.v. * 

(32) Capo d’atto: Criminale * 

1786. Cause pettorali al 22.12.1786 (c.40r.). Parrini - Garinei c.196r. * 

(33) Capo d’atto: Criminale 1786 Cantini - Comparini cc.197r.v., 215r.v. * 

(34) Capo d’atto: Criminale 1786 - Marchetti - Fancelli cc.198r.v., 199r., 214r.v. * 

(35) Capo d’atto: Criminale * 

1786. Cause pettorali 04.05.1786. Pagani - Nannicini c.200r. - 202v., 210r. * 

(36) Capo d’atto: Criminale 1787. Biagiotti c.203r. * 

(37) Capo d’atto: Criminale * 

1787 Occhini c.204r.v. * 

(38) Capo d’atto: Criminale * 

1785 Zuccagni - Mora c. 205r. * 

(39) Capo d’atto: Criminale * 

1785 c.206r.v. * 

(40) Capo d’atto: Criminale 1787. Cause pettorali c.41r.v. in data 02.03.1787. Si legga al libro delle citazioni c.22r. il * 

sequestro del Biagiotti sotto dì 02.03.1787. Ioti - Biagiotti c.222r. * 

(41) Capo d’atto: Criminale 1787. Cause pettorali c.40r. * 

sotto dì 16.01.1787, c.41r.v., 42r. sotto dì 01.03.1787 e 05.03.1787 Biagiotti - Guidi - Martini cc.223r. - 235v. * 

(42) Capo d’atto: Criminale 1787. Guidi - Mariani c.236r. - 249v. * 

(43) Capo d’atto: Criminale * 

1787 - Referto c.256r. * 

(44) Capo d’atto: Criminale 1787 - Referto c.257r. * 

(45) Capo d’atto: Criminale * 

1787. c.258r. - 260v. - 265r.v. * 

(46) Capo d’atto: Criminale 1787. c.262r. * 

(47) Capo d’atto: Criminale * 

1787. Masi - Sansoni cc.270r. - 291v. * 

(48) Capo d’atto: Criminale 1787. Bertinelli - Berri cc.292r. - 329r. * 

(49) Capo d’atto: Criminale 1788. Cause pettorali c.52. * 

Bufalini - Malerbi c.330r. * 

(50) Capo d’atto: Criminale * 

1788. Bufalini - Tabarracci cc.331r. - 333v. * 

(51) Capo d’atto: Criminale 1788. Pieraccini c.334r. * 

(52) Capo d’atto: Criminale 1788. Fabbroni c.335r. * 

(53) Capo d’atto: Criminale * 

1788. Cause pettorali c.47v. - 48r. addì 17.01.1788. Pieraccini c.336r.v. * 

(54) Capo d’atto: Criminale * 

1788. Fanucci - Rozzalupi c.337r. * 

(55) Capo d’atto: Criminale * 

1788. c.338r. * 

(56) Capo d’atto: Criminale 1788. c.339r. * 

(57) Capo d’atto: Criminale 1788. cc.340r.,345r. * 

(58) Capo d’atto: Criminale 1788. Padolfini c.341r. * 

(59) Capo d’atto: Criminale 1788. Cause pettorali c.51r.v. Marini - Borghi c.342r. * 

(60) Capo d’atto: Criminale 1788. Cause pettorali c.51v. Brunacci cc.356r. - 384v. * 

(61) Capo d’atto: Criminale 1788. Referto. Fortini - Bruni * 

c.357r. * 

(62) Capo d’atto: Criminale * 

1788. Referto. cc.358r.v., 359r.v., 379r. * 

(63) Capo d’atto: Criminale !788. Cause pettorali c.52v. Bufalini cc.360r. - 362v., 365r. * 

(64) Capo d’atto: Criminale 1788. Magnani cc. 363r. - 364r. * 

(Causa riguardante carcerati) * 

(65) Capo d’atto: Criminale 1788 Mugnaini - Bufalini cc. 366 r. - 368v. * 

(66) Capo d’atto: Criminale 1788 cc.382r. - 405v. * 

(67) Capo d’atto: Criminale ---*** 

1789. Dini - Tonini c.412r. * 

(68) Capo d’atto: Criminale * 

1789. Barbieri . Referto di furto cc.413r. - 422v. * 

(69) Capo d’atto: Criminale 1789. Libro di delibere. Vucino - Megremi cc.424r.v., 425r. * 

(70) Capo d’atto: Criminale * 

1789. c.426r. * 

(71) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali. Giusti - * 

Cecchetti. c.427r. * 

(72) Capo d’atto: Criminale 1789. Comparsa. Giusti, Bini e Polloni. c.428r.v. * 

(73) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali c.73r., * 

74r. Reclamo. Guidi - Del Sera cc.429r. - 431r. * 

(74) Capo d’atto: Criminale 1789. Del Chiaro. c.438r. * 

(75) Capo d’atto: Criminale 1789. Referto. Comparini. c.439r. * 

(76) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali a 61. Del Sera - Giusti c.440r.v. * 

(77) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali a 66. Bocci - Franceschetti. c.442r.v. * 

(78) Capo d’atto: Criminale 1789. Referto. Gatteschi. c.442r. * 

(79) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali addì 10.10.1789 a 71v. Baccoli - Guidotti. c.443r.v., 444r.v., 448r. * 

(80) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali a 76. Bertelli - Vallini. cc.445r.v., 446r.v. * 

(81) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali addì 20.04.1789 a 65. Zuccagni - Perfetti. cc.454r. - 471v. * 

(82) Capo d’attto : Criminale 1789. De Cava - Guidotti - Fuà c.472r.v., 475r. - 558r. (Causa riguardante carcerati), e in ASPi, Univ. I vers. filza 1816 cc.279r. - 287v. *

(83) Capo d’atto: Criminale 1789. c.473r. (Causa riguardante carcerati) * 

(84) Capo d’atto: Criminale 1789. c.474r.v. (Causa riguardante carcerati) * 

(85) Capo d’atto: Civile 1789. Vaccà e Falconi c.564r., 566v. * 

(86) Capo d’atto: Civile 1789. Gatti e Polloni c.565r. * 

(87) Capo d’atto: Civile 1789. Frascani c.567r. * 

(88) Capo datto : Civile 1789. Pieraccini e Tempesti cc.568r. *

(89) Capo d’atto: Civile 1789. Randelli Giovannelli. c.574r. * 

(90) Capo d’atto: Civile 1789. Marchi e Fuà cc.575r., 586r. * 

(91) Capo d’atto: Civile 1789. Fornaciari e Frignani c.576r. * 

(92) Capo d’atto: Civile 1789. Monaca Piazza e Peselli cc.577r.v., 578r.v., 584r.v. * 

(93) Capo d’atto: Civile 1789. Cause pettorali c.66v. Dingacci e Maneschi cc.579r., 580r., 586r. * 

(94) Capo d’atto: Civile 1789. Cause pettorali c. 67v. Giannantoni e Giusti c.588r. * 

(95) Capo d’atto: Civile 1789. Cause pettorali. Giovannelli e creditori. cc.589r. - 591r. * 

(96) Capo d’atto: Civile 1790. Fortini. c.592r. * 

(97) Capo d’atto: Civile 1790. Magnani. c.593r. * 

(98) Capo d’atto: Criminale 1790. Giannantoni Arrighi contro Martelli cc.1r. - 130r. * 

(99) Capo d’atto: Criminale 1790. Biagiotti e Vannucchi. cc.132r.- 142r. * 

(100) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 15.05.1790. Bernabovi e Chiuleri c.148r. * 

(101) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 13.09.1790 c.88v. Zuccagni - Perfetti e Galeotti cc. 149r. - 156r. * 

(102) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 09.09.1790 c.88. Giorgi e Pescioni cc.158r. - 163r. * 

(103) Capo d’atto: Criminale 1790. Mora e Righini. cc.168r. - 190r. * 

(104) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 21.06.1790 c.84v. Gnesi e Ciocchetti cc.191r. -199r. * 

(105) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali c.86. Pisani e Faraglia. cc.203r., 204r. * 

(106) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali c. 86. Bargellini e Banchelli. c.205r. * 

(107) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 21.06.1790 c.85. Rutigni, Menichelli e Vallini. cc. 206r. - 211r. * 

(108) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali c.76. Ballani e Bertolini. cc.219r. -224r. * 

(109) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 21.06.1790 c.85. Ricasoli e Vallini e Menichelli. cc.225r. - 227r., 236r. * 

(110) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 21.06.1790 c.84v. Franchi e Mariani cc.228r. - 232v., 235r. * 

(111) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 21.06.1790 c.84. Casigoli, Vallini e Menichelli cc.239r.v., 249r. * 

(112) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 14.06.1790 c.85. Bertelli e Vallini e Menichelli cc.240r. - 249r. * 

(113) Capo d’atto: Criminale 1790. Menichelli - Bini e Bertelli. cc.250r. - 254r. * 

(114) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 13.12.1790. Gucciarelli e Sarti. cc.260, 278 * 

(115) Capo d’atto: Criminale 1790. Ricconcini - Bevilacqua. cc.261r.v., 262r. * 

(116) Capo d’atto: Criminale 1790. Fuà. cc.263r. - 265v. * 

(117) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 10.05.1790. Luti e Bini. cc.266r.v., 267r. * 

(118) Capo d’atto: Criminale 1790. Masini e Fiorini. c.268r.v. * 

(119) Capo d’atto: Criminale 1790. Castiglioni e Cappellini c. 269r.v. * 

(120) Capo d’atto: Criminale 1790. Guidotti cc.279r. - 287r. * 

(121) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 07.09.1790 c.87v. Raffaelli e Rafaelli. cc.291r. - 297r. * 

(122) Capo d’atto: Criminale 1790 c.298r. * 

(123) Capo d’atto: Criminale 1790. Pacini . c.299r.v. * 

(124) Capo d’atto: Criminale 1790. Nesti e Perfetti. cc.300r. - 304r. * 

(125) Capo d’atto: Criminale 1790. Righetti e Batacchi, Corucci, Foscarini. cc.308r. - 313r. * 

(126) Capo d’atto: Criminale 1790. Caturegli. c.318r.v. * 

(127) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 13.07.1790 c. 88. Perfetti e Zuccagni. cc.319r.v., 324r. * 

(128) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali c.79. Polloni e Iovi. cc.320r. - 323r. * 

(129) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 13.07.1790. Zuccagni e Bonciani. c.326r.v., 331r. * 

(130) Capo d’atto: Civile 1790. Cause pettorali 09.12.1790 e 13.12.1790. Bernabovi e Michelini. cc.327r. -329r. * 

(131) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 16.12.1790. Franciosini, Piccioli, Giorgi e Batacchi. cc.332r. - 337r. * 


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  • I luoghi della studentesca: l'ingresso del collegio Ferdinando

    Documento 1

    ASPi, Univ. I vers. filza 11 c.68r. e Univ. II vers. sez. G. 4 c.884r.v.

    Per levare ogni occasione di disturbo, e di dissipazione nella scolaresca e supponendo che a tal fine possa molto contribuire un diverso Regolamento circa l’elezione del Vicerettore, e dei Consiglieri dell’Università di Pisa, e per altri giusti motivi, Sua Altezza Reale comanda che fino a suo nuovo ordine resti abolita la forma prescritta dagli Statuti dello Studio e fino ad ora osservata circa l’elezione del Vicerettore e dei suoi Consiglieri, volendo che la carica di Vicerettore si eserciti dal presente anno in avvenire da tutti i Professori dell’Università a turno, talmente ciascuno d’essi goda questa Preminenza per un anno, e sia adesso il primo ad occuparla quello che è il più anziano fra tutti, al quale terminato l’anno succeda quello che seguita per il grado tenuto nell’Università ; se il Professore che sostiene detta Carica, non è addottorato nelle leggi, debba, volendo proferire sentenza definitiva valersi per Assessore d’altro Professore che sia dei Legali nelle forme che viene prescritto nel cap. V dei veglianti Statuti.

    Per quanto riguarda i Consiglieri vuole Sua Altezza Reale che tre Professori per turno del Collegio dei Legisti da variarsi ogni anno, cominciando il turno secondo l’Ordine dell’Anzianità come sopra, s’intendino surrogati in luogo di quelli.

    E tutto ferma stante nel resto la giurisdizione , autorità, preminenza e regolamento secondo il praticato fin ora delle due magistrature suddette, quali vuole S.A.R. che rimanghino e s’esercitino sul piede, e sistema su cui son stata fin’ora.

    Tutto ciò per levare ogni occasione di disturbo e dissipazione nella scolaresca.

    (Motuproprio del 24 Dicembre 1744).

     

    Documento 2

    ASPi, Univ. II vers. sez. G. 4 c. 933r. .

    "Vuole Sua Maestà Imperiale che nel turno ordinato osservarsi nel Motuproprio del 24 dicembre 1744 per la carica di Vicerettore, siano sempre preferiti quei professori che hanno prima conseguita la Cattedra nell’Università, senza che debba farsi conto del Dottorato precedentemente ottenuto ; e vuole ancora che in detto turno non siano compresi i Professori Ecclesiastici ai quali non conviene l’esercizio di detta carica". Dato in Reggenza 17 Agosto 1747.    

    Documento 3

    ASPi, Univ. I vers. lettere filza 6 c.1289r.v.

    (c.1289r.) A causa dei disordini (*) verificatisi nella Cancelleria dello Studio, il (Rettore) chiede una assidua e personale assistenza in Cancelleria da parte del Vicerettore e suo Assessore. Si rende inoltre necessario fissare di concerto le ore ed il tempo di apertura della medesima, sia nella mattina che nel pomeriggio, in modo che chi ha bisogno di ricorrere al Tribunale sa di sicuro quando può trovare qualche Ministro.

    Nel caso in cui il cancelliere si debba allontanare da Pisa per qualche motivo urgente, ne dovrà dare notizia al Provveditore ed al Vicerettore, e se si tratta di un periodo lungo ne dovrà dare avviso anche a me. In tale occasione dovranno essere lasciate anche le chiavi degli armadi e scansie della cancelleria in modo che i negozi possono seguire il loro corso.

    Di questo regolamento ne è stato informato il Vicerettore, il Cancelliere dovrà avvisare il Vicecancelliere e Bidelli affinché ognuno di loro adempia per quella parte che le tocca per servizio al Tribunale, in caso contrario ne dovranno rendere strettissimo conto. (Firenze 13 Dicembre 1749).

    Vengono fissate tre ore del giorno da spendersi nella Cancelleria del Trib. dello Studio per l’amministrazione della giustizia : un’ora e (c.1289v.) mezzo la mattina prima dell’Ave Maria e dopo pranzo dalle ventuno e mezzo fino alle ventitré, in dette ore deve sempre essere presente il Sottocancelliere e non può mancare senza la licenza del Cancelliere, all’effetto che anch’egli non abbia a mancare. (Obbl. serv. Pier Francesco Maria Ricci alla Cancelleria dello Studio Pisano).

    nota (*) Lamentele per disordini nella Cancelleria si hanno in ASPi, Univ. I vers. lettere filza 7 c.914, dove si invita ad un miglior rispetto dei regolamenti (6 gennaio 1747).

    Documento 4

    ASPi, Univ. II vers. sez. B.I.3 cc.7r.v., 8r.

    (c.7r.)Motuproprio 1o Febbraio 1759 circa la carica di Provveditore Generale dello Studio di Pisa (per porre rimedio alle male intelligenze che possono nascere dall’incertezza di essa dei quali ordina e comanda l’inviolabile osservanza).

    1) La direzione dell’Università di Pisa e la superiorità locale in tutti li affari di essa e sopra i Lettori e Scolari e loro Collegi, e i Rettori di essi Collegi, e qualunque altra persona dall’Università dipendente deve competere privatamente al Provveditore come competeva anco in passato in vigore del Motuproprio del 16 Aprile 1624 che si dovrà tenere in osservanza.

    2) La detta autorità e superiorità conferita al Provveditore si deve intendere senza pregiudizio della Giurisdizione Civile e Criminale competente ne casi giudiciali al Vicerettore nella quale si debbono osservare gli Statuti dell’Università, e senza pregiudizio altresì della giurisdizione domestica accordata ai Rettori de’ Collegi sopra i rispettivi loro scolari, poiché nei ricorsi delli Scolari contro il loro Rettore non si deve ammettere ulteriore istanza e solo si darà luogo al Ricorso al Principe per mezzo dell'Auditore dello Studio come viene spiegato negli Statuti del Collegio Ferdinando al cap.6 o 1 e negli Statuti del Collegio di Sapienza al o 38.

    3) Nelle cose che convenga parteciparsi al Sovrano per benefizio dell’Università, il detto Provveditore dovrà farne la sua rappresentanza al Consiglio di Reggenza dirigendola per mezzo dell’Auditore dello Studio, con facoltà allo stesso Provveditore di mandarne un duplicato direttamente alla Reggenza medesima nelle cose ove egli stimasse opportuna una tale diretta informazione.

    4) L’Auditore dello Studio avrà cura di ricevere le rappresentanze che dal predetto Provveditore verranno fatte, e di accompagnarle alla Reggenza soggiungendosi il proprio sentimento.

    5) Riceverà altresì il detto Auditore tutti li altri Ricorsi e (c.7v.)rappresentanze che dai componenti l’Università, dai sottoposti al Tribunale dello Studio o da qualunque altra persona si facessero al Sovrano relativamente agli affari del detto Studio ; e distinguendo gli Affari Giudiciari, di Giurisdizione Civile e Criminale competente al Vicerettore, e ai detti Rettori dei Collegi, nei quali l’Auditore sentirà il parere rispettivamente di chi ha giudicato in tutti i rimanenti affari dell’Università, sarà obbligo del detto Auditore di sentire in carta il parere del Provveditore Generale e di rimetterli successivamente al Consiglio di Reggenza insieme col proprio sentimento per aspettarne le risoluzioni.

    6) La pendenza dei ricorsi non potrà in qualunque evento produrre alcuna sospensione agli ordini dati dal Provveditore ma dovrà attendersi la risoluzione o interinale o definitiva che prenderà la Reggenza.

    7) Con l’istessa regola e con l’istessa distinzione dei Ricorsi che dalla Reggenza medesima saranno rimessi all’Auditore per informazione si dovranno dall’Auditore rimettere nelle cose giudiciali o al Vicerettore o ai Rettori e in tutto il rimanente degli Affari al Provveditore Generale per avere in carta il Loro sentimento e sopra di esso distendere la comandata informazione.

    8) Gli ordini e rescritti del Consiglio di Reggenza saranno diretti (c.8r.) all’Auditore, i quali saranno da esso partecipati in forma originale al Provveditore Generale che sarà in Pisa il naturale esecutore di essi e invigilerà perché restino registrati dove conviene, e perché dai subalterni, e dalle Parti restino eseguiti con la dovuta esattezza e regolarità.

    (Dato in Reggenza il 1o Febbraio 1759)

    Dai subalterni, e dalle Parti restino eseguiti con la dovuta esattezza e regolarità.

    (Dato in Reggenza il 1o Febbraio 1759).

     

    Documento 5

    ASPi, Univ. vers. sez.B.I. 3 cc.1r.v., 2r., Univ. II vers. sez. G.6 cc.31r. - 35v.

    (c.1r.) Motuproprio del 29 Luglio 1762 nel quale vengono così definiti e precisati gli ambiti di competenza della Giurisdizione del Tribunale dello Studio e del Tribunale del Commissario di Pisa :

    per il buon ordine il Commissario esercita

    - piena giurisdizione in tutti gli affari del Gioco del Ponte, del Teatro, e del Casino dei Nobili, in essi è giudice con giurisdizione privativa tanto nelle cause criminali che nelle civili dipendenti immediatamente dal Gioco del Ponte, dal Teatro e dal Casino, con che

    - quanto alle cause civili non può procedere pettoralmente altro che (c.1v.) nei casi permessi dallo Statuto del suo Tribunale, e previa licenza del Vicerettore che dovrà accordagliela dopo una dilazione di giorni otto.

    - quanto alle cause criminali dipendenti come sopra possa il Commissario procedere liberamente, ma con dovere nel termine di due giorni (da computarsi dalla data della querela) partecipare al Vicerettore suddetto non tanto l’introduzione della causa criminale, quanto il delitto di cui sarà imputato il sottoposto allo Studio, il tutto senza pregiudizio al corso degli atti che dovranno farsi nel Tribunale del Commissario suddetto. Quando però le cause criminali si svolgono contro Professori e Stipendiati dell’Università, il Commissario dovrà rimettere il processo e la cognizione al Vicerettore per esser ivi terminato secondo gli ordini.

    - Nelle cause tra i sottoposti al Tribunale dello Studio e li Ebrei, non (c.2r.) potranno i primi essere chiamati in giudizio avanti al Giudice Conservatore e sopra la Supplica della Nazione Ebrea, che pretende altresì di non poter esser chiamata d’avanti al Tribunale dello Studio, sarà dalla Pratica Segreta, sentite le parti, amministrata la dovuta Giustizia.

    - In tutte le altre cause non dipendenti immediatamente dal Gioco del Ponte, dal Teatro e dal Casino dei Nobili (e quindi non comprese da questa speciale delegazione) si osservino in tutto e per tutto gli Statuti dell’Università e del Tribunale dello Studio.

    Il Bargello di Pisa dovrà eseguire esattamente e senza ritardo gli ordini del Vicerettore, e per assicurare la più puntuale esecuzione, sarà ordinato al Magistrato dei Nove che ne possa ritirare le sue solite Provvigioni senza presentare il ben servito, tanto del Commissario che del Vicerettore.

     

    Documento 6

    ASPi, Univ. II vers. sez. F. V. 3 cc. 3r. -6v. .

    (c.3r.) Prima Memoria da presentarsi a S. A. R. a nome dell’Università di Pisa.

    Più lettere di Firenze hanno qua sparsa una dolente nuovità contro l’Università nostra, annunziando che nel giovedì prossimo gli Auditori della Real Consulta siano per trattare, e per concludere avanti S. A. R. nostro signore nell’affare dello smembramento della Giurisdizione Accademica. Tal nuovità fino da questo punto ci (c.3v.) presenta spettacolo dei più mortificanti vedendoci esposti a quel genere di ludibrio che suol essere una conseguenza della perdita delle cose più care, e di quei Diritti che formano tutto il nostro Decoro e la nostra fortuna. Noi non abbiam termini da esprimere quel sentimento di dolore da cui siam penetrati per lo spavento e la minaccia di tanta rovina. Di qualunque genere siano i motivi per cui la Consulta sia venuta nella determinazione di progettare che noi (c.4r.) dobbiamo essere degradati da quei Diritti Giurisdizionali che per più secoli la beneficenza de nostri Principi ha voluto conservarci, non vi è apparenza che quelli possano esser mai di tale attività da dover distruggere una prerogativa di grado, e di ordine, che in tutti i luoghi ove fiorisce la gloria delle Lettere, vien reputata come caratteristica essenziale, e come l’intrinseco costitutivo di Accademia Illustre. Che la Regia Consulta si fosse determinata in veduta di alcuni mali che possono derivare dalla presente (c.4v.)Costituzione di questo misero Tribunale, la Sovrana Autorità e Beneficenza può apprestarvi ogni rimedio senza rovesciare Costituzione fondamentale dell’Università. Questa consiste appunto nella sussistenza della Giurisdizione Accademica in quella piccola estensione che è di presente. Dando corso ad un progetto che la distrugga, infallibilmente l’Università Pisana per più secoli stata celebre, e rispettabile, si ridurrebbe ad una bassa, ed abietta squola (c.5r.) minore, negletta dal suo Principe, degradata nel cospetto del Pubblico se specialmente Pisano, da quei Diritti che sempre essa ha avuto di comune con le altre più celebri Accademie d’Europa. Né possiamo far tanta illusione a noi medesimi da immaginare che sussiste quella Magistratura, la quale da noi si compone, nell’immagine, e nella sembianza di un Tribunale meschinamente ridotta a presiedere dai soli Professori e Scolari. In tal guisa egli è (c.5v.) troppo sensibile che verrebbe distrutto quel diritto prezioso che contraddistingue il nostro Collegio da Corpi de Linaioli, Vasai, Cuoiai, ed altri artefici di consimile specie. Lo smembramento della Giurisdizione ridotta in quei termini piuttosto che servire di lustro, e decoro, servirebbe di gran discredito, e obbrobrioso disprezzo. Un colpo che sì da vicino ci vien minacciato, invece di costernare la nostra fedeltà, e intimorire il nostro coraggio, non ha fatto che raddoppiare il sincero attaccamento che abbiamo per il vero (c.6r.)interesse dell’Accademia. Questo nostro dovere ci costituisce nella necessità di ricorrere alla Sovrana Beneficenza implorando pietà e soccorso. La suprema intelligenza conosce appieno che per lo smembramento, il quale possa esserle progettato, si avvilirebbe tanto questa Accademia da non poterne ritenere non dirò il carattere, ma neppure il nome solo. Onde con pienissima fiducia nella generosa Clemenza di S. A. R. nostro Signore ci abbandoniamo con ogni (c.6v.) rassegnazione ai di lui piedi, e ci lusinghiamo che esso non vorrà procedere ad alcuna rinnovazione senza ascoltarci, potendo sempre con adeguati ed opportuni rimedi preservare il decoro, la gloria, e la sussistenza della di Lui Università, la quale è finalmente fra questi Corpi che formano uno dei più pregevoli ornamenti della Corona.

    Migliorotto Maccioni Vicerettore, Leopoldo Andrea Guadagni, Tommaso Perelli, Giuseppe Paribeni.

     

    Documento 7

    ASPi, Univ. II vers. sez. F. V. 3 cc. 13r. - 41r. .

    (c.13r.) Seconda Memoria da umiliarsi a S. A. R.

    Qualora la paterna Clemenza di S. A. R. nostro Signore ci permette di umiliare al Trono le ragioni delle nostre dolenti e supplichevoli domande, non possiamo dispensarci dal rappresentare col più vivo rispetto che noi siam totalmente all’oscuro di quanto siale stato esposto per determinare la di lui suprema intelligenza, a diminuire i nostri Privilegi. La pubblica voce sola e certi insulti che cominciarono a sentirsi, ci avvertirono del pericolo. Noi siamo tuttora in quell’incertezza la quale estremamente ci affligge, ben (c.13v.) conoscendo di non poter precisamente rispondere alle opposizioni che a noi sono incognite. Quando non piaccia alla Sovrana beneficenza di ordinare che quelle ci siano comunicate, con ogni sentimento di perfetta rassegnazione ci umilieremo sempre alla di Lui suprema volontà.

    Principalmente ci facciamo un dovere di rilevare come cosa di massimo momento che intanto debbono comparire più molesti i reclami contro il Tribunale dello Studio, in quanto che secondo la via ordinaria S. A. R. non sente i ricorsi i quali si fanno contro gli altri (c.14r.) Giudici dello Stato (giacché la Real Consulta rescrive, e dà i necessari Provvedimenti), e sente solo i Reclami contro il Tribunale dell’Università i quali direttamente passano al Trono e si spediscano dalla Segreteria di Stato. Questa posizione di cose è quella che dà causa alla molestia spesse volte data a S. A. R., dovendo per tal ragione incomparabilmente sembrar più rumoroso di tutti gli altri questo Tribunale, quando ancora non lo fosse in effetto. Noi protestiamo di non aver termini da esprimere le nostre preghiere acciò S. A. R. voglia degnarsi di prendere in considerazione questa circostanza rilevantissima. Gli abusi, i disordini, non son vizio della (c.14v.) Magistratura Accademica, ma essendovi, son vizi delle Persone le quali son variabili a piacimento di S. A. R. . In tutte le Magistrature può di fatto accadere che si faccia abuso dell’autorità affidata loro. Le Leggi ordinano a tal oggetto i Sindacati, le Privazioni, e gli altri rimedi più efficaci. Per la ragione della possibilità degli abusi, questo Tribunale è in parità di grado con tutti gli altri.

    E quanto agli sconcerti che possan dirsi da esso cagionati, ponendone alcuni a parte, degli altri non possiamo credere essere (c.15r.) stati falsamente rappresentati a S. A. R. sotto la figura e le sembianze di verità più evidente. Niuna cosa noi più ardentemente desideriamo che il render conto a S. A. R. nostro Signore di quanto a nostro svantaggio possa esserle stato esposto. ... . Niente è di più facile che in un Paese, ove più Giurisdizioni concorrono insieme, la Giurisdizione Accademica resti vulnerata, e screditata per le false (c.15v.) rappresentanze, e per mezzo di una coperta aggressione, alla quale si opponga solamente il silenzio de’Professori.

    Fra tanto nell’oscurità in cui siamo involti, altro non potrei fare se non accennar alle cause degli sconcerti, mostrar la necessità di far sussistere il Tribunale, ed indicare i rimedi opportuni, e da apprestarsi con somma agevolezza. Tutto questo sarà in luogo di quelle ragioni per le quali crediamo potersi ovviare ad ogni sconcerto, e insieme lasciare il suo decoro all’Università, il qual si (c.16r.) riconcentra nella sussistenza della Magistratura Accademica.

    Art. I. Cause degli sconcerti.

    Non è in potere dei Professori il rimuovere le Cause dalle quali derivano per la maggior parte i ricorsi contro il Tribunale : onde con ogni vivezza noi supplichiamo S. A. R. ad avvertire che l’Università non può avere alcuna colpa di vari reclami avanzati al Trono. Lo Statuto dello Studio per la più sollecita Amministrazione della (c.16v.) Giustizia stabilisce termini giustamente ristretti per le istanze. Cinquanta giorni sono assegnati per il Vicerettore a concludere in ogni causa. Il termine a potersi appellare è di tre giorni, e in altri Tribunali suol’esser dieci. Spesso la negligenza dei Curiali, la trascuratezza dei Litiganti, lascia passare si giusti termini ed essi ricorrono poi al Sovrano per esser rimessi in buon giorno. Quindi nasce una moltitudine di ricorsi. In queste e simili occasioni (c.17r.) viene importunata la Clemenza di S. A. R. spesso con ingiustissimi reclami, tentando sempre di coprire le loro mancanze col pretesto delle accuse dirette contro di noi. Infiniti esempi potrebbero addursi per far costare con quanti artifizi e calunnie, ognuno, il qual ne abbia avuto talento, ha saputo insultarci. Lontani i Professori dal farne il giusto risentimento, francamente per la loro indolenza si è dilatato il contagio.

    La Giurisdizione dello Studio benché fondata sopra la certezza degli (c.17v.) Statuti, benché stabilita con un’immensa serie di Rescritti, e Ordinazioni Sovrane, siccome non può alle occasioni esser difesa dai Professori , così è stata cagione d’incertezza e reclami.

    Non poche Cause Giurisdizionali relative al Tribunale, dormono nella Pratica Segreta. Siccome queste dovrebbero agitarsi in Firenze con l’assistenza di Avvocati e Procuratori, e col danaro delle Cassa piccola dello Studio, così non potendosi da questa sostener tali spese, niuno può trovare le maniere perché si risveglino. Noi non (c.18v.) abbiamo come in altre celebri Università succede, un particolar Custode e Conservatore de’Privilegi. L’Accademia certamente non ha alcuna colpa che ne seguano in conseguenza vari disordini, i quali producono i lamenti che in ogni occasione si dirigono contro di essa. La competenza de’nostri Privilegi è così certa che non può muoversi dubbio alcuno, il quale sia ragionevole. (c.187v.) Ma dall’essere stati promossi e sostenuti ingiustissimi dubbi, nascendo dei disordini, sicuramente i Professori non possono esser responsabili di alcuna cosa che dia motivo alle querele.

    Le Magistrature esterne che vogliono contro li Statuti, e le correnti consuetudini Accademiche ingerirsi nelle cose nostre producono a noi degli sconcerti gravissimi, i quali si rimproverano poi al Tribunale e ai Professori. Omettendo moltissimi esempi vediamo il Magistrato Supremo inibire a taluno di procedere avanti questo (c.19r.) Tribunale, e aver rimessa poco avanti la stessa persona al medesimo Foro. Da questa e simili cagioni nascono senza la minima nostra colpa, alcuni intralciamenti che a noi non possono rimproverarsi.

    Grave motivo di disordine è ancora quel genere di ristrettezza in tutte le cose nostre, il quale non può produrre se non che un minuto disprezzo, da cui ha origine l’imprudenza dei reclami contro Persone che facilmente si offendono. Le altre Magistrature conservano (c.19v.) un’esteriore decoroso, da cui si concilia stima maggiore, e per cui si prevengono gli sconcerti derivanti dal disprezzo. Noi siamo costretti a dirlo con rossore : per molti anni il Messo del Tribunale è stato quello che è servito di Portiere al Vicerettore. Di presente altr’uomo senza stipendio serve a tale oggetto. L’Università non ha alcuna colpa se al di lei Tribunale più non è accordato il diritto di fare il Benservito al Bargello di Pisa. Qualora non vi è una certa (c.20r.) corrispondenza di Prerogative, da questo nascono non pochi sconcerti che generano la disistima e i reclami.

    Altra cagione di sconcerto proviene dall’annua mutazione del Vicerettore. Quando gli Scolari erano Vicerettori, uno o altro Pratico Professore, per lungo tempo serviva loro di Assessore. Ne pare che sia nel corso ordinario delle cose, che tutte le Persone, le quali sono collocate nel Collegio Legale, possano avere la necessaria attività per presiedere al Tribunale. L’Accademia non è in colpa degli (c.20v.) sconcerti che quindi possano derivare. Questa variazione annuale produce degli inconvenienti, poiché ogni Vicerettore vien nuovo nell’impiego ed è soggetto alla sorpresa, ed agl’inganni che possono essergli tesi dai Ministri della Cancelleria. Tal successiva mutazione produce che non si trovi con facilità chi sia inteso dei vari Usi, Consuetudini, Leggi, Regolamenti, e della Pratica Giudiciaria Speciale di questa Magistratura. Somiglianti cognizioni si acquistano (c.21r.) agevolmente, bisogna per altro impiegarvi molto tempo, e considerar per propria questa Provincia. Chi ritiene per un anno solo simile impiego, ordinariamente lo fa senza l’attaccamento necessario. Ha bisogno in conseguenza d’informarsi passo passo, e giornalmente essere nella materiale Pratica del Tribunale guidato dal Ministro di Cancelleria. Se questi non sono attivi e assidui e sono trascurati, indolenti, incapaci, potranno ad ogni momento occasionare gravi querele, e sconcerti, sicuramente non imputabili ai (c.21v.)Professori.

    Altro motivo di disordine nasce dalla posizione attuale della Magistratura dei Consiglieri. I Professori avendo la libertà di partirsi, terminate che siano le lezioni, sospendono qualche causa per riprenderla nel loro ritorno. Le parti non pretendano che per tale ragione essi soggiornino in Pisa non dando loro, secondo l’uso lodevole del Tribunale, quasi che alcuna ricompensa. Avanti che il consilierato fosse trasferito nei Professori, i Consiglieri degli scolari (c.22r.) prevalevansi di un solo Assessore. Taluni dei Professori Legali, sono o dalla importunità costretti a dare qualche parere, o dalla necessità consigliati ad esercitarsi nell’Avvocatura. Ne segue da ciò che essi trovansi al caso di dover astenersi dal giudicare, ed hanno causa da questo altri sconcerti. Nella presente costituzione di cose i Ministri della Cancelleria, i quali son fissi han potuto influire quasi che in tutto quanto è accaduto d’irregolare. Le mancanze dei (c.22v.) medesimi qualora non abbian fatto il loro dovere, allora son note quando han prodotto qualche sconcerto. Il Vicerettore e i Consiglieri, giudicano secondo gli atti che son loro presentati. Gli intralciamenti e i disordini di rado possono esser cagionati da loro, ma bensì le lunghezze, la negligenza, la trascuratezza, la non curanza possono esser vizi dei Ministri della Cancelleria, delle parti Collitiganti e in special modo dei Curiali, e di rado dei Professori. (c.23r.) Qual colpa hanno questi se accadde qualche rumoroso Affare di smarrimento di Processi ? Di qual colpa son rei se taluno ha ricorso in altri simili occorrenze ? Quando S. A. R. nostro amatissimo Sovrano si degnerà di prendere in considerazione queste Cause di sconcerti sicuramente vedrà che l’Accademia e i Professori non han colpa se talora varie cose irregolarmente sono accadute. La suprema intelligenza in vista di tali riflessi potrà forse impietosirsi e (c.23v.) compassionare i Professori, e l’Accademia vicina a risentire il massimo danno, e ad esser degradata senza sua colpa da quei Diritti, sopra i quali fonda il suo decoro, e la sua sussistenza, come tutte le altre Università illustri d’Europa.

    Art. II. Necessità del Tribunale. Ma noi siamo così persuasi della buona Causa per cui si parla avanti il Clementissimo nostro Sovrano, che se o qualche Professore o tutti ancora avessero difettato, (c.24r.)crediamo che il Magnanimo cuore di S. A. R. non vorrà far risentire a tutta l’Accademia il danno delle loro mancanze. La Potenza Sovrana può allontanare ogni ostacolo, può rimuovere ogni Persona, può fare ogni mutazione in vantaggio della sua Università. Perciò noi ci crediamo nel preciso dovere di rappresentare, che qualunque sconcerto possa essere occorso, non sembra da valutarsi di tanta attività da dover distruggere la Magistratura ossia (c.24v.)l’essenziale Costitutivo dell’Accademia. Nella Costituzione di simil Prerogativa non vi è certamente alcun vizio intrinseco, ma vi si contiene ogni considerazione di pubblica utilità. Questa Magistratura determinata dalla Sovrana Beneficenza del Granduca Cosimo I ad insinuazione e consiglio del celebre Senator Lelio Torelli, ed altri uomini famosi, fu stabilita sopra le vere regole dei migliori stabilimenti accademici, e già aventi più secoli di vita. La (c.25r.) distinzione delle Giurisdizioni relativa a certe Persone, produce oltre il decoro ancora il buon ordine, contrario alla confusione, e da essa ne deriva l’esame più fondato e maturo. Giudici ordinariamente forestieri giudicano in questo Tribunale con quella dignità che esige l’onore della sapienza, vogliam dire senza le ordinarie sportule e senza guadagno. I termini per le Istanze son ristretti e giustamente brevi, e son così ben immaginate e così precise (c.25v.) le altre sovrane ordinazioni, fatte secondo le insinuazioni di vari nostri Professori, che posson servir di regola a tutti i Tribunali. Altra ragione di necessità per conservare la Giurisdizione pare che derivi non dal considerare solamente la sicurezza e la competenza dei diritti a noi accordati, ma dal riflettere sopra le Cause dalle quali ebbero origine. Tante approvazioni Sovrane, quasi tre secoli di (c.26r.) osservanza ben dimostrano che la Competenza di tali privilegi significa un motivo urgentissimo per la conservazione della medesima, siccome fu nel Concetto del Granduca Cosimo I. Senza una ragione di massimo rilievo, né sarebbe a noi per sì lungo tempo stata mantenuta, né tante nazioni si farebbero unite in tanti secoli e nell’estensione de più culti Paesi di Europa, a formare con mire uniformi li stessi stabilimenti. Tutte le Università illustri sono nel (c.26v.) possesso di costituire una Magistratura Maggiore giusta la consuetudine delle Nazioni più culte, e secondo il Diritto Comune. Le Università dell’Inghilterra comandano alle Città nelle quali son piantate e al Distretto delle medesime, quelle di Francia, di Germania, della Svizzera, dell’Olanda hanno estesi Diritti Giurisdizionali. Per il Pubblico interesse e il bene dei Popoli, in sostanza è indifferente che presieda all’amministrazione della (c.27r.)Giustizia un Giudice il qual vesta o non vesta la Toga Accademica. Ma per la costituzione di una Università è necessario che essa formi una Magistratura Maggiore per cui si qualifichino i Professori e si rendano rispettabili stante un certo grado di autorità loro confidata. Giacché S. A. R. nostro Signore ha un’Accademia, la quale di presente, e per il corso di quasi tre secoli, è costituita a tal riguardo come altre più illustri, con la massima rassegnazione (c.27v.) vivamente si supplica a riflettere che piuttosto che cangiarne la Natura, togliendole una prerogativa essenziale, sarebbe più espediente il mutar le Persone, le quali sembrino le particolari cagioni dei disordini. E per verità la Giurisdizione, ossia il Tribunale, in cui si abbia una certa confluenza di Affari, è quel distintivo prezioso che solleva l’Accademie sopra le Squole Minori, e forma la (c.28r.) caratteristica di Università Letteraria. Onde togliendosi questa Giurisdizione, che è il vero fondamento dell’ottima disciplina Accademica, si perde tutto quello che può perdersi, e senza alcun dubbio si distrugge il costitutivo di Accademia Illustre. La dignità delle Scienze richiede un esterno decoro, e richiede certo accordo, e consonanza di regolamenti, i quali restano insignificanti senza la mano forte, e senza l’autorità Giudiciaria. La Gioventù Accademica che non ritiene tanta maturità di consiglio per dare alle cose la giusta (c.28v.) valutazione. Il Popolo che giudica materialmente dal solo esteriore apparato, non possono apprezzare la sapienza se non per quella esterna stima in cui è tenuta da chi governa. Niente potendosi sostenere per il solo rispetto che devesi alla Virtù se un certo genere di autorità e di forza non vi sia collegato e congiunto. Il Tribunale Accademico principalmente serve a questo fine si giusto e della (c.29r.) massima importanza, e questo solo è quello che distingue i Professori di un’Accademia dai Maestri delle Squole Minori. In conseguenza togliendosi il medesimo, si aprirebbe la strada a tutti quelli sconcerti, i quali offenderebbero la destinazione, e il fine, a cui l’Università è ordinata. In tal guisa la facoltà Giuridica dell’Accademia Pisana a cui l’Imperatori ed altri Sovrani han delegato Cause, e le han commesse per la difesa, verrebbe con la progettata rinnovazione a dichiararsi incapace di giudicare, e di (c.29v.) trattare di cose Legali. Avendo l’onore segnalato di parlare a S. A. R. nostro beneficentissimo Sovrano, non dissimuleremo di avvertire che con occhi asciutti non potremmo vedere che i Professori di una Accademia principalmente istituita per formare la gioventù e renderla in sostanza capace a giudicare e difendere le Cause, fossero dichiarati insufficienti in quello che costituisce la caratteristica del loro impiego. Nelle presenti circostanze l’esecuzione del Progetto a noi annunziato dalla pubblica voce, viene (c.30r.) appreso come un gastigo formale, a cui il Corpo dell’Accademia sia soggettato. Rinuovazione sì strepitosa sarebbe di sommo discredito ai Professori e di sommo danno alli Scolari. E a questi singolarmente, i quali sempre più si animerebbero a disprezzare lo studio dei principi, vedendo disprezzati coloro che gli insegnano, e vedendo una dichiarazione sovrana, con cui si toglie un diritto di esercitarsi nel Foro per la ragione delle Giudicature. Tutto ciò non può mai immaginarsi quanti mali producesse, e qual danno ne (c.30v.) risentisse quell’Università di cui S. A. R. è Padre Benefico. Questa è la ragione capitalissima, ed essenziale per cui ci crediamo in dovere di umiliare al Trono le nostre Preghiere.

    Che se il nostro Tribunale si riducesse a giudicare delle Cause dei soli Lettori, e dei quattro o cinque Librai che sono in Pisa, esso servirebbe a noi piuttosto di danno, che di decoro. Fatta fare diligente stimazione sopra un Decennio delle nostre Filze cioè dal 1761 al 1770 si è trovato che oltre pochissime citazioni e istanze (c.31r.) fatte a nome dei Professori, le Cause di questi riduconsi ad essere otto per anno nel corso di Anni dieci. Le cose spettanti agli Scolari riduconsi ad accomodamenti pettorali, e le Cause loro che possono dirsi tali, si ragguagliano a 20 in un decennio.

    Questa considerazione tristissima ci presenta uno spettacolo assai miserabile, dimostrando a quale estremo noi saremmo ridotti, e come l’Università avrebbe un Tribunale ancora inferiore a quello che hanno certi Corpi di Manifattori. La dignità delle Magistrature resulta dal (c.31v.) numero e dalla qualità dei sottoposti, e dall’importanza dei Diritti affidati alla cura della medesima. Il decoro delle Scienze, la Pietà di S. A. R., quasi tre secoli di osservanza pare che non possano indurre si grave mutazione.

    I Dottori fanno il maggiore capitale per il Tribunale. Le Cause dei medesimi formano una certa confluenza di Affari. Ma il numero loro ben dimostra la ristrettezza della Giurisdizione, giacché essi in tutta la Città appena ascendono ad essere circa 120, fra i quali non pochi (c.32r.) vi sono degli Ecclesiastici. I Dottori in ogni Città formano un certo corpo, e Collegio e in Pisa sono quasi che un Annesso dell’Università : nell’atto di Laurearsi giurano solennemente l’obbedienza al Rettore, e l’osservanza degli Statuti Accademici dimorando nell’antico Distretto Pisano.

    Seguendo questo smembramento, l’Università verrebbe degradata dai Diritti che ritiene sopra di Loro. E quando nelle altre Città che non sono di Studio, vi si ricercano particolari Licenze per procedere in (c.32v.) certi casi contro di Essi, si vedrebbe in Pisa , e sotto gli occhi nostri accadere che i Dottori creati dall’Università, alla medesima non restano sottoposti. E mentre vedesi, che gli Ebrei, i Trovatelli, ed altre Persone hanno il loro Giudice particolare, non lo avrebbero altrimenti i Dottori in faccia della stessa Università.

    Questo è che forma uno de gravi oggetti del nostro dolore, non potendo dispensarci dal rappresentare che a tal riguardo il nostro disonore sarebbe perpetuo.

    I Locandieri delli Scolari sono un’altra parte delicatissima, e relativa (c.33r.) al buon ordine, e alla conservazione dell’Università. Segue per ordinario che gli Scolari come Forestieri sono in certe maniere strapazzati da queste Persone di loro Servizio. Se i Locandieri non fossero soggetti allo stesso Foro, si darebbe Causa a molti disordini estremamente perniciosi. Occorre spesso che questi Locandieri (ordinariamente miserabili) abbiano varie differenze con Persone non (c.33v.) sottoposte al Foro Accademico, le o con licenziarli dalle Cause, o con gravarli nei mobili potrebbero in tal modo dissestare la quiete Accademica da recare grandissimo danno. Il Tribunale dello Studio per invecchiata consuetudine suole usare alcuni temperamenti equitativi, atti ad amministrare la Giustizia, e capaci di non far nocumento agli Scolari.

    Con la massima rassegnazione supplichiamo S. A. R. a riflettere che l’eseguire il piano secondo la pubblica voce progettatola, sarebbe a (c.34r.) tal riguardo di danno estremo non solo per il decoro quanto l’Economia, per il buon ordine, per la quiete Accademica.

    Oltre ciò non sono in tal numero questi Locandieri che possono fare alcuno sbilancio. Nel presente Anno sono semplicemente circa sessanta. Onde il toglierci questo numero sì ristretto di sottoposti potendo portare un danno gravissimo all’Università speriamo nella Sovrana clemenza che vorrà mantenerci in quel possesso in cui siamo per il corso di tanto tempo.

    (c.34v.) Oltre lo scarso numero delle Persone al nostro Tribunale sottoposte dentro la Città di Pisa, i nostri Statuti ci accordano il Diritto di avere per sottoposti li Scolari che siano nel Distretto Pisano. Pare che la stessa ragione di predilenza assicuri tali Scolari, e la qualità loro in tanta vicinanza dall’Università esiga che ci siano sottoposti. In molte altre Università illustri sono li Scolari sotto la Giurisdizione delle medesime in qualunque Parte dello Stato si trovino.

    Milita la stessa ragione per i Dottori i quali abitano nel Distretto (c.35r.) della Città. E non è certamente la sola ragione del decoro la quale rese sottoposti al nostro Foro i Dottori Abitanti nel Distretto Pisano, giacché laddove ne Tribunali della Campagna i Dottori del Paese facilmente possono soverchiare le povere Persone, essendo poi condotti al Tribunale Accademico possono certamente ardir meno, e la Giustizia più sul sicuro avere il suo luogo. Per tale ragione fino dai primi tempi dello Studio in tutto il Distretto Pisano è stata in onore la Magistratura Accademica. E siccome le Cause dai piccoli (c.35v.) Paesi facilmente si avocano alla Città principale, così senza alcuno ostacolo s’incamminano ancora in prima istanza al Foro dell’Università, e formano insieme con le altre certa confluenza di Affari, la quale sola rende rispettabile la Magistratura, e fa che possa ritenere il nome, e la figura di Tribunale.

    Con ogni vivezza supplichiamo S. A. R. acciò si degni di considerar le ragioni sulle quali crediam fondata la necessità di lasciar sussistere la Magistratura Accademica, e per le quali crediamo incompatibile (c.36r.) con la di lui nacessaria sussistenza l’esecuzione del Piano che la pubblica voce assicura essere stato presentato al Trono.

    Art. III. Rimedi. La Suprema Intelligenza vorrà dunque compassionare lo Stato nostro, e le nostre preghiere, e mentre apprendiamo come strettamente necessario il Tribunale, nell’autorità di cui riposa il decoro Accademico, non sdegnerà di soffrire che appassionatamente ne imploriamo a tale oggetto la conservazione. Che i Sovrani con tante Leggi si provvide abbiano per quasi tre (c.36v.) secoli attribuito, e conservato all’Università Pisana quel grado luminoso di Giurisdizione che vien sotto il nome di mero e misto Imperio : che tal Diritto siasi esercitato sopra un ristretto ma bastante numero di sottoposti ; che i nostri maggiori ne abbian goduto ; che sian pieni tanti Libri, onde fino dai primi tempi dell’Università ancora ne Paesi lontani sia stata conosciuta questa Prerogativa di grado, sarebbe a noi di acerbo, e amarissimo rimprovero. Come potremmo, e con qual cuore mutar la formula del (c.37r.) Giuramento dei Dottori, e veder portare avanti di noi secondo il consueto i Fasci Accademici, e le Insegne di giurisdizione, se l’Esercizio di essa ci accomunasse con i Corpi degli Artefici, e se le Cause fossero ridotte per un Anno.

    Noi non parliamo già per il nostro comodo : se questo si consultasse saremmo ben lontani dal recar si grave molestia a S. A. R. nostro Signore. Il solo, e vero interesse della di Lui Università anima queste supplichevoli istanze, e l’essere intimamente persuasi dei danni irremediabili che l’Università risentirebbe, ci forza a considerar fra i (c.37v.) primi nostri Doveri quello d’implorare la Sovrana Beneficienza.

    Altri motivi ed altre ragioni noi abbiamo sopra le quali riposa l’umilissima rappresentanza già incamminata al Trono. Queste consistono nella persuasione sicura che S. A. R. possa con somma agevolezza combinare la maniera di ovviare agli sconcerti, e insieme di conservare, ed accrescere il decoro all’Università. Per tale oggetto a noi sembra facile che S. A. R. possa togliere di un colpo solo tutti i (c.38r.) più forti motivi di intralciamento, risolvendo alcune questioni relative alla Giurisdizione dello Studio. Qualora fosse determinato stabilmente, e coerentemente alle Leggi, e consuetudini di questo Foro, che tutte le Cause riguardanti il piccol numero di Persone sottoposte al medesimo, siano senza contrasto, come secondo li Statuti debbono esserlo, di privativa Giurisdizione dell’Università, noi avremmo subito un capo saldo che toglierebbe di mezzo molti sconcerti. Per la determinazione facile piana e giusta di (c.38v.) questo così importante articolo, abbiamo in capitale un Lavoro compilato già per commissione dei Deputati dello Studio dal presente Vicerettore. Noi non abbiamo ora coraggio di presentarlo a S. A. R. .

    Reputiamo soltanto nostro dovere il rappresentare esser ivi riferite, ed esaminate le Leggi, le consuetudini, le ragioni a noi spettanti, onde far costare apertamente che se per l’autorità sovrana si rinvigorissero li stabilimenti danneggiati per colpa del tempo, resterebbero tolte nella loro estensione tutte le Cause dei disordini, i (c.39r.) quali per molte parti affliggono l’Accademia, e mirabilmente si accrescerebbe il lustro e decoro della medesima.

    Altro opportuno e facile rimedio di prevenire li sconcerti quello a noi parrebbe che nel Tribunale si costituisse al Vicerettore un Assessore Perpetuo, il quale fosse ascritto fra i Professori. Sarebbe insicuro il decoro dell’Accademia qualora all’ingresso di ogni nuovo Anno Scolastico esso dovesse allontanarsi per otto giorni dalla sua residenza per dovere stare secondo l’antica consuetudine di questo (c.39v.) Tribunale sotto il rigoroso sindacato del Collegio Legale, che quindi ne formerebbe all’Auditore dello Studio la sua Relazione.

    Un medesimo piano sembrerebbe a noi opportuno, costituendo in vece dei Consiglieri altro Assessore parimente Professore come Giudice delle prime appellazioni, il quale nella stessa maniera, e nello stesso tempo dell’altro dovesse soggettarsi al Sindacato. Le terze istanze poi potrebbero rilasciarsi a tutto il Collegio, traendosi a sorte (c.40r.) i Professori come di presente si costuma.

    In tal modo a noi sembra che si preverrebbe ogni sconcerto, e si conserverebbe il decoro dell’Accademia. Non potendo di nuovo non ripetere che gli abusi, i disordini, e gli sconcerti non sono del Tribunale, e dell’Accademia, ma bensì delle Persone, le quali sono variabili sempre a piacimento di S. A. R. .

    Questo è ciò che in tanta ristrettezza di tempo noi abbiam potuto esporre senza avere notizie adeguate del Progetto di togliere il (c.40v.) Tribunale Accademico. Che se mai per la somma clemenza di S. A. R. nostro Signore fosse a noi fatta la segnalatissima grazia di manifestarci le accuse, e quanto è stato detto contro, abbiamo tanta fiducia nella buona Causa della di Lui Università che si difende, da lusingarci di far costare che sono state avanzate al Regio Trono molte cose non vere, e che sono stati caratterizzati erroneamente i Privilegi dell’Università come un Affare di leggero interesse, quando (c.41r.) è massimo per noi, e di grave momento ancor per lo Stato.

    Perciò non possiamo dispensarci da non implorare sempre più caldamente dalla Sovrana Clemenza quel soccorso, e quella pietà, la quale ci preservi dal vedere consumata in un punto la Gloria, e l’Estimazione del nostro Corpo, la quale si riconcentra nella Conservazione dei Diritti di questo Tribunale almeno in quei limiti angusti, e ristretti, ne quali è di prese

    Umilissimi Servi e Sudditi

    Migliorotto Maccioni Vicerettore

    Leopoldo Andrea Guadagni

    Giuseppe Paribeni

     

    Documento 8

    ASPi, Univ. II vers. sez. G. 6 cc.535r.v. - 536r.

    (c.535r.) Pietro Leopoldo per Grazia di Dio Principe Reale di Ungheria e di Boemia Arciduca di Austria, Granduca di Toscana &&&.

    Trovando noi opportuno il ridurre dentro a più giusti limiti l’attuale Giurisdizione del Vicerettore dello Studio di Pisa, ed il togliere per si fatto modo gli inconvenienti insorti, e che frequentemente nascono dalla troppa estensione di quella, ci siamo determinati a ristringerla alle Persone, alle Cause, ai Luoghi, ai tempi, ed ai motivi descritti in appresso.

    1o. Saranno pertanto sottoposti in avvenire alla Giurisdizione del detto Tribunale dello Studio i Lettori dell’Università di Pisa, gli Scolari legittimamente matricolati studenti in quella, gli stipendiati che sono all’attuale servizio della medesima, e dei Collegi della Sapienza , Ferdinando, Ricci e Puteano, i Congiunti e le persone di attuale servizio dei predetti Professori conviventi in Pisa con i medesimi e gli Stampatori e Librai della nostra città di Pisa.

    2o. La Giurisdizione del Tribunale dello Studio sopra le predette Persone sarà privativa tanto nei casi nei quali ad esse occorra di (c.535v.) convenire, quanto in quelli ove altri intenda di convenirle giuridicamente ; e sì nelle cause civili che nelle criminali, o miste di qualunque specie e natura.

    3o. Dovrà perciò quella intendersi ristretta quanto alle Persone, ed alle Cause che siano originate da Contratti, o quasi Contratti seguiti in Pisa, o nel Distretto Pisano, e per durante il tempo in cui le dette Persone saranno realmente addette allo Studio di Pisa e non più oltre ; o da Delitti nello stesso tempo e luogo commessi dalle medesime.

    4o. Quanto alle Persone ed alle Cause di sopra enunciate, vietiamo a qualunque altro Tribunale e Giudice il turbare in alcun modo la Giurisdizione del Vicerettore e Tribunale dello Studio di Pisa ; volendo che tutto quello che fosse fatto in contrario sia e si abbia per attentato nullo, e di nessun valore ; e che stieno ferme, e nel loro vigore le pene comminate dallo Statuto dello Studio a chiunque attentasse contro di quella, e dei presenti Nostri Ordini.

    5o. Vogliamo per altro che resti fermo, e nel totale suo vigore, riguardo alle Persone predette sottoposte come sopra al Tribunale dello Studio di Pisa, il regolamento prescritto dal Motuproprio del (c.536r.) 29 Luglio 1762 quanto agli Affari relativi al Gioco del Ponte, al Teatro ed al Casino di Pisa, e qualunque altro speciale regolamento ed ordine che siavi riguardo alla Dogana ed a tutt’altro che interessi il Regio Fisco.

    Tutte le altre Persone dalle predette in poi, che fino al presente erano, o si credevano sottoposte al Tribunale dello Studio, non dovendo più esserlo, né aversi per tali in futuro rimarranno soggette secondo la loro qualità, ed alla qualità delle Cause occorrenti, ai Tribunali e Giudici competenti ai non sottoposti allo Studio di Pisa.

    Tale è la Nostra Volontà, la quale vogliamo che sia inviolabilmente osservata, nonostante qualunque Legge, Statuto, Motuproprio, Rescritto, Ordine, e Consuetudine contraria, o incompatibile con la presente Nostra Ordinazione, al che tutto colla pienezza della nostra Potestà deroghiamo fermo stante nel resto il Disposto degli Statuti del predetto Studio, i Motupropri, Rescritti, ed Ordini veglianti non a quella contrari. Dato lì 13 Agosto 1772. P. Leopoldo, visto da Siminetti e Boni.

     

    Documento 9

    ASPi, Univ. II vers. sez. G. 11 cc. 500r. - 504r. MEMORIA

    (c.500r.) La Cassa dell’Università di Pisa, che per la sua tenuità vien distinta col nome di piccola, fu sempre per Legge statutaria sotto l’amministrazione del Vicerettore, e Consiglieri protempore, e di fatto fu così amministrata dall’anno 1543 tempo della compilazione dello Statuto di quest’Alma Università fino al presente giorno, vale a dire per lo spazio di anni 250 ; e fu anche ciò confermato mediante un Rescritto del Granduca Ferdinando II del dì 7 Novembre 1643 da cui fu dichiarato in conformità dello Statuto suddetto, che sì fatta amministrazione dovesse mantenersi presso le due Magistrature del Vicerettore e Consiglieri.

    Il fondo ossia la dote di detta cassa consiste :

    Primo, nella tassa che paga ciascheduno Scolare nell’atto di Addottorarsi, la quale ascende a Lire dieci trattandosi di Dottorato (c.500v.) in Legge, a Lire sei in Medicina, e Lire tre e scudi dieci in Sacra Teologia.

    Secondo, dalla tassa che pagan soltanto i Dottorandi in Legge, ammontante a Lire trentacinque per ciascheduno esclusi i Forestieri, e gli ordinati in Sacris, e per la quale più o meno che potess’essere fu convenuto che dalla cassa piccola fosse pagata la somma di Scudi 82. 4. 6. 8 annui alla Real Depositeria sostituita in luogo del Proconsole, e perciò sopra tal capo, comecché meramente ipotetico per essere stato regolato il numero de’Dottori sopra un triennio, non può farsene certo assegnamento poiché diminuendo il numero dei Dottorati Legali è soggetto a fare un vuoto piuttostoché un aumento alla Cassa piccola.

    Terzo, dalla pigione, che si ritrae dalla Casa annessa alla torre della (c.501r.) Specola ascendente presentemente a Scudi 40 l’anno.

    Potrebbe aggiungersi anche le condanne, che secondo lo Statuto medesimo dovrebbero colare nella cassa piccola, ma di queste si tralascia di farne menzione per essere remotissime, e ben di rado contingibili.

    Un tale assegnamento viene annualmente erogato in tutto ciò che abbisogna al Tribunale, vale a dire, nel mantenimento di fuoco, carta, penne, inchiostro, polverino, ostie, ceralacca, scaffali di archivio, mobilia di Cancelleria, muraglie delle quattro stanze della medesima, Libri annuali per le rassegne degli Scolari, Libri di descrizione dei Laureati, copia mandati, copia Lettere e informazioni, di cause pettorali, di citazioni, precetti, esecuzioni, stampe di Ruoli e Diari annuali, Legature di alcuni dei medesimi per i Reali Sovrani, sua (c.501v.) Corte, e Superiori dell’Università in sommacco dorato, stampe di note di spese per i Laureandi, e di notificazioni di qualunque genere, di Legature di filze, e di altri consimili Libri, diversi dei quali sono in carta bollata.

    In oltre il predetto assegnamento serve per il mantenimento, e riattamento annuale delle muraglia, vetrate, e simili delle scuole della Sapienza medesima, sua mobilia e fuoco, per il caminetto e di tutto l’atrio di essa tanto per quello riguardi il marciapiede sotto il loggiato, quanto per quello riguardi il lastrico del cortile, come ancora per il mantenimento della mobilia delle tre stanze dei Dottorati, e toghe per i Laureandi, e riattamento della suddetta casa annessa alla torre della Specula.

    (c.502r.) A tutto questo si aggiunga l’assegnamento che annualmente si paga per la spesa delle Lettere al Provveditor Generale, e Auditore dell’Università, impieghi che attualmente cuopre Monsignor Fabroni, il secondo dei quali interinamente, ed altresì la spesa delle Lettere e plichi che riceve e spedisce il Tribunale, l’annua recognizione che si paga al signor Carmarlingo di Dogana come depositario dei denari dell’Università, al Cerimoniere, Capitano della Piazza, Esecutori, Trombi, Custodi del fuoco per la stanza dei signori Professori in Sapienza, e della stanza Vicerettorale in Tribunale, e Custode della stanza dei Dottorati, come ancora l’assegnamento annuale che si (c.502v.) paga ai due Bidelli per il respettivo loro ferraiolo, che fa l’uniforme dell’Università, Livree per i Trombi, e finalmente un tale assegnamento serve per supplire alle spese di gite straordinarie che sono accadute, e possono accadere per Firenze di uno, o più signori Professori per interesse dell’Università, il tutto come più e meglio resulta dal Libro intitolato copia mandati, e Filza di conti tarati di manifatture e altre spese.

    Dalla qualità e natura di tutte le suddette spese chiaramente resulta che se lo statuto predetto munito dalla Sovrana autorità lasciò all’amministrazione del Vicerettore, e Consiglieri la suddetta cassa piccola fu per così dire una necessità, giacché il provvedere di tempo (c.503r.) in tempo alle molteplici continue minute spese, col dover ricorrere alla cassa grande sarebbe stato impraticabile, sì perché essa deriva da un’altra sorgente, sì per non confondere la dote assegnata all’una colla dote assegnata all’altra, ed imbarazzarla di tanti e frequenti piccoli mandati.

    Di più siccome la medesima qualità e natura delle accennate spese non richiedon dilazione, così quando si dovessero fare per via di mandati alla cassa grande, e così da firmarsi dal Provveditore Generale, la di lui assenza in tempo di vacanze potrebbe essere nociva per il ritardo dell’esecuzione, il che non può accadere perseverando a stare sotto le Magistrature del Vicerettore e Consiglieri, l’attualità e presenza dei quali giammai non manca.

    (c.503v.) Né è da far conto che dalla suddetta cassa piccola si facciano talvolta degli avanzi, sebbene non rimarcabili, poiché accade altresì ed è convenuto fare dei debiti, e comporli al pagamento, allorquando è occorso far delle spese superiori alle ordinarie annuali, come avvenne quando fu necessario nuovamente mobiliare le predette tre stanze dei Dottorati, e come è imminente ad accadere nell’occasione di dovere rifar di pianta il piano del Loggiato della Sapienza, e di fare un notabile riattamento al lastrico del cortile della medesima.

    In ultimo è da notarsi che l’amministrazione nella forma suddetta non può essere mai sospetta di mala versazione, poiché i mandati del (c.504r.) Vicerettore e Consiglieri debbano in ordine allo Statuto esser rogati dal Cancelliere, quali mandati prima dell’esecuzione sono per estesum trascritti tutti quanti al suddetto Libro "copia mandati" Libro il quale passa sotto la revisione del Provveditor Generale, e con questo sistema cominciato fino dal suddetto anno 1543 al presente, non è avvenuto che mai sia stata trovata alcuna mancanza, né mai abbia dato occasione che alcuno sia stato redarguito, anzi a cagione della buona economia fin qui praticata è riuscito di supplire alle tante, e multeplici spese, che di mano in mano sono occorse.

    Carlo Guadagni Vicerettore

    Lorenzo Tosi Assessore

    Stefano Bargellini Cancelliere

    Dal Tribunale dell’Almo Studio Pisano questo dì 22 Dicembre 1793.

     

    Documento 10

    ASPi, Univ. II vers. sez. G. 11 cc. 603r.v., 604r.v., 609r. .

    (c.603r.) Ill.mo e Rev.mo Monsignor Provveditore e Auditore dell’Almo Studio di Pisa

    Finché il Tribunale dell’Almo Studio Pisano perseverò nel suo primiero ed antico stato, era assistito dal Vicerettore essendo questo del Collegio Legista, o dal suo Assessore essendo del Collegio Medico, da Consiglieri e da Dottori del Collegio, come Giudici di prima, di seconda, e di terza istanza, e da tre Ministri Subalterni, val a dire dal Cancelliere, e da un Coadiutore ; ma quando la di Lui giurisdizione fu diminuita, attesa la promulgazione di diverse Leggi, e provvedimenti presi dal passato governo, essi furon ridotti ad un solo, cioè al Cancelliere.

    Furon anche nel tempo stesso notabilmente ristretti gli emolumenti, (c.603v.) che si ritraevano dalla compilazione degli Atti, e la residenza del Vicerettore che era giornaliera fu limitata a due di ciascuna settimana. Nel disorganizzamento però del detto Tribunale non furon diminuite l’incombenze del Cancelliere, ma anzi si accrebbero per esser restato solo in quel Dipartimento, e siccome egli oltre ad esser incaricato di prestarvi giornalmente la sua assistenza, tanto la mattina, quanto la sera, e far tutto ciò che di mano in mano è necessario, esercita di più l’uffizio di Cancelliere in tutte le funzioni Accademiche, che richiedono la di lui presenza, ed intervento, e che per lo più stanno in conflitto colle funzioni proprie del Tribunale, così o si riguardi la multeplicità, e diversità di queste o l’incompatibilità di quelle, o si considerino l’incomodi, a cui non vi è chi talvolta non sia sottoposto nel corso dell’umana vita, o si (c.604r.) rifletta all’infrequente residenza del Vicerettore, non può essere a meno che non resti vulnerato, e ritardato il corso degli atti, che fanno strada alla retta amministrazione della giustizia.

    Per arrecarvi in parte un qualche provvedimento e riparo fu preso il necessario temperamento di valersi dell’opera di un provvisional Coadiutore ; ma essendo egli destituito della Sovrana approvazione, e non ritraendo che un meschinissimo profitto assegnatogli dal Cancelliere sopra il suo benché tenue stipendio, non poté mai esser munito quanto da quello veniva fatto, della conveniente legittimità, autorità, ed efficacia, né aver una decente sussistenza.

    Presentemente occupa nel modo accennato un tal impiego di Coadiutore il Dottor Giovanni Federigo Meazzuoli, che all’onestà de’ costumi unisce quella de’ natali, e l’esperienza nelle materie (c.604v.) forensi, e la qualità di Notaro ; ma non vi è speranza che alle suddette condizioni o voglia o possa continuarvi ; per la qual cosa acciocché fosse non eventualmente, ed incompletamente rimediato a’ suddetti inconvenienti, ed il divisato Tribunale avesse quella forma, senza di cui difficilmente può sussistere, quando non vi sia chi all’occorrenze supplisca a tutto ciò che non può adempiersi dal Cancelliere, sembra indispensabile, omesso il sottocancelliere creduto una volta necessario, che il detto Coadiutore, qualunque piaccia alla R. A. S. di scegliere, sia eletto mediante un Sovrano Rescritto, e gli sia assegnato un qualche benché piccolo stipendio, che unito a quanto gli vien rilasciato dal Cancelliere, non meno possa restar avvalorato l’esercizio del di lui impiego, che assicurata la di lui permanenza.

    (c.609r.) Tanto abbiamo creduto di far presente a Vs. Ill.ma e Rev.ma, acciò non ci venga dato debito d’aver trascurato il nostro dovere ; rimettendo alla di lei vigilanza di valersi di que’ mezzi che giudicherà più efficaci perché sia provvisto agli esposti bisogni. E con la maggior venerazione ci diamo l’onor di protestarci

    Di Vs. Ill.ma

    Pisa dal Tribunale dell’Almo Studio questo dì 20 Giugno 1794.

    Devot.mi Obbl.mi Servitori

    Carlo Guadagni Vicerettore

    Lorenzo Tosi Assessore

    Stefano Bargellini Cancelliere                

    Documento 11

    ASPi, Univ. II vers. sez. G. 13 c. 428r. . ALTA POLIZIA DI TOSCANA IL PRESIDENTE DEL BUON GOVERNO Al Cancelliere dello Studio di Pisa Febbraio 1801

    La Vigilanza, e le Indagini del Governo hanno saputo rintracciare nei più occulti nascondigli i Processi, e tutte le Carte importanti della cessata Delegazione ; La saviezza del medesimo ha saputo reprimere i propri moti, e con essi tutti i risentimenti, e le odiosità fra i Cittadini consegnandole alle fiamme, ed estinguendo così il Germe, ed il Pomo della Discordia.

    Vi resterebbero non ostante nei Tribunali delle Carte, e dei Segni, che potrebbero in qualche parte farle rinascere : Vogli che se ne cancelli fino il nome, e che sparischino tutti i Vestigi, che potrebbero rammentarne la Memoria.

    Per conseguenza mi rimetterete immediatamente e sotto la Vostra più stretta responsabilità tutte le Carte, Processi, Risoluzioni, o Ammonizioni, sì originali, che in Copie, che riguardano Affari d’Opinioni, Processi, o Ordini a questi relativi, e gli attendo con tutta sollecitudine ; Qualunque Omissione in questa esecuzione d’Ordine sarà punita coll’immediata sospensione dall’Impiego ; Sono già a mia particolar notizia la maggior parte de’Documenti, che vi richiedo, quindi non sarà facile di occultarmi la negligenza nell’esecuzione. Salute ec.

     

    Documento 12

    cc. non numerate ma datate 11 Marzo 1801.

    Il Cancelliere dello Studio di Pisa al Presidente del Buon Governo.

    In adempimento di quanto mi viene ordinato con la di Lei Magistrale del 23 Febbraio prossimo scaduto da me per altro ricevuta per mezzo di questa posta di Pisa nel dì 9 Marzo, mi fo un dovere di rimetterle tutte le carte, processi, risoluzioni, e ordini esistenti in questo Tribunale, e riguardanti affari di opinioni, conforme mi richiede con detta Magistrale, quali consistono nei seguenti cioè :

    in n. tre processi originali compilati in questo Tribunale uno contro il Dottor Francesco Vaccà Berlinghieri, uno contro il Signor Antonio Peverata, ed altro contro il Signor Luigi Migliaresi, e risoluti con partecipazione e risoluzione della Deputazione Senatoria di Polizia, come dalle rispettive lettere esistenti nel suo originale in ciascuno di detti processi.

    In due lettere originali della Real Segreteria di Firenze che una del dì 12 e l’altra del dì 30 Luglio 1799.

    In una lettera originale della Deputazione del 12 Ottobre 1799.

    In una lettera originale del Vicario del Tribunale di Pisa del 6 Giugno 1800 e

    in numero quattro lettere del Tribunale del Commissario di Pisa, che una del 17 Ottobre 1799, una del 18 Febbraio 1800, una del 22 Febbraio detto e l’altra del 16 Aprile detto.

    Che è quanto ho ritrovato esistere in questo Tribunale dello Studio di documenti relativi all’affare di opinioni, del ricevimento dei quali la pregherei darmene riscontro per mia quiete.

     

    Documento 13

    ASPi, Univ. II vers. sez. G. 15 cc. 832r.v. - 833r.v. .

    (c. 832r.) I Professori dell’Università credendosi aggravati nell’attuale permanenza delle Truppe Francesi in Pisa da Requisizioni che non possono sopportare ardiscono sottomettere a Vostra Maestà le seguenti riflessioni.

    I Professori, gli Scolari, e tutti gl’altri componenti l’Accademia delli Studi formano in Pisa un Corpo di Persone staccato, isolato, e indipendente da ogni relazione governativa con la Città. Essi discendano direttamente dal Principe senza alcuna Autorità intermediaria. Hanno il loro Tribunale a parte, e non riconoscono in alcun modo l’autorità di chi governa il Paese a qualsivoglia riguardo, e sono a tutti gl’oggetti considerati o reputati come Forestieri al Paese. Tutto ciò è notorio per le Leggi dello Stato, per gli Statuti Accademici, e per l’uso e consuetudine di quattro secoli. Godono di tutti i privilegi ed esenzioni che son proprie di tutte le Accademie Illustri d’Europa, e segnatamente di quell’umanità che nella continuazione di più secoli vengono dal Gius Comune, cioè dalle Leggi ricevute, e tenute sempre in vigore da tutte le Nazioni Civilizzate, ... .

    (c. 832v.) Tali immunità relative al non dar ricetto a Truppe, e non dare utensili e robe per loro servizio, e al non esser aggravati da spese discendono dalla considerazione naturale che li Scolari, e Professori come Persone di Studio appena son provvisti di Mobili, appena son provvisti d’Alloggio, appena ritengono tanto per provvedere alla loro sussistenza. Il loro domicilio è occasionale puramente, e perciò a tutti i riguardi non possono essere considerati come Cittadini residenti e provvisti delli ordinari e usuali comodi che possono metterli in grado di provvedere ai bisogni altrui nel caso di Pubblica esigenza.

    A queste riflessioni generali e comuni a tutte le Università, se ne possano aggiungere alcune più particolari al nostro caso. I Professori sono di due sorti, alcuni Possidenti, altri che non possiedono. I primi che hanno altrove casa aperta, e Fratelli, e Famiglia, di questi molti sono già aggravati per quest’oggetto ai loro Paesi ; quelli poi che niente possiedono non sono in circostanze di poter somministrare nulla, bastando appena la miserabile loro Provvisione per sostenerli.

    (c. 833r.) E’ noto a Vostra Maestà che gl’appuntamenti dei Professori sono così tenui da non poter soffrire quest’aggravio : alla tenuità della Provvisione s’aggiunge nelle presenti circostanze la difficoltà d’esigerla. La costituzione dell’Università ed il metodo dei pagamenti porta che nelle sole tre terzierie sono pagati : l’ultimo pagamento fu circa alla metà d’Aprile scorso, onde ora appena cominciano a ritirare qualche acconto. Avendo la Comunità fatta qualche requisizione di fatti a tutti i Professori, si fa osservare alla Maestà Vostra, che i più comodi non hanno altri Letti che per sé, per il loro Domestico, e molti stanno in casa altrui a dozzina, onde non potrebbero senza grave incomodo somministrare un Letto.

    Si può notare che l’Imperatore dei Francesi in tutti i luoghi di Germania ove è passato Vincitore ha non solo rispettate, ma onorate le Università, e il Generale Francese che comanda a Pisa seguitandone l’esempio, ha insinuato alla Comunità di risparmiare ogni Requisizione ai Professori : ad onta di tutte queste riflessioni la

    (c. 833v.) Comunità insiste nell’esigere i Letti dei Professori, e gli minaccia un’Esecuzione ; onde essi supplicano Vostra Maestà a volerli liberare da una vessazione che nel principio delle loro lezioni assai li disturba. E proteso al Real Trono ho l’onore di dirmi di Vostra Maestà

    Pisa 25 Novembre 1805

    Umilissimo Servitore e Suddito

    Lorenzo Pignotti

     

    Documento 14

    ASPi, Univ. II vers. sez. G. 16 c. 22r.v. .

    (c. 22r.) La Legge degl’8 cadente mese di Gennaio che ordina fra l’altre una tassa sulle Persone di Servizio e la denunzia delle medesime in Pisa al Commissario, e negl’altri luoghi del Regno al respettivo Giusdicente, ha dato luogo a questi Professori dell’Università di dubitare e ricercare se in effetto siano essi tenuti ad eseguire tal denunzia avanti al medesimo Commissario, ossivvero al loro Tribunale competente che è quello dell’Università.

    A me sembrerebbe che atteso l’avere l’istessa Università un Tribunale distinto, e separato da quello del Commissario, dovessero i suddetti Professori fare la detta denunzia al Cancelliere dell’indicato (c. 22v.) loro Tribunale, tanto più che effettuandola altrove il ridetto Cancelliere verrebbe a restar privo di quell’emolumento che la Maestà Vostra ha accordato ai Ministri ai quali spetta tale esazione, ed inoltre parrebbe ai Professori d’esser lesi nei loro Privilegi ; onde proporrei che Vostra Maestà si degnasse ordinare, che in quanto ai suddetti Professori dovesse farsi la denunzia delle loro Persone di Servizio, e pagamento della tassa sulle medesime ordinata con la riferita Legge degl’8 Gennaio cadente al Tribunale istesso della Università con gli emolumenti, ed obblighi al Cancelliere del medesimo prescritti nell’antedetta Legge.

    E umiliato al Real Trono ho l’onore di essere

    di Vostra Maestà

    Pisa 27 Gennaio 1806

    Umilissimo Servitore e Suddito

    Lorenzo Pignotti          

    Documento 15

    ASPi, Univ. II vers. sez. B. II. 8 c. 202r.v. . Addì 22 Febbraio 1808

    (c. 202r.) Trasmetto all’Imperiale e Reale Consulta il da essa richiestomi prospetto per mezzo di Vs. Ill.ma colla sua pregiatissima nel dì 13 cadente relativo all’incombenze ed attribuzioni proprie di questo Tribunale dello Studio di Pisa, riguardanti

    1o l’estensione della sua Giurisdizione,

    2o le funzioni tutte che dal medesimo si esercitano.

    La di lui Giurisdizione, fino dalla fondazione di questa Università concessali e in tutte le occasioni custodita e protetta dai Sovrani di Toscana, benché fosse nei passati tempi più estesa, sempre però minore di quella attribuita a molte altre Università e segnatamente a quella di Parigi, per quanto sia scritto nella di lei istoria, fu dall’Imperatore Leopoldo, allora Granduca di Toscana, con suo Motuproprio del dì 13 Agosto 1772 ristretta, dopo aver egli, attraverso dei tentativi contro di lei suscitati, riconosciuta la necessità di conservarla e di non abolirla, attese le più esatte e dettaglianti informazioni da esso prese e ridotta e mantenuta rispetto alle Persone dei Lettori, degli Scolari, degli Stipendiati esistenti all’attual servizio della medesima, e dei collegi della Sapienza, Ferdinando, Ricci e Puteano, e dei Congiunti e delle persone d’attual servizio de’ predetti Professori conviventi in Pisa con i medesimi, e (c. 202v.) degli Stampatori e Librai della Città di Pisa. Tal Giurisdizione, è privativa sopra le dette Persone, tanto nei casi nei quali ad esse occorra di convenire, quanto in quelli ove altri intenda di convenirle giuridicamente, e sì nelle cause Civili, che nelle Criminali, o miste di qualunque specie e natura, le quali siano originate da Contratti o quasi Contratti seguiti in Pisa o nel Distretto Pisano, e perdurante il tempo in cui le dette persone saranno realmente addette allo Studio di Pisa, e non più oltre ; o da Delitti nello stesso tempo e luogo commessi dalle medesime : eccettuati però gli affari relativi al Giuoco del Ponte, al Teatro, al Casino, ed alla Dogana.

    Le funzioni che si esercitano sono di conoscere delle suddette Cause Civili e Criminali fermo stante però rispetto a quest’ultime la partecipazione al supremo Tribunale di Giustizia, e deciderle in prima istanza dal Vicerettore se è del Collegio Legale, o dal suo Assessore se è del Collegio Medico ; in seconda istanza da tre Consiglieri ed in terza istanza da due Priori, e sì l’uni, che gli altri del suddetto Collegio Legale. La magistratura del Vicerettore e de’ Consiglieri è annuale, i Priori si estraggono a sorte dal rimanente dell’istesso Collegio. Né tra queste funzioni ed attribuzioni è da omettersi quella di prendere certi equitativi e pronti temperamenti rispetto ai giovani Scolari, che richiedono la loro età e l’essere per la maggior parte forestieri, e soggetti ad essere circondistinti massimamente quando vengono novizi in questa Università, o partono finiti gli Studi : non meno che i loro leggeri più che delittuosi trascorsi, per correggerli e tenerli nel loro dovere, ed impedire Paternamente i progressi, il che non potrebbe eseguirsi senza l’apparato e l’immagine d’una d’altronde più efficace e rispettabile Giurisdizione, capace di incuterli timore ed obbedienza.

    E col maggiore e più distinto rispetto.  

    Documento 16

    ASPi, Sottoprefettura di Pisa, 54, affari diversi, ins. 6, c. 514r.v. . Esecuzione dell’ Articolo Decimo del Decreto della Giunta del due Settembre

    L’Anno Milleottocentotto il trenta Settembre all’ore una pomeridiane noi Sottoprefetto di Pisa accompagnato dal Signor David Ispettore del Registro, e dal Signor Dott. Vannucchi Ricevitore in esecuzione di Decreto dell’Imperial Giunta del due del corrente, relativo all’apposizione dei Sigilli ordinata nell’articolo di detto Decreto ci siamo trasportati al Tribunale dell’Almo Studio di detta Città per ivi prima di detta apposizione di Sigilli riscontrare ciò che vi si contiene come appresso.

    N. Sette Pacchi di Processi Civili diversi, attualmente pendenti soli numero centocinquantadue.

    N. Tre Processi in grado d’ Appello.

    N. Due Filze di Processi Criminali spediti, dei quali uno solo è pendente per la Sentenza.

    E relativamente ai Dazi, che potessero appartenere al Tesoro Imperiale, non esistono presso il Cancelliere che quelli emolumenti provenienti da esibite d’atti contenziosi, citazioni, e rogiti di Decreti esatti dal primo Gennaio Milleottocentotto fino a tutto questo giorno trenta Settembre, e spettanti alla Cassetta del Tribunale, e soliti dal (c. 514v.) medesimo pagarsi al Camarlingo della Dogana di Pisa per interesse della Cassa dell’Università, o sia per interesse della Depositeria, giacché gli altri emolumenti provenienti da propine spettano ai Giudici di detto Tribunale per loro emolumento, e conseguentemente per tale oggetto non esiste in cassetta del Tribunale suddetto, e nelle mani di detto Cancelliere ascendente alla somma di lire Centocinquantaquattro soldi tre, e denari otto da pagarsi questa nelle mani e consegna del Vicerettore suddetto.

    Fatto il presente Processo Verbale in tre Originali questo dì et ora suddetta.

    Mastiani Sotto Prefetto, Vannucchi Ricevitore, Meazzuoli Cancelliere.

     

    Documento 17

    ASPi, Sottoprefettura di Pisa, 54, affari diversi, ins. 6 c. 509r. Processo verbale di apposizione de’ sigilli

    L’Anno Milleottocentotto questo dì trenta Settembre all’ore una pomeridiane noi Sottoprefetto del Dipartimento di Pisa portatici al Tribunale dell’Almo Studio di questa Città in esecuzione dell’articolo decimo - quarto titolo terzo del Decreto dell’Imperial Giunta del Due Settembre cadente per l’oggetto di apporre i sigilli alla stanza della Cancelleria ed Archivio di detto Tribunale si è eseguita detta apposizione, mediante la spranga di carta all’uscio d’ingresso principale di detta stanza d’archivio, con due sigilli in cera rossa di Spagna, come in piè del presente, che uno esprimente l’aquila Imperiale colle parole Sotto Prefettura di Pisa, e l’altro lo stemma di detta Università fatto questo dì et ora suddetta in forma.

    Mastiani Sotto Prefetto, Meazzuoli Cancelliere. APPENDICE II : Processi celebrati nel Tribunale dello Studio negli anni compresi tra il 1784 ed il 1790

    ASPI, Università I versamento filza n.1815. Affari criminali 1784 - 1789

     

    (1) Capo d’atto: criminale 1784. Panzanini - Brunacci - Brissoni cc. 1r. - 28v.

    Nome del soggetto interessato: Francesco Panzanini - Vincenzio Brunacci - Luigi Brissoni convenuti da Margherita Madrigali (parte offesa)

    Qualità civile : studenti del Real Collegio di Sapienza - contadina (*)

    Patria d’origine : Firenze - Pisa S.Stefano fuori della porta a Lucca

    Residenza pisana : Real Sapienza - Rete subborgo di Pisa

    Illecito contestato (criminale) : Colombicidio avvenuto in data 04.12.1784

    Modo con cui si instaura la lite : querela presentata dal Caporale alla Porta a Lucca Paolo Fanelli, dallo Stradiere Ranieri Rossetti e da Margherita Madrigali il giorno 06.12.1784 (ASPi, Univ. II vers. sez. B. II 7 c. 90r.v.)

    Data introduzione processo : 06.12.1784

    Durata istruzione : dal 06.12.1784 al (20).12.1784.

    Il 07.12.1784 gli atti vengono sospesi "attesa la pendenza della supplica" umiliata a S. A. R. dai querelati. L’istruzione viene ripresa il 18.12.1784. (II vers. sez. B. II 7 cc. 90v. - 91v.)

    Durata fase decisoria : dal (20).12.1784 al 07.01.1785

    Decisione : addì 07.01.1785 - "Compariscono in questo Tribunale dell’Almo Studio Pisano, citati li signori Francesco Panzanini, e Vincenzio Brunaccci, e Margherita Madrigali. Ed a mente della retroscritta lettera (in ASPi, Univ. II vers. sez. B. II 7. c.92r.), dall’Ill.mo signor Avvocato Tosi attuale assessore del signor Vicerettore furono verbalmente notificati detti signori Panzanini e Brunaccci della Grazia Clementi prima riportata da Sua Altezza Reale sopra la trasgressione da essi commessa del Colombicidio e nel tempo medesimo ebbero ambedue una seria correzione mediante la quale in sostanza, ciascheduno di essi veniva avvertito di non commettere mai più la suddetta, ed altre consimili trasgressioni per non incorrere nell’indignazione di Sua Altezza Illustrissima, e di poi sentita la suddetta Madrigali in quanto alle di lei pretenzioni per il danno sofferto del Colombo uccisole fu convenuto, e fissato che li fossero pagati Pavoli dieci in tutto, metà detto signor Panzanini, e l’altra metà detto signor Brunacci, quali gli furono pagati in atto, ed ella li dichiarò che mediante il ritiro di detti Pavoli dieci faceva loro ogni opportuna generale e generalissima quietanza con patto di non più oltre chiedere per tale dipendenza, e furon licenziati." Stefano Bargellini Cancelliere (c.26 r.v.).

    Note ed osservazioni : l’illecito presentato risulta curioso in quanto tratta di una fattispecie ormai formalmente abrogata.

    Le origini della punibilità del Colombicidio sono da ricercarsi nel diritto romano, che ammettendo la proprietà degli animali addomesticati comunque vaganti, puniva di furto i cacciatori che avessero ucciso i piccioni (D. 41.3.1-5). Solo nella decadenza dell’agricoltura, crescendo l’importanza degli animali che popolavano le selve o vivevano nei prati, si cominciarono ad ordinare delle leggi speciali per i furti e per i danni arrecati a tali specie non tanto proporzionate alla stima del danno, quanto al nome della specie di ciascun animale. L’uccisione dei piccioni fu individualmente contemplata dalle leggi e divenne un titolo speciale di delitto e la pena si aggravò notevolmente come quella di tutti i delitti della proprietà. Tuttavia, questi piccoli furti di animali domestici non vennero puniti di pena afflittiva negli uomini liberi, ed era riservato al governo mediceo il dichiarare che i colombicidi fossero puniti oltre la pena di cinquanta scudi d’oro con due o tre tratti di fune "ad arbitrio" (Bando del 6 giugno 1618). Il perfezionamento di tale legislazione si legge nel bando del 1 ottobre 1633, dove si proibisce l’uccisione dei piccioni sotto pena "di dover servire per forzato nelle galere di Sua Altezza a beneplacito della medesima". Il Granduca Leopoldo con la legge del 4 agosto 1786 tolse di mezzo la pena afflittiva, e restrinse la punizione del Colombicidio a dieci scudi per ogni capo, ammettendo la prova privilegiata (cioè un grado di prova più leggero). La riforma criminale attuata dallo stesso con L. 30 novembre 1786 al o 92, mantenne la suddetta fattispecie ritenendo in tutto i principi della legge del 4 Agosto escluso le prove privilegiate perché ritenute dal legislatore ingiuste : "la Pena sarà di Dieci Scudi per ogni Colombo domestico, e per i Trasgressori impotenti a pagar la Pena sarà di un mese di Carcere, se i Colombi saranno ammazzati o presi all’aperto," mentre "se alcuno li ammazzasse o prendesse introducendosi nelle Case o Colombaie, si procederà con le Regole e Pene prescritte per i Furti. ... Ed in questo Delitto pure saranno escluse come negli altri le prove privilegiate ammesse nelle precedenti leggi." Solo per i famigli del bargello rei del Colombicidio rimase la pena dei pubblici lavori : "Se del semplice Colombicidio si facesse Reo alcun Famiglio, o altro Esecutore di Giustizia, sarà punito con la Pena di tre anni ai Pubblici Lavori, e nella perpetua inabilitazione a potere più servire nel Granducato." (o92 L.30 Nov. 1786, Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, anno 1786, n.LIX). Ma già nella prima metà del 1800, il favore con cui le leggi garantivano la proprietà dei piccioni "quamvis libere vagantes" (G. CARMIGNANI Elementa Iuris Criminalis, Pisis 1833 o1234) richiamò i più diligenti agronomi a discutere i vantaggi ed i danni che venivano da questa specie di volatili. In particolare si ritenne che sarebbe stato ingiusto che la protezione si estendesse al punto di danneggiare un’altra proprietà : quella dei proprietari delle terre esposte al rischio dei danni che questi animali potevano arrecare alle sementi. Si cominciò così a desiderare l’abolizione del suddetto titolo di delitto, per il quale un proprietario che voleva difendere le sue cose avrebbe potuto trovarsi costretto a pagare una somma vistosa, o a scontare la pena in carcere. (F. FORTI Scritti vari. Delle leggi intorno alla proprietà dei piccioni. Discorso letto all’Accademia dei Georgofili nella seduta del 2 Agosto 1829, in "GAT", 1829).

    BARGELLINI STEFANO. Cancelliere. Si laureò in utroque ius il 16 giugno 1753, dopodiché dal 1773 fu Vicecancelliere e poi Cancelliere a Pisa. In questo anno si occupò delle cause delle fonti e dei cottimi delle strade della città lamentando gli inconvenienti e le irregolarità nel magistrato dei fossi. Nel 1777 venne fatta la proposta di metterlo all’Ufficio dei Fossi, ma venne scartata perché ritenuto "onesto ma non capace". Infine nel 1782 gli verrà assegnato l’incarico di Cancelliere dello Studio. (D. BARSANTI, Pisa in età Leopoldina, cit., p. 44 ; P.L. d’ASBURGO LORENA, Relazioni sul governo della Toscana, cit., vol. I, p. 352 ; L. RUTA, Acta Gradum, cit., "supplementum 1737 - 1765", p. 45 scheda 592).

    VINCENZIO BRUNACCI, fiorentino, si laureò in medicina nel 1788 e nello stesso anno ottenne la cattedra di professore straordinario di fisica all’università di Pisa. L’anno dopo fu nominato professore di matematica e nautica nell’istituto di marina a Livorno. Con l’arrivo dei Francesi in Toscana, il Brunacci si schierò contro la monarchia : la sua posizione divenne critica tanto che, quando le vicende militari costrinsero i Francesi a ritirarsi, fu costretto a seguirli. Tornato in Italia fu professore di algebra nella Università di Pisa nel 1801, ma la sua partecipazione attiva alla vita politica lo costrinse alle dimissioni. Privato dell’insegnamento nell’Ateneo Pisano, andò ad insegnare a Pavia. Nel 1811 divenne ispettore generale della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia. (Dizionario biografico degli italiani, cit., vol. XIV, pp. 524 - 525 ; C. MANGIO, I patrioti Toscani, cit. ; D. BARSANTI, L’Università di Pisa dal 1800 al 1860, cit. ; E. DE TIPALDO, Biografia degli italiani illustri, cit., vol. I, pp. 57 - 61).

    nota (*) Luigi Brissoni e Vincenzio Brunacci ottennero i Posti nel Collegio di Sapienza l’11.09 1784 (In ASPi, Univ. II vers. G. 8 c.499r.).

    (2) Capo d’atto : criminale 1785 Panchetti - Galeotti cc.29r. - 44v.

    Nome del soggetto interessato : Francesco Galeotti detto il Chiurlo convenuto da Giovanni Panchetti (parte offesa)

    Qualità civile : piazzaiolo (venditore di capretti ed altri commestibili come di pesce e simili) - servitore dell’Ill. Prof. Carlo Guadagni dell’Almo Studio di Pisa

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota - servitore presso l’Ill.mo Sig. Dott. Carlo Guadagni

    Illecito contestato (criminale) : Rissa con lesioni arrecate a Giovanni Panchetti avvenuta in data 16.05.1785

    Modo con cui si instaura la lite : querela di Giovanni Panchetti presentata il 18.05.1785 (c.31 r.)

    Data introduzione processo : 18.05.1785

    Durata istruzione : dal 18.05.1785 al 23.06.1785

    Decisione : Addì 23.06.1785. "L’Illustrissimo Vicerettore dell’ Almo Studio Pisano viste le resultanze de’presenti atti compilati a querela di Giovanni Panchetti contro Francesco Galeotti soprannominato il Chiurlo per rissa, percosse, attesa la quietanza riportata dal predetto Panchetti al detto Galeotti, purché lo indennizzi di quanto ha sofferto di spese, e sentito lo stessso Galeotti che conveniva di indennizzarlo, secondo quel tanto fosse creduto giusto, Delib. delib. decretando dichiarò non procedersi ad ulteriora in causa, con che il Galeotti rifaccia al Panchetti le spese e danni cagionatili come dalla di lui nota che in atti quale moderando ridusse e riduce a lire venticinque, che lire quindici per danni di giornate di lavoro, e lire dieci per rimborso di spese al cerusico che lo ha curato, con rilascio ora per allora per detta somma di lire venticinque contro detto Galeotti di ogni opportuno mandato esecutivo che di ragione, qualora non abbia pagata la suddetta somma a tutto il mese di luglio del corrente anno 1785. E tutto mandiamo addì 23 Giugno 1785". (c. 43 r.v.).

    Note ed osservazioni : Carlo Alfonso Guadagni (Firenze 1722 - 1801). Fu professore straordinario di fisica sperimentale dal 1748 - 49 al 1756 - 57, ordinario dal 1757 - 58 al 1794 - 95 e giubilato dal 1795 - 96 al 1798 - 99. (D. BARSANTI, I docenti e le cattedre, cit., p. 258, D. BARSANTI, L’Università di Pisa dal 1800 al 1860, cit., p. 397 ; E. MICHELI, Storia dell’Università di Pisa, cit., p. 66 ; N. CARRANZA, Monsignor Gaspare Cerati, cit., p. 363 ; L. RUTA, Acta Gradum, cit., "supplementum 1737 - 1765", p. 85 scheda 35).

     

    (3) Capo d’atto: Criminale - Referto 1785 cc. 45r. - 46v.

    Addì 07.01.1785. Referto di Giovanni Milani aiuto messo dello Studio Pisano circa il ritrovamento in via S. Frediano di "un involto di fogli in mezzo alla strada...e in detto foglio una cartella con dentro della quale vi erano trentasei bottoni di metallo bianco fatti a punta, e in detto rinvolto vi era altro foglio, entro di esso sedici bottoni dell’istessa qualità". (c. 45 r.)

     

    (4) Capo d’atto: Criminale 1785 - Stelli c. 47r.

    Addì 03.01.1785. Istanza di Giovan Battista Stelli "di darsi l’opportuna licenza al signor Peselli" (bidello dell’Alma Università di Pisa ) "di portarsi nel Tribunale Commissariale per potersi sottoporre all’esame come Testimone per una causa Criminale".

     

    (5) Capo d’atto: Criminale 1785 - Gambocci c. 48r.

    Addì 19.__.1785. Rimessione da parte del Tribunale Pretorio di un ricorso presentato da Isabella Gambocci.

     

    (6) Capo d’atto: Criminale 1785 - Puccini / Cassani c. 49r.

    Addì 19.01.1785. Rimessione di un ricorso presentato da Francesco Puccini e Girolamo Cassani perché vengano esaminati Luigi Magnani e Venanzio Ulivi studenti dell’Almo Studio e testimoni nominati.

     

    (7) Capo d’atto: Criminale 1785 - Giusti c. 50r.

    Addì 08.07.1785. Rimessione di un ricorso presentato da Antonio Giusti perché venga sentito sommariamente Filippo Colloni.

     

    (8) Capo d’atto: Criminale 1785 - Balsotti c. 51r.

    Addì 18.11.1785. Il Vicario di Pisa rimette al Tribunale dello Studio un ricorso presentato da Giovan Battista Balsotti perché vengano sentiti sommariamente "i testimoni firmati in piè di esso".

    Addì 02.12.1785. Il Tribunale dello Studio rimette al Vicario di Pisa il ricorso fatto dal Balsotti con l’esame dei testimoni "firmati in calce del medesimo". Si precisa che "per quello che concerne la cognizione e la risoluzione del ricorso" esse non spettano al Tribunale Accademico "in quanto non vi hanno interesse individui sottoposti al suddetto Tribunale ad eccezione di due Fidefacenti". (ASPi, Univ. II vers. sez. B. II. 7 c.108r.v.).

     

    (9) Capo d’atto: Criminale 1785 - Tempesti c. 52r.

    Addì 15.04.1785. Sussidiaria affinché sia sentito Gaspero Tempesti sopra il contenuto di ricorso rimesso dal Signor Presidente del Buon Governo.

    Addì 30.04.1785. Viene rimesso l’esame fatto a G. Tempesti. (II vers. sez. B. II. 7 c. 97v.).

     

    (10) Capo d’atto: Criminale 1785 - Pizzi / Galeotti c. 53r.

    Addì 15.03.1785. Rimessione di un rapporto fatto dal Bargello "con cui fra le altre cose riferisce essere seguita rissa sulla Piazzetta del Pozzetto in fra Sebastiano Galeotti e Antonio e Santa coniugi Pizzi dall’altra parte, e per la verificazione di detta rissa si richiede di sentire Francesco Pieraccini stampatore sottoposto al Tribunale di Vostra Illustrissima".

    Note ed osservazioni : sull’attività editoriale pisana nel periodo 1784 - 1790, cfr. F. VINCENTINI, Notizie sulle stamperie pisane dalle origini al 1860, cit. ; V. MORINI, La tipografia in Pisa dal secolo XV alla metà del secolo XIX, in "Miscellanea storico - letteraria a Francesco Mariotti nel cinquecentesimo anno della sua carriera tipografica", Pisa 1907, pp. 34 seg. ; A. FABRONI, Istoriae Academiae Pisanae, Pisa 1791 - 1795.

    (11) Capo d’atto: Criminale 1785 - Biagioli / Giannessi c. 54r.

    Lì 04 del 1785. Rimessione da parte del Tribunale Pretorio di una querela presentata da Giovanni Biagioli contro Ranieri Giannessi con richiesta di esame dei signori Domenico Manni e Conte Orlando Pagliacci "asseriti scolari" del Regio Collegio Ferdinando.

     

    (12) Capo d’atto: Criminale 1785 - Biagiotti c. 55r.

    Addì 18.03.1785. Referto e comparsa di Giuseppe Biagiotti "per aver trovato mancante nel giorno 13 Marzo alle ore nove circa fino alle ore quindici dopo il mezzogiorno un cucchiaio d’argento marchiato con due CI e due GI".

     

    (13) Capo d’atto: Criminale 1786 - Biagiotti / Cerrosi c. 56r.

    Addì 17.06.1786. Comparsa di Giuseppe Biagiotti il quale "espone e rappresenta come lo scolare Giovan Battista Cerrosi si è fatto lecito di contraffare la firma del comparente".

     

    (14) Capo d’atto: Criminale 1785 cc. 57r. - 61v.

    Addì 15.04.1785. Comparsa degli scolari Alessandro Giovanni Fabbroni, Andrea Meij, Pietro Frascani, Paolo Minucci "in nome proprio e di tutto il corpo Scolaresco per essere stati trattati impropriamente con impulitezza e sgarbatezza, per diverse sere, da Francesco Fontana padrone del Caffè dove i suddetti erano soliti trovarsi". Fanno istanza affinché si proceda contro il suddetto Fontana e contro altri "che hanno con parole ingiuriose e piccanti provocata rissa contro i signori Scolari".

    Addì 06.07.1786. "Si vedda l’ordine in calce alla comparsa ed attesa la loro contumacia furono sospesi gli atti". (c.57r. lato sinistro).

    Note ed osservazioni : tra i testimoni vi sono due personaggi di particolare interesse : Paolo Visani Scozzi e Orazio Mei.

    PAOLO VISANI SCOZZI si laureò in utroque nel maggio del 1787, dopodiché fece pratica per sei anni nello studio dell’avv. Frullani e nel Supremo Tribunale di Giustizia, sotto la direzione del commissario Rosini. In seguito aiutò il padre Felice Visani Scozzi, Podestà prima di Bibbiena e poi di Castelfranco di Sotto, nello svolgimento del suo ufficio, sostituendolo anche nel tempo della sua assenza. Nel 1798 venne nominato coadiutore del Vicario di Pontedera e un anno dopo, a causa delle condizioni disagiate della sua famiglia, fu costretto a chiedere con urgenza un avanzamento di carriera, ma l’esito fu negativo. Il 17 febbraio 1800 venne promosso Podestà a Sambuca ; nel 1805 fu Podestà a Vicchio, e l’anno dopo a Castelfranco di Sopra. Diciotto anni più tardi fu Podestà a Borgo a Buggiano. ( M. MONTORZI I giudici che applicarono la Leopoldina, cit., vd. ora M. MONTORZI, Giustizia in contado, cit., p. 201).

    ORAZIO MEI nacque in Pisa nella cura di Sant’Ippolito e Cassiano il 26 maggio 1731 da Francesco Saverio, celebre musicista nella Cappella Musicale nella Chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano. Dopo aver appreso le prime nozioni musicali direttamente dal padre, venne avviato allo studio della composizione presso Giovan Carlo Maria Clari, Maestro della Cappella Musicale del Duomo di Pisa.

    Per alcuni anni non si conoscono impegni particolari nella zona, ma dal 1759 al 1763 svolse la mansione di organista nel Duomo di Pisa. In quest’ultimo anno, essendo rimasto vacante il posto di Maestro di Cappella nel Duomo di Livorno, il Mei vinse il concorso e vi rimase fino alla morte avvenuta, in Livorno, il 1 marzo 1788. Scrisse diversa produzione vocale per il servizio religioso che è rimasta manoscritta. Ha dato alle stampe, invece un Dramma in musica dal titolo "Ipermestra" che fu rappresentato nel teatro pubblico di Pisa nel Carnevale del 1754 (su tale Teatro, cfr. n. 47).

    (F.BAGGIANI Musicisti in Pisa. I maestri di Cappella della Primaziale, in "Bollettino Storico Pisano", 1982, pp. 271 - 294.

    Ringrazio, inoltre, Don Baggiani per le notizie inedite fornitemi).

    (2) Capo d’atto : criminale 1785 Panchetti - Galeotti cc.29r. - 44v. Nome del soggetto interessato : Biagio Bichi convenuto da Rocco Ciotti

    Qualità civile : studente - Caporale alla Porta Santa Maria (Porta Nuova )

    Patria d’origine : Retignano vicariato di Pietrasanta Comunità di Stazzema - ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : Delazione di pistola senza licenza, restando proibito come scolare usare simil arme

    Modo con cui si instaura la lite : querela del Caporale Rocco Ciotti presentata il 17.02 1785 (c.75 r.v.)

    Data introduzione del processo : 17.02.1785

    Durata istruzione : dal 18.02.1785 al 12.03.1785. Il 04.05.1785 viene presentata una supplica a favore del Bichi.

    Durata fase decisoria : dal 12.03.1785 al 30.05.1785

    Decisione : data ignota -"L’Illustrissimo sigore Vicerettore dell’Almo studio Pisano avendo visto considerato quanto attesta la lettera scritta dal Tribunale Commissariale di Pisa sotto dì 30 Maggio 1786 (errata corrige 30.05.1785 come risulta dalla c.78r.) come in atti, con la quale si dice, che il signor Presidente del Buon Governo, con sua lettera del dì 25 maggio suddetto scrisse che era stato da Sua Altezza Reale comandato, che non si procedessse più oltre in causa, contro lo scolare Biagio Bichi di Pietrasanta, delegato come in atti per delazione d’armi, con che acquieti discretamente il querelante delib. delib. dichiarò non procedersi più oltre in causa, e tassò lire venti di quietanza pagabili al querelante dal signor Bichi, con rilascio di ogni opportuno mandato esecutivo che di ragione per detta somma contro detto signor Bichi, ed a favore di detto querelante Caporale Rocco Ciotti . E tutto mandiamo". (c. 98 v.).

    Note ed osservazioni : affinché fosse mantenuto l’ordine pubblico faticosamente restaurato, fu abolito dalla nuova legislazione universitaria, il privilegio di portare armi per tutti coloro che erano sottoposti alla giurisdizione accademica : "Ut hoc nostrum Studium, tam fauste et feliciter inchoatum, cum ocio et quiete diutius possit perdurare, neve propter scandala que ex continuo armorum usu oriri solent perturbetur, statuimus quod de cetero nullus ex subditis nostre Universitatis,......,possit sub aliquo exquisito colore ferre arma offendendi, cuiuscunque sint generis aut qualitatis, in civitate Pisarum de die vel de nocte." (Statuti cap. LXXXI).

    La facoltà di portare armi, perciò veniva ormai configurata come una speciale prerogativa del Rettore (Statuti cap. XV).

  • D.MARRARA, L’Università di Pisa come università statale nel Granducato mediceo, cit., p. 36).

    Ma nonostante ciò, nel 1739 l’abuso di portare armi era ancora così radicato nella scolaresca che "non è da sperarsi di vederlo mai sbarbicato". A questo fine si riteneva che l’unico rimedio da prendere contro tale abitudine fosse quello di minacciare gli scolari con "Ordini pressanti trasmessi a Pisa in nome di Sua Altezza Reale dal Signor Presidente" ; questi ordini fatti poi noti nel Tribunale dello Studio ed accompagnati da opportune ammonizioni del Provveditore Generale agli Scolari sospetti, avrebbero potuto generare dello spavento e debilitare a poco a poco la rea consuetudine. (in ASPi, Univ. II vers. sez. A.III.1, Relazioni sopra lo Studio, anno 1739 c.58v., 59r.v.).

    Nel caso in esame, nelle pagine 87 - 94 è contenuta una difesa a favore dello studente Biagio Bichi dove vengono riportati tutti i capi di pene previste per la delazione di armi, da non applicarsi al caso riportato "per mancanza di dolo" e per il Rescritto Sovrano che prevedeva il privilegio di detenere armi nel Vicariato di Pietrasanta.

    Mancano però, la data della difesa ed il nome del difensore.

    (15) Capo d’atto : Criminale 1785 - Bichi cc.75r. - 98v.

    Nome del soggetto interessato : Biagio Bichi convenuto da Rocco Ciotti

    Qualità civile : studente - Caporale alla Porta Santa Maria (Porta Nuova )

    Patria d’origine : Retignano vicariato di Pietrasanta Comunità di Stazzema - ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : Delazione di pistola senza licenza, restando proibito come scolare usare simil arme

    Modo con cui si instaura la lite : querela del Caporale Rocco Ciotti presentata il 17.02 1785 (c.75 r.v.)

    Data introduzione del processo : 17.02.1785

    Durata istruzione : dal 18.02.1785 al 12.03.1785. Il 04.05.1785 viene presentata una supplica a favore del Bichi.

    Durata fase decisoria : dal 12.03.1785 al 30.05.1785

    Decisione : data ignota -"L’Illustrissimo sigore Vicerettore dell’Almo studio Pisano avendo visto considerato quanto attesta la lettera scritta dal Tribunale Commissariale di Pisa sotto dì 30 Maggio 1786 (errata corrige 30.05.1785 come risulta dalla c.78r.) come in atti, con la quale si dice, che il signor Presidente del Buon Governo, con sua lettera del dì 25 maggio suddetto scrisse che era stato da Sua Altezza Reale comandato, che non si procedessse più oltre in causa, contro lo scolare Biagio Bichi di Pietrasanta, delegato come in atti per delazione d’armi, con che acquieti discretamente il querelante delib. delib. dichiarò non procedersi più oltre in causa, e tassò lire venti di quietanza pagabili al querelante dal signor Bichi, con rilascio di ogni opportuno mandato esecutivo che di ragione per detta somma contro detto signor Bichi, ed a favore di detto querelante Caporale Rocco Ciotti . E tutto mandiamo". (c. 98 v.).

    Note ed osservazioni : affinché fosse mantenuto l’ordine pubblico faticosamente restaurato, fu abolito dalla nuova legislazione universitaria, il privilegio di portare armi per tutti coloro che erano sottoposti alla giurisdizione accademica : "Ut hoc nostrum Studium, tam fauste et feliciter inchoatum, cum ocio et quiete diutius possit perdurare, neve propter scandala que ex continuo armorum usu oriri solent perturbetur, statuimus quod de cetero nullus ex subditis nostre Universitatis,......,possit sub aliquo exquisito colore ferre arma offendendi, cuiuscunque sint generis aut qualitatis, in civitate Pisarum de die vel de nocte." (Statuti cap. LXXXI).

    La facoltà di portare armi, perciò veniva ormai configurata come una speciale prerogativa del Rettore (Statuti cap. XV).

    D.MARRARA, L’Università di Pisa come università statale nel Granducato mediceo, cit., p. 36).

    Ma nonostante ciò, nel 1739 l’abuso di portare armi era ancora così radicato nella scolaresca che "non è da sperarsi di vederlo mai sbarbicato". A questo fine si riteneva che l’unico rimedio da prendere contro tale abitudine fosse quello di minacciare gli scolari con "Ordini pressanti trasmessi a Pisa in nome di Sua Altezza Reale dal Signor Presidente" ; questi ordini fatti poi noti nel Tribunale dello Studio ed accompagnati da opportune ammonizioni del Provveditore Generale agli Scolari sospetti, avrebbero potuto generare dello spavento e debilitare a poco a poco la rea consuetudine. (in ASPi, Univ. II vers. sez. A.III.1, Relazioni sopra lo Studio, anno 1739 c.58v., 59r.v.).

    Nel caso in esame, nelle pagine 87 - 94 è contenuta una difesa a favore dello studente Biagio Bichi dove vengono riportati tutti i capi di pene previste per la delazione di armi, da non applicarsi al caso riportato "per mancanza di dolo" e per il Rescritto Sovrano che prevedeva il privilegio di detenere armi nel Vicariato di Pietrasanta.

    Mancano però, la data della difesa ed il nome del difensore.

    (16) Capo d’atto : Criminale 1786 Benvenuti - Frediani cc.107r. - 156v.

    Nome del soggetto interessato : Giuseppe Benvenuti detto il Ferro e Claudio Frediani convenuti da Antonio Spiombi (parte offesa)

    Qualità civile : conciaioli (lavoranti) - alunno del Collegio Ferdinando di Pisa

    Patria d’origine : ignota - Pistoia

    Residenza pisana : ignota - Collegio Ferdinando

    Illecito contestato (criminale) : Rissa avvenuta il 17.03.1786 fuori della chiesa della Maddalena per la novena di S. Giuseppe

    Modo con cui si instaura la lite : querela presentata il 18.03.1786 da Antonio Spiombi (c.107 r. - c.156 r.), querela presentata il 18.03.1786 dal Bargello di Pisa (c.108 r.v.)

    Data introduzione processo : 18.03.1786

    Data istruzione : dal 20.03.1786 al 15.05.1786

    Alle difese : 15.05.1786 concessi dieci giorni per la difesa di Benvenuti e Frediani, presentata la difesa a favore del Frediani (c.135r.v., 148r.v.)

    Durata fase decisoria : dal 22.07.1786 al 03.08.1786

    Decisione : addì 21.05.1787. "L’Illustrissimo signore Vicerettore del Tribunale dell’ Almo Studio Pisano avendo visto considerato quanto sopra delib. delib. vista la supplica umiliata a Sua Altezza Reale da Claudio Frediani e Giuseppe Benvenuti detto dei Tognarelli, con la quale domandavano grazia della pena nella quale erano stati condannati di lire venticinque per ciascheduno, con più al pagamento delle spese processuali, in seguito della quale ne venne il che quanto alla pena, riportata la pace dall’offeso avessero grazia , e quanto alle spese processuali agli ordini di buona giustizia ; visto la quietanza riportata dal dolente signor Antonio Domenico Spiombi, scolare in quest’Alma Università di Pisa ammise detti Frediani e Benvenuti all’accettazione della grazia, come sopra riportata da Sua Altezza Reale e dichiarò non dargli ulterior molestia ; e successivamente vista l’istanza fatta dai predetti Frediani e Benvenuti attestante la loro miserabilità fossero assolti dal pagamento delle spese processuali, viste sopra di ciò le giustificazioni state fatte come in atti, dichiarò e ordinò che per questo capo avverso loro non vengano inferite ulteriori molestie. E tutto mandiamo questo dì 21 maggio 1787". (c. 138 v.).

    Note ed osservazioni : la Chiesa della Maddalena si trova in via Mazzini, all’angolo di via della Maddalena, già delle Conce, è documentata fin dal XII secolo. Venne rifatta nel 1700 su disegno di Andrea Vaccà. (Sulla famiglia Vaccà cfr.Vaccà Giusti, L., Andrea Vaccà e la sua famiglia Biografie e memorie, Pisa, 1878; e clicca poi qui); cfr. E. TOLAINI, Forma Pisarum, Pisa 1992, p. 178 nota 65.

     

    (17) Capo d’atto: Criminale 1786 - Referto c. 157r.

    Addì 11.12.1786. Comparsa del Prof. Catellacci dell’Università di Pisa il quale narra "come nella notte del dì nove venendo il dieci del corrente mese trovò mancare di sua casa una secchia di rame che stava appesa fuori dalla finestra del primo piano".

    Note ed osservazioni : Catellacci Antonio, originario di S. Casciano ValdiPesa (Firenze), fu professore di Anatomia dal 1782 - 83 al 1809 - 10 (di anatomia comparata dal 1801) e di anatomia e fisiologia dal 1810 - 11 al 1825 - 26. (D. BARSANTI, L’Università di Pisa dal 1800 al 1860, cit., p. 389 ; D. BARSANTI, I docenti e le cattedre, cit., p. 256 ; E. MICHELI, Storia dell’Università di Pisa, cit., p. 54)

     

    (18) Capo d’atto: Criminale 1786. Cause pettorali a 04.05.1786. Vannini - Occhini e Baldacci - Ricci cc. 158r. - 163v.

    Nome del soggetto interessato: Giovacchino Baldacci e N. Ricci convenuti da Tommaso Vannini e Francesco Occhini (parti offese)

    Qualità civile: Baldacci e Ricci : studenti - Vannini e Occhini : ignota

    Patria d’origine: ignota

    Residenza pisana: ignota - Occhini "sta a dozzina dal Sac. Marelli qui in Pisa" (c. 161v.)

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie con minaccia di lesioni in data 30.12.1785 in via S.Marta.

    Modo con cui si instaura la lite: istanza di V. Vannini e F.Occhini presentata il 04.01.1786 (c. 158r.)

    Data introduzione processo: 04.01.1786

    Durata istruzione: dal 07.01.1786 al 10.01.1786

    Durata fase decisoria : dal 10.01.1786 al 04.05.1786

    Decisione : Addì 04.05.1786. "Item visto il reclamo stato fatto dal signor Tommaso Vannini e Francesco Occhini, Scolari in questa Università di Pisa, contro Giovacchino Baldacci, visto e considerato quanto dichiarò ordinarsi al detto Baldacci di chiedere opportune scuse, conforme in fatto chiese davanti al Tribunale addetto ai Signori Occhini e Vannini e li fu ordinato che avvertisse di astenersi in avvenire non ingiuriare, né fare ingiuriare i detti Signori Occhini e Vannini, alias e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.35v.).

    Note ed osservazioni: nell’illecito presentato è riportato l’interrogatorio di un testimone adolescente, Giuseppe Maruzzi, di "anni dodici in tredici" (c. 161v.).

    (19) Capo d’atto: criminale 1786 Foscarini - Biagiotti cc. 171r. - 172v., 189r., 261r.

    Nome del soggetto interessato: Giuseppe Biagiotti convenuto da Carlo Foscarini detto il Cavadenti, Carlo Foscarini detto il Cavadenti convenuto da Giuseppe Biagiotti

    Qualità civile: Biagiotti: tinellante al Collegio della Sapienza - Foscarini: dentista.

    Patria d’origine: ignota

    Residenza pisana: ignota

    Illecito contestato (criminale): ingiurie

    Modo con cui si instaura la lite: ricorso del signor Foscarini contro il signor Biagiotti presentato in data 31.07.1786 comparsa del signor Biagiotti contro il signor Foscarini (data ignota)

    Data introduzione processo: 31.07.1786

    Durata istruzione: dal 01.08.1786 al 19.11.1787

    Addì 19.11.1786. Il Signor Assessore Tosi ordina al signor Foscarini di non maledire più oltre il signor Biagiotti, con minaccia di gastigo non obbedendo. (c. 261r.)

    Addì 01.12.1787. Citazione al signor Foscarini di essere la mattina del 03.12.1787 nella Cancelleria dell’Almo Studio Pisano davanti a Sua Signoria Illustrissima per sentire quanto le sarà ordinato (Precetti e citazioni ASPi Univ. I vers. filza 1775 c.48v.).

    Decisione : Addì 03.12.1787. "Item sentito quello e quanto rappresentato verbalmente da Giuseppe Biagiotti, Tinellante del Real Collegio di Sapienza, contro Carlo Foscarini per affronti verbali statili fatti, sentite anche le parti Pettoralmente fu monito seriamente il detto Foscarini di astenersi in avvenire dall’insultare, né fare insultare, né in fatti, né con parole né per se, né per altri il detto Biagiotti, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, Univ. I vers. filza 1784 c.47r.).

    Note ed osservazioni: il Tinellante era colui che si occupava della mensa (Tinello ovvero stanza dove gli studenti mangiavano) : in particolare era addetto alla distribuzione del pane e del vino (ASPi, Univ. II vers. sez. F. III. 1 c. 15r.v. Dell’instituzione ed erezione del Collegio della Sapienza di Pisa, cap. VII "Del trattamento che ricevono i Giovani del Collegio o sia nel vitto, e nel Tinello, o nei medicamenti o nell’uso della Libreria"). Riceveva dal Collegio lo stipendio : companatico in comune con gli alunni, alla fine di ogni settimana in denaro contante. Riceveva inoltre sei pani al giorno, un fiasco di vino e la provvisione di due scudi al mese a decorrere dal 24 Ottobre al 15 Giugno (ASPi, Univ. II vers. sez. F. III. 1 cc. 22t. - 23r. Dell’istituzione ed erezione del Collegio della Sapienza di Pisa cap. VIII "Dello stipendio e degli altri emolumenti assegnati al Rettore e a tutti gli altri Salariati").

     

    (20) Capo d’atto: Criminale 1786 - Guidi c.173r.

    Addì 11.07.1786. Richiesta di esame del signor Domenico Guidi " Scolare matricolato di codesta Università, all’oggetto di poter verificare un ricorso statomi emesso dal Signor Presidente del Buon Governo".

     

    (21) Capo d’atto: Criminale 1786 - Nannicini c.174r.v.

    Addì 22.11.1786. Richiesta "di arresto e ristrezione nelle Carceri segrete" contro Giuseppe Nannicini di Campiglia, "commorante in Pisa in qualità di scolare", inviata dal Vicario di Campiglia Pietro Lami al Vicario del Bargello.

    Addì 25.11.1786. Invio di suddetta richiesta dal Vicario del Bargello Natale Giuseppe Marbellini al Vicerettore dell’Almo Studio Pisano.

    Note ed osservazioni : Pietro Lami, nel 1786 Vicario di Campiglia, nel 1796 fu successore del Comparini al vicariato di Pontedera. Più politico che giurista, fin dal 1791 si schierò contro la reazione popolare antileopoldina. Nel 1799, con l’occupazione della Toscana da parte dei Francesi egli, rinnegando il proprio sovrano, dimostrò di accogliere con piacere l’arrivo dell’armata "giacobina" e, quando il Commissario Reinhard istituì la Guardia Nazionale, il Lami emise un proclama, invitando i cittadini del Vicariato ad iscriversi ad essa "per la difesa della patria". A questo punto fu trasferito dai Francesi da Pontedera a Poppi. Il 17 maggio 1799, a distanza di circa un mese dal proclama, lasciò il Vicariato. Alla fuga degli occupanti, secondo i principi restaurati del Senato Fiorentino, tutti gli officiali e i giusdicenti dovevano essere reintegrati negli incarichi da loro occupati al momento dell’arrivo delle armate straniere, ma il Lami fu rifiutato dalle famiglie pontederesi. Fu disposto così il suo trasferimento punitivo a Fivizzano dove rimase fino al 1804 quando venne nominato Terzo Auditore Residente legale nel Tribunale dei Pupilli di Firenze. I giudizi che si leggono negli atti e stati di servizio non smentiscono mai l’immagine di un brillante funzionario più che di un raffinato giurista. (M. MONTORZI, I giudici che applicarono la leopoldina, cit., vd. ora M. MONTORZI, Giustizia in contado, cit., p. 195 - 197).

     

    (22) Capo d’atto: Criminale 1786 - Del Corso c.175r.

    Addì 08.07.1786. Richiesta dal Tribunale Pretorio di citare lo studente Luigi Del Corso e di avvertirlo che "in avvenire sia più moderato e prudente nel trattare le cause, e che inoltre le faccia una seria e forte reprimenda per essersi ingerito a patrocinare una Causa senza avere alcuna facoltà, ed alcun carattere".

    Note ed osservazioni : sulle qualità dei Procuratori e Causidici, cfr. artt. 44 - 53 Legge 30 dicembre 1771. (L. CANTINI, Legislazione Toscana, vol. XXX, Firenze 1807, pp. 206 - 208).

     

    (23) Capo d’atto: Criminale 1786 - Bombicci c.176r.

    Addì 06.03.1786. Richiesta di esame "del Signor Guglielmo Bombicci Scolare matricolato, sopra il contenuto dell’annesso Ricorso, stato presentato in questo Tribunale dal signor Pietro Martelli".

     

    (24) Capo d’atto: Criminale 1786 - Martelli / Gomellini c.177r.

    Addì 04.03.1786. Ricorso presentato da Pietro Martelli, studente contro Angiola Gomellini di Pisa detta la Cavicchia per ingiurie fatte contro il ricorrente nel Pubblico Teatro.

    Note ed osservazioni : sul Pubblico Teatro cfr. infra n. 47.

     

    (25) Capo d’atto: Criminale 1786 - Luchini c.178r.

    Addì 25.01.1786. Richiesta d’esame "di un certo Prete Luchini del Piano che ha detto messa da poco, che sta di Casa in via Silvestri con una certa Lucia Amorosi. Sottoposto a codesto Tribunale come Scolare matricolato".

     

    (26) Capo d’atto: Criminale 1786 c.179r.v.

    Addì 05.04.1786. Avviso al Vicerettore del Tribunale dello Studio di una imposizione, da parte del Bargello, su commissione di Carlo Caramelli, al signor Angelo Caramelli Scolare e figlio del predetto signor Carlo, del divieto di conversare, e trattare la ragazza Micheletti "colla minaccia, nel caso di trasgressione, della carcere".

    Addì 11.04.1786. Scritto al Bargello di Pisa "acciò faccia eseguire gli ordini".

     

    (27) Capo d’atto: Criminale 1786 - Referto - Guidi c.180r.

    Addì 23.11.1786. Referto e comparsa di Domenico Guidi di Santa Luce Scolare Medico, abitante in via Santa Marta in casa di Valentino Cioni, sulla scomparsa nel dì 22.11.1786 "di un Paio di Scarpini colle fibbie di Argento di lavoro Scannellate e Stellate secondo la moda di valente lire trentacinque circa", lasciate da lui stesso sotto il proprio letto. "Non dà veruno indizio".

     

    (28) Capo d’atto: Criminale 1786. Cause pettorali al 04.05.1786. Giannantoni Arrighi - Dini cc.191r.v., 192r.v., 221r.v.

    Nome del soggetto interessato : Ludovico Dini convenuto da Giovanni Domenico Giannantoni Arrighi

    Qualità civile : studente - studente

    Patria d’origine : Buti - Cortona

    Residenza pisana : Casa Minetti - Real Collegio Ferdinando

    Illecito contestato (criminale) : pubbliche ingiurie e percosse avvenute : le prime in via San Lorenzo, le seconde alla porta di casa del signor Dini.

    Modo con cui si instaura la lite : comparsa del signor Giannantoni Arrighi in data 31.03.1786

    Data introduzione processo : 31.03.1786

    Durata istruzione : dal 31.03.1786 al 05.04.1786

    Durata fase decisoria : dal 05.04.1786 al 04.05.1786

    Decisione : Addì 04.05.1786. "Item sentito quello e quanto rappresentava lo Scolare Gio.Domenico Giannantoni Arrighi contro lo Scolare signore Lodovico Dini relativamente alle pretese ingiurie, sentite ambe le parti e considerato quanto, dichiarò doversi seriamente ammonire il detto signor Dini a procurare di astenersi da qualunque ingiuria il detto Gio. Antonio. E tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.35v.).

     

    (29) Capo d’atto: Criminale 1786. Cause pettorali al 21.03.1786. Martelli c. 193r.v., c.219r.v.

    Nome del soggetto interessato : Pietro Martelli contro Angela Gomellini detta la Cavicchia

    Qualità civile : studente - ignota

    Patria d’origine : ignota - Pisa

    Residenza pisana : ignota - via Santa Maria

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie avvenute l’ultima sera del passato Carnevale, e le sere del 01 - 02 marzo

    Modo con cui si instaura la lite : istanza di C. Martelli

    Data introduzione processo : 05. 03. 1786

    Durata istruzione : dal 07. 03. 1786 al 09.03.1786 (ASPi, Univ. II vers. sez. B. II. 7 c.117r.)

    Durata fase decisoria : dal 09.03.1786 al 21.03.1786

    Decisione : Addì 21.03.1786. "Item sentito e visto il ricorso stato fatto dallo Scolare signor Pietro Martelli contro Angiola Gomellini, sentite le parti e considerato quanto, dichiarò levarsi le offese a detto Martelli, e Gomellini concluse stata seriamente monita la detta Gomellini, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.34v.).

     

    (30) Capo d’atto: Criminale 1786 - Bianchi c.194r.

    Addì ?. ?. 1786. Istanza dello studente Giovanni Bianchi per aver ricevuto ingiurie e minacce dai giovani Matraini, Medici e Stecchi, la sera del 29. 03. 1786.

     

    (31) Capo d’atto: Criminale 1786. Referto. Lombardi - Lapi c.195r.v.

    Addì 11.01.1786. Pasquale Lombardi e Cristino Lapi di Portoferraio, studenti in quest’Alma Università, rappresentano come la sera del nove Gennaio, essendo i medesimi ed i loro padroni di casa assenti dalla abitazione, gli hanno rubato e portato via dalla loro camera sette libri di testo e sette quaderni con gli appunti delle lezioni. Il giorno undici dello stesso mese, "sono stati riportati tutti i capi di roba da un certo Giovinotto della Curia di San Pavolo all’Orto di professione Calzolaro, senza aver dal medesimo potuto rilevare e da chi esser tal roba ricevuta."

    I comparenti chiedono che si proceda di ragione.

     

    (32) Capo d’atto: Criminale 1786. Cause pettorali al 22.12.1786 (c.40r.). Parrini - Garinei c.196r.

    Addì 18.12.1786. Giovanni Mariotti attesta di essere stato incolpato insieme a Carlo Parrini di aver turato il Buco della Chiave alla Bottega abitata da Domenico Garinei ; e che lo stesso Garinei ha in loro presenza offeso il Parrini.

    Decisione : Addì 22.12.1786. "Item sentito quello e quanto verbalmente rappresentava Carlo Parrini contro Domenico Garinei, e sentite ambo le parti, dichiarò doversi ammonire, conforme di fatto furono ammoniti ambedue a stare nel proprio dovere, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.40r.).

     

    (33) Capo d’atto: Criminale 1786 Cantini - Comparini cc.197r.v., 215r.v.

    Nome del soggetto interessato : Pietro Cantini - Pasqua Comparini

    Qualità civile : ignota - fornaia

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : lite circa l’esistenza di un credito di C. Comparini verso C. Cantini

    Modo in cui si instaura la lite : attestazione di Pasquale Benvenuti, testimone

    Data d’introduzione del processo : 18. 05. 1786

    Durata istruzione : dal 18. 05. 1786 al 20.05.1786

    Durata fase decisoria : dal 20. 05. 1786 al 16.08.1786

    Decisione : Addì 16.08.1786. "Comparisce personalmente Pietro Cantini in seguito del precetto statoli fatto sotto dì 15 del suddetto mese di Agosto, e atteso il consenso delle parti fu composto il pagamento del Debito con una dilazione di mesi tre, e atteso il difetto delle prove sopra i pretesi insulti verbali fu seriamente monito da Sua Signoria Ill.ma di astenersi da ulteriori insulti, alias e tutto mandiamo etc.". (c.215r.).

    Addì 16.08.1786. Si fa precetto a Pietro Cantini che nel tempo di giorni tre paghi alla signora Pasquina Comparini la somma di lire 7.16.8 per un accomodamento stato fissato davanti a Sua Signoria Illustrissima . (in Precetti e Citazioni ASPi Univ. I vers. filza 1775 c.5v.).

     

    (34) Capo d’atto: Criminale 1786 - Marchetti - Fancelli cc.198r.v., 199r., 214r.v.

    Nome del soggetto interessato : Giuseppe Marchetti contro Alessandro Fancelli

    Qualità civile : studente - padrone di casa del Marchetti

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : via Fagioli - via Fagioli

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie del Fancelli e della sua consorte Teresa, contro il Marchetti e la sua consorte Marta, avvenute in data 27.04. 1786

    Modo con cui si instaura la lite : istanza di G. Marchetti presentata in data 10. 05. 1786

    Data introduzione del processo : 10. 05. 1786

    Durata istruzione : 11.05.1786 (c.198v. - c.214r.v.)

    Addì ?. ?. ?. "Esecuzione dell’Ordine di Vs. Ill.ma" per la cattura e la restrizione nella Carcere Pubblica dello scolare Giuseppe Marchetti. (c. 199r.)

    Note ed osservazioni : via Fagioli , odierna via della Faggiola, deriva il proprio nome dalla famiglia Faseoli. (E. TOLAINI, Forma Pisarum, cit., p. 307).

     

    (35) Capo d’atto: Criminale 1786. Cause pettorali 04.05.1786. Pagani - Nannicini c.200r. - 202v., 210r.

    Nome del soggetto interessato : Vincenzo Pagani contro Giuseppe Nannicini

    Qualità civile : studente - studente

    Patria d’origine : Montecatini Val di Cecina - ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie e minacce del Nannicini contro il Pagani avvenute in data 04. 1786

    Modo con cui si instaura la lite : istanza e ricorso di V. Pagani presentati in data 29. 04. 1786

    Data introduzione del processo : 29.04. 1786

    Durata istruzione : dal 01. 05. 1786 al 04. 05. 1786

    Decisione : Addì 04.05.1786. "Item visto, e considerato il ricorso stato fatto dallo scolare signor Vincenzo Pagani contro lo scolare signore Giuseppe Nannicini, considerato quanto, dichiarò ordinarsi al detto Nannicini di portarsi in sequestro alla di lui abitazione fin a nuovo ordine pena la cattura non obbedendo, e levarsi ad ambe le parti le offese nelle forme, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c. 35v.).

     

    (36) Capo d’atto: Criminale 1787. Biagiotti c.203r.

    Addì ? . ? . 1787. Richiesta di esame di Giuseppe Biagioli (errata corrige Biagiotti , come anche da cc. 171r.v. - 172r.v. ),Tinellante del R. Collegio della Sapienza.

    Note ed osservazioni : sulla figura del Tinellante cfr. supra n. 19.

     

    (37) Capo d’atto: Criminale 1787 Occhini c.204r.v.

    Addì 18. 09.1787. Richiesta di precetto contro il signor Francesco Occhini, scolare dell’Università di Pisa.

    Addì 19. 12. 1787. Ordine allo scolare F. Occhini di presentarsi di fronte al Tribunale.

     

    (38) Capo d’atto: Criminale 1785 Zuccagni - Mora c. 205r.

    Addì 30. 06.1785. Attestazione di una rissa tra Antonio Zuccagni e Santi Mora.

     

    (39) Capo d’atto: Criminale 1785 c.206r.v.

    Addì 17. 05. 1785. Attestazione riguardo alla sera del 11. 05.1785 : si fa presente come detta sera Carlo Parrini e Antonio Mora, in occasione della "Bruciatura delle Granate", hanno suonato le Trombe davanti al Palazzo Reale della parte di Mezzogiorno per più di un’ora, così come commissionato dal dottor Ranieri Soldaini con promessa di pagamento.

    Note ed osservazioni : la "bruciatura delle granate" veniva effettuata nell’ambito del Gioco del Ponte. In particolare, dopo aver letto la sfida, i cavalieri giravano fino a tarda notte per la città preceduti da musiche, mentre il popolo emetteva grida di plauso per l’una o l’altra compagnia : i ragazzi e le dame davano segni di maggior esultanza accendendo granate di stipa, era infatti opinione comune che il gioco si facesse in onore dell’eroina Chinzica.

    Sul Gioco del Ponte cfr. P. GIANFALDONI, Il Gioco del Ponte, Pisa 1992 ; A ZAMPIERI, Storia del gioco del Ponte, voll. I - IV, Pisa 1995 ; A. SEGRE’, La vita in Pisa nel ‘700, Grosseto 1922, pp. 55 - 56).

     

    (40) Capo d’atto: Criminale 1787. Cause pettorali c.41r.v. in data 02.03.1787. Si legga al libro delle citazioni c.22r. il sequestro del Biagiotti sotto dì 02.03.1787. Ioti - Biagiotti c.222r.

    Nome del soggetto interessato : Giuseppe Biagiotti e Giuseppe Vincenzio Ioti

    Qualità civile : dentista - padrone della bottega di Caffè sita sotto le Logge di Borgo

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie e strappo della fune del campanello da parte del Biagiotti nei confronti dello Ioti

    Modo con cui si instaura la lite : attestazione dei signori Pasquale Guidi e Vincenzo Martini dell’illecito contestato del 12.02.17

    Decisione : Addì 02.03.1787. "Item sentito quello, e quanto verbalmente rappresentava Vincenzio Ioti, padrone della bottega di Caffè sotto Borgo al servizio del quale vi stanno Pasquale Guidi, e Vincenzio Martini, relativamente all’ordine dato ai di lui garzoni Guidi e Martini di non salire le scale della casa abitata da Giuseppe Biagiotti, e dal detto Ioti rappresentando esserli questo di sommo pregiudizio per ragione di non potere ricevere il suo necessario servizio da detti suoi due garzoni senza che salghino le dette scale facente istanza revocarsi l’ordine predetto, obbligandosi egli di star mallevadore di bene vivendo contro detto Biagiotti, con che questa sua mallevadoria riguardasse unicamente il caso di salire le dette scale, e non altrimenti, né in altro modo, ed atteso il di lui consenso verbalmente prestato nelle forme in questo Tribunale di star mallevadore da bene vivendo dei suoi garzoni Martini e Guidi, nel modo, e forma che sopra, sotto le pene comminate dalle veglianti Leggi dette facoltà a detti Guidi e Martini, nonostante di poter proseguire a salire le scale di detta casa per servizio del loro padrone, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c. 41v.).

    Addì 02.03.1787. Si fa precetto a Giuseppe Biagiotti di non uscire dalla propria casa dove rimane sequestrato fino a nuovo ordine dalle ore ventiquattro ora italiana del due marzo pena l’arbitrio rigoroso, cattura in caso di non obbedienza, con facoltà al medesimo nei giorni di obbligo di Messa di poter andare a sentirla nella Chiesa denominata dei Cavalieri prendendo la strada più vicina. (in Precetti e Citazioni ASPi Univ. I vers. filza 1750 c.22).

     

    (41) Capo d’atto: Criminale 1787. Cause pettorali c.40r. sotto dì 16.01.1787, c.41r.v., 42r. sotto dì 01.03.1787 e 05.03.1787 Biagiotti - Guidi - Martini cc.223r. - 235v.

    Nome del soggetto interessato : Giuseppe Biagiotti contro Pasquale Guidi e Vincenzo Martini

    Qualità civile : dentista - ministri della Bottega di Caffè del signor Ioti (sita sotto le Logge di Borgo)

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie e percosse tra G. Benvenuti, V. Martini e C. Guidi avvenute in data 12.01.1787

    Modo con cui si instaura la lite : querela di G. Benvenuti presentata in data 13.01.1787

    Data introduzione del processo : 13.01.1787

    Durata istruzione : dal 13.01.1787 al 09.02.1787

    Decisione : Addì 16.01.1787. "Item sentito verbalmente quello, e quanto esponeva Giuseppe Biagiotti, Pasquale Guidi, Vincenzo Martini, e veduto quello, e quanto respettivamente avevano prodotto di giustificazioni, ordinò levarsi le offese a ciascheduna delle suddette tre persone, con la comminazione delle solite pene, in caso di inobbedienza, e tutto mandiamo etc. ". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c. 40 r.).

    Addì 01.03.1787. "Item sentito quello e quanto verbalmente rappresentava Pasquale Guidi contro Giuseppe Biagiotti, e considerato quanto, dichiarò e decretò che fino a nuovo ordine il suddetto Biagiotti non ardisca di porre i piedi né entrare nella bottega di Caffè sotto Borgo di attenenza di Vincenzo Ioti dove stanno al servizio in aria di garzoni il suddetto Guidi, e Vincenzio Martini, e viceversa che i suddetti Martini e Guidi parimente fino a nuovo ordine non salghino le scale della casa abitata al primo piano dal detto Biagiotti, e al secondo dal detto Ioti loro padrone pena l’arbitrio rigoroso, e tutto mandiamo etc. ". (in Cause e ordini pettorali, ASPi, Univ, I vers. filza 1784 c. 41 r.).

    Addì 05.03.1787. "Viste e considerate le diverse reciproche giustificazioni da ambe le parti presentate, circa alla rissa seguita infra Giuseppe Biagiotti, Vincenzio Martini e Pasquale Guidi, e sentite le parti sopra le respettive pretenzioni dichiarando dichiarò dover stare ferme le offese già fatte levate ai suddetti Biagiotti, Martini, e Guidi, a che fossero seriamente moniti sopra l’osservanza del precetto annesso sotto la pena di quanto gli è stato comminato nel precetto, ed atteso il reciproco consenso e renunzia che le parti stesse facevano alle pretese soddisfazioni dichiarò non procedersi ad ulteriora, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.41v., 42r.).

     

    (42) Capo d’atto: Criminale 1787. Guidi - Mariani c.236r. - 249v.

    Nome del soggetto interessato : Giovan Battista Mariani convenuto da Pasquale Guidi

    Qualità civile : ignota - ministro della Bottega di Caffè del signor Ioti (sita sotto le Logge di Borgo)

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : furto del cappello del signor Guidi da parte del signor Mariani

    Modo con cui si instaura la lite : attestazioni presentate al Trib. da : Giovan Battista Mariani in data 27.01.1787 ; alcuni testimoni in data 16.02.1787

    Data introduzione del processo : 29.01.1787

    Durata istruzione : dal 16.02. 1787 al 17.03.1787

    Decisione : Addì 12.03.1787. " Item sentito quello, e quanto si rappresentava da Pasquale Guidi contro Giovan Battista Mariani relativamente alla questione di un cappello preteso da detto Mariani preso al detto Guidi per vedere le resultanze del deposto dei Fidefacenti rispettivamente indotti dalle parti assegnò, ed assegna tempo, e termine giorni otto al detto Mariani ad aver meglio giustificata la propria intenzione alias, come pure assegnò, ed assegna tempo, e termine altresì di giorni otto al detto Guidi ad aver giustificato, non meno il preteso valore del cappello in questione, che l’identità precisa del medesimo, alias e tutto mandiamo etc." . (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.42v.).

    Addì 03.05.1787. " Item sentito quello e quanto verbalmente esponeva Pasquale Guidi contro Giovan Battista Mariani sopra la pendenza di che negli atti Pettorali assegnò tempo, e termine di giorni otto a detto Mariani a giustificare non essere egli il debitore del cappello, del quale si tratta, e parimente tempo, e termine di giorni otto a detto Guidi ad aver giustificata l’identità precisa, e valore del cappello del quale si tratta, alias e tutto mandiamo etc." . (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.44v.).

     

    (43) Capo d’atto: Criminale 1787 - Referto c.256r.

    Addì 14.11.1787. Deposizione del dott. Antonio Catellacci per la scomparsa dalla propria casa (nel giorno 14.11.1787) di "un paio di fibbie d’argento quadre con gli angoli rotondeggianti filettate."

    Note ed osservazioni : sul dott. Catellacci, cfr. supra n. 17.

     

    (44) Capo d’atto: Criminale 1787 - Referto c.257r.

    Addì 17.09.1787. Deposizione di Gaetano Fortini per la scomparsa dalla propria casa di un orologio d’argento del valore di circa sette Zecchini.

    (45) Capo d’atto: Criminale 1787. c.258r. - 260v. - 265r.v.

    Addì 20.11.1787. Francesco Mugnaini, Messo del Trib. dell’Almo Studio di Pisa e Custode della stanza dove si fanno le Lauree per i Dottorandi (situata nell’Episcopio di questa città), denuncia la scomparsa dalla suddetta stanza delle "due tende esistenti alle due finestre con nappe, e cordoni, nuove, fatte da poche settimane addietro".

    Segue una perizia circa le modalità del furto.

     

    (46) Capo d’atto: Criminale 1787. c.262r.

    Addì 28.04.1787. Richiesta di esame del signor Giovanni Tommaso Pappella (alunno della Sapienza) su istanza di Pasquale Lombardi, inquisito dal Trib. dello Studio per stupro e violenza.

     

    (47) Capo d’atto: Criminale 1787. Masi - Sansoni cc.270r. - 291v.

    Nome del soggetto interessato : Teresa Masi contro Giovanni Giuseppe Sansoni ed altri giovani non identificati

    Qualità civile : ignota - scolare

    Patria d’origine : Firenze - Livorno

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : taglio della coda dei capelli con il rispettivo nastro per la lunghezza di un braccio avvenuto la sera del 18.02.1787 al Teatro Pubblico di Pisa

    Modo con cui si instaura la lite : istanza di Teresa Masi presentata il 08.05.1787 (c.270r.)

    Data istruzione : 08.05.1787

    Durata istruzione : dal 09.05.1787 al 11.06.1787.

    25.06.1787 l’Ass. Lorenzo Tosi chiede alla ricorrente ulteriori indizi concedendogli un termine di tre giorni.

    Durata fase decisoria : dal 11.06.1787 al 26.06.1787

    Decisione : addì 26.06.1787 - "L’Ill.mo Signor Vicerettore del Trib. dell’Almo Studio Pisano, avendo visto, considerato delib. delib. sopra alla doglianza fatta dalla signora Teresa Masi, contro il signor Gio. Giuseppe Sansoni di Livorno, scolare in questa Alma Università di Pisa, come dagli atti ai quali sopra viste le risultanze del processo, e considerando quanto sopra, decretò non procedersi ad ulteriora in causa. E tutto mandiamo".

    Lorenzo Tosi Asessore (c.288v.).

    Note ed osservazioni : il vecchio Teatro Pubblico, noto come "Stanzone delle Commedie" era originariamente nella Piazzetta delle Logge di Marmo dei Mercanti (ora Piazza di Banchi) dirimpetto al Palazzo Pretorio e con finestre anche sul Lungarno (di esso si può ancora vedere il lungo terrazzo che cinge l’edificio e che dava sul palcoscenico). Sorto intorno al 1630, nel 1772 venne chiuso, perché insufficiente a contenere il pubblico, e trasformato, prima, in quartieri di abitazione per i Cancellieri del Comune, e poi, in uffici municipali. Esso fu così sostituito con un nuovo teatro, il Teatro dei Costanti, diventato poi dei Ravvivati ed infine Teatro Ernesto Rossi, che venne inaugurato nel 1771 (ASPi, Univ. II vers.sez. B. II. 6 cc. 42r.) con un’opera del barese Piccinini. Il contratto per la sua costruzione fu stipulato il 9 Aprile 1770 ed i lavori iniziarono lo stesso anno sopra l’Orto della Dispensa Vecchia (in via del Collegio Ricci) di proprietà del Granduca Pietro Leopoldo, il quale sostenne per suo conto le spese della costruzione del proprio palco e degli appartamenti granducali annessi. Il progetto fu affidato all’ingegner Francesco Bombicci (su F. Bombicci, cfr. infra, processo n. 98) che ebbe anche l’impresa dei lavori, mentre proprietaria del teatro era la famiglia Prini, anche se già dal 1798 fu gestito dall’Accademia dei Costanti.

    Esso si presentava in stile neoclassico, con una sagoma a forma di ferro di cavallo, e venti palchi su quattro ordini : al primo piano vi era il palco reale e le stanze del sovrano, gli altri palchi erano per la maggior parte di proprietà delle agiate famiglie pisane, mentre uno di essi era riservato al Rettore dell’Università. Il palcoscenico era ampio e funzionale per l’epoca e su di esso si esibirono artisti di grido nei vari generi di spettacolo. Inoltre, fino al 1776 vi vennero rappresentate anche le Commedie degli studenti del Collegio Ferdinando (ASPi, Univ. II vers. sez. B. II. 6 c. 42r.).

    La stagione più importante era quella di Carnevale, essa si apriva rigorosamente il 26 dicembre di ogni anno e si chiudeva la domenica precedente alla prima di Quaresima. Durante questo periodo si tenevano feste, balli e rappresentazioni di opere. Il teatro rappresentava un importante punto di incontro culturale e ludico per gli studenti e per i cittadini di una certa levatura sociale (la servitù in livrea poteva assistere in piedi in fondo alla platea, mentre quella non in livrea doveva attendere la fine degli spettacoli nei corridoi o nell’atrio).

    Attivo, e con successo, per molti anni cadde in progressiva decadenza di pari passo con il rapido affermarsi del nuovo Teatro cittadino, il Teatro Verdi, né la sua trasformazione in cinematografo riuscì ad arrestarne il declino. Diventato proprietà del Demanio dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1966 cessò ogni sua attività rimanendo abbandonato a sé stesso. Alcuni anni fa gli Enti Cittadini capeggiati dalla Sovrintendenza ai monumenti si sono impegnati ad iniziarne il restauro. Oggi è ancora chiuso. (A. SEGRE’, Il Teatro Pubblico di Pisa nel ‘600 e nel ‘700, Pisa 1902 ; G. DELL’IRA, I teatri di Pisa 1773 - 1986, Pisa 1987, pp. 13 - 84).

    TOSI LORENZO originario di Firenze, fu professore di ordinaria di diritto civile dal 1773 - 74 al 1809 - 10, giubilato dal 1810 - 11 al 1813 - 14 ed emerito dal 1814 - 15 al 1815 - 16. Nel 1801 svolse anche il ruolo di bibliotecario. (. BARSANTI, L’Università di Pisa dal 1800 al 1860, cit., p. 409 ; D. BARSANTI, I docenti e le cattedre, cit., p. 263 ; E. MICHELI, Storia dell’Università di Pisa, cit., p. 44 ; N. CARRANZA, Monsignor Gaspare Cerati, cit., p. 364 ; L. RUTA, Acta Gradum, cit., "supplementum 1737 - 1765", p. 28 scheda 388).

     

    (48) Capo d’atto: Criminale 1787. Bertinelli - Berri cc.292r. - 329r.

    Nome del soggetto interessato : Cristofaro Bertinelli contro Roberto Berri detto Betto (errata corrige : Angiolo Berri come dalle cc.295r.v., 324r. e 326r.)

    Qualità civile : scolare - carrajo

    Patria d’origine : Pontremoli - Pisa

    Residenza pisana : ignota - via del Carmine

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie ("urtone" e schiaffo) avvenute in data 09.04.1787 sotto le Logge di Borgo

    Modo con cui si instaura la lite : comparsa di Cristofaro Bertinelli presentata in data 17.04.1787

    Data introduzione del processo : 20.04.1787

    Durata istruzione : dal 20.04.1787 al 27.09.1787

    18.06.1787. Inquisizione del Vicerettore contro Angiolo Berri con la quale viene condannato alla pena di venticinque scudi, concedendogli dieci giorni per la difesa.

    19.06.1787. Prima citazione di Angiolo Berri, consegnata per la prima volta nelle forme prescritte dai nuovi Regolamenti del 1786.

    ?.07.1787. L’Assessore Lorenzo Tosi dichiara che : "L’inquisito, nonostante i replicati, e lunghi termini non ha dedotta cosa alcuna a propria difesa onde crederei che atteso lo stato del Processo, e la disposizione della Legge del dì 30 Nov. 1786 oo 110.116 potesse condannarsi arbitrariamente in giorni otto di carcere."

    Addì 14(?).09.1787. L’Auditore Urbano Urbani chiede che il processo sia lasciato aperto e che si proceda economicamente piuttosto che formalmente, in quanto le testimonianze raccolte non sono sufficienti per una condanna di tale portata.

    Diversamente il signor Martini, il quale reputa il dare uno schiaffo una grave ingiuria, che nel caso presente aumenta, avendo riguardo alla persona che lo ha ricevuto e a quella dell’offensore.

    Addì 14.09.1787.Il Supremo Tribunale di Giustizia per la resoluzione del Processo contro Angelo Berri ordina che il processo sia lasciato aperto. E inficia di procedersi economicamente piuttosto che per la via formale "giacché per la prima strada molte volte vi si ottiene quello che non può conseguirsi mediante la seconda."

    Addì 27.09.1787. L’Ill. Vicerettore dell’Almo Studio Pisano vista la lettera del Supremo Tribunale delibera di tenersi il processo aperto.(c.329r.).

    Note ed osservazioni : Legge 26 Novembre 1786 o110 : "Dove il querelato non sia, o confesso, o convinto, ove manchi la prova piena, e perfetta della sua Reità, sia però aggravato da sufficienti indizi, potrà il Giudice condannarlo in qualche Pena straordinaria, purché questa non passi l’Esilio, o il Confino, e solo nel concorso d’indizi urgentissimi, e di Delitto capitale sarà permesso lo stender la Pena ad alcuno degli inferiori gradi di Lavori Pubblici ; ma se per difetto di prova la condanna sarà stata minore dell’ordinaria, in niun caso il Condannato dovrà soffrire l’esposizione sulla porta del Pretorio, né così dichiararsi al Pubblico come debitore di un Delitto certo, della cui Reità il Giudice stesso non è stato abbastanza persuaso". (D. ZULIANI, La riforma penale di Pietro Leopoldo, voll. I - II, Milano 1995, vol. II p. 616).

    o 116 : "E poiché stabilite le massime generali per le pene di ciaschedun Delitto, l’adattare, ed il misurare le medesime nei diversi casi è di gran parte rimesso all’arbitrio del Giudice, così esigendo, ora la natura stessa del caso, ora la varietà delle circostanze che possono accompagnarlo, ora la imperfezione della prova, né essendo permesso il valersi di tale arbitrio senza l’appoggio di solide e ben fondate ragioni, Obblighiamo perciò tutti i Nostri Giudici, i quali si muoveranno a condannare alcun Reo in una determinata pena arbitraria, a spiegarne la ragione, ed affinché apparisca per chiunque vi abbia interesse, ad esprimerla succintamente nella stessa Sentenza". (D. ZULIANI, La riforma penale di Pietro Leopoldo, cit.. vol. II p. 639).

     

    (49) Capo d’atto: Criminale 1788. Cause pettorali c.52. Bufalini - Malerbi c.330r.

    Addì 16.06.1788. Istanza del signor Iacopo Bufalini per "pugni" ed ingiurie ricevute in piazza dell’Ortaggio dal signor Malerbi fruttaiolo.

    Decisione : Addì 16.06.1788. " Item sentito quello, e quanto verbalmente rappresentava Iacopo Bufalini contro Ippolito Malerbi per offese personali, e sentite ambe le parti, e la confessione stata fatta da detto Malerbi di aver percosso con pugni il detto Bufalini, ordinò sequestrarsi conforme fu sequestrato in questo Tribunale fino alle ore 13 Italiane il detto Malerbi, e successivamente ordinò levarsi l’offesa ad ambe le parti pena la cattura non obbedendo, e nel tempo stesso farsi precetto al detto Bufalini che non si accostasse al Banco e Banchi di fruttaiolo di detto Malerbi, e fuori alla distanza di braccia dieci, pena la cattura, ed arbitrio rigoroso, e tutto mandiamo etc." . ( in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.52v. e in Precetti e Citazioni, ASPi, Univ. I vers. filza 1775 c. 90r.).

    Note ed osservazioni : Piazza dell’Ortaggio o dei Cavoli o della Berlina è l’odierna piazza Cairoli. (E. TOLAINI, Forma Pisarum, cit., p. 215, 321).

     

    (50) Capo d’atto: Criminale 1788. Bufalini - Tabarracci cc.331r. - 333v.

    Addì ?.01.1788. Richiesta di informazioni da parte del Vicario Natale Giuseppe Marbellini al signor Vicerettore, sul caso della signora Angiola Tabarracci, per percosse ricevute dietro il Carmine dal signor Iacopo Bufalini.

    Addì 30.01.1788. Comparsa del signor Iacopo Bufalini per ingiurie ricevute dalla signora A. Tabarracci nella bottega del signor Domenico Ruini posta in via del Carmine.

    Addì ?.08.1787. Nota di oggetti consegnati da Sebastiano Poli e Domenico Ruini alla signora A. Tabarracci e non restituita per intero.

    Decisione : Addì 13.06.1788. " Visto il reclamo stato fatto da Angiola Tabarracci contro Iacopo Bufalini per offesa fattile con bastone conforme ocularmente appariva di aver ella diverse lividure in ambedue le braccia per l’ostensione fattane in questo Tribunale, sentito detto Bufalini che confessava di fatto di averli date diverse percosse con un bastone, o sia mazza, ordinò sequestrarsi detto Bufalini in questo Tribunale per tutta la corrente giornata pena la cattura non obbedendo, e successivamente ordinò levarsi l’offese a detto Bufalini, e detta Tabarracci, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.52v.).

    Addì 13.06.1788. Si fa precetto e comando a Iacopo Bufalini di non offendere né fare offendere né per sé né per altri Angiola Tabarracci né in fatti né in parole, sotto la pena dell’arbitrio rigoroso e cattura. (in Precetti e Citazioni ASPi Univ. I vers. filza 1775 c.90r.).

     

    (51) Capo d’atto: Criminale 1788. Pieraccini c.334r.

    Addì 10.01.1788. Richiesta al signor Vicerettore, da parte del Trib. Commissariale, affinché faccia precettare al signor Francesco Pieraccini stampatore, sottoposto al Trib. dello Studio, di comparire davanti al Banco Pettorale.

    Addì 10.01.1788. Si fa precetto a Francesco Pieraccini stampatore che subito si porti nel Tribunale Commissariale ed al Banco Pettorale per cose spettanti al medesimo pena l’accompagnatura per i Famigli a tutte sue spese. (in Precetti e Citazioni ASPi Univ. I vers. filza 1775 c.52v.).

     

    (52) Capo d’atto: Criminale 1788. Fabbroni c.335r.

    Addì 15.01.1788. Richiesta al signor Vicerettore del Vicario Natale Giuseppe Marbellini, affinché esamini il signor Alessandro Fabbroni studente, riferendogli poi il tutto.

     

    (53) Capo d’atto: Criminale 1788. Cause pettorali c.47v. - 48r. addì 17.01.1788. Pieraccini c.336r.v.

    Addì 16.01.1788. Richiesta al signor Vicerettore di prendere delle risoluzioni nei confronti del signor F. Pieraccini riguardo alla questione che vede coinvolta la signora Isabella Venturelli accusata di aver tenuto una "pratica scandalosa" con il suddetto e per questo precettata di non trattare e conversare con il medesimo "alla pena della cattura, carcere et arbitrio rigoroso." Il 9 gennaio non avendo osservato il precetto è stata catturata e ristretta nelle carceri ; è stata poi "licenziata con la rinnovazione del medesimo."

    Decisione : Addì 17.01.1788. " Vista la lettera stata scritta sotto dì 16 del corrente dal Tribunale Commissariale di Pisa relativamente ad un ricorso statoli fatto sopra alle persone di Francesco Pieraccini e Isabella Venturelli moglie di Ranieri Garboni circa la pratica scandalosa che si teneva infra i predetti Pieraccini e la Venturelli Garboni, e visto e considerato quello, e quanto resulta da detta lettera Dichiarò farsi seria ammonizione al detto Pieraccini di meglio contenersi nella sua maniera di vivere, e contemporaneamente farlisi precetto di non essere audito sotto qualunque pretesto o quesito, né in qualunque luogo, e tempo conversare con la detta Venturelli Garboni pena la cattura, e più l’arbitrio rigoroso, ed atteso quello, e quanto detto Pieraccini verbalmente esponeva li furono assegnati giorni tre di tempo a dire, e dedurre quel tanto credeva competerseli di ragione, nonostante fosse sempre fermo però detto precetto, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 cc. 47v., 48r. e in Precetti e Citazioni, ASPi, Univ. I vers. filza 1775 c. 53v.).

     

    (54) Capo d’atto: Criminale 1788. Fanucci - Rozzalupi c.337r.

    Addì 14.02.1788. Si richiede al Vicerettore di esaminare alcuni testimoni affinché si possa eseguire l’ordine di sua Altezza Reale di provvedere alla sicurezza della persona del dottor Giovan Battista Fanucci per impedire che si ponga esecuzione alle minacce fatte contro di lui dal signor Rozzalupi.

    Note ed osservazioni : Giovan Battista Fanucci, pisano, si laureò in utroque iure il 20 Giugno 1776. Pubblicò diverse composizioni poetiche (si ricorda, tra le altre, il Ditirambo edito a Pisa nel 1779) ed esercitò il diritto marittimo presso il locale tribunale d’appello per le cause marittime giudicate in prima istanza a Livorno. Cominciò ad interessarsi di storia pisana con la dissertazione Sull’origine del Gioco del Ponte (Pisa 1785). Un primo interessante tentativo di divulgazione storica fu fatto dal Fanucci coll’opera, pubblicata a Pisa nel 1791, La Rossane, romanzo storico, in cui si fanno conoscere di passaggio le vicende politiche, che accaddero in Italia, ed in Germania sotto l’Imperatore Federigo I chiamato il Barbarossa. Sempre nello stesso anno egli scrisse la prefazione e qualche profilo biografico del II volume delle Memorie istoriche degli uomini illustri pisani. La sua collaborazione col governo francese nel 1799 fu soggetta a contrastanti interpretazioni, tanto che verrà poi rinchiuso in carcere per i suoi trascorsi. Ritornato in libertà, fu costretto a ritirarsi a Genova per un certo periodo e ne approfittò per condurre ricerche sulla storia di quella città : il tema delle Repubbliche Marinare divenne il filo conduttore delle sue indagini. La sua opera maggiore fu edita a Pisa tra il 1817 ed il 1822 con il titolo Storia dei tre celebri popoli marittimi dell’Italia Veneziani Genovesi e Pisani e delle loro navigazioni e commerci nei bassi secoli. Oltre alla divulgazione storica, la fama del Fanucci è legata ai suoi studi di storia del diritto marittimo.

    (Dizionario biografico degli italiani, cit., pp. 734 - 736 ; G. Giulij, F.G.B., in E. DE TIPALDO, Biografia degli italiani illustri, cit., vol. III, pp. 494 - 498 ; M. LUZZATI, Orientamenti democratici e tradizione leopoldina nella toscana del 1799 : la pubblicistica pisana, cit., M. MONTORZI, I processi contro Filippo Mazzei, cit., vd. ora M. MONTORZI, Giustizia in contado, cit. p. 293 ; G. TURI, Viva Maria, cit., pp. 153, 157).

     

    (55) Capo d’atto: Criminale 1788. c.338r.

    Addì 04.04.1788. Dichiarazione del signor Capitano Niccolò Niccolini, all’Auditore dello Studio, di non essergli stato possibile rinvenire l’autore "dell’annessa falsa citazione".

     

    (56) Capo d’atto: Criminale 1788. c.339r.

    Addì ? ? ? . Citazione del signor Salvi studente dell’Università, a comparire davanti al Tribunale dello Studio.

     

    (57) Capo d’atto: Criminale 1788. cc.340r.,345r.

    Addì 16.01.1788. Querela del prof. Catellacci per la scomparsa di due anelli del valore totale di circa cento scudi, risultanti mancanti dal dì 6 gennaio. Non vi sono per ora indizi.

    Note ed osservazioni : sul prof. Catellacci, cfr. supra n. 17.

     

    (58) Capo d’atto: Criminale 1788. Padolfini c.341r.

    Addì 11.04.1788. Referto del signor Padolfini per la scomparsa di alcuni gioielli nel dì 31 marzo.

     

    (59) Capo d’atto: Criminale 1788. Cause pettorali c.51r.v. Marini - Borghi c.342r.

    Addì 05.04.1788. Attestazione dei test A. Francioni e G. Cellai di ingiurie e minacce, avvenute in data 4 maggio, di una certa Felice Borghi nei confronti del signor Antonio Marini, il quale aveva dato a filare alla detta Borghi quattro once di pelo ed essa glielo aveva dato in due gomitoli, ma nel far fare con detto pelo un paio di guanti vi trovarono sotto del cencio. Il dì 4 maggio detto Marini si reca dalla suddetta per discutere della cosa.

    Decisione : Addì 19.04.1788. " Item sentito quello, e quanto verbalmente rappresentava Antonio Marini contro Felice Borghi respettivamente ad un cattivo trattamento di parole ; considerato quanto atteso anche il consenso delle parti, dichiarò che la detta Borghi facesse una parte di scuse, conforme fece in Tribunale, e nel resto non procedersi ad ulteriora". (in Cause e ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.51r.v.).

     

    (60) Capo d’atto: Criminale 1788. Cause pettorali c.51v. Brunacci cc.356r. - 384v.

    Nome del soggetto interessato : Vincenzio Brunacci

    Qualità civile : alunno del Real Collegio di Sapienza

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : mancanza di rispetto e minacce

    Modo con cui si instaura la lite : ricorso del signor Brunacci in data 14.04.1788

    Data introduzione processo : 14.04.1788

    Durata istruzione : dal 14.04.1788 al 19.04.1788

    Decisione : Addì 19.04.1788. "Item sentito quello, e quanto veniva rappresentato per mezzo di un ricorso stato fatto dallo scolare signore Vincenzio Brunacci di un insulto ricevuto da persona incognita. Visto e considerato che nonostante le pratiche state fatte non era stato possibile rinvenire il preteso insultante, considerato quanto ordinò sospendersi qualunque atto usque ad nova, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, univ. I vers. filza 1784 c. 51v.).

    Note ed osservazioni : su Vincenzo Brunacci, cfr. processo n. 1.

     

    (61) Capo d’atto: Criminale 1788. Referto. Fortini - Bruni c.357r.

    Addì 09.05.1788. Referto del signor Gaetano Fortini circa la scomparsa, nel giorno 19 aprile, "da una cantera di scrivania, che esiste nella stanza sulla prima scala della Specola",di "un mantiglioncino nero di Nobiltà nuovo, con suo Falpalà, unitamente ad una pezzuola di bambagino grande a quadrellini rossi, in cui era rivolto il predetto mantiglione". Il denunciante ha il sospetto che la suddetta roba sia stata rubata da un certo Andrea Bruni suo servitore.

     

    (62) Capo d’atto: Criminale 1788. Referto. cc.358r.v., 359r.v., 379r.

    Addì 24.07.1788. Referto del signor Francesco Mugnaini, messo pubblico del Trib. dello Studio, circa la scomparsa dalla Cancelleria del Trib. dello Studio, delle tende e di un calamaio, entrando i ladri dalla finestra. Furto avvenuto in data 14 luglio 1788.

     

    (63) Capo d’atto: Criminale !788. Cause pettorali c.52v. Bufalini cc.360r. - 362v., 365r.

    Nome del soggetto interessato : Iacopo Bufalini convenuto da Angiola Tabarracci

    Qualità civile : servitore del signor Avv. Filippo Baldini Lettore dell’Univ. - ignota

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota - via del Carmine

    Illecito contestato : percosse (4 legnate con un bastone) e lesioni ("lividi") lamentate dalla signora A. Taberracci avvenute la mattina del 13.06.1788 (c.361r.) ; ingiurie ("rutto, correggie e parole disoneste") lamentate dal signor I. Bufalini alle quali il medesimo avrebbe reagito percuotendo sulla spalla la suddetta (c.362r.v.)

    Modo con cui si instaura la lite : attestazione di Angiola Tabarracci

    Data introduzione del processo : 13.06.1788

    Durata istruzione : dal 13.06.1788 al ?.?.?.

    Addì 01.09.1788. Richiesta del Trib. Pret. di Pisa al signor Vicerettore, di far notificare al signor I. Bufalini il rinnovo di precetto di "sfratto" dalla città di Pisa e suo commissariato (c.360 r.).

    Addì 07.10.1788. Richiesta, da parte del Coadiutore Luigi Sabatini, alla Cancelleria dell’Almo Studio Pisano dei documenti relativi al fatto accaduto tra I. Bufalini e A. Tabarracci (c.365r.)

    Decisione : Addì 13.06.1788. "Visto il reclamo stato fatto da Angiola Tabarracci contro Iacopo Bufalini per offese fattile con bastone conforme ocularmente appariva di avere ella diverse lividure in ambedue le braccia per l’ostensione fattane in questo Tribunale, sentito detto Bufalini che confessava di fatto di averli date diverse percosse con un bastone, o sia mazza ; ordinò sequestrarsi detto Bufalini in questo Tribunale per tutta la corrente giornata pena la cattura non obbedendo, e successivamente ordinò levarsi l’offese a detto Bufalini, e detta Tabarracci, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. i vers. filza 1784 c.52v.).

    Addì 13.06.1788 ."Item si fa precetto a comandare a Angiola Tabarracci che non offenda né faccia offendere né per sé né per altri, né in fatti né in parole Iacopo Bufalini alla pena mancando dell’arbitrio" ; nello stesso modo si precetta al signor Bufalini di non offendere la signora Tabarracci. (in Precetti e Citazioni ASPi Univ. I vers. filza 1775 c.89v., 90r.).

    Note ed osservazioni : Filippo Baldini, originario di Firenze, fu avvocato e professore all’Università di Pisa. Dal 1768 al 1782 fu lettore di istituzioni civili, nel 1782 passò fra i professori di "ordinaria civile", ma con l’obbligo di leggere le Instituzioni. (E. MICHELI, Storia dell’Università di Pisa, cit., p. 37 ; D. BARSANTI, I docenti e le cattedre, cit., p. 254 ; N. CARRANZA, Monsignor Gaspare Cerati, cit., p. 361 ; L. RUTA, Acta Gradum, cit., "supplementum 1737 - 1765", p. 56 scheda 728).

    (64) Capo d’atto: Criminale 1788. Magnani cc. 363r. - 364r. (Causa riguardante carcerati)

    Addì 10.10.1788. Richiesta da parte del Trib. del Commissariato di Pisa, di notificare al signor Magnani Gaetano, libraio di Pisa, di presentarsi al Banco Criminale di suddetto Trib., in seguito di una lettera sussidiaria del Trib. di Vicopisano per una causa criminale di alcuni carcerati "vegliante in detto Tribunale di Vicopisano". (Idem in precetti e citazioni ASPi Univ. I vers. filza 1775 c.105v.)

    Addì 11.10.1788. Richiesta, da parte del Trib. Comm. di Pisa, di far comparire la mattina del 15 ottobre, di fronte al Trib. di Vicopisano, i signori Gaetano o sia Giuseppe Magnani, librai di Pisa, e la signora Caterina Polloni, "alla pena di lire cinquanta e all’accompagnatura a loro proprie spese non obbedendo". (Idem in precetti e citazioni ASPi Univ. I vers. filza 1775 c.105v.)

     

    (65) Capo d’atto: Criminale 1788 Mugnaini - Bufalini cc. 366 r. - 368v.

    Nome del soggetto interessato : Iacopo Bufalini convenuto da Francesco Mugnaini

    Qualità civile : servitore dell’Avv. Filippo Baldini Lettore nell’Univ. di Pisa - messo pubblico

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ingota

    Illecito contestato (criminale) : corruzione e ingiurie commesse da I. Bufalini

    Modo con cui si instaura la lite : comparsa del signor F. Mugnaini (c. 366r.)

    Data di introduzione del processo : 12.08.1788

    Durata istruzione : 12.08.1788

    Note ed osservazioni : su Filippo Baldini, cfr. supra n. 63.

     

    (66) Capo d’atto: Criminale 1788 cc.382r. - 405v.

    Nome del soggetto interessato : Nicola Bianchi contro Pasquale Guidi

    Qualità civile : studente - caffettiero (garzone nella Bottega di caffè del Iotti)

    Patria d’origine : Bagnone - Pisa

    Resideza pisana : a dozzina da Ranieri Capocchi (dietro al Caffè detto di Dreone) - ignota

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie e percosse con ferite cagionate con un coltello da C. Guidi a : N. Bianchi sotto la scapola destra (382v., 383r., 386r.), B. Marchioneschi sulla mano sinistra e sotto il gomito dello stesso braccio (389r.,), G. Iancourt sul braccio sinistro (c.391r.) la sera del 3 Maggio presso la Pasticceria del signor Raffaelli (dietro la Chiesa di San Niccola).

    Modo con cui si instaura la lite : querela presentata da N. Niccolini Capitano del Bargello della Piazza di Pisa in data 04.05.1788 (c.382 r.v., 411r.)

    Data introduzione processo : 04.05.1788

    Durata istruzione : dal 09.05.1788 al 08.08.1788

     

    (67) Capo d’atto: Criminale 1789. Dini - Tonini c.412r.

    Addì 13.12.1789. Supplica dello studente Ludovico Dini di Buti, affinché si agisca contro lo studente Giuseppe Tonini di Buti, il quale, il giorno 13 dicembre 1789, ha ingiuriato e preso a pugni il suddetto Dini sulla Piazza della chiesa di San Vito, facendogli uscire molto sangue dal naso e dalle labbra.

    Note ed osservazioni : la Chiesa di San Vito sorse nei sobborghi occidentali della città. Nota sin dal 964, nel 1070 i monaci della Gorgona ebbero licenza di erigervi un loro convento, dove poi si trasferirono nel sec. XIV. Nel 1374 i monasteri della Gorgona e di san Vito passarono con i loro beni alla Certosa di Calci. Il monastero fu occupato dalle francescane di Ognissanti fino al 1544 circa, dopo di che il terreno fu occupato parte dall’Orto botanico e parte dagli Arsenali medicei. San Vito fu abbattuta nel 1786 per la sistemazione del Lungarno e rifatta più piccola e con diverso orientamento nel 1789. (E. TOLAINI, Forma Pisarum, cit., p. 183 nota 81 e p. 234 nota 33). Nel 1944 fu distrutta dalla guerra e poi ricostruita uguale e nello stesso posto di quella del 1789. L’attuale Chiesa (che si trova sul Lungarno Simonelli vicino alla caserma della Guardia di Finanza) comprende il luogo, in cui, secondo la leggenda, sarebbe morto San Ranieri il 17 giugno 1161. Nell’interno è ancora conservata la pietra tombale (sec. XIV) di un personaggio della famiglia Scacceri, la stessa a cui, nel sec. XII, appartenne anche San Ranieri. (R. DELLA TORRE, Pisa, Pisa 1985, p. 172).

     

    (68) Capo d’atto: Criminale 1789. Barbieri . Referto di furto cc.413r. - 422v.

    Nome del soggetto interessato : Giacomo Barbieri

    Qualità civile : alunno del Collegio della Sapienza

    Patria d’origine : Pontremoli

    Residenza pisana : Real Collegio della Sapienza

    Illecito contestato (criminale) : furto di un orologio avvenuto in data 1 Aprile 1789 nel "luogo del bisogno" del Collegio (c.413r.)

    Modo con cui si instaura la lite : referto del signor Barbieri presentato in data 04.04.1789 (c.413r.)

    Data di introduzione del processo : 12.04.1789

    Durata istruzione : dal !2.04.1789 al 01.05.1789.

    Addì 22.04.1789. Notifica del referto del signor Barbieri al Baregello di Pisa affinché faccia le dovute ricerche.

    Addì 01.05.1789. Delibera del signor Vicerettore di tenere aperti gli atti.

     

    (69) Capo d’atto: Criminale 1789. Libro di delibere. Vucino - Megremi cc.424r.v., 425r.

    Nome del soggetto interessato : Antonio Vucino contro Giovanni Megremi

    Qualità civile : studente Greco Latino - studente Greco Scismatico (entrambi Cattolici).

    Patria d’origine : Costantinopoli - Grecia

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : maldicenze del signor Megremi contro il signor Vucino contenute in una lettera inviata dal Megremi al signor Giorgio Lambro il giorno 11 Febbraio 1789. (c.424r.)

    Modo con cui si instaura la lite : ricorso del signor Antonio Vucino presentato in data 03.04.1789. (c.424r.v.)

    Decisione : Addì 06.04.1789. "Item sentito quello, e quanto verbalmente rappresentava il signor Antonio Vucino di Costantinopoli Greco Latino, e studente in questa alma Università di Pisa, contro il signor Giovanni Megremi Greco Scismatico, parimente studente in detta Università per pretese ingiurie scritte, vista la lettera stata scritta da detto signor Megremi contro il predetto signor Vucino contenente le predette supposte ingiurie, sentite ambe le parti, e specialmente la confessione fatta da detto signor Megremi di essere scritta la lettera predetta di suo proprio pugno, e carattere, ed atteso il consenso delle parti, e l’espressa dichiarazione che faceva il menzionato signor Megremi che con detta lettera non intendeva di aver intaccato la buona fama e buona condotta di vita del signor Vucino, né di averlo voluto ingiuriare, e se mai qualche espressione contenuta nella medesima lettera portasse degli equivoci, o frasi che potessero dirsi ingiuriose verso di esso signor Vucino intendeva, ed intende di farne, e che ne faccia un’ampia espressa retrattazione, non avendo ragione alcuna di sospettare male, neppur minimamente della di lui onestà, probità, e buon costume, e che quando mai il contenuto della lettera medesima intese, ed intende avesse in mira di render conto a chi era diretta la lettera del contegno di quei giovanetti dei quali parla nella lettera medesima, che si trovavano in di lui compagnia, ed averla scritta soltanto contro di essi, senza altra cattiva o maligna intenzione verso il signor Vucino, per cui dichiarò e dichiara avere tutta la ben dovuta buona opinione, stima, e concetto ; come pure sentito quello e quanto lo stesso signor Megremi verbalmente si doleva verso il signor Vucino di alcuna pretesa e detteli verbali ingiurie per le quali il signor Vucino si dichiarò di ritrattarsi, e se mai le avesse dette, che fu mosso da passione e non già da sentimenti contrari verso la buona estimazione del menzionato signor Megremi, ed atteso quanto sopra e le respettive ritrattazioni delle parti dichiarò non procedersi ulteriolmente dal presente ricorso. E utto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 cc. 64v., 65r.v.).

     

    (70) Capo d’atto: Criminale 1789. c.426r.

    Addì 15.11.1789. Si richiede al Tribunale dello Studio che venga precettato al signor Gozzoli (stampatore) di presentarsi al Banco pettorale del Trib. Pretorio la mattina del giorno 17.11.1789, alla pena "dell’accompagnatura a tutte sue spese".

    (Idem in Citazioni e Precetti, ASPi Univ. I vers. filza 1776 c.12v.-13r.).

     

    (71) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali. Giusti - Cecchetti. c.427r.

    Nome del soggetto interessato : Giuseppe Giusti contro Pietro Cecchetti

    Qualità civile : stampatore - ignota

    Patria d’origine : Pisa - ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie "ed una labbrata" del signor Cecchetti contro il signor Giusti arrecate in data 18.11.1789 (c.427r.)

    Modo con cui si instaura la lite : comparsa del signor Giusti in data 01.12.1789. (c.427r.).

    Data introduzione del processo : 03.12.1789.Citazione del signor Pietro Cecchetti di presentarsi al Tribunale dello Studio pena l’arbitrio in sua contumacia (in Citazioni e Precetti ASPi, Univ. I vers. filza 1776 c.14r.).

     

    (72) Capo d’atto: Criminale 1789. Comparsa. Giusti, Bini e Polloni. c.428r.v.

    Nome del soggetto interessato : Giuseppe Bini - Giuseppe Giusti - Ranieri Polloni

    Qualità civile : Bini e Giusti stampatori - Polloni ignota

    Patria d’origine : Giusti di Pisa - ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : il signor Polloni percuote il cane del signor Giusti, lo "butta in Arno" ed ingiuria il suddetto Giusti ed il signor Bini, in data 06.09.1789.

    Modo con cui si instaura la lite : comparsa dei signori Bini e Giusti in data 07.09.1789. (c.428v.)

     

    (73) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali c.73r., 74r. Reclamo. Guidi - Del Sera cc.429r. - 431r.

    Nome del sogetto interessato : Giovanni Guidi contro Antonio Del Sera

    Qualità civile : scolare Legista - ignota

    Patria d’origine : Santa Luce - ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie e minacce del signor Del Sera contro il signor Guidi, avvenute in data 24.11.1789. (c.429r.)

    Modo con cui si instaura la lite : reclamo del signor Giovanni Guidi presentato in data 26.11.1789 (c.429r.v.)

    Data introduzione processo : 26.11.1789

    Durata istruzione : 27.11.1789

    Decisione : Addì 09.12.1789. "Item, sentito quello e quanto verbalmente rappresenta lo scolare signor Giovanni Guidi per pretese ingiurie verbali contro il signor Antonio Del Sera visto e considerato quanto sentite le parti per espresso, assegna a detto signor Del Sera giorni otto di tempo per fare le di lui attese giustificazioni, alias e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.73r.).

    Addì 14.12.1789. "Sentito quello e quanto verbalmente rappresentava a mente anche del di lui ricorso in carta lo scolare signor Giovanni Guidi, contro il signor Antonio Del Sera, relativamente alle pretese ingiurie verbali dichiarò doversi seriamente ammonire detto signor Del Sera a non altrimenti ingiuriare, ne molestare in fatto, né in parole il predetto signor Guidi alla pena dell’arbitrio, non obbedendo, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.74r.).

    (74) Capo d’atto: Criminale 1789. Del Chiaro. c.438r.

    Addì 01.05.1789. Richiesta di verificazione e ricognizione "dell’annessa fede" del signor professor Francesco Vaccà Berlinghieri in modo che il Trib. Pretorio possa dichiarare "quale spazio di tempo possa abbisognare alla signora Lucrezia Del Chiaro a poter sortire comodamente e senza alcun pericolo di sua salute ." E richiesta di far notificare a detto professore una supplica "umiliata" da frate Baldassarre Falconi.

    (75) Capo d’atto: Criminale 1789. Referto. Comparini. c.439r.

    Nome del soggetto interessato : Iacopo Comparini

    Qualità civile : fornaio del Regio Collegio Ferdinando

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : furto di una somma di denaro di circa ventisei Scudi "legati in un involto di cencio" avvenuta nel mese di maggio in casa del comparente (c.439r.)

    Modo con cui si instaura la lite : referto del signor Comparini presentato in data 16.05.1789 (c.439r.).

     

    (76) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali a 61. Del Sera - Giusti c.440r.v.

    Nome del soggetto interessato : Angiola moglie di Antonio Del Sera contro Giuseppe Giusti

    Qualità civile : ignota - stampatore

    Patria d’origine : Pisa - Pisa (c.427r.)

    Residenza pisana : via Santa Marta - ignota

    Illecito contestato (criminale) : dichiarazione amorosa avvenuta in data 04.02.1789 lungo la strada da via Santa Maria fino a via Santa Marta (c.440r.)

    Modo con cui si instaura la lite : rappresentazione della signora Angiola Del Sera, in data 06.02.1789 (c.440v.).

    Decisione : Addì 09.02.1789. "Sentito quello, quanto verbalmente rappresentava il signor Antonio Del Sera contro Giuseppe Giusti stampatore per insulti verbali, sentite ambe le parti e considerato quanto, dichiarò seriamente ammonito il detto signor Giusti ad esser più cauto in avvenire, e a non insultare né in fatto, né in parole il detto Del Sera alias, anzi, e di lui moglie, alias e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.61v.).

     

    (77) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali a 66. Bocci - Franceschetti. c.442r.v.

    Nome del sogggetto interessato : Gaetano Bocci contro Antonio Franceschetti

    Qualità civile : studente - macellaio in Pisa

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : offese in pubblico avvenute in data 04.05.1789 al Pubblico Teatro della città di Pisa dal signor Franceschetti contro il signor Bocci (c.442r.)

    Modo con cui si instaura la lite : ricorso del signor Bocci presentato in data 6 maggio 1789 (c.442v.)

    Decisione : Addì 07.05.1789. "Item visto il ricorso stato fatto dallo scolare signor Gaetano Bocci, contro Antonio Franceschetti per il preteso insulto di che nel suo ricorso, sentite ambe le parti, e la confessione che faceva detto Franceschetti sopra quanto ricorreva detto signor Bocci, attesa la retrattazione fatta da detto Franceschetti, e la protesta che non aveva inteso né punto, né poco di offenderlo, atteso il consenso delle parti, e specialmente di detto signor Bocci fu seriamente monito il detto Franceschetti ad essere in avvenire più cauto, e non offendere, né in fatto né in parole il detto signor Bocci, alias e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.66r.).

    Note ed osservazioni : sul Pubblico Teatro cfr. supra n. 47.

     

    (78) Capo d’atto: Criminale 1789. Referto. Gatteschi. c.442r.

    Nome del soggetto interessato : Federigo Gatteschi

    Qualità civile : studente

    Patria d’origine : Poppi

    Residenza pisana : via Fagioli (in casa del nobile signor Antonio Bardi)

    Illecito contestato (criminale) : furto di una somma di denaro pari a 18 Paoli e 6 Crazie avvenuto il dì 12.05.1789 nella casa del comparente (c.443r.)

    Modo con cui si instaura la lite : referto del signor Gatteschi presentato in data 12.05.1789 (c.443r.).

    Note ed osservazioni : su via Fagioli, cfr. supra n. 34.

     

    (79) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali addì 10.10.1789 a 71v. Baccoli - Guidotti. c.443r.v., 444r.v., 448r.

    Nome del soggetto interessato : Fortunata Boccoli contro Andrea Guidotti

    Qualità civile : F. Boccoli moglie di A. Guidotti - stampatore

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : percosse del signor Guidotti alla moglie e al figliastro (cause pettorali c.71v.) avvenute in data 04.10.1789 (c.443r.)

    Modo con cui si instaura la lite : istanza della signora Boccoli presentata il dì 09.10.1789 contenente un attestato datato 04.10.1789 (c.443r.).

    Data introduzione del processo : 09.10.1789

    Durata istruzione : 09.10.1789

    Decisione : Addì 10.10.1789. "Item sentita l’istanza stata fatta da Fortunata Boccoli moglie di Andrea Guidotti stampatore, che rappresentava, come la sera del dì 4 corso stato verso le ore dieci , il predetto Andrea Guidotti suo marito dopo di essere stato all’osteria dall’un’ora dopo mezzogiorno, fino alle ore ventiquattro si portò ubriaco nella propria sua abitazione e chiese alla di lui moglie del denaro, e per mancanza di assegnamenti non potette darglielo, ed il medesimo Guidotti principiò ad ammenare a detta sua moglie dei pugni, e poscia ancora con legno, e seguitò a percuotere, tanto la moglie che il figliastro, come resulta e vien provato da un attestato di diversi fidefacenti, e recognito nelle forme come in atti. Chiamato il suddetto Guidotti, e contestateli le sevizie fatte a detta Fortunata Boccoli sua moglie, il medesimo confessò di aver dato, e di averne anche toccate azzuffatosi con essa sua moglie, e figliastro che ivi si trovava nella medesima stanza, e sentito quanto ed altro fu ordinato farsi ad ambe le parti una seria ammonizione, conforme fu loro fatta, avvertendo di più il detto Guidotti di non molestare la detta sua moglie, né praticare le dette sevizie, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c. 71v.).

     

    (80) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali a 76. Bertelli - Vallini. cc.445r.v., 446r.v.

    Nome del soggetto interessato : Eduardo Bertelli contro N.N. Vallini

    Qualità civile : scolare - funaiolo

    Patria d’origine : Pisa - ignota

    Residenza pisana : ignota - Porta Fiorentina

    Illecito contestato (criminale) : insulti e minaccia di percosse del signor Vallini nei confronti del signor Bertelli (ricorrente) e del signor Pompeo Torne di Livorno, avvenute nel Pubblico Caffè del Bottegone il giorno 13.12.1789 (c.445r.v.)

    Modo con cui si instaura la lite : ricorso del signor Vallini (c.445r.v.)

    Data introduzione del processso : ignota

    Durata istruzione : 16.12.1789.

    Addì 15.01.1790. Quietanza del Bertelli al Vallini in seguito alla quale il ricorrente recede dal reclamo (c. 446v.)

    Decisione : Addì 18.01.1790. "Visto il ricorso stato fatto dallo scolare signor Eduardo Bertelli contro N.N. Vallini, e vista successivamente la quietanza del detto Bertelli al Vallini in calce del di lui ricorso, dichiarò non procedersi ad ulteriora". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c. 76r.).

     

    (81) Capo d’atto: Criminale 1789. Cause pettorali addì 20.04.1789 a 65. Zuccagni - Perfetti. cc.454r. - 471v.

    Nome del soggetto interessato : Matteo Zuccagni contro Leonardo Perfetti e figli.

    Qualità civile : ignota

    Patria d’origine : Pisa - Pisa

    Residenza pisana : via del Giardino - via detta della Palla a Corda

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie del signor Perfetti e figli contro il signor Zuccagni avvenute in data 12.03.1789 (c.455r.) 15.03.1789 (c.456r.) anche contro la moglie dello Zuccagni

    Modo con cui si instaura il processo : ricorsi del signor Zuccagni in data 18.03.1789 e 25.03.1789 (c.456r.)

    Data introduzione del processso : 18.03.1789

    Durata istruzione : dal 18.03.1789 al 17.04.1789

    Decisione : Addì 20.04.1789. "Visto il ricorso stato fatto da Matteo Zuccagni contro Leonardo Perfetti, e di lui figli per pretese ingiurie verbali e viste le rispettive giustificazioni, e sentite ambe le parti dichiarò doversi fare, conforme fu fatta a detto Perfetti, e suoi figli una seria ammonizione, acciò non offendesse in fatto, né in parole in avvenire il detto Zuccagni, e di lui moglie, ordinando a detto Perfetti di ritrattare, conforme ritrattò l’ingiurie dette a detto Zuccagni, e sua moglie, quali due ancor essi ritrattarono certe ingiurie, che a risposta avevano dette al Perfetti, quale ordinò tenersi sequestrato in questo Tribunale tutta la mattinata fino all’ora che non veniva serrato, conforme in fatto ciò fu eseguito. Dichiarando inoltre doversi tenere accese le offese respettivamente levate alle parti sotto dì 6 Aprile, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c. 65v. e in Precetti e Citazioni, ASPi, Univ. I vers. filza 1775 cc. 126v., 127r.).

    Note ed osservazioni : avendo continuato il Perfetti ad ingiuriare Artemisia Zuccagni fu di nuovo citato davanti al Trib. dello Studio in data 02.09.1790 (in Precetti e Citazioni ASPi, Univ. I vers. filza 1776 c.55r).

    (82) Capo d’attto : Criminale 1789. De Cava - Guidotti - Fuà c.472r.v., 475r. - 558r. (Causa riguardante carcerati), e in ASPi, Univ. I vers. filza 1816 cc.279r. - 287v.

    Nome del soggetto interessato : Ventura Fuà contro Giovan Battista De cava e Andrea Guidotti

    Qualità civile : ebreo proprietario di una fabbrica di cremore di tartaro e di una stamperia di lingua ebraica e italiana site in Pisa, stampatori nella stamperia del Fuà

    Patria d’origine : Venezia, Venezia, Lucca

    Residenza pisana : via San Francesco, via Calcesana, ignota

    Illecito contestato (criminale) : furto del De Cava nelle due fabbriche del Fuà di caratteri da stampa, di inchiostro solido e di Cremore di Tartaro, tale materiale è stato venduto per mezzo del Guidotti a Lucca; e per mezzo di Nicola Magrini al maestro di spezieria del Regio Spedale di Pisa, e ad altri speziali della città ; altre partite sono state vendute anche a Pistoia, a Lucca e a Livorno sempre per mezzo di detti soggetti.

    Tali furti si ripetevano ormai da quattro o cinque anni. (c.483v.)

    Modo con cui si instaura la lite : referto del signor Ventura Fuà del 10.10.1789

    Data introduzione processo : 10.10.1789

    Durata istruzione : dal 17.10.1789 al 10.11.1789 e 27.08.1790 (in filza 1816)

    Addì 20.11.1789. Rimessione da parte del Tribunale Commissariale di Pisa degli atti contro Giovan Battista De Cava per furto fatto a danno del’Ebreo ventura Fuà. (c.472r.).

    Addì 26.08.1790. Rientra in città per costituirsi Andrea Guidotti, il quale aveva lasciato la città dopo aver saputo della condanna del De Cava .

    Addì 27.08.1790. Il Bargello di Pisa ordina la carcerazione del Guidotti. (c.281r., filza1816)

    Addì 27.08.1790. Il Guidotti viene portato davanti al Tribunale dello Studio per essere esaminato. Nell’esame egli nega di aver collaborato con il De Cava alla perpetrazione dei furti. (cc.282 - 285, filza 1816)

    Alle difese : Addì 30.12.1789. Difesa degli inquisiti De Cava e Guidotti : le richieste dei difensori vengono accolte nella decisione del Tribunale Commissariale ratificata poi dal Trib. dello Studio. (cc.477r.v., 558r.)

    Decisione : Addì 30.12.1789. "Il Supremo Tribunale di Giustizia per resoluzione del Processo contro Gio. Battista De Cava, ha ordinato che lasci contro il secondo inquisito sospesa con gli atti l’inquisizione, e vivo il mandato d’accompagnatura ; e quanto al primo inquisito ha approvato il suo parere a condizione per altro che al disegnatoli esilio si aggiunga la parola "arbitrariamente", che la comminazione in luogo della carcere sia di tre anni di servizio ai pubblici lavori, che dall’indennizzazione proposta in favore del derubato si tolga la solidità col secondo ; e finalmente per ciò che riguarda la maggior quantità del furto obiettato a detto primo si tenga sospesa l’inquisizione e gli atti." (c.476r.)

    Addì 04.01.1790. Rimessione da parte del Supremo Tribunale di Giustizia della "resoluzione del noto processo contro Gio. Battista De Cava" affinché Vs. Ill.ma esegua quanto dicesi nella medesima.

    Addì 04.01.1790. L’Ill.mo signor Vicerettore conformemente alla sentenza del supremo Trib. di Giustizia del dì 30.12.1789 "condanna il primo inquisito Gio. Battista De Cava arbitrariamente all’esilio perpetuo da questi felicissimi stati di tutta la Toscana pena tre anni di pubblici lavori in caso di inosservanza e ad indennizzare il derubato iusta liquidazione; ordinando tenersi l’inquisizione e gli atti sospesi per la maggior quantità del furto obiettandosi contro il suo vero autore, ordinando parimente lasciarsi con gli atti sospesi l’inquisizione contro il secondo inquisito, e sempre vivo il mandato di accompagnatura verso di esso, e tutto mandiamo etc.". (cc.546v., 547r.)

    Addì 05.01.1790. Notificazione della sentenza ai due inquisiti.

    Addì 07.09.1790. "Il Supremo Tribunale di Giustizia per resoluzione del processo contro Andrea Guidotti, ha ordinato che si continui a tenere sospesi gli atti, e l’inquisizione contro il medesimo". (c.280r., in filza 1816)

    Addì 09.09.1790. "Al nome di Dio Amen. Noi Dott. Pietro Paoli Pubblico Professore nel Collegio Medico dell’Alma Università di Pisa, Vicerettore del Tribunale dello Studio Pisano e Giudice di Cognizione nelle Cause Civili, Criminali e miste vertenti avanti di noi, e predetto nostro Tribunale, in conformità della decisione del Supremo Tribunale di Giustizia del dì 07.09.1790, diciamo doversi ordinare conforme in vigore di questa nostra sentenza ordiniamo nella processura criminale contro Andrea Guidotti dello Stato di Lucca doversi continuare a tenere sospesi gli atti, e l’inquisizione contro del medesimo inviata, e tutto mandiamo etc.". (c.287r.v., in filza 1816).

    Note ed osservazioni :

    Addì 10.10.1789. (Giorno di presentazione del referto). L’Ill.mo signor Auditore per Sua Altezza Reale del Commissariato di Pisa ordina che sia rilasciato il mandato di cattura contro Gio. Battista De Cava. (c.488r.)

    Nello stesso giorno, il Capitano Niccola Niccolini fa arrestare e condurre nelle Carceri Segrete il suddetto. (c.488r.)

    Nella stamperia del Fuà venne stampata nel 1777 un’unteressante pianta di Pisa che può essere assunta come espressione della strategia di ristrutturazione della città perseguita da Pietro Leopoldo.

    Il Granduca lo favorì nel suo piano d’investimenti : oltre alla cessione del terreno, il Fuà ottenne anche dei prestiti in denaro. Era infatti visto dal Granduca come un "uomo molto prudente, sensato e accorto, che non è punto ciarlatano ed è sperabile che vi aprirà un buon ramo di commercio e di traffico, avendovi introdotto varie famiglie da Venezia che vi lavorano, facendo le sue cose con giudizio, senza rumore e con quiete". (P. L. d’ASBURGO LORENA, Relazioni sul governo della Toscana, cit., vol. II, pp. 69, 489 - 490, 496).

    La novità più evidente della pianta è l’aver indicato le fabbriche e le loro ubicazioni : la carta divenne in questo modo non solo un veicolo pubblicitario del Fuà ma anche uno specchio della politica economica lorenese. In essa vengono messe in risalto le strutture dello Studio (il Teatro Anatomico, la Specola, la Biblioteca, i Collegi), i Teatri, i resti archeologici, i monumenti medioevali (il Teatro o Anfiteatro di S. Zeno, le porte storiche dell’ultima cerchia, anche se chiuse, le porte delle precedenti cerchie murate) e le Fonti Pubbliche : tutti elementi che contribuiscono insieme a dare alla pianta un tono di efficienza, di funzionalità, indubbiamente moderno. E’ la prima pianta a riprendere l’orientazione a Nord invece di quella a Sud adottata dalle precedenti, ed è soprattutto interessante sottolineare come questa sia stata la prima ad essere pubblicata dopo più di un secolo, a differenza di quelle rimaste inedite.(E. TOLAINI, Forma Pisarum, cit., pp. 229 - 231).

     

    (83) Capo d’atto: Criminale 1789. c.473r. (Causa riguardante carcerati)

    Addì 17.10.1789. Richiesta di citazione da parte del Tribunale Commissariale di Pisa di Francesco Pieraccini stampatore di questa città di Pisa affinché comparisca personalmente a detto Tribunale per cose ad esso spettanti, "alla pena mancando dell’accompagnatura per mezzo dei Famigli a tutte sue spese".

    P.S. Prego la bontà sua di sollecitare al possibile detta citazione, giacché si tratta di cause dove sono dei carcerati.

     

    (84) Capo d’atto: Criminale 1789. c.474r.v. (Causa riguardante caecerati)

    Addì 06.11.1789. Richiesta di "far correre precetto a" Ranieri Carozzi e Vincenzo Giovannelli stampatori nella stamperia del Lotto affinché compariscano subito davanti al Tribunale Commissariale per cose ad esso spettanti, alla pena d’esserci accompagnati a tutte le spese per mezzo dei Famigli non obbedendo. Si sollecita inoltre di darne riscontro in quanto trattasi di causa ove sono dei Carcerati.

    Addì 06.11.1789. Precetto a comparire nel Tribunale Commissariale ai signori Carozzi e Giovannelli pena l’accompagnatura a tutte sue spese per i Famigli non obbedendo, et ut in ordine alla lettera del medesimo Signor Auditore Commissariale del dì 06.11.1789. (in Citazioni e Precetti ASPi, Univ. I vers. filza 1776 c.11v.).

     

    (85) Capo d’atto: Civile 1789. Vaccà e Falconi c.564r., 566v.

    Addì 14.05.1789. supplica dei fratelli Falconi. (c.566r.)

    Addì 10.08.1789. Restituzione di beni sequestrati ai loro rispettivi proprietari. (c.564r.)

    Note ed osservazioni : sui Vaccà, cfr. cap. 5 o 2.

     

    (86) Capo d’atto: Civile 1789. Gatti e Polloni c.565r.

    Addì 04.07.1789. Rimessione dal Tribunale del Commissariato a Sua Ill.ma di una supplica dei signori Domenico e Bartolo fratelli Gatti (ebrei).

     

    (87) Capo d’atto: Civile 1789. Frascani c.567r.

    Addì 15.05.1789. Richiesta da parte del Tribunale pretorio dei dati personali dello scolare Pietro Frascani.

    (88) Capo datto : Civile 1789. Pieraccini e Tempesti cc.568r.

    Nome del soggetto interessato : Francesco Pieraccini contro Anna Tempesti

    Qualità civile : stampatore - ignota

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Affare trattato (nel civile) : debito di lire 3 e soldi 10 di Anna Tempesti nei confronti di Francesco Pieraccini. (c.568r.)

    Modo con cui si instaura la lite : attestato del Pieraccini (c.568r.)

    Decisione : Addì 14.12.1789. "Item sentito quello e quanto verbalmente rappresentava Francesco Pieraccini contro Anna Tempesti sopra un di lui credito, e sentito quello e quanto contrapponeva al detto credito la medesima Tempesti, atteso il consenso delle Parti liquidò il credito di detta Pieraccini in somma di lire tre e soldi dieci pagabili da detta Tempesti, ed atteso il pagamento fatto nell’atto dichiarò altresì doversi restituire a detta Tempesti la croce d’oro ed altro, di attinenza della medesima Tempesti che riteneva in mano il Pieraccini, e da esso quindi depositata in questo Tribunale conforme di fatto il tutto fu restituito, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.75r.v.).

     

    (89) Capo d’atto: Civile 1789. Randelli Giovannelli. c.574r.

    Nome del soggetto interessato : Angiola Randelli contro Vincenzo Giovannelli

    Qualità civile : locatrice - stampatore

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Affare trattato (nel civile) : mancato pagamento di otto mensilità e mezzo di pigione e mancata restituzione di un lenzuolo da parte del Giovannelli nei confronti della Randelli. (c.574r.)

    Modo con cui si instaura la lite : attestato della Randelli (c.574r.)

    Decisione : Addì 20.02.1789. "Sentito quello e quanto verbalmente rappresentava Angiola Randelli contro Vincenzo Giovannelli Stampatore per un debito di mesi otto e mezzo da terminare alla fine del corrente mese di febbraio alla ragione di lire sette il mese, e più per la restituzione di lenzuolo da detto Giovannelli impegnatolo, sentito sopra di ciò la confessione fatta da detto Giovannelli di essere debitore di lire cinquantanove e soldi dieci per la suddetta pigione di mesi otto e mezzo a lire sette il mese, come pure essere debitore del suddetto lenzuolo, atteso il consenso delle parti dichiarò che detto Giovannelli lasci libera la casa o stanza appigionata da detta Randelli, alla fine del corrente mese di febbraio con pagare in tal atto per saldo di suo dare le medesime lire cinquantanove, e soldi dieci, e più restituire alla medesima nel tempo istesso il lenzuolo di cui si tratta, o suo giusto valore, alias ora per allora gli rilasciò e rilascia per detta somma e imposta su del detto lenzuolo ogni opportuno mandato esecutivo di ragione e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 cc.61v. e 62r.).

     

    (90) Capo d’atto: Civile 1789. Marchi e Fuà cc.575r., 586r.

    Addì 31.03.1789. Ricorso del Marchi contro il Fuà per aver quest’ultimo mancato la promessa di appigionargli una casa.

    Note ed osservazioni : sul Fuà vedi supra n. 82.

     

    (91) Capo d’atto: Civile 1789. Fornaciari e Frignani c.576r.

    Nome del soggetto interessato : Maria Maddalena Fornaciari contro Giovan Battista Frignani

    Qualità civile : ignota - Conte di Modena

    Patria d’origine : ignota - Modena

    Residenza pisana : ignota

    Affare trattato (nel civile) : offese del Conte Frignani alla signora Fornaciari avvenute il dì 26.04.1789, nella casa della medesima Fornaciari ove alloggia il suddetto Conte. (c.576r.)

    Modo con cui si instaura la lite : attestato di due testimoni presenti al fatto, presentato il dì 30.04.1789. (c.576r.)

     

    (92) Capo d’atto: Civile 1789. Monaca Piazza e Peselli cc.577r.v., 578r.v., 584r.v.

    Nome del soggetto interessato : Suor Maria Casimira Piazza contro Filippo Peselli

    Qualità civile : Monaca - chirografario

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : Monastero di San Domenico

    Affare trattato (nel civile) : credito di Suor Piazza nei confronti del Peselli

    Modo con cui si instaura la lite : attestato di Suor Piazza in data 16.04.1789 (cc.577r.v. e 584r.v.)

    Decisione : Addì 17.08.1789. "Sentito quello e quanto verbalmente veniva rappresentato per parte di Suor Maria Casimira Piazza Monaca Corale nel Monastero sotto il Titolo di San Domenico di Pisa per un di lei asserito credito di lire 34.10, contro Filippo Peselli, sentito quello e quanto rispettivamente veniva rappresentato dalle parti atteso il consenso della medesima Dichiarò dilazionarsi il pagamento di detta somma a tutto il dì 15 del prossimo futuro mese di Settembre con dichiarazione fatta dal detto Peselli di pagare da oggi in avvenire alla predetta Monaca lire Trentaquattro ogni semestre, e così seguitare di sei mesi in sei mesi a mente dell’obbligazione che è in atti, con pagare l’altro semestre alla terminazione del mese di Dicembre del corrente anno tempo in cui scade il secondo semestre del presente anno 1789, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 cc.67v., 68r.).

    Note ed osservazioni : il monastero di San Domenico si trovava in fondo a Corso Italia, lato sinistro, annesso all’omonima chiesa tutt’ora ivi esistente. Entrambi furono costruiti e donati nel 1385 da Pietro Gambacorti, signore di Pisa, alla figlia beata Chiara, al secolo Teodora Gambacorti, che era stata convertita da Santa Caterina da Siena e le cui ossa furono conservate presso l’Altare maggiore sotto una bella lapide figurata che ancora oggi si conserva. Indubbiamente la sepoltura in chiesa e non nel cimitero conventuale costituì una distinzione che attesta la particolare considerazione in cui la beata era tenuta sin da viva. La chiesa, arricchita nel 1700 con stucchi e ricchi marmi, fu quasi completamente distrutta, insieme al convento, dal bombardamento aereo del 1943, le religiose si trasferirono così nel convento di via della Faggiola, portando là anche i resti della beata Chiara. (E. TOLAINI, Forma Pisarum, cit., pp. 109, 274 ; R. DELLA TORRE, Pisa, cit., p. 201).

     

    (93) Capo d’atto: Civile 1789. Cause pettorali c.66v. Dingacci e Maneschi cc.579r., 580r., 586r.

    Nome del soggetto interessato : Leopoldo Dingacci contro Tommaso Maneschi

    Qualità civile : alunno Collegio Ferdinando - ignota

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Affare trattato (nel civile) : debiti e crediti di gioco del signor Dingacci nei confronti del Maneschi contratti nell’anno scolastico 1786 - 1787 con obbligazione del suddetto Dingacci sopra un vestito "che aveva ricevuto in compra da detto Maneschi". (cc.579r., 580r.)

    Modo con cui si instaura la lite : attestazioni di due testimoni presentata il 14.05.1789. (cc.579r., 580r.)

    Decisione : Addì 14.05.1789. "Item, sentito quello e quanto verbalmente rappresentava il signor Leopoldo Dingacci contro il signor Tommaso Maneschi sopra al preteso debito, e credito, sentito quello e quanto ambedue le parti respettivamente dicevano, Dichiarò che detto signor Dingacci per saldo di ogni suo dare respettivamente alla compra fatta del vestito di che si tratta, dal detto signor Maneschi paghi al signor Maneschi medesimo pavoli dieci, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 cc.66v., 67r.).

     

    (94) Capo d’atto: Civile 1789. Cause pettorali c. 67v. Giannantoni e Giusti c.588r.

    Nome del soggetto interessato : Giovanni Giannantoni Arrighi contro Giuseppe Desideri (errata corrige : Antonio Giusti, così come in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.67v.)

    Qualità civile : scolare - sarto

    Patria d’origine : Cortona - ignota

    Residenza pisana : ignota

    Affare trattato (nel civile) : debito del Giusti nei confronti del Giannantoni circa una stima di un paio di pantaloni e sttoveste cuciti dallo stesso Giusti nell’anno 1788. (c.588r.)

    Modo con cui si instaura la lite : attestato del Giusti presentato in data 18.05.1789. (c.588r)

    Decisione : Addì 17.08.1789. "Item sentito quello e quanto verbalmente veniva rappresentato per parte del signor Giovanni Giannantoni Arrighi scolare in questa Alma Università di Pisa, contro Antonio Giusti sarto, vista sopra di ciò la giustificazione che in atti stata presentata di detto signor Giannantoni sopra all’importare, e stima stata fatta dei calzoni e sottoveste di che si tratta per la somma di lire trentadue soldi 16 e denari 8, condannò e condanna detto Giusti a pagare al detto signor Giannantoni la predetta somma di lire trentadue soldi 16,8 o ad averli restituiti i calzoni e sottoveste di che, con riservo attesa la sua contumacia di giorni quindici a comparire e giustificarsi alias, ora per allora rilasciò e rilascia contro detto Giusti ogni opportuno mandato esecutivo che di ragione per detta somma , e tutto mandiamo etc." (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.67v.).

      (95) Capo d’atto: Civile 1789. Cause pettorali. Giovannelli e creditori. cc.589r. - 591r.

    Nome del soggetto interessato : Vincenzo Giovannelli

    Qualità civile : stampatore nella Regia Impresa dei Lotti

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Affare trattato (nel civile) : debiti del signor Giovannelli (c.589r.v.)

    Modo con cui si instaura la lite : istanza del signor Giovannelli presentata in data 25.09.1789, con la quale il medesimo dichiara l’esistenza dei suoi debiti e chiede un decreto a Sua Ill.ma affinché gli conceda una dilazione nel pagamento degli stessi e la composizione del credito alimentare nei confronti della figlia. (c.589r.v.)

    Decisione : Addì 30.09.1789. "Item sopra l’istanza stata presentata da Vincenzio Giovannelli, con la quale attesa la di lui totale indigenza, e la mancanza per ciò dei di lui giornalieri alimenti domandava che fosse composto il proprio debito, che ha in seguito degli ordini di questo Tribunale con Cecilia di lui figlia di lire 10 il mese per alimenti, abitante la detta figlia presso Margherita Grassi di lei zia, e con la stessa Margherita Grassi di lire 40 a tutto settembre 1789 al Libro di Cause Pettorali, e con Stefano Rinaù di lire 160.10.8, e con Giuseppe Lazzeri di lire 46, e con Giovanni Giaconi di lire 10, nelle forme più eque e più miti di quello che non sono state fatte con altre precedenti deliberazioni. Sentito e considerato quanto, atteso il consenso delle parti dichiarò che ferma stante la mensuale prestazione da pagarsi per gli alimenti alla predetta Cecilia di lui figlia di lire 10 il mese, come da altra deliberazione, ogni restante venga pagato come appresso : a Margherita Grassi lire 2 il mese fino all’estinzione del di lei credito di lire 40, a Stefano Rinaù lire 4 per ogni estrazione di Gioco di Lotto fino all’estinzione del di lui credito di lire 160.10.8, a Giuseppe Lazzeri lire 1 per ognuna delle estrazioni e soldi 13 e denari 4 a detto Giaconi fino all’estinzione del di lui credito di lire 10 ; ordinando conforme ordinò et ordina a Domenico Carrozzi che dei guadagni di detto Giovannelli che il medesimo farà per ogni estrazione nell’Impresa dei Lotti ritenga le suddette somme per pagarsi nel modo e forma che sopra, ed ogni reliquato lo paghi per utile a detto Giovannelli per i di lui alimenti, a condizione per altro che qualora sia estinto il credito di detta Grassi, Lazzeri, e Giaconi, paghi a detto Rinaù non più la somma di lire 4 per estrazione, ma bensì lire 6 fino all’estinzione del suddetto di lui credito, e tutto mandiamo etc." . (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 cc.70v.,71r.).

     

    (96) Capo d’atto: Civile 1790. Fortini. c.592r.

    Addì 11.05.1790. Si richiede di far precetto a Carlo Fortini affinché si presenti al Banco Pettorale per cose al medesimo spettanti.

     

    (97) Capo d’atto: Civile 1790. Magnani. c.593r.

    Addì 22.03.1790. Richiesta da parte del Tribunale Pretorio affinché i Ministri del Tribunale dello Studio sentano il testimone Giuseppe Magnani e rimettano poi il di lui esame nel suo originale.

    P. S. Gli atti civili registrati sono stati erroneamente allegati alla filza di atti criminali.

    ASPi, Università I versamento filza n.1816. Atti Criminali e Pettorali 1790 - 1793.

     

    (98) Capo d’atto: Criminale 1790. Giannantoni Arrighi contro Martelli cc.1r. - 130r.

    Nome del soggetto interessato : Giovanni Giannantoni Arrighi - Paolo Martelli

    Qualità civile : alunno del Collegio Ferdinando e direttore della fabbrica dei coniugi Stefanini - conciaiolo

    Patria d’origine : Cortona - ignota

    Residenza pisana : ignota - Lung’Arno della Spina (ai due lati del Vicolo delle Conce)

    Illecito contestato (criminale) : pretese ingiurie verbali e violenze del Martelli nei confronti del Giannantoni Arrighi avvenute il dì 20.11.1790 per avere il primo iniziata la demolizione di un muro. (c.1v.)

    Modo con cui si instaura la lite : comparsa del signor Giannantoni in data 23.11.1790, con la quale chiede che si proceda criminalmente a forma e con le pene dichiarate nel o 59 della Legge Criminale di Toscana del dì 30.11.1786. (cc.2r.v., 13r.v., 14r.v.)

    Data introduzione processo : 30.11.1790

    Durata istruzione : dal 30.11.1790 al 19.11.1791

    Addì 18.01.1791. Comparsa per citazione di Paolo Martelli, il quale impugna l’inquisizione fatta dal Giannantoni e "promette di stare a ragione, patire, e pagare il giudicato, e di rappresentarsi in questo Tribunale sotto l’obbligo di sua persona, effetti e beni ancora dei di lui eredi lì presenti, che futuri alla pena mancando di scudi 50, ed arbitrio rigoroso di Sua Signoria Ill.ma atteso non aver pronta idonea fideiussione, essendogli stati assegnati giorni 10 di tempo a far le proprie difese". (c.39r.)

    Addì 10.03.1791. Il querelante Giannantoni Arrighi chiede la ripetizione dei testimoni fiscali a forma del o13 della Riforma Criminale Toscana. (cc. 69r.v., 70r.v., 77r.v., 78r.v.)

    Alle difese : Data ignota. Si ha la difesa del Martelli da parte dell’Assessore e dell’Auditore i quali sostengono che non si possa parlare di violenza ma solo di ingiurie per le quali l’imputato ha già espiato la pena con la Processura che ha sofferto, e che quindi perciò che riguarda il proseguimento della Fabbrica le parti procedano con Giudizio Civile. Tali pareri saranno confermati dal Biondi, presidente, in data 09.03.1792.

    Data ignota. Allegazione di fatto e di ragione per il signor Paolo Martelli contro il signor Giovanni Arrighi nella causa criminale di pretese ingiurie verbali vertente avanti al Tribunale dello Studio. In essa viene condannato l’operato del signor Arrighi e giustificato quello del Martelli in quanto unicamente diretto a prevenire la rovina della sua casa. Si conclude inoltre rimettendo le parti in Giudizio Civile. (cc.119r. - 130v.)

    Durata fase decisoria : dal 19.11.1791 al 09.03.1792

    Decisione : Addì 09.03.1792. "Il Supremo Tribunale di Giustizia per resoluzione del processo contro Paolo Martelli ha ordinato che non gli dia ulterior molestia, con riservo alle parti per ciò che riguarda il proseguimento della Fabbrica delle respettive loro ragion esperibili in giudizio civile." (c.5r.) Tale decisione viene ratificata dal Tribunale dello Studio (c.43r.).

    Note ed osservazioni : prima dell’introduzione del processo,il signor Martelli chiama l’ingegner Bombicci perché si rechi alla fabbrica Stefanini "all’oggetto di levar di mezzo pacificamente e bonariamente le vertenze insorte fra il signor Martelli da una, e il signor Giannantoni Arrighi e i coniugi Stefanini dall’altra parte." L’ing. Bombicci fatte le opportune osservazioni forma la sua relazione in data 15.11.1790 con la quale afferma che il signor Stefanini non può togliere gli archi per le regole della servitù oneris ferendi e perché così facendo arrecherebbe danno alla casa del Martelli. (cc.89r.v., 120v., 121r.). Il signor Arrighi non tiene conto della relazione e nel dì 17.11.1790 procede ugualmente alla demolizione del muro. Il Martelli venuto a conoscenza di ciò, nel giorno del 18.11.1790 fa inibire, con Decreto del Tribunale del Commissariato di Pisa, al signor Arrighi e ai muratori la demolizione del muro interno della casa Stefanini che sostiene il muro laterale dove sono appoggiati gli archi per sostegno della casa del Martelli, e la distruzione dei palchi e di tutto ciò che può essre pregiudiziale alla casa del Martelli ; "con termine di cinque (cinquanta) giorni a ricorrere, sentendosi aggravato, e con la comminazione della cattura e arbitrio rigoroso in caso di contravvenzione". (cc.95r.v., 96r.)

    Il signor Arrighi nonostante ciò, in data 20.11.1790, fa continuare i lavori di demolizione del muro.

    Il Martelli, per paura che la sua casa vada in rovina, si reca alla fabbrica e fa sentire la sue doglianze all’Arrighi, dopodiché adisce nuovamente il Tribunale del Commissario ed espone l’arbitrio usato dall’Arrighi e la contravvenzione al decreto inibitoriale e fa istanza che gli sia concessa la famiglia armata per assicurarsi che nella notte non seguitino i lavori di demolizione. L’Auditore del Commissariato esaudisce l’istanza del Martelli con ordine del 20.11.1790 e inibisce agli Stefanini qualsiasi tipo di lavoro fino a nuova dichiarazione, pena la cattura e l’arbitrio rigoroso contravvenendo. (cc.90v., 91r.)

    L’Arrighi, a questo punto, prima di essere querelato si fa accusatore del Martelli imputandolo di averlo offeso, nella detta sera del 20.11.1790, con parole ingiuriose e con minacce. (cc.120r., 122r.).

    Citato, il Martelli nega il contenuto dell’inquisizione : in effetti l’inquisito non può accusarsi né di violenza, né di concussione perchè : primo, contro la demolizione del muro vi era una inibitoria del Tribunale Commissariale emanata su istanza dello stesso Martelli, secondo, il muro laterale della fabbrica Stefanini appoggia sulla casa del detto Martelli per cui quest’ultimo temendo che ne venisse a subire dei danni si mosse ad impedirne l’operazione. Perciò non si tratta di atto doloso.

    Molti dei provvedimemti sono una copia dell’originale che si trova nella Filza degli Atti Civili del Tribunale del Commissariato di Pisa.

    Gli archi alla fine dei conti non vennero demoliti tanto che ancora oggi , recandosi nel vicolo delle Conce, si possono vedere.

    Legge 30 Novembre 1786 o XIII : "E perché possa il Reo consigliatamente deliberare su l’istanza del Giuramento, quanto ancora su tutto quel più che può concernere la sua difesa, vogliamo che resti abolita la consuetudine di obbligare il Reo, dopo che è stato ammesso alla risposta della speciale Inquisizione, di dare i suoi interrogatorj ai Testimoni esaminati nell’informativo senza essergli stati prima comunicati i loro deposti, o come dicesi a Processo chiuso ; E perciò Ordiniamo che seguita la detta risposta s’intenda pubblicato il Processo, e si dia copia di tutti gli Atti fatti fin allora al Reo medesimo, o al suo Difensore, con la facoltà, durante il termine che gli verrà accordato a fare le sue difese, di ripetere i Testimonj, e dar loro tutte le congrue e competenti eccezioni, salvo il diritto così al pubblico Querelante, come alla Parte offesa di replicare, e provare quanto loro occorrerà, e converrà per giustizia.

    Legge 30 Novembre 1786 o LIX : "L’esposizione del Reo su la Porta del Pretorio, che a forma del Motutproprio del dì 21 Settembre 1782 deve precedere l’esecuzione delle Pene ivi dichiarate, avrà luogo in avvenire, e si praticherà negli appresso Delitti.

    Violenza pubblica.

    Sedizione, e perturbamento del buon ordine del governo e della Società.

    Abuso di Autorità Pubblica.

    Calunnia.

    Omicidio premeditato di ogni genere.

    Omicidio semplice, che abbia meritato una pena maggiore di cinque anni di Pubblici Lavori.

    Resistenza agli Esecutori di Giustizia con forza d’arme o di gente, ancorché non sia seguita offesa nella persona di detti Esecutori, né l’esimizione del Reo.

    Ogni specie di violenza fatta ad un privato per qualsiasi fine, per la quale vi sia stato luogo ad una pena non minore di Confino, se pure non trattasse di offesa fatta in Rissa.

    Incendio doloso.

    Lenocinio.

    Falsità d’ogni specie.

    Furto tanto qualificato che semplice, e Borsaioli.

    Falsa moneta.

    Fallimento doloso.

    Truffa con dolo a principio.

    Stellionato.

    Fraudata amministrazione.

    Scrocchio, Usura, o altro Contratto illecito.

    (D. ZULIANI, La riforma penale di Pietro Leopoldo, cit. vol. II, pp. 71, 300 - 301).

    FRANCESCO BOMBICCI. Ingegnere all’Uffizio dei Fossi a Pisa, viene così descritto dalle "Relazioni" di Pietro Leopoldo : "non mancherebbe di capacità e sapere nella professione, ma non vuole lavorare, né faticare, né applicarsi, è uomo di cattivo carattere, poco sincero, da non se ne fidare". (P. L. d’ASBURGO LORENA, Relazioni sul governo della Toscana, cit., vol. I, p. 93).

    Nel 1770 gli venne affidato il progetto dell’odierno Teatro Rossi. (Cfr. supra, processo n. 47).

    Sull’attività del Bombicci cfr. P.L d’ASBURGO LORENA, Relazioni sul governo della toscana, cit. ; D. BARSANTI, Pisa in età Leopoldina, cit.).

     

    (99) Capo d’atto: Criminale 1790. Biagiotti e Vannucchi. cc.132r.- 142r.

    Nome del soggetto interessato : Giuseppe Biagiotti - Giovacchino Vannucchi

    Qualità civile : ignota - dottore

    Patria d’origine : ignota - Castelfiorentino

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : credito del signor Biagiotti verso il signor Vannucchi per servizi prestatigli nell’arco di cinque anni : 1785 - 1790. (cc.132r. - 142r.)

    Modo con cui si instaura la lite : istanza del Biagiotti

    Data introduzione processo : autunno 1790

    Durata istruzione : dal 13.09.1790 al 21.02.1791 (in Precetti e Citazioni, ASPi, Univ. I vers. filza 1776 cc. 59v., 61r., 64r., 66v., 72r., 74v.).

    Note ed osservazioni : Giovacchino Vannucchi, di Castelfiorentino, si laureò in utroque iure il 14 Giugno 1753. Durante il governo di Pietro Leopoldo (sicuramente fino al 1788) fu sotto - direttore alla dogana di Pisa. Le "Relazioni" lo descrivono come un uomo di molto talento e capacità, ma di "raggiro, poco pulito di mani, da non se ne fidare, imbroglione e che anima gl’impiegati contro l’amministrazione generale di cui è nemico". Questa sua personalità insieme a quelle degli altri suoi colleghi, definiti come " i peggiori soggetti scartati da altri luoghi", erano considerate da Pietro Leopoldo, la causa dei disordini della dogana. (L. RUTA, Acta Gradum, cit., "supplementum 1737 - 1765", p. 44 scheda 586 ; P.L. d’ASBURGO LORENA, Relazioni sul governo della Toscana, cit., vol. I, p. 79, vol. II, pp. 488 - 489).

     

    (100) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 15.05.1790. Bernabovi e Chiuleri c.148r.

    Nome del soggetto interessato : Bernabovi Luigi contro Giuseppe Chiuleri

    Qualità civile : studente - lavandaio

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : via della Maddalena - ignota

    Illecito contestato (criminale) : furto di un lenzuolo di L. Bernabovi da parte del Chiureli (c.148r.)

    Modo con cui si instaura la lite : istanza del Bernabovi presentata in data 11.05.1790 (c.148r)

    Data introduzione del processo : 14.05.1790 (in Precetti e Citazioni ASPi, Univ. I vers. filza 1776 c.36v.)

    Decisione : Addì 15.05.1790. "Item sentito quello e quanto verbalmente rappresentava lo scolare signor Luigi Bernabovi, contro Giuseppe Chiuleri per avergli consegnato certa biancheria da imbiancarsi, e di averli riportato un lenzuolo di meno, sentita sopra di ciò la confessione fatta dal detto Chiuleri, e la dichiarazione che il medesimo faceva di pagarlo secondo la stima che fosse fatta del lenzuolo compagno, atteso il consenso delle parti dichiarò, che le medesime bonariamente procedino a detta stima per di poi doversi dal Chiuleri pagare il lenzuolo a mente della stima predetta, con una dilazione al pagamento da convenirsi da ambe le parti, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c. 83 v.).

     

    (101) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 13.09.1790 c.88v. Zuccagni - Perfetti e Galeotti cc. 149r. - 156r.

    Nome del soggetto interessato : Artemisia Zuccagni contro Leonardo Perfetti e Assunta Galeotti

    Qualità civile : bottegaia - ignota

    Patria d’origine : Pisa - Pisa - ignota

    Residenza pisana : via del Giardino - via della Palla a Corda in Cava di Sant’Andrea - idem

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie di L.Perfetti e A. Galeotti contro A. Zuccagni avvenute in via Sant’Andrea e in via del Giardino nel mese di agosto (cc.149r.v., 156r.)

    Modo con cui si instaura la lite : comparsa di Artemisia Zuccagni in data 18.08.1790 (cc.149r.v., 156r.)

    Data introduzione processo : 18.08.1790

    Durata istruzione : dal 18.08.1790 al 22.09.1790

    Durata fase decisoria : dal 22.09.1790 al 23.09.1790

    Decisione : Addì 13.09.1790. "Visto il ricorso stato fatto da Artemisia Zuccagni contro Leonardo Perfetti, e viste le giustificazioni rispettivamente fatte dalle parti, dichiarò farsi precetto al detto Leonardo Perfetti che per ore 14 si costituisca in carcere pubblica, alla pena mancando della cattura da doversi come sopra costituire in carcere solitamente dopo il ricevuto precetto, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.88v.).

    Addì detto."Visto il ricorso stato fatto da Leonardo Perfetti contro Artemisia Zuccagni, e considerato quanto, Dichiarò non doversi procedere ad ulteriora, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettrali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.88v.).

     

    (102) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 09.09.1790 c.88. Giorgi e Pescioni cc.158r. - 163r.

    Nome del soggetto interessato : Faustino Giorgi contro Ferdinando Pescioni

    Qualità civile : servitore del prof. Pietro Paoli Lettore all’Univ. di Pisa - procaccino tra Pisa e Livorno

    Patria d’origine : Pisa - ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : truffa per una pezza di tela cavallina che il Giorgi aveva consegnato al procaccino perché la portasse a Pisa a sua moglie, avvenuto nel Luglio 1789 (c.158r.v., e carte seguenti)

    Modo con cui si instaura la lite : referto del Giorgi

    Data introduzione processo : 11.01.1790 (in Citazioni e Precetti ASPi, Univ. I vers. filza1776 cc.17r.v.)

    Durata istruzione : dal 11.01.1790 al 09.09..1790

    Decisione : Addì 09.09.1790. "Sentito quello, e quanto verbalmente rappresentava Faustino Giorgi relativamente alla doglianza contro Ferdinando Pescioni per averli consegnato una pezza di tela cavallina in Livorno per trasportarsi in Pisa alla di lui moglie del valore di lire quaranta, e non averla mai consegnata alla detta di lui moglie in conseguenza di che con la sua doglianza predetta domandava che fosse proceduto contro detto Pescioni criminalmente per truffa, ma che essendosi il detto Pescioni raccomandato acciò non fosse proceduto avanti nella comparsa che si sarebbe composto a pagargli la detta tela a un tanto il metro, sentito sopra di ciò il detto Pescioni che confessava la consegna fattali dal detto Giorgi della detta pezza di tela in Livorno per trasportarsi a Pisa alla di lui moglie, e di non aver mai ciò eseguito, ma essersi appropriato il valore della medesima, e perciò dichiarandosi debitore delle 40 lire e domandando e proponendo di pagare detta somma alla razione di 6 lire il mese, sentito sopra di ciò il consenso di detto Giorgi, dichiarò non procedersi ulteriolmente in causa, e compose il detto debito delle 40 lire del Pescioni a lire 3 il mese con che la prima paga sia alla fine del corrente mese di Settembre e così mese per mese proseguire a pagare dette lire 3 con che l’ultima paga sia di lire 4. E mancando a due paghe, ovvero facendo tanto debito che importi lire 6, ora per allora li rilasciò e rilascia ogni opportuno mandato esecutivo che di ragione per ogni mancanza del suo dare, dichiarando altresì che mese per mese depositi in questo Tribunale la suddetta somma di lire 3, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza1784 c. 88r.)

    Addì11.12.1790. "Item ad istanza di Faustino Giorgi si citi Ferdinando Pescioni per il primo giorno di ragione avvedersi rilasciare l’esecuzione reale contro per lire quaranta, e spese, et ut in ordine alla deliberazione di Sua Signoria Ill.ma del dì 09.09.1790". (in Citazioni e Precetti ASPi, Univ. I vers. filza 1776 c.68r.).

    Note ed osservazioni : Pietro Paoli, originario di Livorno, fu eletto Lettore di Algebra il 23 Ottobre 1784. (ASPi, Univ. II vers. sez. G. 8 c. 505r.). Svolse tale incarico fino al 1798 - 99, anno in cui divenne professore. Dal 1810 - 11 al 1813 - 14 fu titolare di matematiche pure o sublimi ed emerito dal 1814 - 15 al 1838 - 39. Dal 1814 al 1816 fu Auditore dello Studio e dal Novembre 1816 al febbraio 1830 regio consultore e soprintendente agli studi. (D. BARSANTI, I docenti e le cattedre, cit., p. 260 ; D. BARSANTI, L’Università di Pisa dal 1800 al 1860, cit., p. 403).

     

    (103) Capo d’atto: Criminale 1790. Mora e Righini. cc.168r. - 190r.

    Nome del soggetto interessato : Antonio Mora e Andrea Righini

    Qualità civile : ignota - studente

    Patria d’origine : Pisa - Pontremoli

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : fuga d’amore di Andrea Righini con Maria Anna Mora, figlia di Atonio Mora nel giorno 02.03.1790 (c.168r.)

    Modo con cui si instaura la lite : decreto del Cap. N. Niccolini del Bargello di Pisa presentato al Tribunale dello Studio in data 03.03.1790 (c.168r.v.)

    Data introduzione processo : 09.03.1790

    Durata istruzione : dal 09.03.1790 al 29.06.1790

    Addì 09.03.1790 e 13.03.1790. Vengono sentiti i genitori della ragazza, i quali dichiarano di non voler fare alcuna doglianza alla giustizia in quanto in data 14.06.1789 avevano fatto una scritta matrimoniale con la quale davano il loro consenso alle nozze tra la loro figlia Maria Anna e Andrea Righini (cc.171r. - 175r.). Inoltre perdonano ai suddettti la fuga in quanto avvenuta spontaneamente da ambe le parti e a fin di bene (cc.180r. - 190r.)

    Durata fase decisoria : dal 29.06.1790 al 01.07.1790

    Decisione : Addì 01.07.1790. "L’Ill.mo Signor Vicerettore del Tribunale dell’Almo Studio Pisano visto, considerato quanto, Dichiarò e Decretò attesa la processura sofferta dal signor Andrea Righini di che in atti, che pagate le spese processuali del resto non li si dia ulteriore molestia, e tutto mandiamo etc. ". (c.190r.)

     

    (104) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 21.06.1790 c.84v. Gnesi e Ciocchetti cc.191r. -199r.

    Nome del soggetto interessato : Rosa Gnesi contro Elisabetta Ciocchetti

    Qualità civile : al servizio dell’Avv. Tosi - merciaia per le strade

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : percosse e minacce della Ciocchetti contro la Gnesi avvenute in via San Paolo il giorno 18.05.1790 (c.192r.)

    Modo con cui si instaura la lite : istanza della Gnesi del 19.05.1790

    Data introduzione processo : 19.05.1790

    Durata istruzione : dal 19.05.1790 al 09.06.1790

    Durata fase decisoria : dal 09.06.1790 al 21.06.1790

    Decisione : Addì 21.06.1790. "Si notifica ad Elisabetta Ciocchetti, una deliberazione, come dal libro di cause pettorali sotto dì 21 detto contro di lei proferita da questo Tribunale dell’Almo Studio Pisano del seguente tenore, dichiarò doversi condannare, come con la presente deliberazione, condannò e condanna detta Elisabetta Ciocchetti a doversi, nel tempo e termine di giorni tre da decorrere da questo suddetto giorno, costituire per un giorno nelle carceri di questo Tribunale di Pisa pena l’accompagnatura non obbedendo, ed inoltre la condannò e condanna nella refezione dei danni, e spese cagionate alla dolente iuxta liquidationem e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.84v.)

    Addì 01.07.1790. "Item si fa precetto a Elisabetta Ciocchetti che né per sé né per altri offenda né faccia offendere Rosa Gnesi alla pena dell’arbitrio rigoroso di Sua Signoria Ill.ma e della cattura e tutto mandiamo, alias". (in Citazioni e Precetti, ASPi Univ. I vers. filza1776 c.43v.)

    Addì 16.08.1790. "Ad istanza di Rosa Gnesi si fa precetto a Elisabetta Ciocchetti che nel tempo e termine di giorni tre paghi a detta istante la somma di lire quattro, e spese e tutto mandiamo, alias". (in Citazioni e Precetti,ASPi Univ. I vers. filza 1776 c.51v.).

    Note ed osservazioni : sull’Avvocato Tosi, cfr. supra n. 47.

     

    (105) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali c.86. Pisani e Faraglia. cc.203r., 204r.

    Nome del soggetto interessato : Giuseppe Pisani e Angiolo Faraglia

    Qualità civile : gioiellere - scolare

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : questioni insorte tra il Pisani ed il Faraglia relativamente all’acquisto e rispettiva vendita di un vestito e sua sottoveste il dì 03.05.1790 (c.203r.)

    Modo con cui si instaura la lite : ignoto

    Data introduzione processo : 12.07.1790 (in Citazioni e Precetti, ASPi, Univ. I vers. filza1776 c.45r.)

    Durata istruzione : ignota, il fatto viene raccontato da una attestazione di due testimoni datata 16.07.1790.

    Addì 16.07.1790. Perizia sugli abiti con la quale si viene a stabilire il valore dei suddetti a lire ottanta. (c.204r.)

    Decisione : Addì 16.07.1790. "Visto quello e quanto rappresentava lo scolare signor Angiolo Faraglia contro il signor Giuseppe Pisani relativamente alla questione infra di essi insorta relativamente alla compra e respettiva vendita di un vestito e rispetto al maggiore o minore prezzo, sentite ambe le parti, ed atteso il consenso di ciascheduna delle medesime Dicharò che il signor Faraglia paghi paoli dieci al detto Pisani e che il medesimo consegni a detto signor Faraglia, oltre al vestito e sottoveste gallonata già datali in vendita altra sottoveste del panno stesso del vestito, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.86r.).

     

    (106) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali c. 86. Bargellini e Banchelli. c.205r.

    Nome del soggetto interessato : Maria Bargellini e Barbera Banchelli

    Qualità civile : ignota - bottegaia

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : pretesi insulti verbali della Banchelli contro la Bargellini (c.205r.)

    Modo con cui si instaura la lite : reclamo della Bargellini

    Data introduzione processo : ignota

    Durata istruzione : ignota, il fatto è reso noto da una attestazione di due testimoni (c.205r.)

    Decisione : Addì 22.07.1790. "Visto il reclamo stato fatto da Maria Bargellini contro Barbera Banchelli per pretesi insulti verbali, Dicharò doversi seriamente ammonire la detta Banchelli a non farsi in avvenire altrimenti lecito di insultare né per sé, né per altri in fatto né in parole la predetta Bargellini sotto pena dell’arbitrio rigoroso di Sua Signoria Ill.ma, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Uni. I vers. filza 1784 c.86r.).

     

    (107) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 21.06.1790 c.85. Rutigni, Menichelli e Vallini. cc. 206r. - 211r.

    Nome del soggetto interessato : Virgilio Rutigni - Luigi Menichelli - Giuseppe Vallini

    Qualità civile : ignota

    Patria d’origine : Portoferraio - Pisa - Pisa

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : affronto dei signori Menichelli e Vallini al signor Rutigni avvenuto sotto le Logge di Banchi il dì 10.01.1790 e a Porta a Mare il dì 08.05.1790. (cc.206r.v., 207r.v., 211r. e c.208r.v.)

    Modo con cui si instaura la lite : Ricorsi (due) del Rutigni presentati in data 12.04.1790 e 13.04.1790

    Data introduzione processo : 12.04.1790

    Durata istruzione : dal 13.04.1790 al 15.05.1790

    Durante l’istruttoria, in data 13.05.1790, il signor Rutigni presenta un altro ricorso riguardante il secondo affronto avvenuto in data 08.05.1790. (c.208r.v.)

    Durata fase decisoria : dal 15.05.1790 al 21.06.1790

    Decisione : Addì 21.06.1790. "Visti i tre ricorsi stati fatti da Virgilio Rutigni contro Luigi Menichelli e Giuseppe Vallini che uno di detti ricorsi presentato sotto dì 12.04.1790, l’altro sotto dì 13 detto, ed il terzo sotto dì 13 Maggio 1790, rispetto al primo dichiarò tenersi aperto il ricorso, e quanto al secondo e terzo dichiarò attesa la contumacia di detti Vallini e Menichelli, alla contestazione fattali di detti due ricorsi, e al termine assegnato loro a giustificarsi doversi condannare, conforme condannò e condanna detti Menichelli e Vallini in un giorno di sequestro in detto Tribunale pena la cattura in caso di non obbedienza". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.85r.).

     

    (108) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali c.76. Ballani e Bertolini. cc.219r. -224r.

    Nome del soggetto interessato : Mario Ballani contro Giuseppe Bertolini

    Qualità civile : scolare - ignota

    Patria d’origine : ignota - Pisa

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : affronti del signor Bertolini contro il signor Ballani e contro lo stesso Tribunale dello Studio e suoi Ministri avvenuti in data 12.01.1790 e 13.01.1790 (cc.215v. - 224r. e 216r.v.)

    Modo con cui si instaura la lite : istanza del signor Ballani e rapporto del Tribunale in data 14.01.1790 (c.215r.v. - 224r., e 216r.v.)

    Data introduzione processo : 14.01.1790

    Durata istruzione : 14.01.1790

    Addì 15.01.1790. "D’ordine e commissione dell’Ill.mo Signor Vicerettore dell’Almo Studio Pisano, si fa precetto a Giuseppe Bertolini, che né per sé né per altri offenda né faccia offendere, in fatto né in parole, il signor Mario Ballani alla pena mancando dell’arbitrio rigoroso e cattura, et ut". (in Citazioni e Precetti, ASPi, Univ. I vers. filza 1776 c.18r.).

    Durata fase decisoria : dal 14.01.1790 al 18.01.1790

    Decisione : Addì 18.01.1790. "Item visto il ricorso stato fatto dallo scolare signor Mario Ballani contro Giuseppe Bertolini di Pisa, dichiarò per ora levarseli l’offese e di non offendere né in fatto né in parole il predetto signore Ballani alla pena mancando dell’arbitrio rigoroso e cattura e quanto all’ingiurie di detto Bertolini fatte, ed usate in Tribunale dichiarò far fare partecipazione al signor Presidente del Buon Governo perché desse gli ordini, e quanto al preteso credito di detto Bertolini contro detto Ballani per le cause di che nel detto ricorso dichiarò doversi assolvere conforme assolvé ed assolve il signor Ballani delle cose contro di esso pretese, e domandate dal detto Bertolini, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.76r.v.).

     

    (109) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 21.06.1790 c.85. Ricasoli e Vallini e Menichelli. cc.225r. - 227r., 236r.

    Nome del soggetto interessato : Pietro Ricasoli contro Giuseppe Vallini e Luigi Menichelli

    Qualità civile : studente - ignota

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : impertinenze e minacce dei signori Menichelli e Vallini contro il signor Ricasoli avvenute il dì 02.04.1790 nella chiesa di S.Michele in Borgo (c.225r.)

    Modo con cui si instaura la lite : istanza del Ricasoli del dì 03.04.1790

    Data introduzione processo : 07.04.1790

    Durata istruzione : dal 07.04.1790 al 11.04.1790

    Durata fase decisoria : dall’11.04.1790 al 21.06.1790

    Decisione : Addì 21.06.1790. "Item visto il ricorso stato fatto dal signor Pietro Ricasoli, contro Giuseppe Vallini e Luigi Menichelli, e visto quello e quanto i medesimi avevano detto e dedotto a propria giustificazione Dichiarò non procedersi ad ulteriora, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.85r.).

    Note ed osservazioni : Era diritto dell’Università di Pisa poter utilizzare in vario modo le chiese urbane di San Michele in borgo, Santa Caterina, e San Nicola. In San Michele, dove officiavano i monaci camaldolesi, i docenti si incontravano più volte in occasione di ricorrenze religiose e per assegnare ai laureandi i "punti delle recite" (gli argomenti di discussione dell’esame di dottorato), mentre nella sua sacrestia si radunavano per le loro incombenze il collegio degli artisti e quello dei teologi (ossia i docenti delle due facoltà di teologia e di medicina - filosofia). Nelle altre due chiese cittadine i professori dovevano andare in pompa magna a solennizzare gli anniversari di quei due santi protettori degli studi. "In tutte le Accademie ordinate con savi provvedimenti, siccome la considerazione del Culto Divino tiene il Luogo Principale, così vediamo che alle medesime sono addetti i loro Privati Oratori, o vero determinate altre Chiese, ove possano adempiere quei Religiosi Doveri che sono stati prescritti. ... ." (Osservazioni sopra la Giurisdizione, cit., cc. 272 - 274 ; D. BARSANTI, Un importante manoscritto settecentesco per la storia dell’Università di Pisa : le "Osservazioni" di Migliorotto Maccioni, cit., pp. 271 - 300, p. 280).

     

    (110) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 21.06.1790 c.84v. Franchi e Mariani cc.228r. - 232v., 235r.

    Nome del soggetto interessato : Giovanni Franchi contro Luigi Mariani

    Qualità civile : ignota - custode del Teatro Pubblico

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : maltrattamenti del Mariani nei confronti del Franchi avvenuti nel teatro pubblico la sera del 09.05.1790. (c.228r.v. - 235r.)

    Modo con cui si instaura la lite : ricorso del Franchi presentato il giorno 11.05.1790

    Data introduzione processo : 11.05.1790

    Durata istruzione : dall’11.05.1790 al 14.05.1790

    Durata fase decisoria : dal 14.05.1790 al 21.06.1790

    Decisione : Addì 21.06.1790. "Item visto il ricorso stato fatto dal signor Giovanni Franchi contro Luigi Mariani, e visto quello, e quanto detto Mariani aveva fatto a giustificazione dichiarò farsi seria ammonizione ad ambe le parti di non doversi offendere, né fare offendere, né per sé, né per altri né in fatto, né in parole, alias, e nel resto dichiarò non procedersi ad ulteriora, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.84v.).

    Note ed osservazioni : sul Teatro pubblico cfr.supra n. 47.

    (111) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali addì 21.06.1790 c.84. Casigoli, Vallini e Menichelli cc.239r.v., 249r.

    Nome del soggetto interessato : Ferdinando Casigoli contro Luigi Menichelli e Giuseppe Vallini

    Qualità civile : ignota

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie contro il Casigoli da parte del Menichelli e Vallini avvenute lungo la strada che da Santa Croce va verso la Porta alle Piagge (c.239r.)

    Modo con cui si instaura la lite : attestato di due testimoni in data 06.04.1790 (c.239r.v.)

    Data introduzione processo : 06.04.1790

    Durata istruzione : dal 06.04.1790 al 07.04.1790

    Durata fase decisoria : dal 07.04.1790 al 21.06.1790

    Decisione : Addì 21.06.1790. "Item, visto il ricorso stato fatto dal signor Ferdinando Casigoli contro Luigi Menichelli, e Giuseppe Vallini, e vista la loro contumacia alla contestazione fattali del detto ricorso, e al termine assegnatoli a giustificarsi condannò detti Menichelli e Vallini in un giorno di sequestro in questo Tribunale pena la cattura non obbedendo". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.84v., 85r.).

    Note ed osservazioni : Porta alle Piagge (cioè delle spiagge dell’Arno) o della Spina Alba, o Santa Barnaba, demolita nel 1864, risaliva al XII secolo e si trovava presso il piccolo edificio con portico dove nel passato era l’ufficio della Barriera daziaria,vicino al ponte di Spina, poi detto ponte della Fortezza. (E. TOLAINI, Forma Pisarum, cit., pp. 85, 335 ; L. LUPERINI - E. TOLAINI, Le mura di Pisa. Documenti e materiali per la conoscenza e lo studio della cerchia del XII secolo, Pisa 1988, pp. 20, 82 ; R. DELLA TORRE, Pisa, cit., p. 163).

     

    (112) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 14.06.1790 c.85. Bertelli e Vallini e Menichelli cc.240r. - 249r.

    Nome del soggetto interessato : Edoardo Bertelli contro Giuseppe Vallini e Luigi Menichelli

    Qualità civile : alunno del Real Collegio della Sapienza - ignota

    Patria d’origine : Collegio di Sapienza- ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie e percosse da parte del Vallini e del Menichelli al Bertelli, avvenute nel mese di febbraio 1790 (c.240r.v., 243r.v., 244r., 248r.)

    Modo con cui si instaura la lite : comparsa del Bertelli in data 07.04.1790 (c.240r.v., 248r.)

    Data introduzione processo : 07.04.1790

    Durata istruzione : dal 07.04.1790 al 09.05.1790

    Addì 24.05.1790. Supplica di Gaetano Bertelli, padre di Edoardo, all’Assessore Tosi affinché faccia tutto quello che riterrà opportuno per sedare l’orgoglio degli offensori di suo figlio ingiustamente ritenuto offensore e non offeso dal signor Vicerettore Malanima. (c.244r.v.)

    Durata fase decisoria : dal 24.05.1790 al 14.06.1790

    Decisione : Addì 14.06.1790. "Visto il Ricorso stato fatto dal signor Edoardo Bertelli contro Luigi Menichelli e Giuseppe Vallini a propria loro giustificazione Dichiarò doversi condannare, conforme condannò, e condanna detti Menichelli e Vallini ad un giorno di sequestro in questo Tribunale, pena la cattura in caso di non obbedienza, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c. 85r.v.).

     

    (113) Capo d’atto: Criminale 1790. Menichelli - Bini e Bertelli. cc.250r. - 254r.

    Nome del soggetto interessato : Luigi Menichelli e Gaetano Bini contro Edoardo Bertelli

    Qualità civile : Menichelli e Bini : ignota - Bertelli : alunno del Real Collegio di Sapienza

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : Menichelli e Bini : ignota - Bertelli : Collegio di Sapienza

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie e minacce del Bertelli nei confronti del Menichelli e del Bini avvenute sul Lung’Arno davanti al Guardiolo dei Famigli il dì 09.05.1790. (c.250r.v.)

    Modo con cui si instaura la lite : attestato dei signori Menichelli e Bini presentato in data 10.05.1790. (c.250r.v.)

    Data introduzione processo : 11.05.1790

    Durata istruzione : dall’11.05.1790 al 12.12.1790

     

    (114) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 13.12.1790. Gucciarelli e Sarti. cc.260, 278

    Nome del soggetto interessato : Gaetano Gucciarelli contro Cristofano Sarti

    Qualità civile : casiere del Sarti - professore dell’Università di Pisa

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : casa del prof. Sarti - via dell’Arancio

    Illecito contestato (criminale) : pretesa soddisfazione e pagamento per servizio prestato dal Guicciarelli al prof. Sarti. (c.260r.)

    Modo con cui si instaura la lite : attestato di due testimoni presentato nel dicembre 1790. (c.260r.v.)

    Data introduzione processo : dicembre 1790

    Durata istruzione : 09.12.1790

    Durata fase decisoria : dal 09.12.1790 al 13.12.1790

    Decisione : Addì 13.12.1790. "Item sentito quello e quanto si rappresentava e si faceva resultare con la produzione di un attestato da Gaetano Gucciarelli contro il signor dott. Cristofano Sarti, relativamente alla pretenzione di pagamento di salario, come stato di lui casiere, sentite ambe le parti in contraddittorio giudizio, e visto e considerato quanto, Dichiarò starsi in decisis, come dalla precedente di lui deliberazione, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.92r.).

    Addì 19.11.1790. "L’Ill.mo signor Vicerettore del Tribunale dell’Almo Studio Pisano, visto e considerato, delibera delibera sopra il ricorso stato fatto da Gaetano Gucciarelli contro il signor dott. Cristofano Sarti uno dei professori di questa Alma Università di Pisa sopra la pretenzione di detto Gucciarelli per la pretesa soddisfazione e pagamento per l’assistenza prestata per diverso tempo come casiere alla di lui casa d’abitazione in Pisa ; sentite ambe le parti in contraddittorio giudizio assegnò, ed assegna a detto Gucciarelli tempo e termine di giorni otto ad aver detto, e dedotto quello e quanto possa occorrerli per la prova della di lui intenzione, alias detto termine spirato in di lui contumacia dichiarò doversi imporre conforme, ora per allora l’impose un perpetuo silenzio, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.90r.).

    Note ed osservazioni : Cristoforo Sarti, originario di San Sepolcro (Arezzo), fu lettore di istituzioni dialettiche nel 1768 - 69, lettore di istituzioni dialettiche ed arte critica dal 1769 - 70 al 1773 - 74, lettore di istituzioni dialettiche, arte critica e metafisica dal 1774 - 75 al 1783 - 84 ed infine lettore di logica e metafisica dal 1784 - 85 al 1798 - 99. (D. BARSANTI, I docenti e le cattedre, cit., p. 262 ; E. MICHELI, Storia dell’Università di Pisa, cit., p. 64 ; N. CARRANZA, Monsignor Gaspare Cerati, cit., p. 364).

     

    (115) Capo d’atto: Criminale 1790. Ricconcini - Bevilacqua. cc.261r.v., 262r.

    Nome del soggetto interessato : Sebastiano Ricconcini contro Anna Bevilacqua

    Qualità civile : ignota

    Patria d’origine : ignota - Lucca

    Residenza pisana : ignota - casa del Ricconcini

    Illecito contestato (criminale) : insulti e minacce della signora Bevilacqua nei confronti del Ricconcini, avvenute nel maggio 1790. (c.261r.)

    Modo con cui si instaura la lite : attestazione di due testimoni in data 18.05.1790

    Data introduzione processo : ignota

    Durata istruzione : ignota

    Note ed osservazioni :

    il 20 giugno 1790, il ricorrente si accorda con la signora Bevilacqua. (c.261r.)

     

    (116) Capo d’atto: Criminale 1790. Fuà. cc.263r. - 265v.

    Nome del soggetto interessato : Ventura Fuà

    Qualità civile : ebreo, proprietario di una fabbrica di Cremore di Tartaro e di una stamperia in lingua ebraica e italiana

    Patria d’origine : Venezia

    Residenza pisana : via San Francesco

    Illecito contestato (criminale) : furto senza indizi avvenuto in una casa del Fuà, sita in via Calcesana vicino alla fabbrica di Cremore di Tartaro, la sera del 02.01.1790. (c.263r.)

    Modo con cui si instaura la lite : referto del Fuà presentato in data 04.01.1790. (c.263r.)

    Data introduzione processo : 04.01.1790

    Durata istruzione : 04.01.1790

    Durata fase decisoria : dal 04.01.1790 al 15.01.1790

    Decisione : Addì 15.01.1790. "L’Ill.mo signor Vicerettore dell’Almo Studio di Pisa considerato e visto quanto, dichiarò doversi tenere gli atti aperti usque ad nova, e tutto mandiamo etc.". (c.265v.)

    Note ed osservazioni : sul Fuà cfr. supra n. 82.

    (117) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 10.05.1790. Luti e Bini. cc.266r.v., 267r.

    Nome del soggetto interessato : Silvio Luti contro Gaetano Bini

    Qualità civile : studente in medicina - ignota

    Patria d’origine : Lecore - ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : ingiurie verbali del Bini nei confronti del Luti avvenute in via San Francesco la sera del 06.05.1790. (c.266v.)

    Modo con cui si instaura la lite : ricorso di Silvio Luti presentato il 07.05.1790. (c.266v.)

    Data introduzione processo : 07.05.1790

    Durata istruzione : 07.05.1790

    Addì 08.05.1790. "Item si fa precetto e comando a Gaetano Bini che nella mattina del dì 10 stante alle ore 11:00 comparisca personalmente nel Tribunale di detto Studio per cose spettanti al medesimo alla pena mancando dell’arbitrio rigoroso di Sua Signoria Ill.ma, e tutto alias". (in Citazioni e Precetti, ASPi, Univ. I vers. filza 1776 c.35v.)

    Durata fase decisoria : dal 07.05.1790 al 10.05.1790

    Decisione : Addì 10.05.1790. "Item, sentito quello e quanto verbalmente rappresentava lo scolare signor Silvio Luti contro Gaetano Bini per pretese ingiurie verbali e di fatto, sentito quello e quanto sopra di ciò a sua difesa diceva il detto Bini fu verbalmente fatto precetto a ciascheduno di essi, di non offendere né fare offendere in fatto, né in parole né per sé né per altri, alla pena mancando dell’arbitrio e cattura chiamandosene ognuno dei medesimi legittimamente notificato, e tutto mandiamo etc.". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.83r.).

    (118) Capo d’atto: Criminale 1790. Masini e Fiorini. c.268r.v.

    Nome del soggetto interessato : Giuseppe Masini e Giuseppe Fiorini

    Qualità civile : cappellaio in Livorno - studente

    Patria d’origine : Livorno - Livorno

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : furto avvenuto il dì 15.12.1789 (c.268r.v.)

    Modo con cui si instaura la lite : istanza del Tribunale Pretorio di Livorno del 13.04.1790 inviata al signor Vicerettore dell’Almo Studio di Pisa. (c.268).

     

    (119) Capo d’atto: Criminale 1790. Castiglioni e Cappellini c. 269r.v.

    Nome del soggetto interessato : Ranieri Castiglioni e Gio. Battista Cappellini

    Qualità civile : ignota - servitore del Lettore Tommasini

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota - casa del Lettore Tommasini sita in via Santa Caterina

    Illecito contestato (criminale) : percosse del Cappellini nei confronti del Castiglioni avvenute la mattina del 14.04.1790 in via Santa Caterina. (c.269r.)

    Modo con cui si instaura la lite : attestazione di testimoni presentata il dì 14.04.1790. (c.269r.v.)

    Decisione : monizione verbale di non offendere. (c.269r., appuntato sul lato sinistro superiore della carta).

    Note ed osservazioni : Giacomo Andrea Tommasini, originario di Pietrasanta, fu lettore di algebra universale dal 1764 - 65 al 1788 - 89 e giubilato nel 1789 - 90. (D. BARSANTI, I docenti e le cattedre, cit., p. 263 ; E. MICHELI, Storia dell’Università di Pisa, cit., p. 73).

     

    (120) Capo d’atto: Criminale 1790. Guidotti cc.279r. - 287r.

    Vedi processo n. 82.

     

    (121) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 07.09.1790 c.87v. Raffaelli e Rafaelli. cc.291r. - 297r.

    Nome del soggetto interessato : Luigi Raffaelli contro Iacopo Raffaelli (suo padre)

    Qualità civile : suggeritore del teatro pubblico - pasticcere

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : sevizie e maltrattamenti di Iacopo Raffaelli nei confronti di Anna Tagliasacchi moglie di Luigi Raffaelli. (cc.291r.v., 296r.v.)

    Modo con cui si instaura la lite : istanza di L. Raffaelli presentata nell’agosto 1790, con la quale il ricorrente denuncia l’accaduto e richiede al padre gli alimenti in riferimento all’atto matrimoniale avvenuto in data 15.01,1790. (cc.291r.v., 296r.v.)

    Data introduzione processo : Agosto 1790

    Durata istruzione : da ?.08.1790 al 31.08.1790

    Durata fase decisoria : dal 31.08.1790 al 07.09.1790

    Decisione : Addì 07.09.1790. "Vista la scrittura di domanda con produzione di documenti stata presentata come in atti per parte di Luigi Raffaelli contro Iacopo Raffaelli di lui padre per pretesi alimenti, ed altro e sentito conteporaneamente alla presentazione di detta scrittura lo stesso L. Raffaelli che verbalmente faceva istanza di accomodarsi pettoralmente la pretesa vertenza infra detto spettante e di lui padre, essendo stati ambedue citati per giorno ed ora certa ad essere personalmente avanti Sua Signoria Ill.ma, sentite ambe le parti, atteso il consenso di ciascuna di esse Dichiarò, e dichiara che Iacopo Raffaelli padre paghi giornalmente al di lui figlio Luigi crazie cinque il giorno a titolo di alimenti, compresovi però in detta somma di crazie cinque il frutto giornaliero che fosse obbligato pagare Iacopo Raffaelli al di lui figlio Luigi della dote da esso Iacopo Raffaelli padre ritirata dalla moglie del di lui figlio Luigi, da cominciare a decorrere il detto assegnamento di crazie cinque il giorno da questo soprascritto dì 7 Settembre stante pagabili dette crazie cinque il giorno, ogni quindici giorni anticipati, e tutto". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784, cc. 87v., 88r.).

     

    (122) Capo d’atto: Criminale 1790 c.298r.

    Addì 07.04.1790. Richiesta di comparizione da parte del Tribunale Pretorio dello scolare Giovanni Franchi.

     

    (123) Capo d’atto: Criminale 1790. Pacini . c.299r.v.

    Nome del soggetto interessato : Gaspero Pacini

    Qualità civile : casire del dott. Sarti

    Patria d’origine : ingota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : furto di ombrello avvenuto nel gennaio 1790 nella casa del dott. Sarti. (c.299r.)

    Modo con cui si instaura la lite : Referto di furto senza indizi presentato da G. Pacini in data 18.01.1790. (c.299r.)

    Data introduzione processo : 18.01.1790

    Decisione : Addì 25.01.1790. "L’Ill.mo signor Vicerettore del Tribunale dell’Almo Studio Pisano visto e considerato in tutto e per tutto, Dichiarò tenersi gli atti aperti usque ad nova. E tutto mandiamo etc.". (c.299r.v.)

    Note ed osservazioni : sul dott. Sarti, cfr. supra n. 114.

     

    (124) Capo d’atto: Criminale 1790. Nesti e Perfetti. cc.300r. - 304r.

    Nome del soggetto interessato : Valentino Nesti contro Luigi Perfetti

    Qualità civile : scolare - falegname

    Patria d’origine : Agliana (territorio di Pistoia) - Pisa

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : molestie, maltrattamenti ed oltraggi del Perfetti nei confronti del Nesti avvenuti in data 17.01.1790. (c.301r.v.)

    Modo con cui si instaura la lite : ricorso di Valentitno Nesti in data 18.01.1790 con il quale il ricorrente chiede che si proceda a termine delle leggi veglianti. (c.301 r.v.)

    Data introduzione processo : 18.01.1790

    Durata istruzione : dal 20.01.1790 al 22.01.1790

    Addì 20.01.1790. "L’Ill.mo Vicerettore del Tribunale dell’Almo Studio Pisano, visto e considerato quanto ordina attesa l’istanza fatta dal dolente signor V. Nesti, procedersi per la via ordinaria a forma delle veglianti leggi, e frattanto levarsi l’offese nelle forme tanto al dolente, che al querelato. E tutto. Lorenzo Tosi Assessore". (c.304r.)

    Addì 21.01.1790. "Ad istanza del signor V. Nesti si fa precetto a Luigi Perfetti che non offenda né faccia offendere né in fatto né in parole il signor V. Nesti scolare di questa Università alla pena mancando dell’arbitrio rigoroso e cattura , e tutto mandiamo". (in Citazioni e Precetti, ASPi, Univ. I vers. filza 1776 c.20r.)

    Addì 22.01.1790. Ricorso di V. Nesti col quale il ricorrente chiede che non si faccia formale processo nei confronti del querelato ma che "pettoralmente e sommariamente sia chiamato dal Tribunale e gli sia fatta seria ammonizione affinché in avvenire non molesti più né in fatto né in parole". (c.300r.)

    Durata fase decisoria : dal 22.01.1790 al 25.01.1790

    Decisione : Addì 25.01.1790. "L’Ill.mo signor Vicerettore dell’Almo Studio Pisano visto e considerato quanto, ed attesa la quietanza stata fatta dal ricorrente V. Nesti dichiarò che ferme stanti le offese state levate sotto dì 21 Gennaio corrente come dal Libro di Citazioni e Precetti, nel restante non doversi ulteriori molestie, e tutto mandiamo. Lorenzo Tosi Assessore". (c.300r.)

    Note ed osservazioni ; sul Tosi, cfr. supra n. 47.

     

    (125) Capo d’atto: Criminale 1790. Righetti e Batacchi, Corucci, Foscarini. cc.308r. - 313r.

    Nome del soggetto interessato : Francesco Righetti contro Luigi Batacchi, Iacopo Corucci e Marco Foscarini

    Qualità civile : scolari

    Patria d’origine : Fosdinovo - Pisa - Pisa - Pisa

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : insulti e percosse dei tre scolari pisani nei confronti del Righetti avvenute in Piazza dei Cavalieri la sera del 17.02.1790. (cc. 308r.v. e 311r.)

    Modo con cui si instaura la lite : doglianza del Righetti presentata il 18.01.1790 (c.308r.)

    Data introduzione processo : 18.02.1790

    Durata istruzione : dal 18.02.1790 al 08.03.1790

    Addì 22.02.1790. "Item, si fa precetto al signor Iacopo Corucci, Marco Foscarini e Luigi Batacchi che non ardiscano offendere né fare offendere, né per sé né per altri lo scolare Francesco Righetti alla pena dell’arbitrio, e cattura non obbedendo". (in Citazioni e Precetti, ASPi, Univ. I vers. filza 1776 c.24r.)

    Addì 08.03.1790. Dichiarazione verbale di F. Righetti, davanti al Signor Assessore Avv. Lorenzo Tosi, di considerare la doglianza da esso fatta contro il signor Corucci "come se fatta non fosse, in quanto gli fu fatto notare che l’accaduto voleva essere un atto goliardico e non un insulto" ; il signor Avv. Tosi dichiarò verbalmente di mettersi da parte la doglianza. (c.308r. margine sinistro).

    Decisione : Addì 15.03.1790. "Item sopra il ricorso stato fatto dallo scolare signor Francesco Righetti contro i signori Iacopo Corucci, Marco Foscarini e Luigi Batacchi, attesa la dichiarazione stata fatta da detto signore Righetti d’intendere che il di lui ricorso sia come se fatto non fosse, e che esso a termini di amicizia si era riconciliato con detti Corucci, Foscarini, e Batacchi dichiarò mettersi a parte il detto ricorso, e tutto ". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.78v.)

    Note ed osservazioni : sul Tosi, cfr. supra n. 47.

     

    (126) Capo d’atto: Criminale 1790. Caturegli. c.318r.v.

    Nome del soggetto interessato : Francesco Caturegli

    Qualità civile : servitore del Professore Carlo Guadagni

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : furto di cinque polli avvenuto nell’orto del Prof. Guadagni nella notte del 16.12.1790 (c.318r.v.)

    Modo con cui si instaura la lite : referto del Caturegli presentato in data 17.12.1790 (c.318r.v.).

    Note ed osservazioni : sul prof. Carlo Guadagni, cfr. supra n. 2.

     

    (127) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 13.07.1790 c. 88. Perfetti e Zuccagni. cc.319r.v., 324r.

    Nome del soggetto interessato : Leonardo Perfetti contro Artemisia Zuccagni

    Qualità civile : ignota - bottegaia

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : via della Palla a Corda - via del Giardino

    Illecito contestato (criminale) : offese della Zuccagni nei confronti del Perfetti avvenute in via Santa Viviana nel mese di Luglio. (c.319r.v.)

    Modo con cui si instaura la lite : ricorso di L. Perfetti.

    Data introduzione processo : ?.07.1790

    Durata istruzione : dal ?.07.1790 al 03.07.1790

    Durata fase decisoria : dal 03.07.1790 al 13.07.1790

    Decisione : Addì 13.07.1790. "Visto il ricorso stato fatto da Leonardo Perfetti contro Artemisia Zuccagni e considerato quanto dichiarò non doversi procedere ad ulteriora, e tutto". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza1784 c.88v.).

     

    (128) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali c.79. Polloni e Iovi. cc.320r. - 323r.

    Nome del soggetto interessato : Filippo Polloni contro Antonio Iovi

    Qualità civile : ignota - legnoiolo

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : debito ed insulti dello Iovi nei confronti del Polloni in data 21.02.1790. (c.320r.)

    Modo con cui si instaura la lite : comparsa del Polloni in data 25.02.1790 (c.320r.v.).

    Data introduzione processo : 25.01.1790

    Durata istruzione : dal 02.03.1790 al 11.03.1790

    Durata fase decisoria : dall’11.03.1790 al 17.03.1790

    Decisione : Addì 17.03.1790. "Item sentito quello e quanto veniva rappresentato per parte di Filippo Polloni contro Antonio Iovi per un preteso credito e nel tempo stesso per un insulto fattoli, sentite ambe le parti, e considerato quanto Dichiarò che detto Iovi, relativamente al di lui dare paghi per saldo al Polloni crazie nove, e quanto al preteso insulto, ordinò farsi al detto Iovi seria monizione di non offendere né fare offendere, né per sé né per altri detto Filippo Polloni, e suoi, alias, ora per allora dichiarò levarseli l’offese, e tutto". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza1784 c.79r.).

     

    (129) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 13.07.1790. Zuccagni e Bonciani. c.326r.v., 331r.

    Nome del soggetto interessato : Artemisia Zuccagni e Francesca Bonciani

    Qualità civile : bottegaia - ignota

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : via del Giardino - ignota

    Illecito contestato (criminale) : minacce e percosse della Bonciani nei confronti della Zuccagni avvenute nel giardino della Zuccagni del dì 28.08.1790. (c.326r.)

    Modo con cui si instaura la lite : attestazione di due testimoni presentata il 28.08.1790. (c.326r.)

    Data introduzione processo : 28.08.1790

    Durata istruzione : dal 02.09.1790 al 25.09.1790.

    Addì 13.09.1790. "Visto il ricorso fatto da Artemisia Zuccagni contro Francesca Bonciani, e sentita la Bonciani medesima che domandava di volersi giustificare contro il detto ricorso assegnò, ed assegna giorni cinque di tempo alla detta Bonciani ad avere fatte le proprie giustificazioni alias sarà proceduto a quelle dichiarazioni che di ragione, e tutto". in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.88v.)

    Addì 15.07.1790. Comparsa della Bonciani la quale afferma che fu insultata dalla Zuccagni con fatti e parole. (c.331r.)

    Durata fase decisoria : dal 15.09.1790 al 13.12.1790

    Decisione : Addì 13.12.1790. "Item visto il ricorso stato fatto da Artemisia Zuccagni contro Francesca Bonciani, sentito quello e quanto, dichiarò farsi alla detta Bonciani seria monizione di badare ai fatti suoi e di non molestare né in fatto né in parole la detta Zuccagni, alias, e tutto". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.91v.).

     

    (130) Capo d’atto: Civile 1790. Cause pettorali 09.12.1790 e 13.12.1790. Bernabovi e Michelini. cc.327r. -329r.

    Nome del soggetto interessato : Luigi Bernabovi citato da Antonio Michelini

    Qualità civile : studente - servitore in casa Portinari

    Patria d’origine : ignota

    Residenza pisana : casa del Michelini - ignota

    Affare trattato (nel civile) : preteso mancato pagamento della pigione a favore del signor Michelini dallo studente Bernabovi. (cc.327r. - 329r.)

    Modo con cui si instaura la lite : istanza del signor Michelini (in Citazioni e Precetti, ASPi, Univ. I vers. filza 1776 c.63v.)

    Data introduzione processo : ignota

    Durata istruzione : dal ??.11.1790 al ??.12.1790

    Addì 09.12.1790. "Sentito quello e quanto verbalmente rappresentava Antonio Michelini contro lo scolare signor Luigi Bernabovi, sentite ambe le parti in contraddittorio giudizio, assegnò ed assegna a ciascuna delle medesime tempo e termine di giorni cinque ad aver meglio giustificate le loro respettive pretenzioni alias in loro contumacia sarà provveduto a quelle dichiarazioni che di ragione e tutto". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vrs. filza 1784 c.91r.)

    Addì 13.12.1790. "Item sentito quello e quanto verbalmente rappresentava Antonio Michelini, contro lo scolare signor Luigi Bernabovi, per un preteso credito e sentite ambe le parti, e considerato quanto assegnò, ed assegna tempo e termine giorni cinque alle parti respettivamente oltre quello e quanto possa loro occorere alias, e tutto". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.91v.).

     

    (131) Capo d’atto: Criminale 1790. Cause pettorali 16.12.1790. Franciosini, Piccioli, Giorgi e Batacchi. cc.332r. - 337r.

    Nome del soggetto interessato : Bartolomeo Franciosini, Gabbriello Piccioli, Giuseppe Giorgi contro Luigi Batacchi

    Qualità civile : studenti

    Patria d’origine : Franciosini, Piccioli e Giorgi : ignota - Batacchi : Pisa

    Residenza pisana : ignota

    Illecito contestato (criminale) : offese e minacce di percosse del Batacchi nei confronti dei suoi colleghi sopra menzionati avvenute la sera dell’08.12.1790 in Borgo e nel Caffè dell’Ussero. (c.332r.v. e 337r.)

    Modo con cui si instaura la lite : attestato dei signori Franciosini, Piccioli e Giorgi presentato in data 09.12.1790. (cc.332r.v. e 337r.)

    Data introduzione processo : 09.12.1790

    Durata istruzione : dal 09.12.1790 al 16.12.1790

    Addì 09.12.1790. "Item, si fa precetto al signor Luigi Batacchi che né per sé né per altri, né in fatto né in parole, sia ardito offendere i signori scolari B. Franciosini, G. Piccioli, G. Giorgi alla pena mancando dell’arbitrio, e tutto". (in Citazioni e Precetti, ASPi, Univ, I vers. filza 1776 c.67v.)

    Addì 13.12.1790. Attestato del signor Batacchi col quale il medesimo narra come siano stati i suddettti Franciosini e compagni a compiere impertinenze e minacce. (c.333r.v.)

    Decisione : Addì 16.12.1790. "Item visto il ricorso stato fatto dai signori scolari B. Franciosini, G. Piccioli e G. Giorgi contro il signor Luigi Batacchi, visto e considerato quanto e sentite ambe le parti dichiarò starsi ferme fino a nuovo ordine le offese state levate in seguito di detto ricorso al detto signor Batacchi, e tutto". (in Cause e Ordini pettorali, ASPi, Univ. I vers. filza 1784 c.92r.).

    Note ed ossrvazioni : sul Caffè dell’Ussero come luogo di incontro cfr. M. MONTORZI, I processi contro Filippo Mazzei, cit., vd. ora M. MONTORZI, Giustizia in contado, cit., p. 295 nota 29.

    P.S.: La filza raccoglie gli atti criminali fino all’anno 1793. La mia analisi dettagliata si ferma all’anno 1790 in quanto i processi che seguono riguardano reati ed illeciti già esaminati e non risultano di particolare rilievo ed interesse.


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    M. MONTORZI, Giustizia in contado. Studi sull’esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna, Firenze 1997

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    M. MONTORZI, I processi contro Filippo Mazzei ed i liberali toscani del 1799 (ragguagli bibliografici su un ritrovamento archivistico), in "Quaderni fiorentini", X, 1981 pp. 53 - 80. Vd. ora M. MONTORZI, Giustizia in contado, cit., pp. 289 - 304

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    V. MORINI, La tipografia in Pisa dal secolo XV alla metà del secolo XIX, in "Miscellanea storico - letteraria a Francesco Mariotti nel cinquecentesimo anno della sua carriera tipografica", Pisa 1907, pp. 34 seg.

    Osservazioni sopra la Giurisdizione e Diritti spettanti all’Accademia Pisana scritte di commissione della Regia Deputazione sopra gli affari della medesima

    G. PANSINI, I mutamenti nell’amministrazione della Toscana durante la dominazione napoleonica, in "La Toscana nell’età rivoluzionaria", a cura di Ivan Tognarini, Napoli 1985, pp. 553 - 579

    E. PAOLINI, Elogio storico filosofico di Lorenzo Pignotti, Pisa 1816

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    PIETRO LEOPOLDO d’ASBURGO LORENA, Relazioni sul governo della Toscana, voll. I - III, Firenze 1970

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    A. SEGRE’, La vita in Pisa nel ‘700, Pisa 1922

    E. TOLAINI, Forma Pisarum, Pisa 1992

    G. TOMASI STUSSI, Per la storia dell’Accademia Imperiale di Pisa (1810 - 1814), in "Critica storica", 1983, pp. 60 - 120

    G. TURI, Viva Maria. La reazione alle riforme leopoldine (1790 - 1799), Firenze 1969

    L. VACCÀ GIUSTI, Andrea Vaccà e la sua famiglia. Biografie e memorie, Pisa 1878

    M. VERGA, Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano, in "La Leopoldina. Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del ‘700 europeo". Ricerche coordinate da Luigi Berlinguer, Milano 1990

    F. VINCENTINI, Notizie sulle stamperie pisane dalle origini al 1860, in "Bollettino storico pisano", 1939, pp. 33 - 63

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    A. WANDRUSKA, Pietro Leopoldo. Un grande riformatore, Firenze 1968

    A. ZAMPIERI, Storia del Gioco del Ponte, voll. I - IV, Pisa 1995

    A. ZOBI, Storia civile della Toscana dal 1737 al 1840, voll. I - IV, Firenze 1850 - 1852

    D. ZULIANI, La riforma penale di Pietro Leopoldo, voll. I - II, Milano 1995               Fonti inedite Archivio di Stato di Pisa, fondo Università. Primo versamento

    Atti criminali, filze nn. 1815, 1816

    Carte diverse, filze nn. 555, 559

    Cause e ordini pettorali, filze nn. 1784, 1785

    Citazioni e precetti, filze nn. 1774, 1775, 1776

    Lettere, filze nn. 6, 7, 8, 9, 10

    Suppliche e rescritti, filze nn. 11, 12, 13, 14   Secondo versamento

    Accademia : carteggio, relazioni, sez. G. n. 104

    Copialettere, sez. B.II nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8

    Copia di lettere e di memorie riguardanti controversie circa il Tribunale dello Studio, sez. F.V n. 3

    Depositi fatti nel Tribunale dello Studio, sez. F.V n. 4

    Lettere (affari dell’Università), sez. B. I n. 3

    Memorie relative ai Privilegi, Giurisdizione, Usi dell’Almo Studio Pisano, sez. A.II n. 4

    Ordini e negozi, sez. G. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

    Rapporti di Polizia, sez. G. nn. 105, 106

    Registrini di dottorati, sez. G. n. 109

    Relazioni sopra lo Studio, sez. A.III n. 1

    Statuti del Reale Collegio della Sapienza, sez. F III n. 1

    Tribunale dello Studio, sez. G. nn. 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98

    Zibaldone (vol. III), sez. G.. n. 79 Archivio di Stato di Pisa, Sottoprefettura

    Affari diversi, filza n. 54  


    Interno dellasapienza pisana, oggi


     

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